AD\884401IT.doc PE472.085v02-00
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Unita nella diversitàIT
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
2011/0093(COD) 25.11.2011
PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)) Relatore per parere: Alajos Mészáros
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PA_Legam
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BREVE MOTIVAZIONE
Dal 2000 l'Unione europea tenta inutilmente di adottare un sistema brevettuale unitario a livello europeo (indicato come "brevetto comunitario" prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) in grado di coesistere con i brevetti nazionali concessi dagli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri e con i brevetti europei concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro della Convezione sul brevetto europeo.
A causa delle difficoltà insormontabili incontrate nel raggiungimento di un accordo unanime in seno al Consiglio sul regime linguistico, i negoziati si sono più volte conclusi
infruttuosamente. Alla fine del 2010 il Consiglio Competitività ha dichiarato l'impossibilità di istituire una tutela brevettuale unitaria in tutta l'UE entro un periodo ragionevole o in un prossimo futuro.
A seguito di suddetta dichiarazione, 12 Stati membri hanno invitato la Commissione a presentare una proposta volta ad autorizzare una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria al fine di poter compiere progressi in un ambito di tale importanza.
Il 10 marzo 2011, previa approvazione del Parlamento europeo in data 15 febbraio, il Consiglio Competitività ha adottato la decisione che autorizza l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria nel territorio dei 25 Stati membri partecipanti. Il 19 marzo 2011, il
Parlamento ha dato la sua approvazione al lancio della cooperazione rafforzata. Tre settimane più tardi, il 13 aprile, la Commissione ha presentato un pacchetto di due proposte legislative che, in caso di adozione, consentirebbero a ogni impresa o individuo di tutelare le proprie invenzioni grazie a un brevetto europeo unico la cui validità si estende su 25 Stati membri.
La creazione di un autentico sistema brevettuale unitario implicherà innanzitutto una
semplificazione altamente necessaria del sistema attuale. Gli utenti potranno ridurre gli oneri amministrativi e tagliare i costi di brevettazione in Europa fino all'80%, migliorando in tal modo il funzionamento e la tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno e facilitando l'innovazione e l'imprenditorialità in Europa.
I costi elevati e la complessità implicati nella convalida dei brevetti europei in vari Stati membri costituiscono il motivo principale che spinge i titolari di brevetti ad astenersi dal richiedere una copertura brevettuale su tutta l'UE. Ad esempio, il costo totale di convalida (comprensivo dei costi diretti di traduzione e dei costi stimati come l'onorario del consulente di brevetti e le tasse di pubblicazione) per un brevetto europeo di media lunghezza si colloca, secondo le stime, tra i 22 000 e i 26 000 euro per una copertura su tutta l'UE. Dai dati si evince che, ogni anno, le imprese di tutti gli Stati membri dell'UE spendono tra i 205 e i 230 milioni di euro in traduzioni, convalide e onorari di professionisti. La creazione di un brevetto dell'UE non solo contribuirà a ridurre i costi a 680 euro per brevetto ma creerà anche
condizioni più favorevoli agli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, facilitando così
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il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL da destinare agli investimenti nel settore R&S fissato dalla strategia Europa 2020.
Inoltre, l'attuale proposta legislativa che istituisce una procedura di cooperazione rafforzata e la prevista proposta della Commissione sulla creazione di un sistema europeo di
composizione delle controversie sui brevetti, ad essa connessa, introdurranno una certezza giuridica altamente necessaria nel settore brevettuale europeo.
La proposta attuale costituisce il passo più importante e concreto mai compiuto verso
l'attuazione di questa misura che avrebbe dovuto essere realizzata già da tempo. Il Parlamento europeo è stato per molti anni un convinto sostenitore della creazione di un autentico brevetto europeo. In tale prospettiva, il relatore accoglie con grande favore la proposta della
Commissione che offre una soluzione equilibrata e praticabile e ha già ottenuto un'ampia approvazione in seno al Consiglio.
Il relatore considera inoltre che il fragile accordo raggiunto in questa fase dovrebbe essere ultimato senza indugio tramite l'introduzione di poche modifiche non essenziali che
potrebbero migliorare ulteriormente la proposta senza arrestare i progressi ad oggi compiuti.
