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Abruzzo, del. 166/2021 – Compensi per avvocati comunali per sentenze favorevoli

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Repubblica italiana La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA Presidente

Marco VILLANI Consigliere (relatore) Francesca Paola ANELLI Consigliere

Antonio DANDOLO Consigliere

Giovanni GUIDA Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante

“Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;

VISTE le deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 14, dell’11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”;

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2 VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 del Comune di Teramo, con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere a questa Corte per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 31 marzo 2021 del CAL con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Teramo, prot. di Sezione n. 2656;

VISTA l’ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17/2021, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Marco VILLANI, FATTO

Il Comune di Teramo ha inviato a questa Sezione richiesta di parere sulle seguenti questioni:

- “fermo restando che l’Ente deve costituire ad inizio esercizio il fondo del salario accessorio e che a tale data non può aver contezza dei compensi che saranno esigibili nei confronti di ciascun avvocato comunale per sentenze favorevoli si chiede: considerando che il credito si matura al passaggio in giudicato della sentenza, secondo quale regola generale e in quale annualità devono transitare nella parte variabile del relativo fondo decentrato i compensi professionali maturati a favore di un avvocato comunale per sentenze favorevoli (con compensazione delle spese)?;

- fermo restando l’accantonamento delle relative spese in bilancio (nei limiti dell’art. 9, comma 6 del D.L. n. 90/2014), in caso di erronea costituzione del fondo decentrato relativa ad una precedente annualità per mancata previsione, all’interno della parte variabile del citato fondo, dei compensi maturati da parte degli avvocati comunali (per sentenze favorevoli e spese compensate) per detta annualità, è possibile che gli stessi compensi confluiscano nel fondo decentrato relativo all’annualità successiva (es. quella in cui vengono liquidati e non quella in cui la sentenza passa in giudicato)? Se invece tali compensi vanno riflessi nel fondo decentrato relativo all’annualità passata, benché sia stato concluso e sottoscritto il relativo CCDI, è necessario e/o possibile “riaprire” detti fondi riferiti a tale annualità aggiornando la parte variabile e siglando un nuovo accordo con le OOSS?;

- al fine di semplificare e razionalizzare la metodologia di costituzione dei fondi decentrati del trattamento accessorio con particolare riferimento a quelle voci di spesa di personale che possono confluire sia all’interno dei fondi del comparto che all’interno dei fondi dei dirigenti (es. compensi professionali avvocatura, i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali), che sono soggette a condizioni sospensive e che “ciclicamente” sono indeterminati sia nell’ammontare che nel soggetto percettore (Dirigente, Dipendente, PO) all’inizio dell’esercizio a cui fanno riferimento, è consentito prevedere che tali somme transitino nel fondo decentrato dell’anno successivo al quale sono divenuti esigibili?”.

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3 DIRITTO

1. Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile in tema di pareri da rendere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato e trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, giova ricordare preliminarmente come tale funzione consultiva implica l’esclusione di interventi nella concreta attività gestionale, che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità amministrativa né la funzione consultiva può invadere in concreto le competenze di altri organi giurisdizionali. È stato, altresì, affermato da costante giurisprudenza delle sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione oggetto di parere. In altre parole, possono essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere su fattispecie astratte e di carattere generale.

Al contempo la richiesta di parere deve avere ad oggetto questioni interpretative riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica”. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

2. Alla luce dei consolidati principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame, articolata in più punti, deve essere ritenuta, sotto il profilo oggettivo, ammissibile in quanto prospetta questioni contabili di portata generale su temi, peraltro, già trattati anche da altre Sezioni regionali di questa Corte.

3. In premessa si vuole ricordare che il diritto al compenso, in origine previsto per la sola Avvocatura dello Stato, ma poi ampliato in via analogica alle altre avvocature pubbliche, è stato fissato con Regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. Il compenso è ora previsto in caso di vittoria della parte pubblica – quindi con situazione di vantaggio per la stessa - con condanna alle spese della controparte che devono essere state effettivamente recuperate (pertanto eterofinanziati, cfr. Corte dei conti SS. RR.

n. 51/QM del 2011) -. È rimessa ad un regolamento la definizione nei casi di sentenza con compensazione delle spese o di transazioni sempre a seguito di giudicato favorevole o atto analogo

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4 che risponda positivamente alle prospettazioni di parte pubblica sostenute dall’avvocato interno (cfr. deliberazione Sez. Controllo Reg. Campania n.196/2019/PAR).

Il riconoscimento di detto onorario è giustificato in quanto i legali rivestono il duplice ruolo sia di professionisti iscritti all’albo speciale, ora riordinato nell’art.23 della legge 31 dicembre 2012, n.247 di riforma della professione di avvocato, sia di dipendenti pubblici; sono pertanto chiamati a rispettare codici deontologici diversi ed assolvere funzioni che si sovrappongono con diversi livelli di difficoltà.

