Guida all’installazione dell’impianto elettrico
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Testo completo
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(3) Guida all’installazione dell’impianto elettrico Volume 1. L’impianto elettrico. 1 Le leggi e le norme preposte per la sicurezza. 2. Classificazione dei sistemi elettrici. 3 Pericolosità della corrente elettrica. 4 Protezione contro i contatti accidentali. 5 Progettazione degli impianti elettrici di bassa tensione. 6. Cavi e condutture. 7 L’impianto di terra. 8 Le verifiche. 9 Appendice A1: Definizioni. A1 Appendice A2: Cortocircuito e energia specifica passante. A2.
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(5) L’impianto elettrico. 1 Indice Premessa.................................................................................................................................1/2. 1SDC007001F0001. Vademecum al D.M. 37/08 ......................................................................................................1/4. ABB SACE. 1/1.
(6) L’impianto elettrico. 1.1 Premessa Oggetto della presente guida è l’impianto elettrico utilizzatore in bassa tensione la cui definizione, fornita dalla Norma CEI 64-8, è: “l’insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; fanno parte dell’impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.” Di fatto l’impianto elettrico è l’impianto utilizzatore che, normalmente, comprende i circuiti di distribuzione, i circuiti terminali, le apparecchiature di protezione, sezionamento e comando, i quadri elettrici, le prese a spina per l’allacciamento degli utilizzatori mobili. Sempre con riferimento alla Norma CEI 64-8, l’art. 132.1 stabilisce che gli impianti elettrici devono garantire: – la protezione delle persone e dei beni; – il corretto funzionamento in conformità all’uso previsto. Quanto sopra viene assolto mediante una attenta progettazione ed una corretta installazione che prevede, tra l’altro, l’impiego di prodotti di qualità e pienamente rispondenti alle relative norme e/o certificazioni. Più precisamente, con l’entrata in vigore della Legge 46/90, sostituita nel 2008 dal D.M. 37/08, le competenze dei soggetti coinvolti (committente, progettista, installatore), sono state chiaramente definite. Il committente è tenuto a rivolgersi a una impresa abilitata e ad un progettista regolarmente iscritto nel rispettivo Albo. Il progetto deve essere definito in tutte le sue parti ed il progettista risulta inequivocabilmente coinvolto per la parte di sua responsabilità. Una corretta progettazione deve avvenire nel rispetto della Guida CEI 0-2 che indica, in funzione del tipo di impianto elettrico, la documentazione di progetto necessaria (Tab. 1.1).. 1. 1/2. ABB SACE.
(7) Tab. 1.1 - Consistenza della documentazione di progetto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera DESTINAZIONE D’USO DELLE OPERE. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO. Edifici civili. Altre opere. Impianti elettrici Impianti elettrici Impianti elettrici Impianti elettrici Progetto per opere al di sotto dei limiti al di sopra dei limiti al di sotto dei limiti al di sopra dei limiti pubbliche ai sensi dimensionali del dimensionali del dimensionali del dimensionali del del Codice Appalti D.M. 37/08 D.M. 37/08 D.M. 37/08 D.M. 37/08 163/2006 a. b. c. 3.3. d. e. f. g. Documentazione del progetto preliminare. 3.3.1. Relazione illustrativa. NO. SI. NO. SI. SI. 3.3.2. NO. NO. NO. NO. SI. NO. F. NO. F. SI. 3.3.4. Relazione tecnica Planimetria generale e schema elettrico generale Piano di sicurezza. NO. NO. NO. NO. SI. 3.3.5. Calcolo sommario delle spese. NO. NO. NO. NO. SI. 3.3.3. 3.4. Documentazione del progetto definitivo. 3.4.1. Relazione illustrativa. NO. F. NO. SI. SI. 3.4.2. Relazione tecnica. NO. SI. NO. SI. SI. 3.4.3. Elaborato grafici. NO. SI. NO. SI. SI. 3.4.4. NO. SI. NO. SI. SI. NO. F. NO. F. SI. 3.4.6. Calcoli preliminari (relazione illustrativa) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici Computo metrico. NO. SI. NO. SI. SI. 3.4.7. Computo metrico-estimativo. NO. F. NO. F. SI. 3.4.8. Quadro economico. NO. NO. NO. NO. SI SI. 3.4.5. 