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57 del 3 dicembre 1986, la sentenza in oggetto con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 2, II comma della legge 20 febbraio 1958, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 66 del 19 ottobre 1987

Oggetto: Assicurazione medici radiologi: percentuale di inabilità minima indennizzabile. Sentenza della corte costituzionale n. 246.

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie speciale n. 57 del 3 dicembre 1986, la sentenza in oggetto con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 2, II comma della legge 20 febbraio 1958, n. 93 recante la disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%.

La pronuncia, facendo seguito a quelle della stessa corte (l'una, la n. 93 del 1977, con la quale, sempre in tema di minimo indennizzabile, veniva eliminata la differenza prima esistente tra i lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e gli affetti da malattie professionali, la seconda n. 64 del 2 aprile 1981, con la quale analogo trattamento veniva esteso ai lavoratori colpiti da silicosi e da asbestosi), abolisce, anche nei confronti dei medici radiologi, la discriminazione sin qui operata in virtù della particolare normativa.

Efficacia nel tempo.

Ai sensi dell'articolo 136 della carta costituzionale, la pronuncia in esame preclude l'applicazione erga omnes del disposto di cui al comma II dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, con decorrenza dal 4 dicembre 1986, cioè dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale.

In base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la dichiarazione della corte deve trovare attuazione, oltre che nelle fattispecie che si sono verificate a partire dalla data suddetta anche per i rapporti precedentemente insorti, da considerare giuridicamente esistenti al 4 dicembre 1986, in quanto rientranti in una delle ipotesi seguenti:

a) casi in corso di istruttoria per i quali l'istituto non ha ancora notificato il giudizio medico legale alla data del 4 dicembre 1986;

b) casi in cui, relativamente ad un provvedimento negativo adottato anteriormente al 4 dicembre 1986, sono in atto controversie amministrative (per opposizione anteriore o successiva alla richiamata data) o controversie giudiziarie;

c) casi già definiti negativamente che, alla citata data del 4 dicembre 1986, non risultano ancora colpiti dal termine di prescrizione triennale ex articolo 112 del testo unico (3 anni dalla data di manifestazione della tecnopatia oltre, beninteso, i 150 giorni previsti per l'espletamento della procedura amministrativa);

d) casi definiti negativamente in fase di primo accertamento per i quali è in corso il procedimento revisionale promosso anteriormente al 4 dicembre 1986 o, comunque, il relativo provvedimento è ancora suscettibile di opposizione;

e) casi del pari già definiti negativamente per i quali, ai sensi degli articoli 83 e 137 del testo unico, è comunque promuovibile il giudizio di revisione medica.

In tutte le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) la rendita costituita alla luce della decisione della Corte costituzionale deve avere decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale semprechè, con riferimento a quella data, il grado di inabilità permanente venga accertato in misura superiore al 10%.

Nell'ipotesi di cui al punto d), qualora il giudizio revisionale abbia accertato un grado invalidante superiore al 10%, la decorrenza della rendita che deve comunque coincidere con quella stabilita per il provvedimento di revisione ai sensi degli articoli 83 e 137 del testo unico, nonché delle disposizioni contenute nella circolare n. 63/1975 può anche essere anteriore al 4 dicembre 1986.

Infine, nell'ipotesi di cui al punto e), e cioè se il procedimento revisionale venga promosso dopo il 4 dicembre 1986, la decorrenza della rendita sarà ovviamente successiva alla data indicata e disciplinata dalle norme vigenti in materia (articolo 84 del testo unico e circolare n. 63/1975 citata).

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Va precisato che la revisione deve considerarsi espletata anche quando abbia esito di conferma rispetto alla precedente valutazione del danno compresa tra l'11 e il 20%.

Il riesame delle singole pratiche secondo i criteri innanzi esposti deve avere luogo anche per le fattispecie che indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati vengano comunque alle evidenze delle unità operative.

Procedura meccanizzata.

Le segnalazioni di nuove costituzioni e variazioni per le rendite dirette della gestione 400 con grado di inabilità dall'11% al 20%, potranno essere inviate, con le consuete modalità, dalla data della presente circolare.

Rivelazioni statistiche.

Ai fini della valutazione dei maggiori oneri conseguenti alla pronuncia in esame, questa direzione generale provvederà ad evidenziare, dal 4 al 31 dicembre 1986, tutte le fattispecie indennizzate in rendita sulla base di un grado di inabilità superiore al 10% ed inferiore al 21%.

Eventuali dubbi e difficoltà di carattere interpretativo ed operativo dovranno essere segnalati a questa Direzione generale.

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