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Sentenza 19 maggio 2017, n Data udienza 6 aprile 2017

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Corte di Cassazione, Sezione 6 penale

Sentenza 19 maggio 2017, n. 25267 Data udienza 6 aprile 2017

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. D'ARCANGELO Fabrizio – Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all’applicabilità del beneficio di cui all'articolo 175 c.p.;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

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1. Con sentenza in data 07.10.2015, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, riduceva ad Euro 500,00 di multa la pena inflitta dal primo giudice a (OMISSIS), in relazione al reato di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3, - contestato all'imputato per aver omesso, "talora solo in parte, di corrispondere il contributo mensile disposto dal Tribunale per i minorenni con decreto 15.04.2010 in proc. 340/09 R.G. in favore delle figlie minori (OMISSIS) e (OMISSIS) e complessivamente ammontante ad Euro 1.300,00" non corrispondendo alcunché per il mese di novembre 2011 e riducendo di Euro 500,00 l'importo versato per tutte le mensilità successive - e contestualmente eliminava le statuizioni civili a seguito della revoca della propria costituzione ad opera della parte civile (OMISSIS), quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nate dalla relazione extraconiugale con l'imputato.

Osservava in proposito la Corte meneghina come il perimetro del proprio accertamento fosse delimitato alla sussistenza dell'inadempimento ad opera del soggetto tenuto - nella fattispecie pacifico, ancorché di carattere parziale, limitatamente all’autoriduzione del contributo stabilito dal competente Tribunale per i minorenni compiuta dallo (OMISSIS) - nonché "alla insussistenza di una causa incolpevole di totale incapacità economica da parte dell'obbligato". Circostanza, quest'ultima, parimenti da escludersi con certezza nonostante le contestazioni difensive in proposito, giusta le medesime risultanze valorizzate dal primo giudice, attestanti che l'imputato, esercente l'attivita' di odontoiatra, gestiva due studi professionali, a (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti in forma societaria, con diversi dipendenti ed attrezzature; che fruiva di un reddito imponibile annuo dichiarato di Euro 40.000,00; che era titolare di casa di proprietà e di una barca, come pure di quote dei due anzidetti studi dentistici, "ove beni strumentali di rilevante valore e adeguato personale consentivano un notevole giro d'affari"; mentre, per altro verso, il documentato indebitamento di entrambe le società di cui sopra era ricondotto alla "scelta di investire nell'impresa, nei beni strumentali e non certo a contrazione del volume di affari o del fatturato", essendosi quindi in presenza di una deliberata strategia imprenditoriale, finalizzata "ad alimentare un futuro incremento di redditività'".

2. Avverso la menzionata pronuncia il difensore di fiducia dello (OMISSIS) ha interposto tempestivo ricorso, alla stregua del quale ha dedotto:

a) "nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per erronea applicazione della L. n. 54 del 2006, articolo 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, con riguardo alla pretesa capacita' economica dell'imputato di poter provvedere al versamento integrale della somma dovuta... " - peraltro inferiore di Euro 500,00 al dovuto e non già pari ad Euro 500,00, come erroneamente opinato dalla Corte territoriale, con indubbia ricaduta di tale refuso sulla valutazione complessiva della vicenda dalla stessa operata nonché "... per mancanza della motivazione", asseritamente frutto di una valutazione superficiale, dimentica sia della "fisiologica oscillazione di entrate" che e' propria della ibera professione, sia del fatto che

"l'aggiornamento, l'investimento e il mantenimento di elevati livelli di professionalità e sicurezza non costituiscono una scelta, ma una necessita' (per lo meno per un professionista scrupoloso)", la cui mancata osservanza espone ad "una drastica ed irreversibile perdita di clientela" e, per l'effetto, ad "un forte calo del reddito";

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b) ulteriore profilo di nullità della sentenza medesima, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie criminosa ascritta;

c) ancora, nullità della sentenza per vizio di motivazione, "in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione", neppure preso in considerazione dal giudice d'appello ancorché avesse costituito oggetto di specifica doglianza formulata con l'impugnazione a suo tempo proposta;

d) nullità della sentenza, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per via della "mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", anche in questo caso neppure giustificata pur a fronte della espressa sollecitazione avanzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ancorché risulti estraneo alle doglianze formulate dal ricorrente, preliminare si palesa nel caso di specie la verifica della riconducibilità del fatto ascritto in seno al paradigma della contestata norma incriminatrice: tanto alla luce della recente sentenza di questa Corte, con cui è stato affermato che,

"In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, (richiamato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3) e' configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2" (così Sez. 6, sent. n. 2666 del 07.12.2016 - dep. 19.01.2017, Rv. 268968).

2. Reputa il Collegio di non poter condividere siffatta affermazione, dalla quale deve pertanto discostarsi.

Indubbiamente ineccepibile è l'impostazione della menzionata sentenza, la' dove afferma che la disposizione dettata dalla L. n. 54 del 2006, articolo 3, - in forza della quale, appunto, "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies" "deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e, in particolare, dell'articolo 4, comma 2, che recita: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Ciò che non convince, per contro, è l'esegesi proposta della norma teste' trascritta.

Secondo la prospettazione della pronuncia in esame, la dizione utilizzata dal legislatore

"procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", in ragione della differenza linguistica dell'enunciato rispetto agli altri casi contemplati ed oggetto della elencazione immediatamente precedente, non sarebbe casuale, bensì sintomatica della "distinzione" introdotta dal legislatore "tra le diverse classi di ipotesi". Di tanto darebbe ragione la constatazione che "la disciplina dettata dalla L. n. 54 del 2006 - oltre a prevedere le disposizioni penali di cui all'articolo 3 e le disposizioni finali di cui all'articolo 4 - regola, all'articolo 1, i provvedimenti che il giudice deve adottare in relazione ai figli allorché interviene la separazione tra i genitori, modificando l'articolo 155 c.c., e introducendo gli articoli 155 bis, 155 ter, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies c.c., nonché, all'articolo 2, profili processuali relativi alle controversie in materia di esercizio della potestà

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genitoriale e di affidamento, modificando l'articolo 708 c.p.c., e introducendo l'articolo 709 ter c.p.c.". Donde la conclusione che, "mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai procedimenti relativi agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'articolo 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale". Con l'osservazione finale che la soluzione patrocinata, oltre ad essere ritenuta conforme al dato testuale, "risponde anche al principio del c.d. diritto penale minimo e non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela e' possibile il ricorso a tutte le azioni civili e ferma restando, inoltre, l'applicabilità della fattispecie di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2".

3. Tanto premesso, il Collegio è dell'avviso che la complessiva interpretazione della norma non legittimi la pur meditata costruzione giuridica proposta.

3.1 In primo luogo, la lettera del dettato normativo pare rispondere semplicemente alla difficoltà del legislatore di individuare una diversa locuzione: invero, mentre rispetto ai casi di unione siglata da vincolo matrimoniale, agevole è stato il riferimento ai procedimenti appositamente previsti per lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili e la nullità del matrimonio e tali espressamente denominati, altrettanto non può certo dirsi per i casi di unioni in assenza di detto vincolo formale, tenuto conto che solo con la recente L. 20 maggio 2016, n. 76, è stata introdotta nell'ordinamento la

"regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", che ne contempla altresì, rispettivamente, i casi di scioglimento e di cessazione.

D'altro canto, non e' senza rilievo notare che la L. n. 154 del 2013, cui si deve la risistemazione in senso paritetico - a prescindere, dunque, dall'essere la prole nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso - della materia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, ossia la riscrittura della disciplina dettata dagli articoli da 155 a 155 sexies c.c., frutto giusto della legge n. 54 del 2006, ha titolato il capo II del libro IX del codice civile "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio", utilizzando una formula pressoché sovrapponibile a quella utilizzata dal legislatore del 2006. E, ancora, che l'articolo 337 bis c.c., dalla stessa legge del 2013 inserito appunto nel corpo codicistico, prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nel detto capo "in caso di separazione, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio".

3.2 Quanto precede introduce alla seconda e più pregnante considerazione alla base del convincimento del Collegio, legata all'interpretazione di ordine sistematico della norma per cui è processo.

E' innegabile che la soluzione proposta si risolverebbe nella legittimazione di una diversità di trattamento: da una parte, la piu' ampia e severa tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall'altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro

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penale a loro carico. Essendo appena il caso di osservare che la sentenza n. 2666/2017, nel momento in cui sottolinea la copertura comunque assicurata sul piano penale dall'articolo 570 cpv.

c.p., n. 2, altro non fa che confermare di fatto la rilevata disparità, in ragione delle ben diverse caratteristiche che sono proprie della fattispecie teste' citata, notoriamente ancorata a presupposti - lo stato di bisogno dell'avente diritto, persona offesa; la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di quest'ultimo, per effetto dell'inadempimento civilistico - estranei alla previsione della norma di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3.

In conclusione, si perverrebbe ad una differenziazione priva di una reale motivazione sottostante, in contrasto con la tendenza perequativa che ha connotato tutti i piu' recenti sviluppi legislativi nell'ambito civile e perciò distonica rispetto a principi ormai sedimentati nel comune sentire, di assai dubbia conformità sul piano della legittimità costituzionale.

D'altro canto, a supporto della tesi sostenuta dal Collegio - che s'inserisce nel solco della interpretazione ampia e, per cosi' dire, tradizionale, della norma incriminatrice di cui trattasi – non è senza rilievo constatare che questa Corte, nella sua più alta composizione, già con sentenza n.23866 delle Sezioni Unite del 31.01.2013 (ric. S.), nel dar conto di come la violazione dell'articolo 570 c.p., comma 1, non sanzionasse affatto la sola violazione degli obblighi di assistenza morale fra i coniugi - secondo una tralaticia interpretazione giurisprudenziale affermatasi in epoca antecedente alla riforma del diritto di famiglia e di poi pedissequamente seguita - ebbe ad interpretare in senso ampio il contenuto dell'articolo 143 c.c., che definisce i diritti ed i doveri dei coniugi, risultando perciò determinante ai fini della corretta interpretazione del precetto contenuto nel detto articolo 570 c.p., comma 1, che sanziona appunto chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge (ivi, pagg. 8 - 10). Dopodiché estese detta ampia esegesi anche alla definizione degli obblighi gravanti sui genitori, significando come "l'obbligo di assistenza verso i figli, il dovere di mantenere i figli minori e maggiori non autosufficienti", tale da comportare il dovere dei genitori di "far fronte ad una molteplicità di esigenze", di seguito elencate nella motivazione della pronuncia dell'Alto Consesso, operasse non solo nei confronti dei "genitori in costanza di matrimonio" e, per effetto dell'allora vigente articolo 155 c.c. (come modificato dalla L. n. 54 del 2006, "per i genitori separati, ma fosse applicabile "anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio", nonché a beneficio dei "figli di genitori non coniugati, in forza della stessa L. n. 54 del 2006, articolo 4, comma 2"; cosi' fornendo una del tutto condivisibile interpretazione antitetica della disposizione valorizzata dalla citata sentenza n.

2666/2017.

4. Così ribadita la correttezza dell'inquadramento giuridico della vicenda per cui è processo, può ora farsi luogo alla disamina delle censure poste a base del proposto ricorso.

5. Totalmente destituiti di fondamento sono i primi due motivi di doglianza, di cui è opportuno l'esame congiunto.

E' sufficiente il semplice elenco dei cespiti reddituali dello (OMISSIS) a dar conto della piena capacità economica dello stesso, che, d'altro canto, non risulta aver mai formalizzato, innanzi alla competente A.G., richiesta di riduzione della contribuzione mensile fissata a suo carico dal Tribunale per i minorenni, ne', dal punto di vista sostanziale, risulta aver dato atto di eventi particolari che possano aver comportato la contrazione dell'anzidetta capacità economica, a nulla

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valendo, in senso contrario, le generiche dissertazioni sulla oscillazione del reddito di un libero professionista e sui necessari investimenti nell'aggiornamento professionale. Dissertazioni aventi valenza di mera strategia processuale, come concretamente dimostrato dalla revoca della costituzione di parte civile, avendo quest'ultima ottenuto coattivamente il saldo delle sue ragioni, a seguito dell'assegno dell'importo di Euro 16.000.00 corrispostole il 16.04.2013.

Ovviamente quanto precede vale altresì a dar conto della inconsistenza della censura che investe l'elemento soggettivo proprio della contestata fattispecie, non vedendosi come possa essere messa in discussione la consapevolezza dell'imputato di aver fatto luogo, con la propria condotta, alla non consentita riduzione dell'obbligo economico stabilito nei suoi confronti dal Tribunale per i minorenni.

6. Va del pari disattesa la censura relativa all'omessa applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, ex articolo 131 bis c.p..

E' principio consolidato che "Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non puo' essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (così Sez. 4, sent. n. 4491 del 17.10.2012 - dep. 29.01.2013, Rv. 255096; v.

anche, ancor più di recente, la parte motiva di Sez. 3, sent. n. 48317 dell'11.10.2016).

Tanto premesso, ancorché la complessiva inadempienza dello (OMISSIS) configuri un unico reato di carattere permanente (cfr. Sez. 6, sent. n. 5423 del 20.01.2015, Rv. 262064), nondimeno è indubitabile - in conformità a quanto emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata - che ci si trovi in presenza di condotte plurime e reiterate, protrattesi senza soluzione di continuità dal novembre 2011 quanto meno fino al 16.04.2013: il che vale a dar atto della sussistenza di una delle cause ostative indicate dal pur invocato articolo 131 bis c.p., sub specie dell'abitualità del comportamento del soggetto agente, onde si attaglia pienamente alla presente fattispecie, in applicazione del principio generale sopra enunciato, la massima per cui "L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita" (cfr. la già citata sentenza della Sez. 3, n. 48317 dell’11.10.2016, Rv. 268499).

7. Coglie invece nel segno il ricorso della difesa, nella parte in cui lamenta la mancata risposta, da parte della Corte territoriale, alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, in effetti sollecitata con l'atto di appello: ciò che, tuttavia, non conduce all’annullamento con rinvio richiesto dal P.G. d’udienza, in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale per cui "Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorché non implichi alcun accertamento di fatto"

(cosi', di recente, Sez. 5, sent. n. 25625 del 25.02.206, Rv. 267217).

Detta situazione è infatti ravvisabile nella presente fattispecie, in cui, per un verso, il mancato riconoscimento e' ascrivibile a mera omissione, come si deduce con certezza dalla constatazione

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della mancata riproduzione del motivo in questione, da parte della Corte territoriale, nel novero delle censure formalizzate dall'appellante; per altro verso, il comportamento processuale dell'incensurato imputato, consistito nell'adempimento degli obblighi economici a suo carico con conseguente revoca della costituzione di parte civile, già apprezzato dalla Corte milanese, che l'ha posto a base della sintomatica riduzione del trattamento sanzionatorio fissato a suo carico dal primo giudice, consente di reputare sussistenti, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, i requisiti per il riconoscimento dell'invocato beneficio (con la puntualizzazione finale, per mero scrupolo di completezza, che l'omessa concessione della sospensione condizionale si ricollega all'evidenza alla natura meramente pecuniaria della sanzione penale irrogata, come implicitamente - ma chiaramente - conferma la circostanza obiettiva che mai l'interessato abbia sollevato doglianze in proposito).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che concede. Rigetta nel resto il ricorso.

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