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CONVENZIONE TRA L ESTAR E IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO

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CONVENZIONE TRA L’ESTAR E IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA.

TRA

l’ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale), con sede legale in Firenze, Via di san Salvi 12 Pal. 14, P.IVA 06485540485, rappresentato dal Dr. Nicolò Pestelli nato a Firenze il 07/04/1963 in qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante, nominato con D.P.G.R.T. n. 144 del 26/09/2014

E

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. n. 01279680480, in seguito denominato Dipartimento, con sede in Firenze, Largo Brambilla n. 3, rappresentato dal Prof. Corrado Poggesi , nato a Brescia il 14/10/1950 , in qualità di Direttore del Dipartimento

PREMESSO CHE:

- a norma del D.Lvo 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro è tenuto, nei casi previsti dalla normativa vigente, ad assicurare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e a garantire idonee condizioni di salute dei lavoratori;

- il Dipartimento si avvale di personale specializzato ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente necessari per l’espletamento di quanto disposto dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i, in

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strutture ed ambienti idoneamente attrezzati per l’esame di vari aspetti di funzionalità fisica e psico-attitudinale del personale;

-. sussiste la disponibilità del Dipartimento a svolgere le prestazioni sanitarie in materia di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale tramite la propria Sezione di Medicina del Lavoro sotto la responsabilità del prof. Giulio Arcangeli, responsabile della Sezione;

- per adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i, già Estav Centro aveva espresso la volontà di usufruire, per le unità operanti nei propri uffici, di prestazioni sanitarie e di igiene del lavoro, nonché di affidare la gestione delle problematiche relative alla figura del Medico Competente al suddetto Dipartimento in considerazione della peculiare competenza unita alla specifica esperienza acquisita nel settore della Medicina del lavoro e dell’Igiene Industriale;

- nello specifico era stata sottoscritta tra ESTAV Centro e l’allora Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze in data 30/08/2011 una convenzione volta a garantire l’espletamento delle attività di medico competente e sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti con validità di due anni a decorrere dal 01/10/2011, per un importo forfettario di 6.000,00 euro annui;

- successivamente con deliberazione del Direttore Generale di ESTAV Centro n. 227 del 18/10/2013 era stato disposto il rinnovo della suddetta convenzione per la durata di 2 (due) anni a decorrere dal 01/10/2013 fino al 30/09/2015;

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- secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 142 quinquies della predetta legge, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) venivano soppressi a decorrere dalla data del 01/01/2015 subentrando l’Estar, per incorporazione con successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data;

- l’Estar rinnovava, con deliberazione DG n. 390 del 13/10/2015, il sopra citato rapporto convenzionale agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno fino alla data del 30/09/2016;

-nelle more della definizione di nuove e diverse condizioni convenzionali per l'anno 2017, come rappresentate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, con deliberazione D.G. n. 415 del 02/11/2016 veniva disposta la prosecuzione dello svolgimento delle attività di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria da parte del medesimo Dipartimento a favore del personale Estar Toscana Sezione Territoriale Centro fino al 31/12/2016, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la convenzione scaduta al 30/09/2016;

- in previsione della prossimità della data di scadenza al 31 dicembre 2016 della suddetta prosecuzione della attività di medico competente e di sorveglianza sanitaria, si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo atto convenzionale con il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi, valido per gli anni 2017-2019, stante la riconsiderazione di nuove

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condizioni economiche, definite nell’incontro del 20 ottobre con il prof. Giulio Arcangeli e formalizzate con e mail agli atti in pari data;

- le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo sono rivolte al personale afferente alla Sezione Territoriale Centro o comunque dall’Estar individuato essere esposto a rischio e per il quale deve essere espletata la sorveglianza sanitaria a cadenza variabile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art 1.Premesse

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art 2. Sorveglianza sanitaria.

1. Il Dipartimento si impegna a effettuare, con proprie risorse personali (Medici Competenti), con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e concordati con Estar, le attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti esposti a rischi professionali in servizio presso le strutture dell’Ente, relativamente alla Sezione Territoriale Centro

2. Dette attività consisteranno in:

• accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati;

• accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei

lavoratori.

3. I protocolli sanitari necessari per espletare la sorveglianza sanitaria potranno essere, a giudizio del Medico Competente, sentito il parere del Medico Competente Coordinatore, integrati da ulteriori esami

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clinici, biologici e indagini diagnostiche specialistiche, qualora fossero necessari, per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico.

4. Il Dipartimento designa, quale Medico Competente, in possesso di requisiti previsti dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i. il Prof. Giulio Arcangeli.

5. Il Dipartimento, tramite il Responsabile delle attività, Prof. Giulio Arcangeli, si impegna, in caso di impossibilità sopravvenuta, a nuova designazione del Medico Competente idoneo, da comunicarsi ad Estar entro 15 giorni.

Art. 3. Prestazioni del Medico Competente

1. Il Dipartimento si impegna altresì ad effettuare in favore dei dipendenti afferenti alla Sezione Territoriale Centro dell’Estar le seguenti prestazioni:

• collaborazione per le attività di informazione e formazione relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

• partecipazione alle riunioni periodiche previste dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i.;

• sopralluoghi negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.;

• collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione per la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, nonché per la individuazione delle misure di prevenzione anche ai fini degli obblighi documentali relativi alla redazione e all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR);

• assistenza nei rapporti con gli Organi di Vigilanza;

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• predisposizione dei piani sanitari sulla base delle specifiche

attività svolte dal personale, di un eventuale monitoraggio ambientale e biologico, delle schede tossicologiche dei prodotti utilizzati, etc.;

• visite mediche preventive, complete di esame anamnestico e

clinico, e visite periodiche, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente o diversa prescrizione medica;

• istituzione e/o aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio;

• visite specialistiche previste dalla citate normative e dai piani

sanitari, necessarie al Medico Competente per l’emanazione del certificato di idoneità lavorativa;

• collaborazione nella definizione delle misure di pronto soccorso

interno da attivarsi nelle sedi dell’Amministrazione.

2. Tutte le prestazioni sanitarie saranno effettuate presso le strutture del Dipartimento con proprie risorse professionali ovvero, quando istituito, presso il Presidio medico interno alla sede dell’Estar.

Art. 4. Condizioni economiche.

1. L’Estar si impegna a corrispondere per le attività oggetto della presente convenzione la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) Iva esente, per ogni anno di attività.

2. Dal suddetto importo sono escluse eventuali analisi per monitoraggio ambientale e biologico previsto alla lettera f) e le eventuali visite specialistiche previste alla lettera i) del precedente articolo, che saranno fatturate a parte secondo quanto previsto dal Tariffario del Dipartimento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

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Art. 5. Modalità di fatturazione e termini di pagamento.

1. Il Dipartimento provvederà a fatturare all’Estar, secondo le vigenti normative in materia, il corrispettivo indicato nel precedente articolo, ripartito in 2 (due) rate semestrali, avendo cura di indicare in allegato i nominativi di dipendenti sottoposti a visita.

2. Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Estar avverrà, entro e non oltre 60 gg. giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite versamento presso il conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso presso la Banca di Italia (codice di tesoreria 311) intestato a Università degli Studi di Firenze indicando nella causale: in favore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

3. Qualsiasi modifica delle coordinate bancarie sarà comunicata dal Dipartimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

Art. 6. Obblighi dell’Estar.

1. L’Estar si impegna a fornire al Medico Competente:

- le informazioni previste dal D.Lvo 81/2008;

- l’elenco dei dipendenti e qualsiasi variazione dell’organico, definitiva o momentanea;

- cambiamenti di mansione delle singole persone.

2. L’Estar si impegna altresì:

- ad inviare presso gli ambulatori indicati dal Medico Competente i propri dipendenti per le visite mediche.

