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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art

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Academic year: 2022

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Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie

Spett.le

WOW TECHNOLOGY SPA

pec: WOWNUCLEAR@LEGALMAIL.IT

Oggetto: lettera d’invito per l’affidamento del servizio di prove su attrezzature che trattano fluidi emittenti radiazioni ionizzanti per le attività di ricerca dell’Inail.

CUI 01165400589201900646 – CIG 8109807871

Con determinazione n. 285 del 14 novembre 2019 lo scrivente Istituto ha deliberato di affidare il servizio di prove su attrezzature che trattano fluidi emittenti radiazioni ionizzanti per le attività di ricerca dell’Inail e di autorizzare l’invio di una richiesta di offerta a codesta società: Wow Technology S.p.a.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016 - codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), in virtù del possesso del brevetto industriale per la tecnologia a evaporazione denominata “water treatment for nuclear liquid waste” per la bonifica di liquidi radioattivi.

Il luogo di svolgimento delle attività è lo stabilimento LivaNova sito in Via Crescentino, 13040 Saluggia (VC), dove codesta società dovrà allestire un apposito impianto di prova per la decontaminazione dei fluidi radioattivi contenuti in n. 3 dei 38 pozzetti radioattivi ivi presenti e dove verranno effettuate le prove di decontaminazione.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ ing. Giancarlo De Stefano email: gi.destefano@inail.it

Si invita, pertanto, codesta Società a presentare un’offerta, in conformità alle istruzioni di seguito riportate, tenendo conto delle condizioni e delle clausole contenute nel capitolato d’oneri (Allegato 1).

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l’Istituto il quale si riserva di determinarsi liberamente anche in ordine alla possibilità di non dare corso ad alcuna assegnazione per motivate circostanze, anche sopravvenute.

L’affidamento avverrà secondo quanto appresso disciplinato.

Classificazione della Dca Processo: funzione acquisti

Macroattività: gestione acquisizione forniture e servizi Attività: affidamenti contrattuali e gestione contratti Tipologia: lettere d’invito

Fascicolo: 2019

Sottofascicolo: servizio di prove su attrezzature che trattano fluidi emittenti radiazioni ionizzanti per le attività di ricerca dell’Inail - CUI 2019/646

Protocollo: sì

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1. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare congiuntamente al Rup, mettendo in copia il seguente indirizzo: m.petrignani@inail.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice, l’operatore economico deve indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo pec.

Salvo quanto disposto al precedente punto 1, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e l’operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate soltanto se inviate al seguente indirizzo pec: dcacquisti@postacert.inail.it.

Eventuali variazioni dell’indirizzo pec oppure problemi temporanei nell’utilizzo della posta elettronica devono essere tempestivamente segnalati al suddetto indirizzo pec.

Diversamente, l’Inail declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di prove da effettuare su attrezzature che trattano fluidi emittenti radiazioni ionizzanti necessarie per l’attività di ricerca della Sezione VI° dello stesso Dipartimento innovazioni tecnologiche sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici – Ditsipia, dell’Inail.

Il dettaglio delle specifiche tecniche è indicato nel capitolato d’oneri.

L’Istituto ha formulato una propria stima dell’importo del servizio, che ha inserito nella già nominata determinazione a contrarre. Si demanda a codesta società la formulazione della propria migliore offerta, che verrà valutata alla luce di tale stima.

Trattandosi di servizio da svolgersi fuori dei locali della stazione appaltante non esistono interferenze con le attività dell’Istituto. Pertanto il costo degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza è quantificato pari a zero e non sussiste l’obbligo di predisposizione del Duvri di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008 anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

4. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’allestimento dell’impianto di prova deve avere inizio entro un termine massimo di 40 giorni dalla sottoscrizione del contratto e deve essere completato entro i 3 mesi

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successivi. L’effettuazione delle prove di decontaminazione deve concludersi entro 4 mesi dal completamento dell’impianto.

Il rapporto finale sui risultati delle prove deve essere rilasciato entro 11 mesi dalla stipula, termine ultimo per tutte le attività del servizio.

5. REQUISITI 5.1 Generali

La società è esclusa dalla procedura qualora sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

E’ comunque esclusa qualora abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 3) costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5.2 Speciali

E’ richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

La verifica dei requisiti avverrà attraverso il sistema AVCpass.

6. SUBAPPALTO

La società indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, comma 2; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

7. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario.

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Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla procedura prima dell’aggiudicazione, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta della società:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, tramite bonifico bancario intestato a: “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Cassa Generale”, IBAN IT75 B030 6903 2011 0000 0300 010, (in caso di operatività estera) BIC BCITITMM, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale dell’Arte, 68 – 00144 Roma, indicando quale causale “cauzione provvisoria per la fornitura del servizio di prove su attrezzature che trattano fluidi emittenti radiazioni ionizzanti per le attività di ricerca dell’Inail CUI 646 2019 ”;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.

103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16;

4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

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6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.

82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che l’operatore economico dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, costituita dai documenti di cui al successivo art.9, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente, dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione, entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2019, all’indirizzo: dcacquisti@postacert.inail.it.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative e l’offerta economica possono essere redatte sui modelli

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allegati alla lettera d’invito.

L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

9. CONTENUTO DELL’OFFERTA L’offerta è costituita da:

 DGUE 1(All. 1/A)

 Dichiarazioni integrative (All.1/B)

 PassOE

 Cauzione provvisoria (vedi art. 7)

 Offerta economica (All.1/C)

La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme della procedura di affidamento.

La società allega copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l’elaborazione e la produzione dell’offerta.

L’offerta economica, sottoscritta con firma digitale e redatta in conformità all’allegato 1/C, contiene:

a) l’importo offerto per il servizio richiesto;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle valutazioni sull’offerta, il Responsabile dell’Ufficio II della Direzione centrale acquisti dell’Inail formula, ove del caso, la proposta di aggiudicazione e la trasmette alla stazione appaltante insieme a tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla

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valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Trattandosi di appalto da affidarsi con procedura negoziata di cui all’art.63, comma 2, lett. b), non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9 del Codice, così come previsto dal comma 10, lett. a) del medesimo articolo.

All’atto della stipula, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.

103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice, la garanzia definitiva cessa di avere effetto al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare.

Il Dirigente dell’ufficio ing. Giancarlo De Stefano

Allegati:

Allegato 1/A– DGUE

Allegato 1/B – dichiarazioni integrative Allegato 1/C – offerta economica Allegato 2 – Capitolato d’oneri Allegato 3 - Patto di integrità

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