• Non ci sono risultati.

: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi ": "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 80 del 16 dicembre 1998

Oggetto: Articoli 4 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 concernente "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

QUADRO NORMATIVO

- Legge 31 marzo 1979, n. 92: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo dei lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi".

Articolo 6.

- Legge 29 febbraio 1988, n. 48 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 recante: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

Articolo 6, comma 25.

- Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 4 "Disposizioni in materia di previdenza sociale".

Articolo 9 "Imprenditori agricoli".

***

Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1998, all'articolo 4 - titolo I - "contenimento del costo dei fattori di produzione" (all. n.

1), reca - in tema di delimitazione del campo di applicazione tra tutela agricola e industriale - significative integrazioni all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, a suo tempo, illustrata con circolare dell'istituto n. 40/1979.

L'articolo 4 del decreto legislativo in parola prevede, infatti, a decorrere dal 20 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto stesso, l'integrazione della lettera d) dell'articolo 6 della citata legge n. 92/1979, ricomprendendo nel settore agricolo, i dipendenti di imprese non agricole allorché siano addetti non solamente all'attività di raccolta dei prodotti agricoli in sé considerata, ma anche a quelle di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse alla loro raccolta.

Nell'ipotesi in cui l'impresa provveda alla cernita, alla pulitura e all'imballaggio sia di prodotti agricoli di cui abbia effettuato la raccolta sia di prodotti acquistati sul mercato, permane l'inquadramento assicurativo nel titolo II del vigente Testo Unico per il personale occupato nelle suddette attività, purchè la produzione raccolta risulti superiore a quella acquistata.

Il medesimo articolo contempla, inoltre, l'aggiunta di una successiva lettera e) all'articolo 6 della richiamata legge n. 92 del 31 marzo 1979, che aveva già previsto il passaggio al settore agricolo dell'attività di forestazione eseguita direttamente da amministrazioni pubbliche o concessa in appalto.

L'articolo del decreto legislativo in parola dispone infatti che, con decorrenza 20 giugno 1998, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, (ivi compresa, pertanto, l'attività di abbattimento o taglio di piante), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori agricoli dipendenti.

Atteso che l'articolo 6 della citata legge 31 marzo, n. 92 - richiamata dalla normativa in esame - riferisce la qualifica di lavoratori agricoli agli operai assunti a tempo determinato e indeterminato, consegue che i titolari artigiani che svolgono una delle attività sopra menzionate, continueranno, invece, ad essere

(2)

assicurati ai sensi dei titolo I "Industria" dei vigente Testo Unico infortuni.

Con l'occasione si rammenta che la tutela assicurativa degli impiegati e dirigenti in agricoltura, anche se addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, è affidata in via esclusiva all'ENPAIA, come chiarito con una disposizione (L. n. 48/88) rientrante nella cosiddetta normazione di interpretazione autentica.

Il successivo articolo 9 del decreto legislativo in esame - titolo III - "rafforzamento strutturale delle imprese e integrazione economica della filiera", recita, a sua volta, che sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

E' da ritenere che, con la disposizione in parola, il legislatore abbia inteso affermare che anche l'allevamento di cavalli da corsa, attività attualmente classificata al titolo I "Industria", se effettuato in stretta colleganza con il fondo, e, quindi, nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, debba essere ricondotto al titolo II "Agricoltura".

Gli "operai" addetti alle attività sopra elencate e per il periodo di adibizione alle stesse dovranno, pertanto, essere assoggettati alla contribuzione unificata presso l'INPS.

Per quanto concerne i relativi rapporti assicurativi, ove tali soggetti costituiscano la totalità del personale tutelato, dovranno essere cessati alla data del 19 giugno 1998 e di ciò dovranno essere informati il datore di lavoro e l'INPS. Per la regolazione 1998 dovrà, quindi, essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni inerenti il periodo 1° gennaio - 19 giugno 1998.

Nell'ipotesi invece che le maestranze in questione costituiscano solo parte del personale tutelato e la voce di tariffa sia unica, il passaggio al settore agricolo influirà solo in sede di regolazione del periodo assicurativo. Qualora risulti applicato un tasso ponderato tra voci relative alle lavorazioni considerate ed altre che restano industriali occorrerà rideterminare lo stesso con effetto 20 giugno 1998.

Naturalmente anche in tali fattispecie occorrerà informare i datori di lavoro interessati e l'INPS.

Per i suddetti fini, sarà cura della Direzione generale fornire alle Sedi idonei tabulati per l'individuazione delle posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 1111, 1112 e 0551, soggette alla nuova normativa. Le Sedi, acquisita una denuncia di esercizio aggiornata, da richiedere con fac-simile allegato alla presente circolare (all. n. 2), dovranno notificare le nuove classificazione e tassazione alle ditte interessate facendo riferimento al decreto legislativo in oggetto.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni assicurative in relazione ad eventi verificatisi a far data dal 20 giugno 98, troverà ovviamente applicazione la normativa in vigore per i lavoratori del settore agricoltura subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato (cfr. circ. n. 70/1996).