Uno dei miglioramenti sopramenzionati consisterebbe nel dissociare l'effetto unitario dalla concessione in licenza e dalla limitazione/trasferimento/revoca, oppure dall'estinzione dei brevetti europei, vale a dire che, mentre il rilascio e il termine dei brevetti dovrebbero valere per i territori di tutti gli Stati membri partecipanti, la concessione in licenza dovrebbe essere autorizzata anche per un numero selezionato di Stati membri, se tale fosse la volontà
dell'impresa.
Inoltre, la proposta della Commissione riconosce giustamente l'importanza di un partenariato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i centri nazionali di proprietà industriale (considerando 20), in particolare per quanto riguarda i vantaggi che ne potrebbero derivare per le attività
brevettuali delle piccole e medie imprese. Il relatore ritiene quindi che detto partenariato dovrebbe essere sostenuto e che la Commissione dovrebbe essere informata degli sviluppi in questo ambito nel quadro della sua collaborazione formale con l'Ufficio europeo dei brevetti.
Infine, ma non per questo meno importante, occorre ribadire che i diritti derivanti da un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbero rispettare pienamente i diritti conferiti dai trattati e dal diritto dell'Unione.
Per concludere, è fondamentale che il Parlamento, in qualità di colegislatore, sia
adeguatamente informato su qualsiasi aspetto degli obblighi della Commissione nei confronti dei legislatori per quanto concerne il presente regolamento.
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EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento Considerando 1
Testo della Commissione Emendamento
(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e
tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. È necessario che una tutela brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e promuove la diffusione delle informazioni sul progresso scientifico e tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella
distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende
maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. È necessario che una tutela brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
Emendamento 2
Proposta di regolamento Considerando 7
Testo della Commissione Emendamento
(7) È opportuno che la creazione di una tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla
concessione in virtù del presente
(7) È opportuno che la creazione di una tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla
concessione in virtù del presente
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regolamento e per gli Stati membri
partecipanti. La caratteristica principale dei brevetti europei con effetto unitario
dovrebbe essere il loro carattere unitario, in altri termini essi dovrebbero fornire una tutela uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. Per garantire l’ambito di applicazione uniforme sostanziale della protezione conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei che sono stati concessi per tutti gli Stati
membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Tuttavia, per
garantire la certezza giuridica in caso di limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo con effetto unitario avrà efficacia solamente per lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata. Infine, l’effetto unitario
attribuito a un brevetto europeo avrà natura accessoria e cesserà di esistere o essere limitato nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.
regolamento e per gli Stati membri
partecipanti. La caratteristica principale dei brevetti europei con effetto unitario
dovrebbe essere il loro carattere unitario, in altri termini essi dovrebbero fornire una tutela uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, trasferito o revocato, oppure estinguersi, unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. Un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe poter essere concesso in licenza per l'intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire l’ambito di applicazione uniforme sostanziale della protezione conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei che sono stati concessi per tutti gli Stati
membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Infine, l’effetto unitario attribuito a un brevetto europeo avrà natura accessoria e cesserà di esistere o essere limitato nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.
Motivazione
Ovviamente il rilascio e il termine di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbero avere effetto in tutti gli Stati membri partecipanti. Tuttavia, per quanto riguarda la
concessione in licenza, dovrebbe essere prevista la possibilità di applicare detta concessione ai territori di alcuni Stati partecipanti e non di tutti.
Emendamento 3
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Proposta di regolamento Considerando 16
Testo della Commissione Emendamento
(16) È necessario che i titolari dei brevetti paghino una tassa di rinnovo annuale comune per i brevetti europei con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, e coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l’innovazione e promuovere la
competitività delle imprese europee. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta dalla Commissione.
(16) È necessario che i titolari dei brevetti paghino una tassa di rinnovo annuale comune per i brevetti europei con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, e coprire i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l’innovazione e promuovere la
competitività delle imprese europee e dovrebbe tenere conto dello status e delle capacità di finanziamento delle
microimprese e delle piccole e medie imprese1. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.