3.5. Documentazione del progetto esecutivo. 3.5.1. Relazione generale. NO. F. NO. SI. 3.5.2. Relazione specialistica. NO. SI. NO. SI. SI. 3.5.3. Schema (descrizione) dell’impianto elettrico. SI. NO. SI. NO. NO. 3.5.4. F. SI. F. SI. SI. NO. SI. NO. SI. SI. NO. F. NO. F. SI. NO. F. NO. F. SI. 3.5.8. Elaborati grafici Calcolo esecutivi (relazione illustrativa) tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni Piano di manutenzione Elementi per il piano di sicurezza e di coordinamento (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) Computo metrico. NO. SI. NO. SI. SI. 3.5.9. Computo metrico estimativo. NO. SI. NO. SI. SI. 3.5.10 Quadro economico. NO. NO. NO. F. SI. 3.5.11 Cronoprogramma. NO. F. NO. F. SI. 3.5.12 Quadro dell’incidenza della manodopera. NO. NO. NO. NO. SI. 3.5.13 Capitolato speciale d’appalto. NO. SI. NO. SI. SI. 3.5.14 Schema di contratto. NO. F. NO. F. SI. 3.5.5 3.5.6 3.5.7. SI: Documento previsto nella generalità dei casi. NO: Documento non necessario. F: Documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal progettista, in base alle caratteristiche e complessità del progetto.. Per quanto riguarda l’installatore, facendo riferimento agli articoli 6, 7 e 8 del D.M. 37/08 vi è l’obbligo al “rispetto della regola dell’arte” in ottemperanza ai seguenti importanti principi: 1) i requisiti per l’accesso alla professione di installatore; 2) l’obbligo per i committenti di rivolgersi ad imprese qualificate; 3) l’obbligo della dichiarazione di conformità dell’impianto alle Norme da parte dell’installatore; 4) la necessità della dichiarazione di conformità per ottenere da parte dei Comuni il certificato di abitabilità-agibilità dei locali; 5) l’obbligo per gli Enti Locali di adeguare, di conseguenza, i regolamenti edilizi; 6) l’obbligo di eseguire gli impianti a regola d’arte e di dotarli di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali.. ABB SACE. 1/3. 1.
(8) L’impianto elettrico. 1.2 Vademecum al D.M. 37/08 Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n° 37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 12/03/2008, di fatto sostituisce la legge 46/90 ed il relativo decreto di attuazione, il DPR 447/91. Della legge 46/90 restano in realtà in vigore i seguenti articoli: 8 – Finanziamento dell’attività di normazione tecnica 14 – Verifiche 16 – Sanzioni. Queste ultime, per altro, trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni al D.M. 37/08. Il nuovo decreto, che estende il proprio campo di applicazione a tutti gli impianti in tutti gli edifici, aggiungendo altresì gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, introduce importanti novità che si ritiene opportuno segnalare.. 1. Articoli 1 e 2 – Definizioni e ambito di applicazione Il contenuto di questi articoli, già riassunto nella premessa, viene esplicitato nella Tab. 1.2 che riporta la classificazione degli impianti a cui si applica il decreto. Tab. 1.2 - Classificazione degli impianti AMBITO DI APPLICAZIONE a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli, barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.. Articolo 3 – Imprese abilitate Ogni impresa installatrice deve avere un responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Il responsabile tecnico può essere: – l’imprenditore individuale; – un legale rappresentante dell’impresa installatrice; – una persona preposta con atto formale a tale incarico. Articoli 4 e 5 – Requisiti tecnico-professionali e progettazione degli impianti Tutti i nuovi impianti, nonché gli interventi di ampliamento o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di: – ascensori; – impianti di cantiere; – installazione di apparecchi per usi domestici. Gli impianti di maggior complessità, i cui limiti dimensionali e/o di potenza elettrica sono indicati, all’articolo 5, devono essere progettati da un professionista regolarmente iscritto all’albo; per gli altri impianti il progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.. 1/4. ABB SACE.
