1
Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti
Le nuove opportunità per la tutela delle invenzioni in Europa
Brevetto unitario:
aspetti procedurali
Ing. Giuseppe Vitillo
European and Italian patent attorney
Giuseppe Vitillo – Brevetto unitario: aspetti procedurali - 2013 2
Il brevetto
Il brevetto per invenzione è un titolo di proprietà industriale che conferisce al titolare un monopolio (“ius excludendi alios”) di sfruttamento
dell’invenzione, con durata limitata e limitato territorialmente.
3
Principio di territorialità
La tutela di un brevetto è
limitata all’ambito territoriale per il quale essa viene
richiesta, in particolare negli Stati in cui si desidera rendere efficace il brevetto:
- devono essere soddisfatti i requisiti locali previsti
(traduzioni, tasse, etc.);
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png
4
Principio di territorialità
La tutela di un brevetto è
limitata all’ambito territoriale per il quale essa viene
richiesta, in particolare negli Stati in cui si desidera rendere efficace il brevetto:
- il diritto esclusivo verso i terzi può essere fatto valere
secondo le normative locali in vigore (procedure, lingue, etc.)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png
5
Principio di territorialità
Secondo questo principio, in linea teorica, in Europa si
dovrebbero avviare tante procedure di brevettazione quanti sono gli Stati di
interesse.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Europe_with_flags.png
6
Principio di territorialità
In realtà, in Europa è possibile usufruire della procedura del brevetto europeo.
7
Il brevetto europeo
La convenzione di
Monaco sul brevetto europeo (1973)
prevede la possibilità di una procedura
unificata di
concessione, dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), di una pluralità di brevetti
nazionali. http://media.unitary-patent.eu/
Gérald SÉDRATI-DINET
8
Il brevetto europeo
rielaborato a partire da www.epo.org – 2012
La procedura attuale dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti
9
Il brevetto europeo
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
Dopo la concessione, un brevetto europeo è
convalidato soltanto nei paesi di specifico
interesse del titolare , scegliendo fra 38 Stati Contraenti e 2 Stati di Estensione, in modo personalizzabile (“a
macchia di leopardo”).
10
Il brevetto europeo
Dopo la concessione, un brevetto europeo è
convalidato soltanto nei paesi di specifico
interesse del titolare , scegliendo fra 38 Stati Contraenti e 2 Stati di Estensione, in modo personalizzabile “alla carta”.
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
11
Il brevetto europeo
In questo modo si
semplifica la procedura e si riducono i costi ad essa correlati.
Tuttavia rimane la
necessità di depositare
traduzioni e di procedere con l’espletamento delle formalità di convalida nei singoli Stati di
interesse.
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
12
L’Accordo di Londra
Alcuni Stati contraenti (Italia esclusa) hanno ratificato l’Accordo di
Londra, entrato in vigore nel 2008 che riduce in tali Stati, almeno in parte, i requisiti previsti per le traduzioni alla convalida del brevetto europeo.
Gruppo I
FR, DE, GB CH, LI, LU, MC, AL
Nessuna traduzione prevista
Gruppo II
HR, DK, FI, MK,HU, IS, LV, LT, NL, SE, SI
Traduzione nella lingua nazionale delle sole
rivendicazioni
Eventuale traduzione della descrizione in una lingua
prestabilita (inglese) fra le tre lingue ufficiali dell’EPO
13
Il brevetto unitario
Alla fine del 2012, attraverso il meccanismo della
“cooperazione rafforzata”, la maggior parte degli Stati
membri dell’UE e il
Parlamento europeo si sono accordati sul portare avanti l’iniziativa del cosidetto
“unitary patent package”,
per la creazione di una tutela brevettuale unificata
mediante il brevetto europeo con effetto unitario nell’UE.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:2007_07_16_parlament_europejs ki_bruksela_42.JPG?uselang=it
14
Lo “unitary patent package”
Accordo (EU) No. 1635/12 sottoscritto il 19 febbraio 2013 da tutti gli Stati membri su un tribunale unificato dei
brevetti.
Regolamento (EU) No. 1257/2012 del 17 dicembre 2012 sulla cooperazione rafforzata per la creazione di un
brevetto unitario
Regolamento (EU) No. 1260/2012 del 17 dicembre 2012 sulla cooperazione rafforzata per il regime di traduzione applicabile
Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo
Al termine della procedura varie opzioni per il
richiedente:
1a opzione:
brevetto avente un effetto unitario negli stati
aderenti alla cooperazione rafforzata
15
Il brevetto unitario
rielaborato a partire da www.epo.org – 2012
16
Non è un brevetto
comunitario, perché Italia e Spagna non hanno (per il
momento) aderito allo “unitary patent package”. Inoltre la
Croazia è di recente entrata nell’UE e non ha ancora
partecipato.
