Dipartimento Restructuring & Turnaround
Bergamo, 4 novembre 2015
La proposte concorrenti di concordato
La chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi
I.
Le proposte concorrenti
di concordato
offerte concorrenti di acquisto di aziende e beni nuovo art. 163-bis l.fall.
proposte concorrenti di concordato art. 163 nuovi commi quarto ss. l.fall.
DOPPIO BINARIO
la “concorrenza” nel concordato preventivo
• incremento delle percentuali di soddisfacimento
• creazione o soppressione di classi
• diverse condizioni del piano
• diversa struttura della proposta (liquidazione – continuità)
• aumento di capitale con esclusione diritto di opzione
i creditori possono presentare una proposta di concordato alternativa a quella del debitore
le proposte concorrenti di concordato
contenuto della proposta e del piano
• almeno il 10% dei crediti indicati nell’elenco presentato dal debitore con la domanda definitiva
• sono ammessi acquisti di crediti dopo la domanda del debitore
anche chi non era creditore può legittimarsi con l’acquisto ? crediti di società dello stesso gruppo ?
le proposte concorrenti di concordato
legittimazione
• almeno il 30% dei creditori chirografari nel concordato con continuità aziendale
• almeno il 40% dei creditori chirografari nelle altre tipologie di concordato
NON possono essere presentate proposte alternative se il debitore offre con la proposta
le proposte concorrenti di concordato
condizione di ammissibilità
necessaria attestazione del professionista rettifiche del commissario ?
• momento iniziale: dal deposito della domanda definitiva del debitore (NON quindi nel “pre- concordato”)
• momento finale: 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori
NUOVA scansione temporale
le proposte concorrenti di concordato
presentazione valutazione
• adunanza entro 120 giorni
• relazione del commissario:
45 giorni prima
• p r o p o s t e c o n c o r r e n t i : 30 giorni prima
• modificazione proposte:
15 giorni prima
• relazione integrativa del commissario: 10 giorni prima
• tutte le proposte sono messe al voto contemporaneamente
• approvata la proposta con la maggioranza più elevata
• in caso di parità prevale quella del debitore
• tra più proposte di creditori prevale quella presentata per prima nuove regole speciali
votazione ed approvazione di proposte concorrenti
le proposte concorrenti di concordato
creditori proponenti NON hanno diritto di voto se non sono inseriti in apposita classe
nuove regole speciali
votazione ed approvazione di proposte concorrenti
le proposte concorrenti di concordato
• nessuna proposta ottiene la maggioranza richiesta
• viene rimessa al voto la proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti
possibile dispersione di voti
tra più proposte
corredo informativo
delle proposte concorrenti
le proposte concorrenti di concordato
• il commissario giudiziale deve fornire tutte le informazioni utili
• previsti obblighi di riservatezza e vaglio di congruità della richiesta
• disponibilità delle informazioni sensibili da parte del commissario ?
• piano e attestazione del proponente possono essere limitati agli aspetti di novità e non già oggetto di verifica
• il debitore è tenuto ad adempiere alla proposta, il commissario giudiziale o un amministratore giudiziario possono avere poteri sostitutivi
• se previsto aumento di capitale può essere escluso il diritto di opzione dei soci
• se prevista delibera assembleare, può essere adottata senza partecipazione dei soci
sono previste misure specifiche per
rendere effettiva la realizzabilità di proposte concorrenti
le proposte concorrenti di concordato
Nuove opportunità e
nuove strategie
nuove strategie
“difensive”per il debitore
nuove opportunità
“offensive”
per investitori
le nuove possibilità di
“competizione” nel concordato creano opportunità
nuovi scenari
nuove strutture di proposta per realizzare
“prepackaged deal”
alternativa tra:
• acquisto azienda
• controllo società occorre
evitare di innescare le nuove possibilità di “competizione”
nel concordato
piano concordatario NON DEVE PREVEDERE
vendita dell’azienda
condizioni per evitare la “concorrenza” esterna
possibili
proposte concorrenti dei creditori
proposta deve superare soglia minima di soddisfacimento
dei creditori
nuove strategie “difensive” per il debitore
unica via per escludere una gara competitiva
• 30% concordato con continuità aziendale
• 40% altre forme di concordato
necessario piano continuità aziendale
“diretta” o con garanzia
modalità di ingresso di nuovi
investitori
risorse per la soddisfazione
dei creditori
nuove possibili strutture
apporti di nuovo capitale garanzie di terzi
finanziamenti aumento di capitale
cessione di quote fusione
II.
La chiusura anticipata
del fallimento in
pendenza di giudizi
la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
• residua la possibilità di acquisire beni all’esito di giudizi in corso = liti attive
• nuova disciplina di sopravvenienze e riparti dopo la chiusura del fallimento
il riparto finale può avere luogo
anche se non è esaurita la “liquidazione”
la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
• il curatore mantiene la legittimazione processuale
• art. 43 l.fall.: “controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento”
• art. 120 l.fall.: “le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite”
i giudizi possono proseguire anche se il fallimento è chiuso
sono compresi anche:
azioni revocatorie e della massa ? procedimenti esecutivi ?
la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
• accantonamento delle somme necessarie per spese e rischio di soccombenza
• transazioni e rinunce autorizzate dal giudice delegato (il comitato dei creditori non “sopravvive” alla chiusura)
gestione dei giudizi
dopo la chiusura del fallimento
la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
• la nuova disciplina colma una lacuna più generale
• il tribunale dispone le modalità con il decreto di chiusura del fallimento (la legge non rinvia semplicemente all’art.
110 l.fall.)
• ripartizione solo dopo che le somme sono acquisite con provvedimenti definitivi
riparti supplementari
dopo la chiusura del fallimento
la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
• manca disciplina specifica
• tribunale può dare disposizioni ad hoc nel decreto di chiusura, secondo principi artt. 105 ss. l.fall.
liquidazione di beni sopravvenuti dopo la chiusura del fallimento
previsto solo divieto
di azioni esecutive singolari
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