COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28/09/2021
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - MODIFICHE.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 09:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente KUZMANOVIC SRDAN Presente BARTALINI GIANNI Assente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente
MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Assente MONTAGNANI FEDERICOPresente CAPEZZUOLI ORLANDO Assente RAZZI ROSETTA Presente SALVADORI RENATA Presente
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo'.
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - MODIFICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28 ottobre 2016 veniva approvato il nuovo Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici;
Viste anche le successive delibere del Consiglio Comunale, modificative ed integrative del Regolamento prima richiamato;
Preso atto che sul suddetto Regolamento la competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, aveva espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo n. 52 del Codice dei Beni Culturali;
Preso atto che, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/04/2021, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria nel quale è confluito, senza modifiche, il precedente regolamento disciplinante le norme di arredo urbano così come già approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo;
Considerato che è volontà di quest’Amministrazione Comunale apportare alcune integrazioni al già citato Regolamento specificatamente al Titolo V – Norme di Arredo Urbano – e così all’articolo:
Articolo n. 92 - Fioriere e vasi :
- inserendo il nuovo comma 3.1 “(E’ consentita l’installazione di vasi e fiori, nei materiali e nelle essenze previste dai successivi commi, sulle soglie e sulle spallette interne dei negozi e sotto archi di ingresso degli stessi, non in facciata e in assenza di proiezione sul suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.)”;
- aggiungendo la voce “vasi” alle fioriere nei successivi commi n. 4 e n. 5;
Preso atto che tali modifiche vengono proposte con l’intento di ottenere una semplificazione nella procedura di installazione di vasi di fiori anche al di là della fattispecie della delimitazione dello spazio come elemento di protezione prevista dal comma 1 dello stesso articolo garantendo, in ogni caso, la conformità di tali arredi in ordine alla tipologia dei fiori, dei vasi, nei materiali e colori già previsti dal Regolamento vigente;
Considerato inoltre che su tali modifiche è stato richiesto, con protocollo n. 7931 in data 9 aprile 2021, un parere di competenza alla Soprintendenza di Siena, e che la stessa Soprintendenza, con pec da loro inviata e registrata agli atti di quest’Amministrazione Comunale, si è espressa in modo favorevole ma, relativamente al comma 3.1, apportando le seguenti prescrizioni: “Il presente comma non si applica agli edifici vincolati ai sensi dell’articolo n. 10 del D.Lvo n. 42/2004 e smi; per gli stessi rimane l’obbligo dell’autorizzazione del Soprintendente.”;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00
Astenuti n. 3 (Montagnani, Salvadori, Razzi) DELIBERA
Di apportare le modifiche prima dette al Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, TITOLO V – NORME DI ARREDO URBANO, e specificatamente all’articolo n. 92 - Fioriere e vasi che, pertanto, risulterà essere così scritto:
TITOLO V - NORME DI ARREDO URBANO Art. 92 – Fioriere e vasi
1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio come elemento di protezione; all’interno del perimetro definito dal sito UNESCO l’installazione di fioriere è ammessa solo previa autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;
2. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti- ristagno;
3. L’altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l’Ufficio competente. L’altezza complessiva compresa l’essenza a dimora non dovrà superare i mt. 1,50.
3.1 E’ consentita l’installazione di vasi di fiori, nei materiali e nelle essenze previste dai successivi commi, sulle soglie e sulle spallette interne dei negozi e sotto archi di ingresso degli stessi, non in facciata e in assenza di proiezione sul suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. n.
42/2004. Il presente comma non si applica agli edifici vincolati ai sensi dell’articolo n. 10 del D.Lvo n. 42/2004 e smi; per gli stessi rimane l’obbligo dell’autorizzazione del Soprintendente;
4. I materiali ammessi per le fioriere e i vasi sono il ferro trattato, acciaio e acciaio Corten;
5. Le fioriere e i vasi devono essere mantenute pulite e in buone condizioni;
6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00
Astenuti n. 3 (Montagnani, Salvadori, Razzi) DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente Il Segretario
FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA