ORDINANZA
sul ricorso 10047-2018 proposto da:
PAPANIKOLAOU DIONYSIOS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P() 102, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANELLO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti - contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.P. 06363991001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 950/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 28/09/2017;
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9118 Anno 2020 Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: RAGONESI VITTORIO Data pubblicazione: 19/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Ric. 2018 n. 10047 sez. MT - ud. 15-01-2020 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Treviso , con sentenza n.24/16 ,sez 5,rigettava i ricorsi riuniti proposti Papanikolaou Dionysios avverso gli avvisi d'accertamento T6X01F001091/14, T6X01F001123/14, T6X01F001131/14, T6X01F001132/14 per irpef, irap e iva anni 2005,2007,2008,2009
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Veneto che, con sentenza 950/2/2017, rigettava l'impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso .
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'applicazione retroattiva delle disposizioni dell'art 12 del d.1 n.78/09.
Con il secondo motivo deduce per l'anno 2005 l'errata estensione del raddoppio dei termini in riferimento all'Irap
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il primo motivo e' manifestamente fondato.
Sul punto questa Corte ha recentemente avuto occasione di affermare che" la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del dl. n. 78 del 2009, conv., con modif, dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate,
tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.( Cass 2662 del 2018 e Cass 27845 del 2018)"
Il motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata e , sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, l' avviso di accertamento impugnato va annullato.
La novita' della questione giustifica la compensazione delle spese dell' intero giudizio.
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PQM
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Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo / e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma 15.1.20