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CONVENZIONE PER LA NOMINA DI MEDICO COMPETENTE E PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, D. LGS N.

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CONVENZIONE PER LA NOMINA DI MEDICO COMPETENTE E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, D. LGS N.

81/2008

TRA

La Provincia di Pistoia (di seguito denominata Soggetto contraente), avente sede in Pistoia cap.

51100 Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477) – nella persona dell’Ing. Marco Gori, nato a Firenze (FI) il 18/11/1966, (C.F. GROMRC66S18D612M), il quale interviene nella presente scrittura non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione Provinciale

E

Fisiolabor Villa Maria s.r.l., avente sede in Via Fiume, 4 51100 Pistoia, (P.I. 01184440475) nella persona della Sig.ra Maria Grazia Frangioni, nata a Fiesole (FI) il 27/08/1927, (C.F.

FRNMGR27M67D575B), In qualità di amministratrice unica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto

La Provincia di Pistoia intende avvalersi dell’attività di Fisiolabor Villa Maria s.r.l. per garantire le prestazioni sanitarie, rese nell’esercizio della professionalità medica, finalizzate alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 e smi.

Le funzioni del Medico competente sono quelle indicate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Impegni del Soggetto contraente

Il soggetto contraente si impegna a fornire al medico competente:

- Le informazioni previste al comma 2 art. 18 del d.Lgs. 81 / 2008

- L’elenco dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria con il relativo profilo di rischio, e qualsiasi variazione dell’organico definitiva o momentanea.

Art. 3 – Obblighi

Fisiolabor Villa Maria s.r.l. dovrà indicare il nominativo del medico del lavoro per la designazione quale Medico Competente a cura della Provincia di Pistoia nella qualità di datore di lavoro.

In caso di necessità e urgenza (dimissioni del titolare, altre cause di cessazione, ovvero assenze prolungate dal servizio), al fine di garantire il regolare svolgimento del medico competente, Fisiolabor Villa Maria s.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Detta comunicazione, previo riscontro di accettazione da parte del contraente, costituirà integrazione alla presente convenzione.

Art. 4 – Le attribuzioni ed i compiti del Medico competente

Le attribuzioni e i compiti del MC sono quelle previste dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e smi;

Art. 5 – Visita Medico competente: modalità

Il datore di lavoro o i dirigenti delegati dal Soggetto contraente, ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., s’impegnano ad inviare i lavoratori alla visita medica al momento della convocazione o concordare tempestivamente con il medico competente una nuova data, entro i termini di scadenza delle periodicità delle visite.

(2)

Qualora i dipendenti convocati non si presentino a visita nell’ora e nei giorni stabiliti, senza preavviso da parte del datore di lavoro di almeno 24 ore, Fisiolabor Villa Maria s.r.l. addebiterà comunque l’importo previsto per le mancate prestazioni.

Art. 6 – Custodia cartelle cliniche

Fisiolabor Villa Maria s.r.l., ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., concorda che il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio sia presso il Medico Competente.

Il medico competente conserva la cartella sanitaria con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati (D.Lgs.

81/2008, art. 25, comma 1, lettera c). Il luogo di custodia può essere sia presso l’azienda, sia presso il medico, purchè stabilito all’atto della nomina.

Art. 7 – Rapporti economici

Il Soggetto contraente si impegna a corrispondere a Fisiolabor Villa Maria s.r.l. il corrispettivo delle prestazioni effettuate secondo il tariffario di cui all’allegato quale parte integrante della presente convenzione

La dotazione finanziaria complessiva, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, è commisurata fino alla concorrenza di massimo € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00), di cui

€ 1.488,40 inclusa IVA 22% relativi alla quota annuale per la gestione e organizzazione del servizio (nomina medico competente, tenuta documentazione sanitaria, esiti degli accertamenti effettuati ai dipendenti) + n. 6 ore/tariffa oraria del Medico Competente (per sopralluogo e attività correlate) ed

€ 10.011,60 esente IVA ai sensi dell’art. 10, p.18 del DPR n. 633/1972.

L’importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dello stimato fabbisogno dell’Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà all’aggiudicataria sarà commisurato alle prestazioni effettivamente rese, computate sulla base dei costi unitari indicati nell’allegato preventivo.

L'aggiudicatario non potrà, comunque, avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza del contratto stesso, dovessero essere effettuati servizi per importi complessivamente inferiori all’importo massimo previsto.

Il valore complessivo contrattuale è quello concordato attraverso l'apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, c.14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Durata, decorrenza, rinnovo, proroga

La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale ed ha durata annuale.

Le parti concordano che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto.

