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Gara Servizi n. 2/2021 DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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Gara Servizi n. 2/2021

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.

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1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 22/09/2021 dell’Amministratore Delegato, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (in seguito “Milano Serravalle” o “Società” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa in favore del personale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a (di seguito “APL”). Milano Serravalle si avvale della propria struttura organizzativa per indire la procedura di cui trattasi per conto proprio e di APL.

APL in data 6 agosto 2021 ha delegato Milano Serravalle per “[…] il ruolo di Stazione Appaltante per l’indizione e la gestione di una procedura di gara unica per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa […]; il RUP della delegata assumerà la gestione dell’intera procedura, dalla fase di istruttoria sino alla fase di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva […]; La successiva fase di stipula e di esecuzione del rispettivo Contratto verrà seguita per ciascuna Società per quanto di propria competenza, APL a valle dell’aggiudicazione definitiva si occuperà della gestione del contratto di competenza.”

A seguito dell’aggiudicazione, saranno sottoscritti dall’operatore aggiudicatario due differenti contratti con le rispettive società coinvolte (Milano Serravalle e APL), ossia:

1) per il piano di assistenza integrativa in favore dei dipendenti di Milano Serravalle, sarà sottoscritto un contratto il cui importo è pari a Euro 346.060,00 annui (Euro 692.120,00 al biennio, qualora ci si avvalga della facoltà di ripetizione annuale). Il contratto verrà stipulato con:

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

Via Del Bosco Rinnovato 4/A 20057 – Assago (MI)

P. IVA – C.F. e Registro Imprese di Milano 00772070157 Cap. Soc. euro 93.600.000 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A.

2) per il piano di assistenza integrativa in favore dei dipendenti di Autostrada Pedemontana S.p.A., sarà sottoscritto un contratto il cui importo è pari ad Euro 56.628,00 annui (Euro 113.256,00 al biennio, qualora ci si avvalga della facoltà di ripetizione annuale). Il contratto verrà stipulato con:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Via Del Bosco Rinnovato 4/A 20057 – Assago (MI)

P. IVA – C.F. e Registro Imprese di Milano 08558150150 Cap. Soc. euro 650.926.000 i.v.

Gli importi di entrambi i contratti sono comprensivi del contributo solidaristico pari al 10% del prezzo fisso annuale.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica, gestita sul proprio portale acquisti https://milanoserravalle.bravosolution.com (di seguito anche solo “Portale”) ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 3 lett a) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), con applicazione del criterio del prezzo fisso, pertanto gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede legale di Milano Serravalle e di APL [codice NUTS ITC4C].

CPV: 85140000 - 2 Vari servizi sanitari CIG: 8908212917

CUI: S00772070157202100082.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, per l’espletamento della procedura di gara è il sig. Gianlorenzo Gandaglia.

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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

L’operatore economico collegandosi al Portale https://milanoserravalle.bravosolution.com, nella sezione “Bandi e Avvisi” - “Opportunità correnti”, potrà visualizzare l’avviso relativo alla presente procedura e scaricare liberamente i seguenti documenti:

1) bando di gara;

2) disciplinare di gara;

3) capitolato speciale di appalto;

4) scheda di offerta tecnica;

5) schema di contratto;

6) istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;

7) informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 58 del Codice, all’interno del Portale mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO on line”).

Le modalità operative di dettaglio per la registrazione al Portale, per l’accesso alla Procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, sono descritte nel documento allegato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (in seguito

“Istruzioni operative”) a cui si rimanda espressamente.

La presente procedura di gara è identificata a Portale con il codice “tender 283 rfq_459 - GS 2 2021 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA”.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura potranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta, all’attenzione del RUP, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/10/2021, tramite l’area “Messaggi” del Portale seguendo le modalità individuate nelle Istruzioni operative allegate.

I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale e sul profilo della Stazione Appaltante.

È esclusivo onere dell’operatore economico verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni ed eventuali chiarimenti di interesse comune pubblicati all’interno dell’area “Allegati buyer” della RDO on line: “tender 283 rfq_459 - GS 2/2021 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a rispondere, entro e non oltre il termine di 6 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, alle sole richieste di chiarimento pervenute nel rispetto dei termini e modalità sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Si rammenta che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice è l’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicato in fase di Registrazione al Portale, come meglio precisato nelle Istruzioni operative.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/G.E.I.E./rete, ciascuna mandante/consorziata esecutrice/impresa raggruppata elegge domicilio all’indirizzo di

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posta elettronica certificata – PEC della mandataria/consorzio, indicato in fase di Registrazione al Portale.

È onere del soggetto abilitato al Portale mantenere tempestivamente aggiornati, nella propria cartella personale sul Portale, tutti i dati concernenti il suo profilo di registrazione.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC fornito in fase di Registrazione al Portale.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E GESTIONE DEI CONTRATTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale di Milano Serravalle e di APL, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Si specifica che gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno formulare esclusivamente un'offerta tecnica (qualitativa), a seguito delle negoziazioni intercorse con le rappresentanze sindacali della Società in relazione al costo, individuato, quindi, quale prezzo fisso.

Non saranno ammesse offerte che non prevedano lo svolgimento di tutti i servizi richiesti nel Capitolato.

Il totale complessivo del servizio è pari ad Euro 402.688,00 annuali, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, di cui Euro 346.060,00 per i dipendenti di Milano Serravalle ed Euro 56.628,00 per i dipendenti di APL. Entrambi gli importi sono comprensivi del contributo solidaristico del 10%

del prezzo fisso annuale. Qualora si ritenga di avvalersi della facoltà di ripetizione annuale, il totale complessivo del servizio per il biennio sarà pari ad Euro 805.376,00, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, dei quali Euro 692.120,00 al biennio per i dipendenti di Milano Serravalle ed Euro 113.256,00 al biennio per i dipendenti di APL. Entrambi gli importi sono comprensivi del contributo solidaristico del 10%.

L’appalto è autofinanziato.

Ai sensi dell’art. 51 del Codice si specifica che, anche a seguito della delega conferita a Milano Serravalle da APL, al fine di garantire la funzionalità e la fattibilità del servizio, non si è ritenuto di suddividere l’attività in “lotti funzionali”.

4. DURATA DELL’APPALTO 4.1 DURATA

La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto con facoltà di ripetizione annuale, per non più di una volta, ex art. 63 comma 5 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

al medesimo prezzo fisso annuale di cui al paragrafo 3.

Milano Serravalle e APL si potranno avvalere della facoltà di non rinnovare/disdire il contratto, al termine del primo anno, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema di Contratto.

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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato agli operatori economici di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).

È vietato all’operatore economico che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato all’operatore economico che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che le Compagnie di Assicurazione non sono ammesse a partecipare alla presente procedura in forma individuale, ma unicamente in forma associata, in qualità di mandanti, con un Fondo (il quale assumerà il ruolo di mandataria), ovvero con le modalità previste dall’art. 89 del Codice in qualità di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici. Ciò in quanto è necessaria la presenza in gara e quindi la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Fondo Sanitario, che – sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire – abbia finalità assistenziali, sia abilitato a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell’appalto e risulti idoneo ad assumere la contraenza, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del DPR 917/1986 e s.m.i..

Nell’ipotesi di partecipazione in forma associata con un Fondo, la Compagnia di Assicurazione non potrà assumere in nessun caso, in via esclusiva, la contraenza e quindi non potrà stipulare, in forma individuale, il contratto con la Stazione Appaltante.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili e/o non conformi le offerte rispettivamente prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare, ovvero dei requisiti ivi previsti ovvero non conformi ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel presente disciplinare ovvero nei restanti documenti di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

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a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L’operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) per i Fondi sanitari, Iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.2009;

c) per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ovvero dall’ISVAP;

d) per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro che esercitano l’attività assicurativa in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, aver adempiuto agli oneri di comunicazione previsti rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.lgs. 209/2005 s.m.i.;

e) per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 209/2005 s.m.i..

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE L’operatore economico dovrà:

a) aver prestato nel triennio antecedente (2018 - 2020), servizi analoghi all’oggetto di gara (assistenza sanitaria integrativa) per un importo non inferiore a Euro 350.000,00 per anno contrattuale.

La Stazione Appaltante provvederà, prima dell’aggiudicazione, alla verifica delle dichiarazioni rese.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al paragrafo 7.1 lett. da a) ad e) devono essere posseduti, in quanto applicabili, da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.2 lett a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Non sussistono prestazioni considerate principali e secondarie e, pertanto, non è ammessa la partecipazione di RTI verticali.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al paragrafo 7.1 lett. da a) ad e) devono essere posseduti, in quanto applicabili, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.2 lett a) , ai sensi dell’art.

47 del Codice, deve essere posseduto:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

L’operatore economico e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione dell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art.

80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

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Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, all’operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

L’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell’operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

L’operatore economico indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo fisso complessivo posto a base di gara per il biennio, Euro 805.376,00, indi pari ad Euro 16.107,52 che può essere ulteriormente ridotta qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.

93, comma 7 del Codice.

La garanzia dovrà essere accompagnata da:

1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l’operatore economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp La garanzia fideiussoria, dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018 n. 31;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante

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apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti caricando a Portale sempre nell’apposito campo, i certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria potrà altresì essere costituita, a scelta del contraente, mediante bonifico bancario, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del Codice.

Gli operatori economici interessati a tale modalità dovranno farne richiesta alla Stazione Appaltante mediante l’”area messaggi” del Portale almeno 7 giorni prima della data di scadenza del termine di ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere prontamente le istruzioni e le coordinate bancarie.

In mancanza di richiesta espressa o in caso di ritardo rispetto al termine innanzi fissato, l’unica forma consentita sarà quella della fideiussione bancaria o assicurativa.

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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 80,00 (ottanta) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” e allegano la ricevuta alla documentazione amministrativa.

In caso di mancata allegazione a Portale, nell’apposito campo, della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata allegazione a Portale nell’apposito campo della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è interamente gestita per via telematica ex art. 58 del Codice e si svolgerà sul Portale Acquisti di Milano Serravalle.

Per partecipare alla procedura, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere risposte e/o chiarimenti e per presentare l’offerta l’operatore economico dovrà necessariamente registrarsi gratuitamente al Portale https://milanoserravalle.bravosolution.com.

Le modalità operative di dettaglio per la registrazione al Portale, per l’accesso alla procedura, per la presentazione dell’offerta in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, sono descritte nelle Istruzioni operative allegate al presente disciplinare ed al quale si rimanda espressamente.

E’ obbligatorio che la documentazione di gara sia firmata digitalmente (con un certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29, comma 1, del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA). Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES (file con estensione.p7m) e PADES (file con estensione.pdf).

Si precisa inoltre che ciascun file caricato dall’operatore economico sul Portale non può avere una dimensione superiore a 50 MB, mentre nell’area “Generica Allegati” è possibile caricare fino a un massimo di 1GB. Si informa che preferibilmente non devono essere caricati documenti con estensione dei files .RAR e si richiede inoltre di non allegare documentazione aggiuntiva e non richiesta dalla lex specialis di gara.

Il Portale utilizzato da Milano Serravalle consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dell’ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Per lo svolgimento della gara telematica, Milano Serravalle si avvale di un “Servizio Assistenza” che supporterà gli operatori economici in tutte le fasi della procedura, fornendo informazioni e chiarimenti, di natura esclusivamente tecnica, in relazione all’uso del Portale.

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Si invita, pertanto, l’operatore economico a contattare il numero dedicato +39 02 12 41 21 303, disponibile dal lunedì al venerdì, nell’intervallo temporale 09:00/18:00, per informazioni ed assistenza relativa alla procedura on-line. In alternativa, è possibile contattare il Servizio Assistenza anche inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo mail MISerravalleTangenziali_procurement@bravosolution.com presente nella homepage del Portale.

La presente procedura è identificata a Portale con il codice “tender _283 rfq_ 459” a cui è collegata la RDO on line.

La richiesta di offerta denominata “tender 283 rfq_459 - GS 1/2021 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA” è composta dalle seguenti buste telematiche:

- La richiesta di offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:

- n. 1 (una) Busta Documentazione Amministrativa (sul Portale “Risposta di qualifica”);

- n. 1 (una) Busta contenente l’Offerta Tecnica Qualitativa (sul Portale “Risposta tecnica”);

- n. 1 (una) Busta contenente l’Offerta Economica – prezzo fisso (sul Portale “Risposta economica”).

Le istruzioni per il corretto inserimento delle offerte all’interno del Portale sono riportate nel documento Istruzioni operative.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Risposta di qualifica (Documentazione Amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Si evidenzia che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il termine di scadenza fissato al paragrafo 16. A maggior chiarezza si precisa che, qualora le operazioni di compilazione delle diverse sezioni previste (Risposta di qualifica e Risposta economica della RDO on line) non si concludano entro la data e ora di chiusura della procedura, il sistema non segnalerà l’avvenuto superamento del termine di scadenza in corso di compilazione. Solo dopo che l’operatore economico avrà cliccato il tasto “Salva e Continua” / “Salva ed esci” per salvare l’offerta e successivamente poterla trasmettere, il sistema respingerà l’offerta per avvenuto superamento della data di chiusura della RDO.

Le risposte non trasmesse si considerano non presentate e i documenti non trasmessi non saranno visibili a Milano Serravalle.

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante Portale è a totale carico dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro

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motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa Stazione Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito ed in qualsiasi altra ipotesi di mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.

Si specifica inoltre che i dati precedentemente trasmessi possono essere modificati o ritirati entro e non oltre il termine di scadenza fissato da Milano Serravalle per la presentazione delle offerte, procedendo come indicato nelle Istruzioni operative.

Nel caso in cui vengano effettuate modifiche all’offerta precedentemente inviata, sarà necessario espletare le attività di caricamento del PDF della Risposta Economica generata da apposita funzionalità del Portale come riportato nelle Istruzioni operative.

L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata allegazione a Portale di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

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- la mancata allegazione a Portale di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all’operatore economico, sempre tramite l’area

“Messaggi” del Portale, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Società procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Milano Serravalle invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni caricati a Portale sempre tramite l’area “Messaggi”.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (SUL PORTALE “RISPOSTA DI QUALIFICA”)

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.1, il DGUE di cui al paragrafo 14.2, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo di cui al paragrafo 14.3 e la documentazione afferente alla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10.

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata a Portale all’interno della busta elettronica accedendo alla Risposta di qualifica.

All’interno della RDO on line “tender 283 rfq_459 - GS 1/2021 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA”, nella busta elettronica “Risposta di qualifica”, l’operatore economico dovrà indicare la modalità di partecipazione rispondendo all’apposito campo e successivamente allegare, nei campi predisposti, la documentazione amministrativa, composta da dichiarazioni/documenti, di seguito elencata:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta su carta intestata dall’operatore economico e caricata a Portale nell’apposito campo, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L’operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l’operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazione di Imprese aderenti al contratto di Rete (di seguito “Aggregazioni di imprese di rete”)

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o GEIE, l’operatore economico capogruppo mandatario, o che sarà individuato come tale, ha l’onere di inserire a Portale, tutta la documentazione richiesta con riferimento a tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE ex artt.

45,47 e 48 del Codice. Tutta la documentazione integrativa deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento e caricata nell’Area riservata alla partecipazione in forma aggregata.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione e la trasmissione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

A. Istruzioni per la creazione e il caricamento di un nuovo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) all’interno della “Risposta di Qualifica” per Impresa partecipante in forma singola e/o Impresa mandataria/capogruppo:

1. effettuare l’accesso alla “Risposta di Qualifica” della RDO, cliccare sul link denominato

“Prepara Risposta ESPD”;

2. dal menù a tendina denominato “Carica la Risposta ESPD da” selezionare l’opzione “Nuovo”

e successivamente cliccare su “Crea nuova Risposta ESPD”;

3. procedere con la compilazione delle parti di cui si compone il “DGUE”;

4. cliccare sul pulsante “Quadro Generale” e successivamente sul pulsante “Esporta Risposta ESPD” per scaricare e salvare sul proprio PC il DGUE compilato in formato .pdf e in formato .xml;

5. dopo l’avvenuto salvataggio suddetto, cliccare su “OK” nell’ambito del pop-up “Esportazione completa. Ritorna alla RFQ”;

6. a seguire, dal menù a tendina denominato “Mantenere l’attuale Risposta ESPD nel Profilo Fornitore per uso futuro?” selezionare l’opzione “No” e cliccare sul pulsante “Conferma”;

7. infine, firmare digitalmente, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito, il DGUE compilato in formato PDF che dovrà essere caricato all’interno dell’area “Risposta di Qualifica”

assieme alla restante documentazione amministrativa richiesta dalla lettera di invito.

B. Istruzioni per il caricamento di un Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), già in proprio possesso, all’interno della “Risposta di Qualifica” per Impresa partecipante in forma singola e/o Impresa mandataria/capogruppo:

1. effettuare l’accesso alla “Risposta di Qualifica” della RDO, cliccare sul link denominato

“Prepara Risposta ESPD”;

2. dal menù a tendina denominato “Carica la Risposta ESPD” selezionare l’opzione “Altre Risposte ESPD (XML)” e successivamente procedere al caricamento del DGUE già in proprio possesso in formato .xml e cliccare su “Crea nuova Risposta ESPD”;

3. se del caso, procedere con la modifica al DGUE caricato;

4. cliccare sul pulsante “Quadro Generale” e successivamente sul pulsante “Esporta Risposta ESPD” per scaricare e salvare il DGUE compilato in formato .pdf e in formato .xml;

5. dopo l’avvenuto salvataggio suddetto, cliccare su “OK” nell’ambito del pop-up “Esportazione completa. Ritorna alla RFQ.”;

6. a seguire, dal menù a tendina denominato “Mantenere l’attuale Risposta ESPD nel Profilo Fornitore per uso futuro?” selezionare l’opzione “No” e cliccare sul pulsante “Conferma”;

7. infine, firmare digitalmente, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito, il DGUE compilato in formato PDF che dovrà essere caricato all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” assieme alla restante documentazione amministrativa richiesta dalla lettera di invito.

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C. Istruzioni per la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per gli ulteriori soggetti tenuti a presentare il documento in oggetto in caso di partecipazione forma plurisoggettiva:

l’impresa mandataria/capogruppo dovrà caricare all’interno della “Risposta di Qualifica” il DGUE compilato in formato PDF e firmato digitalmente da parte dei soggetti mandanti/associati/consorziati e/o ausiliari. I DGUE dovranno essere compilati e caricati in RDO direttamente dall’impresa mandataria/capogruppo secondo le istruzioni dettagliate nel precedente paragrafo A. In alternativa, l’impresa mandataria/capogruppo potrà caricare i DGUE degli ulteriori soggetti chiamati a presentare il documento secondo le istruzioni dettagliate nel precedente paragrafo B.

Si segnala che dovrà essere caricato a Portale nella Busta Amministrativa – (Risposta di qualifica), il DGUE:

✓ di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE,

✓ di ognuna delle imprese retiste nel caso di aggregazioni di imprese di rete, se l’intera rete partecipa, ovvero dell’organo comune e delle singole imprese retiste indicate;

✓ del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il format del DGUE è composto dalle seguenti sei parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il Concorrente trova già precompilate le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Compilazione della sezione “A: informazioni sull’operatore economico”

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle informazioni pertinenti.

Alla domanda “Solo se l’appalto è riservato […]” il Concorrente seleziona “no” in quanto l’appalto non è riservato.

Compilazione della sezione “B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”

Il Concorrente indica, tra cui, generalità e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'Operatore Economico (ivi compresi procuratori e institori) ai fini della presente procedura (“[…] se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario”).

Compilazione della sezione “C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” - in caso di ricorso all’avvalimento

Il Concorrente risponde “si” o “no” a seconda se si avvalga o meno della capacità di altre imprese.

