• Non ci sono risultati.

I.U.C (IMU - TASI TARI)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I.U.C (IMU - TASI TARI)"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

P.zza G. Gabbin, 1 - Provincia di Treviso – Email: tributi@comune.preganziol.tv.it P.E.C: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it

www.comune.preganziol.tv.it

I.U.C. 2014

(IMU - TASI – TARI)

Dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC).

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tariffa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore.

IMU

SCADENZE DI PAGAMENTO Acconto: 16 giugno 2014

Saldo: 16 dicembre 2014.

VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’ IMU (16.06.2014)

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’acconto è dovuto nella misura del 50%

dell’imposta annua dovuta, utilizzando l’ aliquota del 9 per mille, vigente lo scorso anno.

Non sono soggette all’IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso e castelli) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4 per mille, con detrazione di E. 200,00.

Non sono, altresì, soggetti all’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote che il Comune approverà.

Quali beni colpisce

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso e castelli).

Chi deve pagare l’Imposta Municipale Propria

Sono tenuti al pagamento dell’ imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

(2)

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non sono soggetti all’ IMU gli inquilini e i nudi proprietari.

In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale (art. 540 del C.C.), anche in presenza di altri eredi.

Come si calcola l’imposta dovuta

IMU= (Base imponibile x aliquota) – eventuali detrazioni (solo per abitazione principale), il tutto rapportato al periodo ed alla quota di possesso.

Base imponibile

Per effettuare il calcolo dell’imposta IMU occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, o valore, dell’immobile.

La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta delle stessa rendita utilizzata per il calcolo dell’ICI.

La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per i moltiplicatori, in vigore dal 1° gennaio 2012, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l’aliquota di riferimento.

In questo modo si ottiene l’imposta lorda, dalla quale si detraggono le eventuali detrazioni spettanti.

Pertanto, sarà:

IMU= rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota – eventuali detrazioni.

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI

Tipo immobile Categoria catastale moltiplicatore Calcolo base imponibile (R.C.= rendita catastale)

Abitazioni A (esclusi A/10) 160 R.C. x 1.05 x 160

Uffici e studi privati A/10 80 R.C. x 1.05 x 80

Collegi, scuole, caserme ecc. B 140 R.C. x 1.05 x 140

Negozi, bar, botteghe C/1 55 R.C. x 1.05 x 55

Box auto, magazzini, tettoie, cantine, ecc. C/2, C/6 e C/7 160 R.C. x 1.05 x 160

Laboratori artigianali, palestre ecc. C/3, C/4 e C/5 140 R.C. x 1.05 x 140

Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali )

Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)

65 R.C. x 1.05 x 65

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 R.C. x 1.05 x 80

CASI DI ESCLUSIONE Sono escluse dall’IMU le seguenti unità immobiliari:

1. abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari (L. 147/2013, art. 1, co. 707);

2. alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 (L. 147/2013, art. 1, co. 707);

3. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. 147/2013, art. 1, co. 707);

4. unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (L. 147/2013, art. 1, co. 707);

(3)

5. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ art. 13 del d.l. n. 201/2011 (L.

147/2013, art. 1, co. 708).

CASI DI ESENZIONE

1. abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale con il Regolamento comunale;

2. i beni merce: appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L 102/2013, art. 2, comma 2, lettera a));

3. gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica ((D.L 102/2013, art. 2, comma 3);

Continuano, inoltre, ad applicarsi le norme di cui all’art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504/92.

Tabella riepilogativa IMU

TIPOLOGIE DI IMMOBILI

PRIMA RATA (scadenza 16 giugno 2014)

ALIQUOTA Codice tributo

Quota STATO

Quota COMUNE Abitazione principale e relative pertinenze

(escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nonché abitazioni direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (in base alla legge o al Regolamento comunale. Vd “casi di esclusione” e

“abitazioni assimilate alla principale”).

Non dovuta -- -- --

Abitazione principale e relative pertinenze solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Dovuta 4 per mille con detrazione

E. 200,00

Cod F24 3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993

Non dovuta

-- -- --

Immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D Dovuta 7,6 per

mille

1,4 per mille

Cod F24 3925 (quota

Stato);

3930 (quota Comune) Fabbricati generici diversi dalle abitazioni

(garages, magazzini, negozi, laboratori, opifici ecc.)

