• Non ci sono risultati.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al MUTUO ARTIGIANO CHIROGRAFARIO

con contributo Artigiancassa per acquisto macchine ed attrezzi o scorte e materie prime

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia s.c.p.a.

Sede legale: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta

Sede amministrativa: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 530111 Fax 0934 583843

E-mail: infobcc@bccsanmichele.it / sito internet: www.bccsanmichele.it Codice ABI: 08979

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1007.4.0 e delle Coop. al n. A161224 Registro delle imprese di Caltanissetta n. 102

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti delle B.C.C.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 comma 1, D. Lgs. n. 415/1996)

CHE COS’È IL MUTUO CHIROGRAFARIO ARTIGIANCASSA

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Scopo del prestito: Il finanziamento, ai sensi della legge n. 949/52 e della L.r.s. 23.12.2000, n. 32, art. 55, modificata dalla L.r.s. 6.8.2009, n. 9, art. 17, è destinato all’acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Concorso in conto interessi.

Destinazione del concorso: Il finanziamento, per l’intero periodo della somministrazione/preammortamento e dell’

ammortamento, è assistito, ai sensi delle leggi vigenti, da un contributo in conto interessi erogato all’impresa artigiana dall’Artigiancassa, per il tramite della Banca finanziatrice.

Contributo in conto capitale.

L’Artigiancassa riconosce all’impresa artigiana, ai sensi delle leggi vigenti, per il tramite della Banca finanziatrice, anche un contributo in conto capitale calcolato sul 15% del finanziamento erogato. Es. finanziamento Euro 100.000,00 x 15= Euro 15.000,00.

La Banca, se l’impresa artigiana è in regola con i pagamenti, accredita alla predetta impresa, con valuta compensata l’importo del contributo erogato da Artigiancassa.

Estinzione anticipata: l’artigiano può, in qualsiasi momento, estinguere il finanziamento versando alla Banca il debito residuo a tale data, nonché ogni onere a suo carico richiamato in contratto;

Portabilità del mutuo: nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario, l’artigiano non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio: commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

(2)

OBBLIGHI DELL’IMPRESA

Dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, per gli obblighi scaturenti a Suo carico, ai sensi del con tratto di finanziamento, tra i quali, ad esempio:

la variazione del domicilio fiscale, residenza o sede legale dell’impresa;

la variazione della consistenza patrimoniale Sua e dei garanti;

gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti in precedenza aventi analogo scopo;

le eventuali operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento;

l’ alienazione o la locazione o la concessione in uso a terzi gli immobili, gli impianti e le attrezzature;

l’alienazione dell’immobile ipotecato;

la non comunicazione degli eventi ostativi richiamati in contratto;

CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE E DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Il cliente è tenuto ad eseguire, alle relative scadenze richiamate nel contratto di finanziamento, il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un’espressa richiesta della banca.

Nei casi di decadenza (1186 cod. civ.) o di risoluzione del contratto di finanziamento, per le cause richiamate in contratto (art. 1456 cod. civ.) e dell’art. 36 della legge 20.5.1970, n. 300, la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti, nella misura e secondo le condizioni richiamate in contratto.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

ONI SU LLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG

)

7,16300%

Il TAEG è calcolato considerando un finanziamento di € 1.000, di durata pari a 5 anni, con una periodicità mensile della rata, le spese di istruttoria pratica, le spese per incasso rata (2% per i non soci) e l’imposta sostitutiva.

VOCI COSTI

Durata massima del finanziamento 120 mesi

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo

6,00%

(3)

Parametro di indicizzazione

media mensile, arrotondata allo 0,05 più vicino, dell’EURIBOR a sei mesi, giorni 365, rilevata nei mesi di Febbraio e Agosto da applicare rispettivamente con decorrenza 1/04 e 1/10 di ogni anno, variandosi quindi le rate al variare del suddetto parametro.

La media percentuale dell’Euribor sarà rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a cura dell’ATIC/MID.

Al venir meno del parametro di cui sopra lo stesso sarà automaticamente sostituito dal corrispondente parametro similare, determinato ai sensi di legge, nazionale o comunitaria.

Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al disotto dello zero, il finanziamento continuerà ad essere renumerato dai soli punti di maggiorazione (spread).

(Esempio: media mensile dell’Euribor 6m., arrotondata c.s., del mese di Agosto 2015 pari a 0,05%).

Spread

6,00% punti in più del parametro di indicizzazione

Tasso di interesse di preammortamento Vedi tasso di interesse nominale annuo

Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato

SPESE Spese per la stipula del contratto

Istruttoria importi fino a € 1.500: esente;

da € 1.501 a € 10.000: € 52,00;

da € 10.001 a € 15.000: € 100,00;

da € 15.001 a € 25.000: € 150,00;

da € 25.001 a € 100.000 € 220,00;

oltre € 100.000: € 350,00.

Imposta sostitutiva 0,25% calcolato sull'importo concesso e trattenuto al momento della liquidazione oppure il 2,00% se il finanziamento è destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili aventi destinazione diversa dalla c.d. prima casa

Incasso rata 1% per i soci - 2% per i non soci;

calcolata sull’importo di ogni singola rata e da incassare alla scadenza delle stesse

Invio comunicazioni Esente

Accollo mutuo Esente

Sospensione pagamento rate Esente Spese per estinzione anticipata (in

percentuale sul debito residuo)1 2%

1 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(4)

Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento2

Esente

PIANO DI AMMORTAMENT O

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata costante, variabile al variare del tasso

Periodicità delle rate mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR Data Valore (arrotondato allo 0,05 più vicino)

Agosto 2015 0,00%

Luglio 2015 0,00%

Giugno 2015 0,00%

Maggio 2015 0,05%

Aprile 2015 0,00%

Marzo 2015 0,00%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE Tasso di

interesse applicato

Durata del finanziamento

(mesi)

Importo della rata mensile per € 1.000 di

capitale

Se il tasso di interesse aumenta di 2 p.p.

dopo 12 mesi(*)

Se il tasso di interesse diminuisce di 2 p.p. dopo 12 mesi(*)

6,00% 60 19,34 20,28 18,42

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccsanmichele.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

VOCI COSTI

Spese per visure ipocatastali Importo richiesto dal visurista

2Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(5)

TEMPI DI EROGAZIONE

Disponibilità dell’importo Le somme erogate sono messe a disposizione del cliente lo stesso giorno dell’erogazione, mediante versamento su conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

• se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;

• se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 1 giorno decorrente dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale della medesima oppure per fax al numero +390934583843 o per via telematica all’indirizzo infobcc@bccsanmichele.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi TIPO GARANZIA Fideiussione o altra garanzia non ipotecaria richiesta dalla Banca.

(6)

ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,.

sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi..

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati..

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.

Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Riferimenti

Documenti correlati

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel

Piano di ammortamento: piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel