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87), non è possibile allo stato estendere automaticamente gli effetti della sentenza numero 93 ad altre disposizioni del "Testo Unico&#34

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 95 del 30 novembre 1977

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 24 maggio 1977 - Malattie professionali:

percentuale minima indennizzabile.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 155 dell'8 giugno 1977 la sentenza in oggetto con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 74, secondo comma, del vigente Testo Unico nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

La sentenza provoca la caducazione parziale dell'articolo 74, nella parte in cui prevede la differenziazione della percentuale minima di inabilità indennizzabile rispetto ai due eventi assicurati e quindi consente la ricostruzione all'articolo stesso attraverso l'unificazione di detta percentuale nella misura superiore al 10 per cento sia per gli infortuni che per le malattie professionali.

Ambito di operatività

In considerazione del poteri conferiti alla Corte (articolo 27 legge 11 marzo 1953, n. 87), non è possibile allo stato estendere automaticamente gli effetti della sentenza numero 93 ad altre disposizioni del "Testo Unico" che pur sono informate allo stesso principio dichiarato incostituzionale.

Non viene pertanto intaccata l'efficacia delle norme vigenti per la valutazione del grado di inabilità della silicosi e dell'asbestosi ai fini del diritto alla rendita.

Conformemente, resta inalterata la validità dell'attuale sistema assicurativo infortunistico che tutela la particolare categoria dei medici radiologi.

Efficacia nel tempo

La pronuncia in esame, ai sensi dell'articolo 136 della Carta Costituzionale, preclude l'applicazione erga omnes del disposto di cui al 2 comma dell'articolo 74 "Testo Unico", con decorrenza dal 9 giugno 1977 cioè dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

In base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la dichiarazione della Corte deve trovare attuazione oltre che nelle fattispecie che verificano a partire dalla data suddetta anche per i rapporti precedentemente insorti da considerare giuridicamente esistenti al 9 giugno 1977 in quanto rientranti in una delle ipotesi seguenti:

a) casi in corso di istruttoria per i quali l'Istituto non ha ancora notificato il giudizio medico-legale alla data del 9 giugno 1977;

b) casi in cui, relativamente ad un provvedimento negativo adottato anteriormente al 9 giugno 1977, sono in atto controversie amministrative (per opposizione anteriore o successiva alla richiamata data) o controversie giudiziarie;

c) casi già definiti negativamente, che alla citata data del 9 giugno 1977 non risultino ancora colpiti dal termine di prescrizione triennale ex articolo 112 del "Testo Unico" (3 anni dalla data di manifestazione della tecnopatia oltre, beninteso, i 150 giorni previsti per l'espletamento della procedura amministrativa);

d) casi definiti negativamente in fase di primo accertamento, per i quali è in corso il procedimento revisionale promosso anteriormente al 9 giugno 1977 o, comunque, il relativo provvedimento è ancora suscettibile di opposizione;

e) casi del pari già definiti negativamente per i quali, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 83 e 137 del "Testo Unico", è promuovibile il giudizio di revisione medica.

In tutte le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) la rendita costituita alla luce della decisione della Corte Costituzionale deve avere decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale semprechè a quella data il grado di inabilità permanente risulti accertato in misura superiore al 10 per cento.

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Nell'ipotesi sub d), qualora il giudizio revisionale abbia accertato un grado invalidante superiore al 10 per cento, la decorrenza della rendita che deve comunque coincidere con quella stabilita per il provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 84 del "Testo Unico" nonché delle disposizioni contenute nella circolare n.

63/1975 può anche essere anteriore al 9 giugno 1977.

Infine, nell'ipotesi di cui al punto e), e cioè se il procedimento revisionale venga promosso dopo il 9 giugno 1977, la decorrenza della rendita sarà ovviamente successiva alla data indicata e disciplinata dalle norme vigenti in materia (articolo 84 "Testo Unico" e circolare n. 63/1975 citati).

Va precisato che la revisione deve considerarsi espletata anche quando abbia esito di conferma rispetto alla precedente valutazione del danno compresa tra l'11 ed il 20 per cento.

Il riesame delle singole pratiche secondo i criteri innanzi esposti deve aver luogo anche per le fattispecie che indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati vengono comunque alla evidenza delle unita operative.

Criteri medico-legali per la valutazione del grado minimo indennizzabile

Premesso che sono da ritenere invariati i criteri di valutazione del danno anche in relazione alla nuova percentuale minima indennizzabile, le unità territoriali vorranno sollecitamente rappresentare a questa Direzione generale, Servizio di Medicina Legale per le Malattie Professionali, eventuali questioni di principio a carattere medico-legale che dovessero insorgere in rapporto a particolari situazioni locali.

Liquidazione in capitale delle rendite per malattie professionali

In forza dell'articolo 131 del "Testo Unico", che rimanda all'osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, la norma di cui all'articolo 75 "Testo Unico" deve considerarsi estesa alle rendite per malattia professionale allorché il grado di inabilità permanente risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al 10 e inferiore al 16 per cento dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita.

Procedura meccanizzata

La segnalazione dei casi di rendita per malattia professionale, finora attribuiti dalle unità territoriali al campo "prestazioni particolari" in quanto riferiti a percentuali invalidanti inferiori al 21 per cento, deve avvenire, a partire dal prossimo rateo, senza far ricorso al campo suddetto.

Questa Direzione generale, Servizio Meccanizzazione, provvederà, ad ogni buon fine, ad evidenziare con apposito tabulato le succitate fattispecie già segnalate come "prestazioni particolari".

Rilevazioni statistiche

La sentenza della Corte Costituzionale viene ad incidere profondamente sul settore contributivo.

Ai fini di una valutazione dei maggiori oneri conseguenti alla pronuncia in esame questa Direzione generale provvederà ad evidenziare, dal 9 giugno 1977 al 31 dicembre 1977, tutte le fattispecie indennizzate in rendita sulla base di un grado di inabilità superiore al 10 ed inferiore al 21 per cento.

Eventuali dubbi e difficoltà di carattere interpretativo ed operativo dovranno essere segnalati a questa Direzione generale.

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