Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti
EM/pu/cc
--- Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma Tel. 06.58492641
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Al Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire)
Via M. Buonarroti 10 50122 Firenze
Invio a mezzo p.e.c.
(rif. nota Indire 11 aprile 2017 n. 8052)
e, p.c. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)
Ispettorato Generale di Finanza (I.G.F.) Ufficio IV
Via XX Settembre, 97 00187 Roma
Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o INDIRE
Oggetto: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) Variazione n. 3 al Bilancio di previsione e.f. 2017.
Con la nota che si riscontra, acquisita agli atti di questa Direzione Generale in data 11 aprile 2017, codesto Istituto ha trasmesso la documentazione relativa alla variazione in oggetto, riportando in allegato alla medesima anche la nota n. 5197 del 10 marzo 2017, con la quale è stata segnalata agli organi di amministrazione e controllo la necessità di integrare il piano dei conti integrato di Indire, anche alla luce dei recenti aggiornamenti operati dal Dicastero economico alla normativa di riferimento.
Infatti i tre moduli del piano dei conti vigente per le amministrazioni in contabilità
finanziaria non territoriali sono stati aggiornati dal DM 6 marzo 2017, pubblicato sulla GU-serie generale del 31 marzo 2017, e recepiscono tutte le modifiche disposte nel corso
del 2016.
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Le predette integrazioni, sottoposte al vaglio del collegio dei revisori dei conti in data 13 marzo 2017, sono state adottate dal consiglio di amministrazione di Indire con la delibera n. 12 del 6 aprile 2017, parimenti assunta agli atti di questa Direzione Generale.
Passando alla variazione in parola, si precisa che la stessa fa seguito a n. 2 (due) variazioni compensative, disposte ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 97/2003, che non sono state pertanto ritualmente trasmesse a questo Ministero.
Nel dettaglio il provvedimento in oggetto prevede, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, una variazione in aumento delle entrate, mentre sul fronte delle uscite sono state deliberate modificazioni sia in aumento sia in diminuzione in termini di competenza e di cassa.
Facendo rinvio, per l’enunciazione dei singoli interventi di variazione, alla proposta del Direttore Generale ed al verbale del collegio dei revisori dei conti del 13 marzo 2017, le previsioni di competenza e di cassa presentano nel complesso maggiori entrate per
€ 23.891,18, mentre le uscite subiscono un incremento di € 1.154.585,84 ed una contestuale diminuzione per un importo pari ad € 67.354,11.
Al conseguente disavanzo di competenza, pari ad € 1.063.340,55 codesto Ente attesta che si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal riguardo si rammenta quanto da ultimo sottolineato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 7 dicembre 2016: “In occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2017, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che adottano la contabilità finanziaria sono tenute a dare attuazione al principio del pareggio di bilancio richiamato nell'articolo 13, comma 1, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243, per effetto del quale - fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissino ulteriori condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio. Le predette Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi. In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti 'pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati.”
Pertanto, non essendo ad oggi approvato il rendiconto generale dell’esercizio precedente, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni.
Posto quanto sopra, considerato che le variazioni proposte si sono rese necessarie per adeguare il bilancio alle esigenze di gestione e preso atto del parere favorevole all’approvazione della proposta in esame espresso dal Collegio dei revisori dei conti di
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Indire in data 13 marzo 2017 si ritiene di poter approvare la delibera in esame, fatte salve le eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
IL DIRETTORE GENERALE - Carmela Palumbo -
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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