Ciò comporta anche la previsione di un compenso per l’attività forense svolta con successo, che si fonda nella legge e si declina attraverso il contratto collettivo di comparto ed appositi – obbligatori - regolamenti, quali strumenti destinati a consentire il riconoscimento dell’incentivo attraverso criteri e percorsi predeterminati, oggettivi e misurabili che tengono conto anche del rispetto della puntualità negli adempimenti processuali.

Tali compensi, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, hanno natura retributiva (cfr. deliberazioni Sez. Controllo Reg. Campania n.196/2019/PAR, Sez. Controllo Reg. Piemonte n.164/2015/PAR, Sez. Controllo Reg. Sardegna n.118/2016/PAR; Sez. Controllo Reg. Piemonte n.20/218/SRCPIE/PAR). La Corte costituzionale, con sent.n.624 del 1988 ha riconosciuto essere integrativi della retribuzione, seppur aleatori rispetto al quantum. Da ultimo, il loro riconoscimento è stato regolato con il d.l. 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.114.

Il Legislatore, nella citata l.n.114 del 2014, ha stabilito che tali compensi trovino soddisfazione in quanto stanziato (non impegnato) in bilancio secondo il disposto dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, par.5.2 lettera a), il cui principio contabile stabilisce che si tratta di

“un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”, per la quale è richiesta all’ente una puntuale attività ricognitiva e valutativa del contenzioso in essere, e dei tempi e del possibile esito, accantonando gli importi ritenuti congrui per soddisfare tale necessità di spesa con l’avviso che, in caso di mancato impegno delle somme, queste “incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”.

L’art.9 c.6, della citata legge n.114 del 2014, stabilisce che tali emolumenti, in caso di compensazione integrale delle spese, possono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento di bilancio che non può superare quanto stanziato nell’esercizio 2013 (cfr. anche: deliberazione Sez. Controllo Reg. Piemonte n.20/2018/SRCPIE/PAR, Corte cost. sent. n. 236 del 2017 e, nel caso si debba “assestare” tale importo per mancato stanziamento al tempo cfr., fra le altre, deliberazione Sez. Controllo Reg. Puglia n.97/2019/PAR).

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5 Tali importi, comunemente e impropriamente chiamati “propine”, sono sottoposti, pertanto, ad una condizione sospensiva nell’attesa dell’eventuale avverarsi della sentenza positiva per l’ente che, come già detto, “deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali” (cfr. anche Sez.

regionale di controllo Puglia n.200 del 2016).

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte osserva, in particolare, che: “per i principi di trasparenza ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati interni dell’ente continuano a transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. e) e 37 del CCNL 23 dicembre 1999 (norma quest’ultima che congiuntamente a quella dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 appare superata dalle nuove previsioni legislative) o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999 per il personale non dirigente” (cfr. anche pareri di questa Sez.

regionale di controllo Abruzzo n.187 del 2015 e di Sez. regionale di controllo Piemonte n.164 del 2015).

3.1 Ad integrazione di quanto premesso si ritiene utile osservare che la citata legge richiede la concomitanza delle seguenti condizioni: il dipendente pubblico deve essere stabilmente inserito in un ufficio legale adeguatamente strutturato; deve svolgere attività professionale sia giudiziaria sia extragiudiziaria – con adeguato titolo - per dirimere contenziosi propri dell’ente di appartenenza, senza subire condizionamenti nel suo operare, potendo agire con libertà ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico riguardo alle proprie scelte professionali.

I compensi, ai sensi dell’art.9 c.1, sono computabili nel limite retributivo fissato dalla norma in quello del primo presidente della Corte di cassazione, nonché il limite puntuale del trattamento individuale dell’avvocato dipendente pubblico, non potendo eccedere – secondo il disposto dell’art.9 c.7, - il suo trattamento economico complessivo da intendersi, letteralmente, quale somma del trattamento tabellare (di base, inclusi gli incrementi per progressione economica, indennità integrative speciali, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione ed assegni ad personam continuativi e non riassorbibili) e degli importi eventualmente ricevuti a titolo di onorari professionali nel precedente esercizio (cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. lavoro, sent.n.894 del 2019).