Pertanto il brevetto unitario coprirà 25 Stati membri dell’UE
(i 28 tranne Croazia, Italia, Spagna) in modo uniforme
Il brevetto (com)unitario
rielaborato a partire da
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Member_States_of_the_European_Union_(polar_stereographi c_projection)_EN.svg
Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo
Al termine della procedura varie opzioni per il
richiedente:
2a opzione:
brevetto europeo
“classico” con validazioni individuali
17
rielaborato a partire da www.epo.org – 2012
Il brevetto
unitario
18
Stati membri
brevetto europeo VS. brevetto unitario
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Member_States_of_the_European_Union_(polar_ster eographic_projection)_EN.svg
Il brevetto unitario non comprende anche alcuni Stati extra-UE coperti dal brevetto europeo!
19
rielaborato a partire da www.epo.org – 2012
Si basa sulla procedura attuale di concessione di un brevetto europeo
Al termine della procedura varie opzioni per il
richiedente:
opzione “ibrida”:
brevetto unitario + brevetto europeo
“classico” con validazioni individuali solo per gli stati mancanti desiderati
Il brevetto
unitario
20
Aspetti procedurali
Entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto da parte dell’EPO, il
titolare dovrà depositare:
una richiesta di effetto unitario,(Articolo 9, comma 1, lettera g, Reg. UE No. 1257/2012);
una traduzione integrale del fascicolo, soltanto per un periodo transitorio
(Articolo 6, comma 1, Reg. UE No. 1260/2012)
21
Aspetti procedurali
La traduzione richiesta nel periodo transitorio è:
a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco,
una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o
a) se la lingua del procedimento è l’inglese,
una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell’Unione.
(Articolo 6, comma 1, Reg. UE No. 1260/2012)
22
Il mantenimento
“Le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e le sovrattasse per il loro pagamento tardivo sono corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto”
(…)
“Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la
menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel registro europeo dei brevetti”
(…)
Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di
rinnovo e, se del caso, eventuali sovrattasse non sono state corrisposte nei tempi stabiliti
(…)
Le tasse di rinnovo “siano pari al livello della tassa di rinnovo da
corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei”
(Articolo 12, Reg. UE No. 1257/2012)
23
Entrata in vigore e applicabilità
Entrambi i regolamenti comunitari sono entrati in
vigore il 20 gennaio 2013 (20-esimo giorno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, avvenuta il 31 dicembre 2012) e saranno effettivamente applicabili a partire dal termine che scade più tardi fra:
il 1° gennaio 2014,
la data in cui entrerà in vigore l’Accordo (EU) No.
1635/12 sul Tribunale unificato.
(Art. 18, Reg. UE No. 1257/2012 e Art. 7, Reg. UE 1260/2012)
24
L’Accordo (EU) No. 1635/12 sul Tribunale unificato – e quindi anche lo “unitary patent package” entrerà in
vigore a partire dal termine che scade più tardi fra :
il 1° gennaio 2014, oppure
il primo giorno del quarto mese successivo al
deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione, inclusa Francia, Germania e Gran
Bretagna (cioè “i tre Stati nei quali il maggior numero di
brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo”)
(Art. 89, Accordo UE No. 1635/12)
Entrata in vigore e applicabilità
25
Entrata in vigore e applicabilità
http://ec.europa.eu/inter nal_market/indprop/pate nt/ratification/
Dati al16 settembre 2013
26
Cenni sul Tribunale unificato
L’Accordo (EU) No. 1635/12 sul Tribunale unificato dei brevetti è finalizzato alla creazione di un sistema di corti
(dotato di divisioni centrali, regionali e locali) specializzate in materia di brevetti che abbia una giurisdizione esclusiva sui contenziosi riguardanti brevetti europei e brevetti unitari.
In sintesi, tramite il sistema di corti del Tribunale unificato sarà possibile evitare di frammentare i contenziosi
riguardanti un brevetto europeo od un brevetto unitario in ciascuna corte nazionale di interesse, ma si potrà
intraprendere un’unica azione il cui esito sarà valido per tutti i paesi aderenti della cooperazione rafforzata.
27
Cenni sul Tribunale unificato
Per un periodo transitorio di sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato, il titolare di un brevetto europeo “classico” avrà facoltà di
“rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal
fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.”
Tale rinuncia può essere ritirata in qualunque momento.
(Art. 83, Accordo UE No. 1635/12)
28
I costi previsti
La convenienza economica dello “unitary patent package” iniziativa dipenderà da:
costi di convalida,
costi di mantenimento, e
costi dei contenziosi dinanzi al Tribunale Unificato
Non ci sono tuttora parametri di riferimento
ufficialmente definiti per una valutazione dei costi connessi allo “unitary patent package”
29
I costi previsti
IMPACT ASSESSMENT – 04 aprile 2011
sullo “unitary patent package” (senza ES e IT) effettuato dalla Commissione Europea
- Costi di “convalida” -
Secondo uno studio (datato ma autorevole) della
Commissione Europea, i costi di convalida di un brevetto unitario + convalide brevetto europeo in ES e IT :
- sarebbero circa del 36% superiori ad un brevetto europeo ad un brevetto convalidato in cinque paesi, ma
- abbatterebbero dell’80% i costi di
convalida di un brevetto europeo convalidato in tutti gli Stati
Contraenti.
30
Conclusione
Grazie per la vostra attenzione!
g.vitillo@barzano-zanardo.com