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Bergamo, 4 novembre 2015 La proposte concorrenti di concordato La chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi

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(1)

Dipartimento Restructuring & Turnaround

Bergamo, 4 novembre 2015

La proposte concorrenti di concordato

La chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi

(2)

I.

Le proposte concorrenti

di concordato

(3)

offerte concorrenti di acquisto di aziende e beni nuovo art. 163-bis l.fall.

proposte concorrenti di concordato art. 163 nuovi commi quarto ss. l.fall.

DOPPIO BINARIO

la “concorrenza” nel concordato preventivo

(4)

•  incremento delle percentuali di soddisfacimento

•  creazione o soppressione di classi

•  diverse condizioni del piano

•  diversa struttura della proposta (liquidazione – continuità)

•  aumento di capitale con esclusione diritto di opzione

i creditori possono presentare una proposta di concordato alternativa a quella del debitore

le proposte concorrenti di concordato

contenuto della proposta e del piano

(5)

•  almeno il 10% dei crediti indicati nell’elenco presentato dal debitore con la domanda definitiva

•  sono ammessi acquisti di crediti dopo la domanda del debitore

anche chi non era creditore può legittimarsi con l’acquisto ? crediti di società dello stesso gruppo ?

le proposte concorrenti di concordato

legittimazione

(6)

•  almeno il 30% dei creditori chirografari nel concordato con continuità aziendale

•  almeno il 40% dei creditori chirografari nelle altre tipologie di concordato

NON possono essere presentate proposte alternative se il debitore offre con la proposta

le proposte concorrenti di concordato

condizione di ammissibilità

necessaria attestazione del professionista rettifiche del commissario ?

(7)

•  momento iniziale: dal deposito della domanda definitiva del debitore (NON quindi nel “pre- concordato”)

•  momento finale: 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori

NUOVA scansione temporale

le proposte concorrenti di concordato

presentazione valutazione

•  adunanza entro 120 giorni

•  relazione del commissario:

45 giorni prima

•  p r o p o s t e c o n c o r r e n t i : 30 giorni prima

•  modificazione proposte:

15 giorni prima

•  relazione integrativa del commissario: 10 giorni prima

(8)

•  tutte le proposte sono messe al voto contemporaneamente

•  approvata la proposta con la maggioranza più elevata

•  in caso di parità prevale quella del debitore

•  tra più proposte di creditori prevale quella presentata per prima nuove regole speciali

votazione ed approvazione di proposte concorrenti

le proposte concorrenti di concordato

creditori proponenti NON hanno diritto di voto se non sono inseriti in apposita classe

(9)

nuove regole speciali

votazione ed approvazione di proposte concorrenti

le proposte concorrenti di concordato

•  nessuna proposta ottiene la maggioranza richiesta

•  viene rimessa al voto la proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti

possibile dispersione di voti

tra più proposte

(10)

corredo informativo

delle proposte concorrenti

le proposte concorrenti di concordato

•  il commissario giudiziale deve fornire tutte le informazioni utili

•  previsti obblighi di riservatezza e vaglio di congruità della richiesta

•  disponibilità delle informazioni sensibili da parte del commissario ?

•  piano e attestazione del proponente possono essere limitati agli aspetti di novità e non già oggetto di verifica

(11)

•  il debitore è tenuto ad adempiere alla proposta, il commissario giudiziale o un amministratore giudiziario possono avere poteri sostitutivi

•  se previsto aumento di capitale può essere escluso il diritto di opzione dei soci

•  se prevista delibera assembleare, può essere adottata senza partecipazione dei soci

sono previste misure specifiche per

rendere effettiva la realizzabilità di proposte concorrenti

le proposte concorrenti di concordato

(12)

Nuove opportunità e

nuove strategie

(13)

nuove strategie

“difensive”per il debitore

nuove opportunità

“offensive”

per investitori

le nuove possibilità di

“competizione” nel concordato creano opportunità

nuovi scenari

nuove strutture di proposta per realizzare

“prepackaged deal”

alternativa tra:

•  acquisto azienda

•  controllo società occorre

evitare di innescare le nuove possibilità di “competizione”

nel concordato

(14)

piano concordatario NON DEVE PREVEDERE

vendita dell’azienda

condizioni per evitare la “concorrenza” esterna

possibili

proposte concorrenti dei creditori

proposta deve superare soglia minima di soddisfacimento

dei creditori

nuove strategie “difensive” per il debitore

unica via per escludere una gara competitiva

•  30% concordato con continuità aziendale

•  40% altre forme di concordato

necessario piano continuità aziendale

“diretta” o con garanzia

(15)

modalità di ingresso di nuovi

investitori

risorse per la soddisfazione

dei creditori

nuove possibili strutture

apporti di nuovo capitale garanzie di terzi

finanziamenti aumento di capitale

cessione di quote fusione

(16)

II.

La chiusura anticipata

del fallimento in

pendenza di giudizi

(17)

la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

•  residua la possibilità di acquisire beni all’esito di giudizi in corso = liti attive

•  nuova disciplina di sopravvenienze e riparti dopo la chiusura del fallimento

il riparto finale può avere luogo

anche se non è esaurita la “liquidazione”

(18)

la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

•  il curatore mantiene la legittimazione processuale

•  art. 43 l.fall.: “controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento”

•  art. 120 l.fall.: “le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite”

i giudizi possono proseguire anche se il fallimento è chiuso

sono compresi anche:

azioni revocatorie e della massa ? procedimenti esecutivi ?

(19)

la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

•  accantonamento delle somme necessarie per spese e rischio di soccombenza

•  transazioni e rinunce autorizzate dal giudice delegato (il comitato dei creditori non “sopravvive” alla chiusura)

gestione dei giudizi

dopo la chiusura del fallimento

(20)

la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

•  la nuova disciplina colma una lacuna più generale

•  il tribunale dispone le modalità con il decreto di chiusura del fallimento (la legge non rinvia semplicemente all’art.

110 l.fall.)

•  ripartizione solo dopo che le somme sono acquisite con provvedimenti definitivi

riparti supplementari

dopo la chiusura del fallimento

(21)

la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi

•  manca disciplina specifica

•  tribunale può dare disposizioni ad hoc nel decreto di chiusura, secondo principi artt. 105 ss. l.fall.

liquidazione di beni sopravvenuti dopo la chiusura del fallimento

previsto solo divieto

di azioni esecutive singolari

(22)

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