(9) Articoli 6 e 7 – Dichiarazioni di conformità e rispondenza L’articolo 6, dopo aver precisato che la realizzazione e l’installazione degli impianti deve essere effettuata secondo la regola dell’arte, ribadisce, per gli impianti antecedenti al 13/03/1990, i requisiti minimi già contenuti nell’art. 5, comma 8, del DPR 447/91 (sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA). Il successivo articolo 7 introduce due distinti moduli per la dichiarazione di conformità: uno per le imprese installatrici ed uno per gli uffici tecnici interni, nonché la dichiarazione di rispondenza per tutti quegli impianti che pur essendo stati realizzati dopo il 13/03/90 ne sono sprovvisti. Articoli 8 e 9 – Obblighi del committente e del proprietario Questi articoli rendono obbligatorio per il committente e/o proprietario dell’impianto la presentazione della dichiarazione di conformità o quella di rispondenza ogni qual volta richiede una nuova fornitura (o un potenziamento di quella esistente) di acqua, gas, energia elettrica, nonché venga richiesto il certificato di agibilità per un determinato ambiente. Ai fini del rispetto degli obblighi previsti da questi articoli, lo schema a blocchi di figura 1.1 precisa le diverse possibilità che possono verificarsi. Articolo 10 – Manutenzione degli impianti L’articolo precisa che: – il proprietario dell’impianto ha l’obbligo della manutenzione dello stesso; – l’impresa installatrice deve fornire tutte le necessarie istruzioni per l’uso e la corretta manutenzione dell’impianto. Articolo 11 – Deposito del progetto e della dichiarazione di conformità Nei casi in cui c’è obbligo di progetto da parte di un professionista, il progetto (e la dichiarazione di conformità ad impianto ultimato) deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune. La dichiarazione di conformità deve essere depositata dall’impresa installatrice entro 30 giorni dalla data di fine lavori. Articolo 12 – Cartello informativo Vi è l’obbligo dell’impresa installatrice di affiggere, all’inizio dei lavori, un cartello contenente i dati identificativi dell’impresa, nonché il nome del progettista (nei casi in cui il progetto è previsto). Articolo 13 – Abrogato con D.L. 25 giugno 2008 n° 112.. Articolo 14 – Finanziamento dell’attività di normazione tecnica L’articolo ribadisce il contenuto dell’articolo 8 della legge 46/90 in merito al contributo spettante al CEI e all’UNI per l’attività di normazione tecnica. Articolo 15 – Sanzioni Tra le varie sanzioni previste dall’articolo si evidenziano: – sanzione amministrativa da 100 _ a 1.000 _ per mancato rilascio della dichiarazione di conformità; – sanzione amministrativa da 1.000 _ a 10.000 _ per tutte le altre violazioni del decreto; – la sospensione temporanea dal registro delle imprese in caso di violazioni reiterate per più di tre volte; – la nullità dei patti stipulati da imprese non abilitate nonché il risarcimento di eventuali danni. ABB SACE. 1/5. 1.
(10) L’impianto elettrico. Prima del 13/03/1990. Nessun documento è richiesto. NO. 1. SI. Ci sono state modifiche/ampliamenti?. NO. SI P > 6 kW. Dichiarazione di rispondenza dell’intero impianto. Dichiarazione di rispondenza dell’intero impianto + Dichiarazione di conformità delle modifiche. Data di realizzazione dell’impianto. Dopo il 13/03/1990 ma prima del 27/03/2008. Nessun documento è richiesto. NO SI. Ci sono state modifiche/ampliamenti?. NO. SI P > 6 kW. Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’intero impianto. Dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’intero impianto + Dichiarazione di conformità delle modifiche. Dopo il 27/03/2008. Nessun documento è richiesto. NO SI. Ci sono state modifiche/ampliamenti?. NO. SI P > 6 kW. Dichiarazione di conformità dell’intero impianto. Dichiarazione di conformità dell’intero impianto + Dichiarazione di conformità delle modifiche. 1/6. ABB SACE.