_____________________
1 Quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36).
Emendamento 4
Proposta di regolamento Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento
(18) Le tasse di rinnovo saranno versate all’Organizzazione europea dei brevetti. Il relativo 50%, una volta detratte le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra gli Stati membri partecipanti e utilizzato per gli scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione sarà fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti,
segnatamente il livello di attività brevettuale e l’entità del mercato. La distribuzione sarà tale da offrire un compenso per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
(18) Le tasse di rinnovo saranno versate all’Organizzazione europea dei brevetti. Il relativo 50%, una volta detratte le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra gli Stati membri partecipanti e utilizzato per l'applicazione del presente
regolamento e per altri scopi riguardanti i brevetti e l'innovazione, compresa la prestazione di consulenza e di supporto alle piccole e medie imprese. La quota di distribuzione sarà fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti,
segnatamente il livello di attività brevettuale e l’entità del mercato. La distribuzione sarà tale da offrire un compenso per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
Motivazione
Onde garantire che le tasse di rinnovo ripartite contribuiscano all'obiettivo del presente regolamento e favoriscano il sistema migliorato dei brevetti in Europa, occorre indicare gli scopi ai quali gli Stati membri partecipanti possono utilizzarle.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Fatto salvo l’articolo 5, un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti.
Fatto salvo l’articolo 5, un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, trasferito o revocato, oppure estinguersi, unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti.
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Motivazione
Ovviamente il rilascio e il termine di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbero avere effetto in tutti gli Stati membri partecipanti. Tuttavia, per quanto riguarda la
concessione in licenza, dovrebbe essere prevista la possibilità di applicare detta concessione ai territori di alcuni Stati partecipanti e non a tutti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Un brevetto europeo con effetto unitario può tuttavia essere concesso in licenza per l'intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso.
Motivazione
Ovviamente il rilascio e il termine di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbero avere effetto in tutti gli Stati membri partecipanti. Tuttavia, per quanto riguarda la
concessione in licenza, dovrebbe essere prevista la possibilità di applicare detta concessione ai territori di alcuni Stati partecipanti e non a tutti.
Emendamento 7
Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione, da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, della menzione di concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti.
1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti il quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione, da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, della menzione di concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti.
Motivazione
La presente formulazione prevede un periodo transitorio negli Stati membri in cui un dato brevetto europeo entrerà in vigore, offrendo una possibilità razionale di svolgere ricerche di pubblicazione.
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Emendamento 8
Proposta di regolamento Articolo 5
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 5 soppresso
Diritti pregressi In caso di limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo con effetto unitario ha efficacia solamente per lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata.
Motivazione
Dalla modifica della Convenzione sul brevetto europeo del 2000, la possibilità prevista dal presente articolo non è più valida e quindi dovrebbe essere soppressa anche nel regolamento.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione Emendamento
1. Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare la facoltà di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:
1. Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare un diritto legalmente esercitabile in virtù del quale è illegale per qualsiasi terzo, salvo suo consenso:
Emendamento 10
Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Il brevetto europeo con effetto unitario attribuisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nel territorio degli Stati
1. Il brevetto europeo con effetto unitario attribuisce al titolare un diritto legalmente esercitabile in virtù del quale è illegale per qualsiasi terzo, salvo suo consenso, fornire
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membri partecipanti a persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione
brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione stessa necessari per attuarla in tale territorio, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati.
o offrire nel territorio degli Stati membri partecipanti a persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione stessa necessari per
attuarla in tale territorio, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati.
Emendamento 11
Proposta di regolamento Articolo 8 – alinea
Testo della Commissione Emendamento
I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono:
I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario sono conformi ai diritti conferiti dai trattati e dal diritto dell'Unione e non si estendono:
Motivazione
A volte i diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario potrebbero essere contrari ad altri ambiti della politica dell'UE e risulta pertanto indispensabile garantire la conformità al diritto dell'UE come previsto dall'articolo 326 del TFUE ("Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione").
