C a l c o l o S t r u t t u r a l e e S i c u r e z z a C a n t i e r i
Via Montori n.144 - 41058 Vignola (MO)
Partita IVA n° 03108070362 Codice Fiscale SRNLRT76B23A726X Tel. 334 2635566 e-mail: ing.sereni@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comune di Savignano s/P Ufficio Ambiente
Via Doccia, 64 - Savignano s/P (MO) c.a. Ing. Laura Pizzirani
Responsabile Area Ambiente
Oggetto: Offerta relativa alla nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi dei D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 nei "LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' FORMICA".
INCARICO PROFESSIONALE
In relazione agli adempimenti sulla sicurezza richiesti dal Titolo IV (art. 88-160) nei cantieri temporanei o mobili per i lavori di cui all’oggetto, di seguito vengono elencati gli obblighi di Normativa e le relative competenze in caso di conferimento dell’incarico:
1) Adempimenti richiesti dall’art. 91 D.Lgs 81/08
- Nomina del Coordinatore in fase di Progettazione (art.90 comma 3 D.Lgs 81/08) e relativa responsabilità;
- Redazione del Piano della Sicurezza (artt. 91, 100 e Allegato XV D.Lgs 81/08);
- Predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente informazioni utili ai fini della sicurezza per lavori di futura manutenzione (art.91 lett. b D.Lgs 81/08).
2) Adempimenti richiesti dall’art. 92 D.Lgs 81/08
- Nomina del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (art.90 comma 4 D.Lgs 81/08) e relativa responsabilità;
- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui all’art. 100 e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano
complementare di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con il PSC;
- Adeguamento del piano e del fascicolo di cui all’art. 91 in relazione all’evoluzione dei lavori, valutando le eventuali proposte delle imprese dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavori autonomi, cooperazione e coordinamento delle attività nonchè reciproca informazione;
- Verifica di quanto previsto negli accordi tra le parti al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze di quanto previsto agli articoli 94, 95, 96, 100 ed eventuale proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- Sospensione delle singole lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Di seguito vengono elencate le competenze in caso di conferimento dell’incarico per le attività sopra indicate:
OFFERTA ECONOMICA
-
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione(art. 90 comma 3 D.Lgs 81/08) € 100,00
-
Redazione del Piano della Sicurezza (artt. 91, 100 e Allegato XV D.Lgs 81/08) € 200,00-
Predisposizione del fascicolo adattato all’opera (art.91 lett. b D.Lgs 81/08) € -----
Preparazione ed invio Notifica Preliminare (art.99 lett. b D.Lgs 81/08) € -----
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione(art.90 comma 3 D.Lgs 81/08) € 600,00
TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE € 900,00
La parcella indicata è calcolata al netto del Contributo Cassa Nazionale Ingegneri (pari al 4%) e dell'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.
Eventuali spese aggiuntive, non previste nell’ambito della presente offerta, saranno computate a parte, dopo averle illustrate alla Committenza.
L’offerta è congrua alla qualità del servizio offerto, in relazione ai sopralluoghi che saranno effettuati, alla documentazione che sarà prodotta e soprattutto alle responsabilità penali legate all’attività in esame.
Modalità di pagamento: INTERO IMPORTO A FINE LAVORI
Vignola, lì 02 Dicembre 2016 Il Professionista Ing. ALBERTO SERENI
Ai sensi del D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” è necessario ricevere il preventivo firmato, prima di procede con i lavori.
La sottoscritta _______________________________________________________________________________, in qualità di _________________________________________________________________________________,
AFFIDA
al professionista Dott. Ing. ALBERTO SERENI, con studio a Vignola (MO) in Via Montori n.144, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n.2539, Polizza di Assicurazione “Inarcassa Rischio professionale” n.
1/2281/122/101626574 stipulata con Unipol UGF Assicurazioni, l’incarico di cui sopra per l'importo complessivo di € 900,00.
___________________, lì ___________________
Firma per accettazione:
____________________________________________________
(si prega di inviare via mail all'indirizzo ing.sereni@gmail.com)
ALLEGATO : Riferimento normativo: D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il committente o il responsabile dei lavori)
Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il committente o il responsabile dei lavori)
Comma 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il committente o il responsabile dei lavori)
Comma 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Comma 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro il committente o il responsabile dei lavori) Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
Lett. a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;
(arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro il committente o il responsabile
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
Lett. c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
(sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro il committente o il responsabile dei lavori) Comma 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
Art. 99 - Notifica preliminare
Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini- giorno.