La presente convenzione è rinnovabile per 1 anno alle medesime condizioni mediante richiesta scritta da parte del Soggetto contraente, da inviare tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

La presente convenzione, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale può essere prorogata, prima della scadenza del rinnovo, fino ad un massimo di tre mesi.

Art. 9 – Recesso

Qualora il Soggetto contraente, intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione a Fisiolabor Villa Maria s.r.l. per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

Fisiolabor Villa Maria s.r.l. può recedere dalla convenzione per motivate esigenze, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi.

(3)

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

 accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Soggetto contraente

 in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

 in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

Art. 11 – Protezione dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 nonché dei provvedimenti e delle prassi nazionali ed europee in materia.

Le parti garantiscono che il personale interno è autorizzato al trattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003

Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti dalla normativa applicabile.

I termini “Dato Personale” e “Trattamento” avranno il significato indicato dal GDPR (articolo 4 nn.

1 e 2).

Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell’ambito della presente convenzione.

Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da esse ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all’altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l’istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all’interessato.

Ciascuna delle parti si impegna, in particolare, a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l’elaborazione non autoriz- zata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio Economico Europeo a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 12 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali del medico competente

Nell’ambito delle specifiche attività oggetto della presente convenzione (attività di medico competente di cui al D.Lgs 81/2008) le parti, la Provincia di Pistoia, Fisiolabor Villa Maria s.r.l. e il Medico Competente si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento.

Ogni autonomo Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e di prassi rilevanti in materia assicurando, in particolare, il rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR nonché a raccogliere e conservare, ove necessario, il consenso degli interessati.

Il medico competente, così come individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative sulla protezione dei dati personali assicurando:

i. la riservatezza delle informazioni personali degli interessati;

ii. il rispetto delle misure di sicurezza nella comunicazione, ove previsto dalla normativa, delle informazioni personali nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. art. 5 GDPR);

iii. la corretta conservazione delle cartelle cliniche degli interessati nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Art. 13 – Comunicazioni PEC

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata.

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Art. 14 – Imposta di bollo, clausole di chiusura

Le spese relative all’imposto di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del Soggetto contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda agli articoli del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Art.15 - Foro competente per la risoluzione di controversie

Le parti concordano che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fisiolabor Villa Maria s.r.l. Provincia di Pistoia

……… ………...

(5)

Pistoia, 09 febbraio ’22

Oggetto: Preventivo per assistenza medica T.U. 81/08 e successive modifiche

Con riferimento alle prestazioni di medicina del lavoro previste dal T.U. 81/08 e successive modifiche, Vi inviamo di seguito la nostra migliore offerta.

Il nostro team di medici specialisti garantisce alle aziende un servizio di qualità, personalizzato in base alle diverse realtà aziendali.

Utilizzando le prestazioni dei laboratori del Centro Diagnostico, siamo in grado di fornire in tempi brevi gli esiti delle visite mediche, esami ematici-urinari (on line a partire dalle ore successive) e i relativi giudizi di idoneità alla mansione specifici per ogni lavoratore. Inoltre sarà attivata una speciale convenzione con la struttura, per i dipendenti e loro nucleo familiare: 10% di sconto sulla diagnostica strumentale e 20% di sconto sulle prestazioni di laboratorio.

Per ulteriori informazioni sul contenuto del preventivo o sulle modalità del servizio, non esitate a contattarci allo 0573 308112 (tel-fax), cell. 338/6770309 oppure tramite mail: mdl@vmcd.it .

In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Francesca Occhipinti Uff. Commerciale Fisiolabor Villa Maria srl – Servizio di Medicina del Lavoro Per accettazione

____________________________

Spett.le

PROVINCIA DI PISTOIA PISTOIA

importo iva

€ 800,00 Iva 22%

€ 36,00 esente

€ 21,00 esente

€ 21,00 esente

€ 30,00 esente

€ 38,00 esente

€ 23,00 esente

€ 70,00 esente

€ 15,00 esente E

v € 70,00 Iva 22%

Visiotest

Tampone molecolare per rientro in servizio Esecuzione tamponi antigienici cadauno

Esami Ematochimici ed Urinari standard (emocromo, piastrine, transaminasi, ggt, creatinina, glicemia, trigliceridi, urine)

Tariffa oraria del Medico Competente per sopralluogo e attività correlate

prestazioni

Gestione e organizzazione del servizio (nomina medico competetne - tenuta documentazione sanitaria - esiti degli accertamenti effettuati ai dipendenti) QUOTA ANNUALE

Visita del Medico Competente con rilascio del certificato di idoneità Spirometria

Test tossicologico droghe d'abuso Audiometria

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