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Brevetto unitario: aspetti procedurali

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Academic year: 2022

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Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti

Le nuove opportunità per la tutela delle invenzioni in Europa

Brevetto unitario:

aspetti procedurali

Ing. Giuseppe Vitillo

European and Italian patent attorney

(2)

Giuseppe Vitillo – Brevetto unitario: aspetti procedurali - 2013 2

Il brevetto

Il brevetto per invenzione è un titolo di proprietà industriale che conferisce al titolare un monopolio (“ius excludendi alios”) di sfruttamento

dell’invenzione, con durata limitata e limitato territorialmente.

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Principio di territorialità

La tutela di un brevetto è

limitata all’ambito territoriale per il quale essa viene

richiesta, in particolare negli Stati in cui si desidera rendere efficace il brevetto:

- devono essere soddisfatti i requisiti locali previsti

(traduzioni, tasse, etc.);

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png

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Principio di territorialità

La tutela di un brevetto è

limitata all’ambito territoriale per il quale essa viene

richiesta, in particolare negli Stati in cui si desidera rendere efficace il brevetto:

- il diritto esclusivo verso i terzi può essere fatto valere

secondo le normative locali in vigore (procedure, lingue, etc.)

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png

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5

Principio di territorialità

Secondo questo principio, in linea teorica, in Europa si

dovrebbero avviare tante procedure di brevettazione quanti sono gli Stati di

interesse.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png

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6

Principio di territorialità

In realtà, in Europa è possibile usufruire della procedura del brevetto europeo.

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7

Il brevetto europeo

La convenzione di

Monaco sul brevetto europeo (1973)

prevede la possibilità di una procedura

unificata di

concessione, dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), di una pluralità di brevetti

nazionali. http://media.unitary-patent.eu/

Gérald SÉDRATI-DINET

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8

Il brevetto europeo

rielaborato a partire da www.epo.org – 2012

La procedura attuale dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti

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9

Il brevetto europeo

http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html

Dopo la concessione, un brevetto europeo è

convalidato soltanto nei paesi di specifico

interesse del titolare , scegliendo fra 38 Stati Contraenti e 2 Stati di Estensione, in modo personalizzabile (“a

macchia di leopardo”).

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10

Il brevetto europeo

Dopo la concessione, un brevetto europeo è

convalidato soltanto nei paesi di specifico

interesse del titolare , scegliendo fra 38 Stati Contraenti e 2 Stati di Estensione, in modo personalizzabile “alla carta”.

http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html

(11)

11

Il brevetto europeo

In questo modo si

semplifica la procedura e si riducono i costi ad essa correlati.

Tuttavia rimane la

necessità di depositare

traduzioni e di procedere con l’espletamento delle formalità di convalida nei singoli Stati di

interesse.

http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html

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L’Accordo di Londra

Alcuni Stati contraenti (Italia esclusa) hanno ratificato l’Accordo di

Londra, entrato in vigore nel 2008 che riduce in tali Stati, almeno in parte, i requisiti previsti per le traduzioni alla convalida del brevetto europeo.

Gruppo I

FR, DE, GB CH, LI, LU, MC, AL

 Nessuna traduzione prevista

Gruppo II

HR, DK, FI, MK,HU, IS, LV, LT, NL, SE, SI

 Traduzione nella lingua nazionale delle sole

rivendicazioni

 Eventuale traduzione della descrizione in una lingua

prestabilita (inglese) fra le tre lingue ufficiali dell’EPO

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Il brevetto unitario

Alla fine del 2012, attraverso il meccanismo della

“cooperazione rafforzata”, la maggior parte degli Stati

membri dell’UE e il

Parlamento europeo si sono accordati sul portare avanti l’iniziativa del cosidetto

“unitary patent package”,

per la creazione di una tutela brevettuale unificata

mediante il brevetto europeo con effetto unitario nell’UE.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:2007_07_16_parlament_europejs ki_bruksela_42.JPG?uselang=it

(14)

14

Lo “unitary patent package”

Accordo (EU) No. 1635/12 sottoscritto il 19 febbraio 2013 da tutti gli Stati membri su un tribunale unificato dei

brevetti.

Regolamento (EU) No. 1257/2012 del 17 dicembre 2012 sulla cooperazione rafforzata per la creazione di un

brevetto unitario

Regolamento (EU) No. 1260/2012 del 17 dicembre 2012 sulla cooperazione rafforzata per il regime di traduzione applicabile

(15)

Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo

Al termine della procedura varie opzioni per il

richiedente:

1a opzione:

brevetto avente un effetto unitario negli stati

aderenti alla cooperazione rafforzata

15

Il brevetto unitario

rielaborato a partire da www.epo.org – 2012

(16)

16

Non è un brevetto

comunitario, perché Italia e Spagna non hanno (per il

momento) aderito allo “unitary patent package”. Inoltre la

Croazia è di recente entrata nell’UE e non ha ancora

partecipato.