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(b bis) all'utilizzo di materiale biologico a scopi di coltivazione, scoperta e sviluppo di ogni nuovo ritrovato vegetale;
Motivazione
È importante prevedere un privilegio limitato per i coltivatori onde garantire la libertà d'azione per quanto riguarda il materiale biologico a scopi di sviluppo e scoperta di nuovi ritrovati vegetali.
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Emendamento 13
Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera h
Testo della Commissione Emendamento
(h) agli atti coperti dal privilegio degli agricoltori a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 che si applica mutatis mutandis;
(h) all'utilizzo da parte di un agricoltore del prodotto del suo raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda, quando il materiale di riproduzione di origine vegetale è stato venduto a suddetto agricoltore dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, per scopi agricoli,
conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94;
Motivazione
Per quanto riguarda il privilegio degli agricoltori, è importante allineare la formulazione utilizzata per la deroga a quella della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Emendamento 14
Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera i
Testo della Commissione Emendamento
(i) all’uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a scopo di allevamento, a condizione che gli animali da
riproduzione o altro materiale di
riproduzione di origine animale siano stati venduti o commercializzati in altro modo all’allevatore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale impiego comprende la fornitura degli animali o di altro materiale di riproduzione di origine animale ai fini della sua attività agricola, esclusa la vendita ai fini o nell’ambito di attività riproduttive commerciali;
(i) all'uso di un animale o di un materiale di riproduzione di origine animale da parte di un agricoltore per uso agricolo, quando il bestiame di allevamento o altro
materiale di riproduzione di origine animale che costituisce o contiene l'invenzione brevettata è stato venduto all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Non è inclusa la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale;
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Motivazione
Per quanto riguarda il privilegio degli agricoltori, è importante allineare la formulazione utilizzata per la deroga a quella della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(c bis) tali da tenere conto dello status e delle capacità di finanziamento delle piccole e medie imprese.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(b bis) tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
(b) la dimensione del mercato espresso nel numero di abitanti,
(b) la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da ripartire tra
ciascuno Stato membro partecipante,
Motivazione
Nella ripartizione delle tasse di rinnovo tra Stati membri, potrebbe risultare più pratico garantire una distribuzione fondata sulla dimensione del mercato (non in termini di popolazione bensì di mercato coperto da un brevetto). Contemporaneamente occorre
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garantire comunque una qualche forma di pagamento minimo a tutti gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 18
Proposta di regolamento Articolo 18
Testo della Commissione Emendamento
La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l’Ufficio europeo dei brevetti nei campi interessati dal presente
regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell’accordo di lavoro e in particolare la questione delle tasse di rinnovo e l’impatto sul bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.
La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l’Ufficio europeo dei brevetti nei campi interessati dal presente
regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell’accordo di lavoro, in particolare la questione delle tasse di rinnovo e l’impatto sul bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti, e la cooperazione tra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri
partecipanti, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di sostegno alle attività brevettuali delle piccole e medie imprese.
Motivazione
Come indicato nel considerando 20, un "partenariato rafforzato" tra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici centrali della proprietà industriale potrebbe produrre vantaggi più netti, in particolare per quanto riguarda le attività brevettuali delle PMI. Occorre incoraggiare una siffatta cooperazione mentre la Commissione dovrebbe essere informata nel quadro della sua cooperazione con l'UEB.
Emendamento 19
Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati
1. Non oltre i tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati
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membri partecipanti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo. Le relazioni
successive sul funzionamento del presente regolamento sono presentate dalla
Commissione ogni sei anni.
membri partecipanti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per
modificarlo. Le relazioni successive sul funzionamento del presente regolamento sono presentate dalla Commissione ogni tre anni.
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PROCEDURA
Titolo Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
Riferimenti COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula
JURI 10.5.2011 Commissione(i) competente(i) per parere
Annuncio in Aula
ITRE 7.7.2011 Relatore(i)
Nomina
Alajos Mészáros 1.9.2011
Esame in commissione 5.10.2011
Approvazione 23.11.2011
Esito della votazione finale +:
–:
0:
45 4 0 Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska- Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh