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Anno 48 8 giugno 2017 N. 160Parte seconda - N. 125

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Anno 48 8 giugno 2017 N. 160

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 125

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GIUGNO 2017, N. 96

Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti

alimentari contenenti uova crude ed insaccati crudi a base di carne suina ed avicola

non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura

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8-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 160 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 8 GIUGNO 2017, N. 96

Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti catego- rie a rischio, di prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati crudi a base di carne suina ed avicola non sottopo- sti, prima del consumo, a trattamento di cottura

IL PRESIDENTE Considerato:

- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come veicolo responsabile di episodi di tossin- fezione alimentare da Salmonella;

- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da alimenti individuano sem- pre più spesso come veicolo di tossinfezione alimentare da Salmonella insaccati freschi a base di carne suina pronti per il consumo;

- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferio- re ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più gra- vi complicanze;

Richiamata la propria ordinanza n. 90 del 16/5/2016 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a ri- schio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termi- co di cottura;

Considerato che i dati epidemiologici dimostrano una ridu- zione degli episodi di MTA da Salmonella veicolati da alimenti contenenti uova, prima di tutto nelle strutture di ristorazione collettiva per gruppi a rischio, ma anche nelle altre strutture di ristorazione collettiva e nella ristorazione pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari relative sia alla somministrazione dei prodotti contenenti uova che agli insaccati pronti per il consumo, al fine di evitare possi- bili rischi nelle collettività vulnerabili;

Considerato che la scadenza dell’ordinanza succitata era fis- sata per il 31/5/2017;

Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate

con la succitata ordinanza;

Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della prepara- zione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, pri- ma del consumo, a trattamento termico di cottura, nonché carni non adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonché per le mense collettive che servono un’utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione ali- mentare soprattutto nella stagione estiva;

Visto l’art. 32 della L. 833/78;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute ordina:

1. è confermato il divieto fino al 31/5/2018 nelle struttu- re che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di pro- dotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle;

2. è confermato il divieto fino al 31/5/2018 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 an- ni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di salumi a pasta macinata e salsicce/salamelle di carne suina ed avico- la non sottoposte, prima del consumo, a trattamento termico di completa cottura;

3. le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

4. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Uni- tà Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie in- teressate;

5. il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del- la Regione Emilia-Romagna.

Il PresIdente

Stefano Bonaccini

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

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