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LA PARTECIPAZIONE DEL C.T. DI PARTE ALLA C.T.U

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Dr. Pio Deidda

Medico Legale, Oristano

LA PARTECIPAZIONE DEL C.T. DI PARTE ALLA C.T.U

In questo mi limiterò ad alcuni flash o poco più, a carattere eminentemente pratico, rivolti in particolare ai colleghi giovani e in genere a coloro, che ancora non hanno una sufficiente esperienza in proposito, e, pur tuttavia si trovano, anche solo episodicamente, ad affrontare consulenze tecniche di parte, ed anche d’ufficio, visto che una parte del discorso deve di necessità riguardare anche tale aspetto del problema.

Inizierei facendo un cenno su quelli che sono i diritti del C.T. di parte.

Essi sono previsti, in ambito civile, dagli art. 201 e 194 del C.P.C.; il primo diritto è quello relativo alla facoltà di partecipare alle operazioni di C.T.U., del cui luogo, giorno ed ora il C.T. di parte deve ricevere regolare avviso, pena nullità delle operazioni stesse.

In sede di C.T.U. il CT di parte ha facoltà di presentare, anche per iscritto istanze e osservazioni che il C.T.U. ha il dovere di inserire nella sua relazione.

Di tale diritto, in realtà, ho visto fare un uso assai raro.

Il CT di parte deve anche pretendere che le operazioni di C.T.U. vengano condotte con una corretta metodologia medico legale. Troppo spesso, infatti, si vede che il C.T.U. conduce gli accertamenti con una metodologia che sarebbe più che corretta in un esame a fini diagnostico- terapeutici, ma ch’è assolutamente inadeguata per un indagine a fini medico legali.

Vorrei ricordare, in proposito, che i rapporti fra medico legale e periziando sono ben diversi da quelli che si istaurano fra medico curante e paziente, per i diversi fondamentali interessi inerenti i due diversi rapporti.

Vorrei ricordare, soprattutto, che l’anamnesi in una indagine medico legale deve essere condotta con particolare oculatezza e spirito critico, per motivi talmente ovvi, relativi all’interesse del periziando ad ottenere un determinato risultato in ambito patrimoniale, per cui è superfluo soffermarsi.

Inoltre va esaminata con spirito critico anche la documentazione prodotta dal periziando, specie, se la stessa non proviene da strutture pubbliche; mi limito a ricordare i certificati relativi a inabilità temporanee che sembrano non avere mai termine, e relativi spesso a periodi di tempo assolutamente inadeguati ai caratteri e alla entità delle lesioni riportate.

E qui ritengo necessario un breve cenno alla cartella clinica, che per il medico legale è un documento di fondamentale importanza, specialmente in certi campi ( mi limito a ricordare i casi afferenti la responsabilità professionale in ambito sanitario); molto spesso, infatti, ci si trova di fronte a cartelle cliniche assai povere di dati, o, peggio, con assoluta mancanza delle annotazioni che consentano di valutare l’evoluzione di un quadro morboso, sia esso traumatico o no; ricordo, in proposito che, per Giurisprudenza, praticamente costante, la cartella clinica ha natura giuridica di Atto Pubblico, anche quando proviene da strutture private convenzionate (cfr. Cassaz. penale Sez.

V, 21.1.81, pres. Murano).

Per quanto attiene, poi, all’esame obiettivo, lo stesso deve essere correttamente condotto dal C.T.U., e il consulente di parte in ciò deve essere inflessibile.

Non si può, infatti, fare una valutazione medico legale attendibile di un danno alla persona, se non sulla base di dati clinici obiettivi completi e correttamente rilevati.

Questo il medico legale deve tenerlo ben presente, perché frequentemente si leggono relazioni, per così dire, squilibrate in tal senso.

Un esame clinico completo e corretto dev’essere la base di qualsiasi valutazione, sia puramente clinica, e sia medico legale, da qualsiasi medico venga fatta. E’ questa una raccomandazione che

Tagete n. 4-1996 Ed. Acomep

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ritengo vada fatta ai medici legali per evitare che ci vengano mosse, dai colleghi clinici, soprattutto ortopedici, giuste accuse di essere superficiali e approssimativi nell’esame clinico.

Di recente, in proposito, ho partecipato ad un corso di aggiornamento e ho avuto ulteriore riprova di quale importanza abbia l’esame clinico per una corretta diagnosi.

Tornando alla CT, sia essa di parte che d’ufficio, ma anche al di fuori di questa, qualche cenno ritengo meriti il ricorso da parte del CT agli esami cosiddetti complementari, che presuppongono specifiche competenze e strutture particolari, che non sono, in genere, per motivi intuitivi, alla portata del consulente.

E’ quindi non solo concesso, ma auspicabile, il ricorso alle competenze specialistiche ( mi limito a ricordare il vasto campo della diagnostica per immagini), ricordando, però, che unico responsabile della valutazione che gli viene richiesta in sede civile è il C.T.U., per cui allo specialista va richiesto un parere clinico sui dati obiettivi di un caso, anche relativamente alla sua evoluzione e prognosi, ma mai si potrà delegare allo stesso la valutazione percentuale del danno, esclusiva competenza del medico legale ed elemento caratterizzante dell’opera dello stesso.

In definitiva è evidente che l’opera del C.T. di parte nell’ambito della C.T.U. è di importanza fondamentale nella formazione delle prove, e questa non può ch’essere di ausilio per il C.T.U..

Con ciò non si vuol certo dire, che come spesso si vede fare, si debba cercare a tutti i costi un accordo col C.T.U.; vi sono, infatti casi in cui esistono divergenze non sanabili, ed è bene che tali restino, perché, in tali casi, anche un parere discorde può essere di maggiore utilità al giudice, di quanto non sarebbe una conclusione fondata su un compromesso cercato a tutti i costi.

Infine, vorrei ancora una volta ricordare che sia il C.T.U. che il C.T. di parte debbono sempre aver presente quale sia il rapporto tra il problema tecnico da discutere e le disposizioni di legge inerenti il caso specifico; senza di ciò è assai difficile giungere a conclusioni utili per il giudice; mi limito solo a ricordare la diversa disciplina del danno in Resp. Civile, rispetto alla Infortunistica Privata.

E qui entriamo ancora una volta nell’importanza della Medicina Legale, come branca specialistica della medicina, che consente l’acquisizione delle necessarie nozioni di tipo medico giuridico, necessarie per adempiere con valide prospettive ad uno specifico compito professionale.

Ricordo, in proposito quanto diceva un insigne medico legale, il Perrando: “l’esatta conoscenza del rapporto giuridico del problema tecnico costituisce la base della scienza e dell’arte del perito medico legale.”

Tagete n. 4-1996 Ed. Acomep

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