3. Qualora i dipendenti convocati non si presentino per la visita e/o gli accertamenti integrativi nell’ora e nei giorni stabiliti, senza alcun

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preavviso da parte dell’Estar, il Dipartimento addebiterà comunque l’importo previsto per le mancate prestazioni.

Art. 7. Obblighi del Medico Competente e del Dipartimento.

1. Il Medico Competente si obbliga a comunicare all’Estar, entro e non oltre il 7° giorno dall’effettuazione delle visite preventive, periodiche, specialistiche e/o degli accertamenti sanitari, il giudizio di idoneità generica al lavoro e di assenza di controindicazioni nonché i risultati delle visite specialistiche con l’intesa di fornire all’interessato, qualora ne faccia richiesta, i risultati dei medesimi accertamenti.

2. Il Medico Competente è tenuto a mantenere riservate le notizie e i dati dei quali verrà in possesso per l’espletamento del proprio incarico durante e dopo lo svolgimento del medesimo.

3. In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente atto, le parti, ognuna per quanto di propria competenza, si conformano alla disposizioni del Dlgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza.

4. Il Dipartimento garantisce e si impegna a che il trattamento dei dati personali sarà effettuato previa idonea informativa e, ove necessario, previo consenso dei soggetti interessati.

Art. 8. Obblighi reciproci.

1. Il Dipartimento e l’Estar si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione e pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro

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soggetto e/o autorità a seguito di eventuali inosservanze delle normative in materia.

2. Ciascuna delle parti si impegna, nel caso l’altra abbia già adempiuto alle proprie obbligazioni, a non proporre eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie.

Art. 9. Assicurazioni del personale.

1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’Estar è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

2. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne l’Estar da qualsiasi responsabilità per danni civili verso terzi e per eventuali danni arrecati a cose o persone nel corso dall’esecuzione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

3. L’Estar esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità da qualsiasi responsabilità per danni civili verso terzi e per eventuali danni arrecati a cose o persone nel corso dall’esecuzione delle attività di cui al precedente art. 6.

Art. 10. Tutela della privacy.

1. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003 e s.m.i., le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

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2. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno dell’Estar, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

3. E’ diritto delle parti contraenti di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

4. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

5.Estar, quale Titolare del trattamento, designa il Dipartimento quale Responsabile esterno del trattamento dei dati effettuato in relazione all'attività oggetto della presente convenzione.

6.Conseguentemente il Dipartimento si impegna a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi dedotti nella convenzione.

Art. 11. Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/01/2017 ed è rinnovabile previo accordo scritto.

2. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla Convenzione.

3. In caso di esercizio di tale facoltà il rapporto si intenderà risolto alla data che sarà comunicata dall’altra parte a mezzo di pec o

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raccomandata A.R. da inviarsi almeno due mesi prima della detta data.

4. Sono comunque fatte salve le attività già effettivamente e regolarmente eseguite dal Dipartimento fino alla suddetta data che saranno regolarmente fatturate e liquidate dall’Estar.

5. La presente convenzione può essere risolta per gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte di uno dei contraenti. Sono comunque fatte salve le attività già effettivamente e regolarmente eseguite dal Dipartimento fino alla suddetta data che saranno regolarmente fatturate e liquidate da Estar.

Art. 12. Domicilio e Foro competente.

1. Il Dipartimento elegge il proprio domicilio in Firenze, in Largo Brambilla n. 3.

2. L’Estar elegge il proprio domicilio in Firenze, Via di San Salvi 12 Pal. 14.

3. In caso di controversie nell’interpretazione o esecuzione del presente atto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

4. Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 13. Spese di stipula e registrazione.

1. Il presente atto è firmato digitalmente.

2. Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale da parte di Estar, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze 1 Prot. n.

46020 del 27/05/2015.

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3. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso e l’onere relativo sarà a carico di quella parte che lo rendesse necessario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, li

Il Direttore Generale Estar Dr. Nicolò Pestelli

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze,

Prof. Corrado Poggesi

Il Responsabile delle attività per il Dipartimento

Prof. Giulio Arcangeli

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