4. A seguito della predetta ricostruzione dell’istituto, per quanto attiene al primo quesito, riferito a definire – secondo una regola generale - in quale annualità debbano transitare nella parte variabile del relativo fondo decentrato i compensi professionali maturati a favore di un avvocato comunale per sentenze favorevoli (con compensazione delle spese), fermo restando che l’ente debba costituire ad inizio esercizio il fondo del salario accessorio e che a tale data non si possa aver contezza dei

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6 compensi esigibili per sentenze favorevoli e considerando, inoltre, che il credito si matura al passaggio in giudicato della sentenza, questa Corte muove le proprie considerazioni dalla differenza fra lo stanziamento, quale somma iscritta in bilancio relativa a una specifica voce di spesa e impegno, atto con il quale viene destinata la quota dello stanziamento di bilancio correlata all’assunzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

Conseguentemente, una piana applicazione del richiamato principio contabile comporta che:

- in fase previsionale, in ossequio ai principi di attendibilità e prudenza, l’ente è tenuto a stanziare le necessarie risorse nell’esercizio in cui verosimilmente l’obbligazione si prevede possa giuridicamente perfezionarsi;

- qualora, nonostante il predetto sforzo programmatorio, l’obbligazione dovesse divenire esigibile in un esercizio successivo a quello in cui sia stato appostato lo stanziamento, quest’ultimo confluirà nel risultato di amministrazione vincolato e costituirà la provvista per il finanziamento della medesima spesa al momento in cui la stessa dovrà essere liquidata in quanto esigibile;

- le relative risorse dovranno confluire nel fondo dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile;

- qualora l’amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio includendovi le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi professionali dei propri legali, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministrazione e poi, nell’esercizio in cui sono esigibili spostate nel fondo ed erogate al professionista, sempre nel rispetto del limite del richiamato dal predetto comma 6).

Così definito l’aspetto contabile, va peraltro precisato che non è da escludersi la possibilità che il credito maturato in carenza di fondo divenga debito fuori bilancio a seguito di riconoscimento successivo, ad esempio, in sede giudiziale, considerando che, come ricordato, la materia oggetto del quesito è attinente al rapporto di lavoro e alle spettanze retributive di cui tali compensi fanno parte, (cfr. Sezione regionale di controllo Toscana n. 255/2019).

5. Quanto al secondo quesito, relativo alla possibilità, in caso di erronea costituzione del fondo di una precedente annualità per mancata previsione, all’interno della parte variabile, dei compensi maturati da parte degli avvocati comunali (per sentenze favorevoli e spese compensate), che i compensi confluiscano nel fondo dell’annualità successiva (es. quella in cui vengono liquidati e non quella in cui la sentenza passa in giudicato) e ancora alla possibilità, di “…riaprire detti fondi riferiti a tale annualità aggiornando la parte variabile e siglando un nuovo accordo con le OOSS, se invece tali compensi vanno riflessi nel fondo decentrato relativo all’annualità passata, benché sia stato concluso e sottoscritto il relativo CCDI”, questa Sezione, osserva quanto segue: il bilancio non può violare i

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7 principi di certezza, trasparenza, annualità ed integrità. Va pertanto escluso che possano essere contemplate osmosi fra diverse annualità: ciò che si realizza giuridicamente in un esercizio deve avere soddisfazione contabile nello stesso non potendosi negare l’interpretazione letterale della norma e la necessarietà di un comportamento virtuoso in forza del quale è ammissibile solo la spesa preventivata in un bilancio senza perdite.

Il problema sottoposto, relativo alla possibilità di un errore tecnico nella quantificazione dello stanziamento, pertanto, va risolto facendo applicazione degli ordinari istituti ai quali l’ente ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse risultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell’esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio.

In entrambe le ipotesi (variazione in corso di esercizio o riconoscimento del debito fuori bilancio) le risorse dovranno comunque transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile.

È bene ribadire che le risorse variabili, per la loro stessa natura, non essendo obbligatorie (fisse e continuative), non possono essere confuse con quelle destinate a remunerare la parte, per così dire

“strutturale” del fondo e, pertanto, in caso di mancato impegno, non possono essere oggetto di stabilizzazione confluendo nelle economie di bilancio. Non può, pertanto, ritenersi una “componente stabile” del fondo la somma stanziata per gli oneri professionali degli avvocati pubblici, proprio per il suo carattere aleatorio e per la permanenza della condizione sospensiva finché non si realizza l’atto pubblico con cui l’ente vede riconosciute e soddisfatte le proprie ragioni.

6. Relativamente al terzo e ultimo quesito, riferito alla possibilità di prevedere che tali somme transitino nel fondo decentrato dell’anno successivo al quale sono divenuti esigibili, al fine, tra l’altro, di semplificare e razionalizzare la metodologia di costituzione dei fondi decentrati del trattamento accessorio, questa Corte ritiene, preliminarmente, che si debbano rispettare i principi generali e quelli contabili particolari, richiamati anche in numerose recenti pronunce di altre Sezioni regionali, che questa Sezione ritiene di condividere (fra le altre: delib. n.200 del 2016 della Sez. reg.

contr. della Puglia in cui sono chiarite le modalità di transito nel fondo della contrattazione decentrata dei compensi avvocatura nei casi di sentenze favorevoli con compensazione delle spese, delib. della Sez. Reg. contr. Piemonte n.20 del 2018, che rileva come i compensi per l’avvocatura siano al di fuori delle limitazioni dei fondi del salario accessorio, (ex art.23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017).