Compilazione della sezione “D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” – in caso di ricorso al subappalto

Alla domanda “L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?” il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si”.

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Il Concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, nonché dell’art. 52 del D.L. 77/2021, fino al 31 dicembre 2023 il subappaltatore non deve essere indicato in fase di procedura.

Parte III – Motivi di esclusione

Alle domande delle sezioni “A: motivi legati a condanne penali”, “B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”, “C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si” e in quest’ultimo caso fornisce le informazioni supplementari richieste.

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente paragrafo 6 (Requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III) o, in caso contrario, l’Operatore Economico deve indicare la presenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.

444 del c.p.p., per i reati indicati all’art. 80, comma 1 del Codice.

La dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando. Il sottoscrittore delle dichiarazioni è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.

La sezione “D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma 2, comma 5 lettere c-bis, c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 del Codice (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell’apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l’istituto del self cleaning.

Inoltre, l’Operatore Economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall’art.

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico.

Il Concorrente risponde “no” o in alternativa “si” e in quest’ultimo caso fornisce le informazioni supplementari anche nell’ambito del documento “Dichiarazione integrative” di cui al punto 14.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

L’operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione di competenza.

In generale, tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura devono essere rese mediante la compilazione del DGUE (parte III e IV).

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Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Il Concorrente non deve compilare tale sezione in quanto non applicabile alla tipologia di procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Il Concorrente compila “data” e “luogo” e sottoscrive digitalmente quanto dichiarato.

Si segnala che dovrà essere caricato a Portale nella Busta Amministrativa – (Risposta di qualifica), il DGUE:

- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;

- di ognuna delle imprese retiste nel caso di aggregazioni di imprese di rete, se l’intera rete partecipa, ovvero dell’organo comune e delle singole imprese retiste indicate;

- del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun operatore economico dovrà rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oltre alle dichiarazioni di cui al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità (di cui ai paragrafi 6 e 7.1, 7.2, 7.3 del presente disciplinare) anche quelle di seguito indicate debitamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, che dovranno essere caricate nell’apposita sezione della busta elettronica “Risposta di qualifica”, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

2. in riferimento alla Parte III, sezione D, del DGUE, in caso di risposta affermativa, indica le ulteriori informazioni supplementari (es. descrizione e riferimento normativo nazionale, data dell’accertamento definitivo, autorità o organismo di emanazione, se la violazione è stata rimossa, ecc.);

3. in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 Legge n. 68 del 12/3/99, dichiara: di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla suddetta legge; oppure di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla suddetta legge (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); oppure che l’impresa non è assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili, nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, o indica le altre motivazioni;

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le forniture;

(20)

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. dichiara di aver preso atto dei documenti “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”, “Codice Etico”, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, disponibili sul profilo del committente all’indirizzo www.serravalle.it/it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e- codice-dicondotta, e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente ai principi contenuti in tali documenti;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, compresa l’eventuale offerta tecnica, nonché i dati/documenti/informazioni forniti in sede di verifica di congruità dell’offerta; oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, compresa l’eventuale offerta tecnica, nonché i dati/documenti/informazioni forniti in sede di verifica di congruità dell’offerta, in quanto ricorrente uno dei casi tutelati dalla normativa vigente. In caso di dichiarazione negativa, la stessa dovrà essere adeguatamente motivata; pertanto andrà allegata una nota in cui vengono indicati i documenti e/o le parti degli stessi per i quali non viene rilasciata l’autorizzazione, esplicitandone le ragioni;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare … rilasciati dal Tribunale di … nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte con firma dagli operatori dichiaranti nonché con firma digitale dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e caricate a Portale nell’apposito campo.

14.3.2 Documentazione a corredo L’operatore economico allega altresì:

(21)

11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo all’operatore economico; in aggiunta, nel caso in cui l’operatore economico ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. In caso di gara multilotto, qualora si partecipi a più lotti, si invitano cortesemente gli operatori economici a voler creare un PassOE per ogni lotto di partecipazione, evitando di generare PassOE cumulativi;

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC nella misura indicata al punto 11 del presente Disciplinare;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

14. Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

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