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Le Sezioni Unite scelgono la tesi del dies a quo unitario per il termine breve di impugnazione. - Judicium

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Giulia Mazzaferro

Le Sezioni Unite scelgono la tesi del dies a quo unitario per il termine breve di impugnazione.

Va affermata l’efficacia bilaterale sincronica della notifica della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., sicché il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c. decorre per tutte le parti dalla medesima data, ossia dal momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.

Cass. S.U. 4 marzo 2019, n. 6278

Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte chiudono il contrasto, interno alla Corte, relativo alla corretta individuazione della decorrenza, per il notificante, del termine breve di impugnazione.

La questione era stata sollevata da un ricorso che censurava la Corte territoriale per aver ritenuto che la decorrenza del termine breve per impugnare a carico del notificante non iniziasse dalla consegna della copia della sentenza all’ufficiale giudiziario, bensì dal momento della conoscenza della notifica da parte del destinatario sul presupposto della non operatività della regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

La Seconda Sezione, investita della trattazione, aveva rinvenuto nella giurisprudenza della Corte due orientamenti di segno opposto sul tema e, con ordinanza interlocutoria n. 10507 del 3 maggio 2018, aveva disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, riconducibile a Cass. III, 17 gennaio 2014, n. 883, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704, co. 1, ultimo periodo c.c., il termine breve per impugnare, per la parte notificante, decorre dal momento in cui questa consegna l’atto nelle mani dell’ufficiale giudiziario, giacché tale evento rende certa la conoscenza dell’atto per l’impugnante.

Una seconda tesi, di cui è portavoce Cass. VI, 7 maggio 2015, n. 9258, postula invece che la conoscenza legale del provvedimento rientra tra gli effetti bilaterali e deve realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento; di conseguenza, il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.

decorre, anche per il notificante, solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario.

La questione (decisamemente rilevante, attenendo alla certezza della regola processuale) ha impegnato le Sezioni Unite in un’analisi accurata. Premessa la configurazione codicistica e la funzione sollecitatoria-acceleratoria del termine breve, la sentenza ha preso le mosse dal tenore letterale dell’art. 326 c.p.c. che, nel sancire la possibilità di notificazione della sentenza, ai fini di

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abbreviare il passaggio in giudicato della stessa, non offre alcuna distinzione tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica.

La Corte ha evidenziato la inapplicabilità al caso di specie del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, così come individuato da Corte Cost. n. 477/2002, e confluito poi nel codice di ritto all’art. 149 c. 3. Nella citata pronuncia la Consulta, mossa da un’esigenza di tutela del notificante, aveva ritenuto palesemente irragionevole e lesiva del suo diritto di difesa la possibilità che si verificasse decadenza a causa del ritardo nel compimento di attività non realizzate da lui stesso, ma da soggetti diversi, quali ad esempio ufficiali giudiziari o agenti postali; nelle fattispecie di cui all’art. 149 c.p.c. (notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale) il giudice delle leggi, quindi, normando una giurisprudenza già consolidata sul punto, aveva sancito, per il notificante, la produzione degli effetti della notificazione dal momento di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tenendo invece fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di ricezione del plico.

Pur dando atto della portata generale che ha assunto successivamente tale principio, le Sezioni Unite hanno escluso la comunanza di ratio tra la fattispecie appena richiamata e quella concreta, rilevando che, diversamente ragionando, l’applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione al caso concreto darebbe luogo, non a tutela del soggetto notificante, bensì ad evidente pregiudizio a carico di quest’ultimo, il quale si troverebbe nella condizione per cui la decorrenza del termine breve, voluto per sollecitare la formazione del giudicato sulla sentenza, si perfezionerebbe prima nei suoi confronti e soltanto in un momento successivo nei confronti del destinatario: evidenzia la Corte come un’interpretazione in questi termini creerebbe nei confronti del notificante inutili decadenze extra legem.

La Corte affronta poi i motivi che ostano alla accoglibilità della tesi sostenuta dalla sentenza n.

883/2014 e, quindi, l’impossibilità di applicare in via analogica l’art. 2704, co. 1, ultimo periodo cod. civ. alla materia in esame, difettando, nel caso di specie, sia la lacuna normativa sia la eadem ratio legis necessarie a legittimare il ricorso all’analogia.

Il punto decisivo sta peraltro nell’osservazione che una differenziazione della decorrenza del termine breve per impugnare darebbe luogo ad un evidente squilibrio tra le parti e a disparità di trattamento nei confronti di quella che ha un interesse preminente all’anticipata conclusione della vicenda. Diversamente, l’unicità del dies a quo garantisce uguaglianza processuale e simultanea formazione del giudicato formale, a partire dallo stesso momento per tutte le parti in giudizio.

L’opzione a favore della comunanza ed unicità per le parti della decorrenza del termine breve per impugnare, pone fine ad una dannosa incertezza semplificando ragionevolmente la disciplina del c.d. termine unitario di impugnazione.

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