Il disegno di legge n. 1751 della Sen. Boldrini ha un unico articolo che si focalizza su quattro aspetti principali: definizione, formazione; lavoro e ruolo delle ASL.
• Definizione (art. 1, comma 1)
L’infermiere di famiglia e di comunità è responsabile della gestione dei processi infermieristici in ambito comunitario, compreso quello familiare. E’ membro di un equipe multidisciplinare per soddisfare i bisogni di salute delle persone/famiglie e che gestisce le malattie e le disabilità croniche. In particolare rientrano tra le sue competenze:
o La promozione di stili di vita corretti e identificazione degli effetti dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia.
o La presa in carico e la garanzia dei controlli periodici, garantendo la continuità assistenziale e l’inserimento nei servizi territoriali.
o Agisce in stretta collaborazione con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli altri componenti della rete dei servizi sanitari, secondo
strategie integrate. E’ responsabile:
▪ dell’educazione terapeutica, della cura e della rilevazione, al loro
insorgere, dei problemi sanitari delle famiglie attraverso la valutazione infermieristica precoce;
▪ della gestione dei processi assistenziali sanitari e socio-sanitari nell’ambito della comunità, prendendo in carico il paziente con i suoi bisogni assistenziali, definendo gli interventi in collabora zione con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il consulente medico specialista, sostenendo l’integrazione delle attività di altri
operatori sanitari e socio-sanitari, nonché occupandosi dell’educa zione sanitaria del paziente e dei suoi familiari.
N.b. nel nuovo testo viene eliminata la precisazione per cui tali competenze deriverebbero dalla sua specifica formazione post lauream, che comunque è prevista.
• Formazione (art. 1, comma 2)
I compiti dell’infermiere di famiglia sono infatti qualificati dalla formazione post lauream, successiva alla laurea in professioni sanitarie infermieristiche, incentrata su obiettivi e programmi di tutela della salute per cui l’infermiere si abilita a funzioni con elevate responsabilità più complesse e specialistiche.
• Lavoro (art. 1, comma 3)
trattamento economico, le modalità lavorative dell’infermiere di famiglia e di comunità, anche in deroga alla modalità ora ria di lavoro, prevedendo a tal fine il lavoro per progetti e obiettivi.
• Ruolo delle ASL (art. 1, comma 4)
Le ASL prevedono all’interno dei distretti sanitari gli incarichi di infermiere di famiglia e di comunità. La DG definisce il numero e gli obiettivi degli incarichi tenuto conto della situazione epidemiologica e demografica del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute definiti.
*** Differenze dal DDL Marinello
Il testo del Senatore Marinello, attualmente all’esame della Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha un focus specifico sull’assistenza domiciliare, assente invece nel DDL Boldrini (PD) anche se citata nella relazione introduttiva. Nel primo si prevede infatti una
responsabilità propria dell’infermiere in materia di cure domiciliari che in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket indipendentemente dal reddito. D’altro canto, i profili giuslavoristici sono assenti nel DDL Marinello e le competenze relative ai servizi territoriali sono disciplinate in maniera parzialmente differente.
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