Le prestazioni già liquidate al ricevimento della presente circolare in base ai criteri propri del settore industria dovranno essere riliquidate in conseguenza.

Circa le situazioni pregresse maggiormente ricorrenti, si seguiranno le seguenti istruzioni:

- in caso di stato di "inabilità temporanea assoluta" iniziato anteriormente al 20 giugno 1998 ed ancora in atto a tale data e successivamente, la relativa indennità sarà calcolata con i criteri del settore industria fino al 19 giugno 1998 e con quelli del settore agricoltura dal 20 giugno 1998;

- in caso di rendita per evento anteriore al 20 giugno 1998 ma decorrente da tale data o da data successiva, per la liquidazione della rendita medesima si adotteranno i criteri in vigore per il settore agricoltura;

- in caso di decesso in data successiva al 19 giugno 1998 di lavoratore rientrante nella casistica del decreto legislativo in argomento, già titolare di rendita a suo tempo liquidata in base ai criteri del settore industria, ai fini della eventuale liquidazione della rendita a superstiti si adotteranno i criteri propri del settore agricoltura.

(3)

Allegato n. 1 alla circ. n. 80/1998

Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (G. U. n. 129 del 5 giugno 1998)

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 4

Disposizioni in materia di previdenza sociale

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli"

sono aggiunte le parole: "nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta".

2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività".

3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalità di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9 Imprenditori agricoli

1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza in connessione con l'azienda agricola.

Allegato n. 2 alla circ. n. 80/1998

FAC-SIMILE SEDE DI . . . .. . . .. .

Alla DITTA e, p.c. Alla Sede INPS di

(4)

Si rende noto che a partire dal 20 giugno 1998, il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, agli articoli 4 e 9 dispone che:

a) l'attività dei dipendenti di imprese non agricole addetti, oltre che alla raccolta di prodotti agricoli, anche a quelle di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse alla loro raccolta, deve essere assicurata come attività agricola;

b) i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde devono essere inquadrati nel settore agricolo ai sensi del Titolo II - Agricoltura - del vigente Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965;

c) coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza (compresi, dunque, i purosangue), purchè in connessione con l'azienda agricola, sono considerati imprenditori agricoli.

A tale fine, si invita codesta Ditta a presentare una denuncia di esercizio/variazione aggiornata,

comunicando se i soggetti addetti alle lavorazioni previste dal citato decreto costituiscono solo una parte o la totalità del personale assicurato, nonchè il periodo di adibizione alle attività stesse.

Qualora i soggetti considerati dalla normativa costituiscano la totalità del personale assicurato, codesta Ditta medesima dovrà cessare la propria posizione assicurativa presso l'INAIL con il 19 giugno 1998 e presentare, a far data dal 20 giugno 1998, per gli adempimenti degli obblighi previdenziali unificati nell'agricoltura, la "denuncia aziendale" alla Sede INPS competente per territorio, dandone notizia anche all'INAIL.

In questa ipotesi, codesta Ditta medesima dovrà procedere all'immediato calcolo della regolazione del premio dovuto fino alla data del 19 giugno 1998, secondo i consueti criteri dell'autoliquidazione.

Nel caso in cui la predetta normativa sia applicabile solo a parte del personale assicurato, fermo restando l'obbligo di effettuare la relativa denuncia aziendale all'INPS, dandone notizia anche all'INAIL, la

regolazione del premio relativo alla posizione assicurativa industriale continuerà ad essere effettuata in occasione della prossima autoliquidazione.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Riferimenti

Documenti correlati

5 programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti alle amministrazioni

196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

Verbale di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio "Assistenza Educativa Specialistica Pagina 2/4 AMMINISTRATIVA, e per l’apertura della busta

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE UNICA DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "CERAMICA", SITO IN LOCALITÀ SA STOIA NEL COMUNE DI IGLESIAS... 2

La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’ Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di realizzazione

OGGETTO: Rimessaggio e invernaggio del gommone HD ONE affidato per il servizio di salvamento a mare 2013 all’Associazione di volontariato Mitza di Iglesias – Impegno di

Gestione Commissariale – D.P.G.R. della quota relativa al trattamento stipendiale del personale iscritto alla Lista Speciale di cui alla L.R. IL DIRIGENTE.. CONSIDERATO che la

In particolare, con la predetta circolare sono state individuate le categorie dei soggetti impegnati in attività gratuita di pubblica utilità beneficiari della copertura a carico del