(11) Le leggi e le norme preposte per la sicurezza. Indice Norme giuridiche .....................................................................................................................2/2 Norme tecniche .......................................................................................................................2/3 Disposizioni legislative nel settore elettrico.............................................................................2/3 La normativa tecnica ...............................................................................................................2/5 Norme e Guide CEI di carattere generale ...............................................................................2/5 Norme e Guide CEI per impianti elettrici utilizzatori................................................................2/5 Norme e Guide CEI per impianti elettrici di distribuzione .......................................................2/6 Norme CEI per i materiali elettrici, le apparecchiature e le macchine.....................................2/6 Norme CEI per la protezione contro i fulmini ..........................................................................2/7 Tabelle CEI UNEL ................................................................................................................... 2/7. 1SDC007002F0001. Marcatura CE e marchi di conformità .....................................................................................2/7. ABB SACE. 2/1. 2.
(12) Le leggi e le norme preposte per la sicurezza. In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare impianti “a regola d’arte”, il rispetto di tutte le norme giuridiche e tecniche di pertinenza. La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto alle problematiche degli impianti elettrici che devono essere realizzati conseguendo quel “livello di sicurezza accettabile” che non è mai assoluto, ma è, al progredire della tecnologia, determinato e regolato dal legislatore e dal normatore.. 2.1 Norme giuridiche Sono tutte le norme dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti che si trovano nell’ambito di sovranità dello Stato. Le fonti primarie dell’ordinamento giuridico sono le leggi ordinarie, emanate dal Parlamento, i decreti legge emanati dal Governo, i decreti del Presidente della Repubblica (Fig. 2/1).. 2. FONTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO COSTITUZIONE. SUPER-PRIMARIE. LEGGI COSTITUZIONALI. STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI IN SENSO FORMALE (Parlamento) PRIMARIE. LEGGI ORDINARIE. STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE. IN SENSO MATERIALE (Decreti legge, Decreti del Presidente della Repubblica). SUB-PRIMARIE LEGGI REGIONALI. REGOLAMENTI. STATUTI ENTI MINORI (Comuni) SECONDARIE ORDINANZE DI PERICOLO PUBBLICO. CONSUETUDINE. Fig. 2/1 - Le fonti dell’ordinamento giuridico. 2/2. ABB SACE.
(13) 2.2 Norme tecniche Sono l’insieme delle prescrizioni sulla base delle quali devono essere progettate, costruite e collaudate, le macchine, le apparecchiature, i materiali e gli impianti, affinché sia garantita l’efficienza e la sicurezza di funzionamento. Le norme tecniche, emanate da organismi nazionali ed internazionali (Fig. 2/2), sono redatte in modo molto particolareggiato e possono assumere rilevanza giuridica quando la stessa viene loro attribuita da un provvedimento legislativo.. Elettrotecnica ed Elettronica. Telecomunicazioni. Altri settori. Internazionale. IEC. ITU. ISO. Europeo. CENELEC. ETSI. CEN. Italiano. CEI. CONCIT. UNI. 2. Fig. 2/2 - Enti normativi nazionali ed internazionali. 2.3 Disposizioni legislative nel settore elettrico I principali provvedimenti legislativi che riguardano la sicurezza per la prevenzione infortuni, inerenti il settore elettrico, sono: s $02 N DEL “Norme generali per l’igiene del lavoro” s ,EGGE N DEL “Linee elettriche aeree Esterne” s ,EGGE N DELLO “Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici” s ,EGGE N DEL h!TTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL #ONSIGLIO DELLE #OMUNITÌ