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Ancora sulla decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza. - Judicium

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Academic year: 2022

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RAFFAELLA PORTO

Ancora sulla decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza.

Proposto appello avverso una sentenza di primo grado, il convenuto, costituitosi tardivamente con comparsa conclusionale, eccepisce, tra le altre cose, la tardività dell’appello per aver impugnato l’appellante oltre il termine di trenta giorni dalla consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario per la notifica della decisione alla controparte.

La Corte d’appello, accoglie parzialmente l’impugnazione, precisando che la notificazione ai fini del decorso del termine breve non può, dal lato di colui che notifica la sentenza, farsi coincidere con il momento della consegna della stessa all’ufficiale giudiziario. Invero, secondo la sentenza d’appello il termine breve decorre dal giorno in cui la sentenza viene consegnata al destinatario della notifica.

Proposto così ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, è stata investita la Corte della questione dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza: questo coincide con la data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario, o con quella di perfezionamento della notifica per il destinatario?

Sulla questione del dies a quo si è già pronunciata la Corte di Cassazione in precedenti occasioni.

Secondo un primo orientamento espresso con la sentenza n. 883 del 2014, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rende certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante. Di conseguenza, visto che la conoscenza legale della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza avrà inizio dal momento della consegna quale “fatto che stabilisce in modo certo” la conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante, in applicazione analogica del principio di cui al comma primo, ultimo periodo, dell’art. 2704 c.c..

Nella sentenza n. 9258 del 2015, la Corte di Cassazione esprime un orientamento diametralmente opposto, affermando che la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza, implica che la produzione degli effetti sia contestuale, e che quindi vi sia un'unica data di decorrenza del termine breve, ossia quella in cui avviene il perfezionamento della procedura di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che la conoscenza legale, rientrando tra gli effetti bilaterali, deve realizzarsi per entrambe le parti nel medesimo momento.

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La seconda sezione, preso atto della difformità degli orientamenti delle sezioni semplici, rimette la causa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili ai sensi dell’art. 374 co. 2 c.p.c. . I giudici della suprema Corte ritengono infatti che l’accertamento della questione relativa alla decorrenza del termine breve di impugnazione, possa avere delle implicazioni sul piano assiologico pratico e sulla coerenza del sistema normativo, e che sia quindi opportuno che sull’annoso argomento si pronuncino le Sezioni Unite.

La questione resta quindi ancora aperta.

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