Pertanto il brevetto unitario coprirà 25 Stati membri dell’UE

(i 28 tranne Croazia, Italia, Spagna) in modo uniforme

Il brevetto (com)unitario

rielaborato a partire da

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Member_States_of_the_European_Union_(polar_stereographi c_projection)_EN.svg

(17)

Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo

Al termine della procedura varie opzioni per il

richiedente:

2a opzione:

brevetto europeo

“classico” con validazioni individuali

17

rielaborato a partire da www.epo.org – 2012

Il brevetto

unitario

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18

Stati membri

brevetto europeo VS. brevetto unitario

http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Member_States_of_the_European_Union_(polar_ster eographic_projection)_EN.svg

Il brevetto unitario non comprende anche alcuni Stati extra-UE coperti dal brevetto europeo!

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19

rielaborato a partire da www.epo.org – 2012

Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo

Al termine della procedura varie opzioni per il

richiedente:

opzione “ibrida”:

brevetto unitario + brevetto europeo

“classico” con validazioni individuali solo per gli stati mancanti desiderati

Il brevetto

unitario

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Aspetti procedurali

Entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto da parte dell’EPO, il

titolare dovrà depositare:

una richiesta di effetto unitario,

(Articolo 9, comma 1, lettera g, Reg. UE No. 1257/2012);

 una traduzione integrale del fascicolo, soltanto per un periodo transitorio

(Articolo 6, comma 1, Reg. UE No. 1260/2012)

(21)

21

Aspetti procedurali

La traduzione richiesta nel periodo transitorio è:

a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco,

una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o

a) se la lingua del procedimento è l’inglese,

una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell’Unione.

(Articolo 6, comma 1, Reg. UE No. 1260/2012)

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22

Il mantenimento

“Le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e le sovrattasse per il loro pagamento tardivo sono corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto”

(…)

“Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la

menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel registro europeo dei brevetti”

(…)

Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di

rinnovo e, se del caso, eventuali sovrattasse non sono state corrisposte nei tempi stabiliti

(…)

Le tasse di rinnovo “siano pari al livello della tassa di rinnovo da

corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei”

(Articolo 12, Reg. UE No. 1257/2012)

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Entrata in vigore e applicabilità

Entrambi i regolamenti comunitari sono entrati in

vigore il 20 gennaio 2013 (20-esimo giorno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, avvenuta il 31 dicembre 2012) e saranno effettivamente applicabili a partire dal termine che scade più tardi fra:

il 1° gennaio 2014,

la data in cui entrerà in vigore l’Accordo (EU) No.

1635/12 sul Tribunale unificato.

(Art. 18, Reg. UE No. 1257/2012 e Art. 7, Reg. UE 1260/2012)

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24

L’Accordo (EU) No. 1635/12 sul Tribunale unificato – e quindi anche lo “unitary patent package” entrerà in

vigore a partire dal termine che scade più tardi fra :

 il 1° gennaio 2014, oppure

 il primo giorno del quarto mese successivo al

deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione, inclusa Francia, Germania e Gran

Bretagna (cioè “i tre Stati nei quali il maggior numero di

brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo”)

(Art. 89, Accordo UE No. 1635/12)

Entrata in vigore e applicabilità

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Entrata in vigore e applicabilità

http://ec.europa.eu/inter nal_market/indprop/pate nt/ratification/

Dati al16 settembre 2013

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Cenni sul Tribunale unificato

L’Accordo (EU) No. 1635/12 sul Tribunale unificato dei brevetti è finalizzato alla creazione di un sistema di corti

(dotato di divisioni centrali, regionali e locali) specializzate in materia di brevetti che abbia una giurisdizione esclusiva sui contenziosi riguardanti brevetti europei e brevetti unitari.

In sintesi, tramite il sistema di corti del Tribunale unificato sarà possibile evitare di frammentare i contenziosi

riguardanti un brevetto europeo od un brevetto unitario in ciascuna corte nazionale di interesse, ma si potrà

intraprendere un’unica azione il cui esito sarà valido per tutti i paesi aderenti della cooperazione rafforzata.

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27

Cenni sul Tribunale unificato

Per un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato, il titolare di un brevetto europeo “classico” avrà facoltà di

“rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal

fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.”

Tale rinuncia può essere ritirata in qualunque momento.

(Art. 83, Accordo UE No. 1635/12)

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I costi previsti

La convenienza economica dello “unitary patent package” iniziativa dipenderà da:

 costi di convalida,

 costi di mantenimento, e

 costi dei contenziosi dinanzi al Tribunale Unificato

Non ci sono tuttora parametri di riferimento

ufficialmente definiti per una valutazione dei costi connessi allo “unitary patent package”

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I costi previsti

IMPACT ASSESSMENT – 04 aprile 2011

sullo “unitary patent package” (senza ES e IT) effettuato dalla Commissione Europea

- Costi di “convalida” -

Secondo uno studio (datato ma autorevole) della

Commissione Europea, i costi di convalida di un brevetto unitario + convalide brevetto europeo in ES e IT :

- sarebbero circa del 36% superiori ad un brevetto europeo ad un brevetto convalidato in cinque paesi, ma

- abbatterebbero dell’80% i costi di

convalida di un brevetto europeo convalidato in tutti gli Stati

Contraenti.

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Conclusione

Grazie per la vostra attenzione!

g.vitillo@barzano-zanardo.com

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