Più in particolare, per quanto riguarda le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate si evidenziano le recenti deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo del Molise, n.1 del 2020 e del Piemonte, n.182 del 2019.

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8 Secondo questa giurisprudenza, la costituzione del fondo delle risorse decentrate è atto unilaterale dell’amministrazione, essenziale per la corretta imputazione, in base al principio contabile applicato (All. n. 4/2 al d.lgs. 118 del 2011) in cui sono distinte le risorse destinate alla parte stabile e da quelle relative alla parte variabile dello stesso fondo.

Nel dettaglio, viene indicata una scansione temporale di tre momenti attraverso i quali deve svolgersi la gestione delle risorse per la contrattazione decentrata:

• l’appostamento a bilancio delle risorse;

• la costituzione del “fondo”;

• la ripartizione del “fondo” secondo le modalità definite dal contratto decentrato.

In relazione alla prima fase, il bilancio dell’ente deve contenere le risorse finanziarie previste per la costituzione del fondo nei limiti di legge e di contratto.

Sulla base dello stanziamento previsto in bilancio l’ente costituisce il fondo tempestivamente all’inizio dell’esercizio (ed, evidentemente, solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione) per stabilire contestualmente le regole, in sede di contrattazione decentrata, per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva, sulla base di verificati incrementi di efficienza.

La fase ultima è quella della individuazione delle modalità di ripartizione del “fondo” mediante contratto decentrato integrativo. Una distribuzione di risorse che prescinda da quest’ultima fase è da ritenersi illegittima, vieppiù se svolta in forma di “sanatoria” (cfr. deliberazione Sez. reg. contr.

Friuli Venezia Giulia n.29 del 2018).

La deliberazione della Sezione regionale di controllo del Molise n.1 del 2020 ha, inoltre, chiarito le regole da applicare nel caso di mancata contrattazione e, soprattutto, di mancata costituzione del fondo, sottolineando che la disciplina del trattamento contabile della spesa per il personale si rinviene, tra l’altro, nella lettera a) del paragrafo 5.2. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. 118 del 2011).

“In particolare, - si legge nella deliberazione citata - in relazione ai casi in cui, entro la fine dell’esercizio, non si sia giunti alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, il Legislatore opera una importante distinzione: ove, pur mancando la sottoscrizione del contratto, il fondo risulti comunque formalmente determinato, il relativo atto di quantificazione, in assenza di obbligazioni esigibili relative al trattamento accessorio e premiante, non costituisce titolo idoneo a consentirne l’impegno, con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni giungono a scadenza; tuttavia, a tale atto si collega un effetto comunque rilevante, poiché - secondo il principio contabile - tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo, di parte stabile e variabile, risultano definitivamente vincolate e le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; qualora, nel corso dell’esercizio di riferimento non risulti neanche approvato l’atto di costituzione del fondo, si prevede che “le

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9 economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”. La deliberazione aggiunge che l’inserimento nel risultato di amministrazione, quota vincolata, “deve necessariamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non utilizzate per l’erogazione di compensi afferenti al trattamento fondamentale o di compensi accessori di natura fissa e continuativa, dovendo in tal senso delimitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Infine, va rilevato che dubbi sulla legittimità della contrattazione decentrata tardiva sono sollevati nella citata deliberazione della Sezione regionale di controllo del Piemonte, n.182 del 2019, in cui si precisa che:

a) “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi”;

b) nel caso “di avvenuta costituzione del fondo per le risorse decentrate ma non intervenuta contrattazione decentrata, … non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

c) in caso di errore nella quantificazione delle risorse stabili, l’ente può procedere all’individuazione del nuovo tetto di spesa per il personale, ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, mediante una rideterminazione delle risorse stabili, al fine di evitare che una stabilizzazione errata degli importi di tali risorse. In tal caso, l’onere di provare l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili sarà posto in capo all’ente.

In applicazione dei suddetti principi ed orientamenti, conclusivamente si può pertanto affermare che le somme necessarie alla corresponsione dei trattamenti accessori al personale devono sempre essere imputate al fondo dell’esercizio in cui le sottostanti obbligazioni divengano giuridicamente perfezionate ed esigibili. Diversamente opinando si perverrebbe ad un’elusione della normativa in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, laddove si consideri che, come sopra sottolineato, in caso di mancata previsione e quindi stanziamento ed anche impegno delle correlative risorse nell’esercizio dell’esigibilità, l’amministrazione è tenuta al riconoscimento del debito fuori bilancio.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune

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10 di Teramo, al Presidente del Consiglio comunale, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

Il Magistrato relatore Marco VILLANI

f.to digitalmente

Il Presidente Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA CORTE DEI CONTI/80218670588 06.05.2021 15:42:43 CEST

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