Dovuta -- 9 per mille Cod F24 3918

Abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze

Dovuta -- 9 per mille Cod F24 3918

(4)

Aree fabbricabili Dovuta -- 9 per mille Cod F24 3916

Terreni agricoli Dovuta 9 per mille Cod F24

3914 Beni merce delle imprese costruttrici

(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati)

Non dovuta -- -- --

Codice Comune: H022

FABBRICATI

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e sussiste obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione viene divisa tra gli aventi diritto in parti uguali.

LE PERTINENZE dell’abitazione principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale s’ intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Esempio di calcolo per abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze con titolari coabitanti per l’intero anno

Valore imponibile Rendita Catastale x 1,05 x 160

aliquota 4‰

imposta lorda complessiva Valore imponibile x 4‰

imposta lorda Imposta lorda complessiva x percentuale

possesso

(5)

imposta dovuta Imposta lorda – detrazione

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l’abitazione principale, alla seconda si applicherà l’aliquota ordinaria, pari al 9 per mille. La scelta di quale delle due autorimesse considerare pertinenza, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, spetta al contribuente.

Abitazioni assimilate all’abitazione principale

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2012 e ss.mm.ii., il Comune di Preganziol ha stabilito che si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ALTRI FABBRICATI

(applicazione dell’aliquota ordinaria del 9 per mille)

Rientrano nella categoria “altri fabbricati” tutti i fabbricati che non sono abitazione principale, ad esempio:

Le abitazioni cedute in comodato d’uso ai familiari dai proprietari o usufruttuari;

Le abitazioni acquistate come prima casa per il periodo che intercorre dall’acquisto al trasferimento della residenza e contestuale domicilio;

Le abitazioni date in locazione e relative pertinenze;

Le abitazioni sfitte o a disposizione e relative pertinenze;

le pertinenze in soprannumero rispetto a quelle previste per l’abitazione principale capannoni

uffici negozi

tutte le rimanenti tipologie di immobili.

Fabbricati inagibili

Si ricorda che per i fabbricati o porzione di fabbricati non utilizzati in quanto inagibili o inabitabili e i fabbricati d’ interesse storico ed artistico la base imponibile è ridotta del 50%.

Esempio di calcolo per “altri fabbricati” (diversi dall’abitazione principale):

base imponibile rendita x 1,05 x moltiplicatore (vd. Tabella dei moltiplicatori)

aliquota 9‰

imposta complessiva base imponibile x 9‰

imposta dovuta Imposta complessiva x percentuale possesso

(6)

TERRENI AGRICOLI

Si tratta dei terreni utilizzati nelle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

Calcolo dell’imposta per i terreni agricoli.

La base di calcolo è data dal reddito dominicale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta delle stesso reddito utilizzato per il calcolo dell’ICI.

Il reddito deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il moltiplicatore pari a 135.

Si ottiene in tal modo la base imponibile (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75). Per ottenere l’imposta si applica l’aliquota dello 9 per mille sulla base imponibile.

IMU= reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore x 9.

Attenzione: I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00. Vengono, inoltre, applicate delle riduzioni d’imposta sulla base di scaglioni di valore.

AREE EDIFICABILI

Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Calcolo dell’imposta per le aree edificabili.

Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell’anno di imposizione. A tale valore va applicata l’aliquota del 9 per mille.

IMU= valore in commercio x 9‰

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessivamente dovuta per l’anno (acconto più saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00.

Per il versamento si può utilizzare il modello F24 oppure il bollettino postale. Gli importi devono sempre essere arrotondati all’euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo (esempio: euro 81,36 arrotondato diventa 81,00; euro 81,75 arrotondato diventa 82). Gli importi vanno arrotondati all’euro per ogni rigo del modello F24, ciascuno con un proprio codice tributo.

ATTENZIONE: gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 che non possono essere considerate pertinenza dell’abitazione principale, oltre ad applicare l’aliquota del 9 per mille, dovranno utilizzare per il versamento i codici previsti per gli “altri fabbricati”.

Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l’attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due -di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente- devono essere versate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell’imposta

(7)

complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento (L. 147/2013, art. 1, co. 721).

Versamenti Imu dall’estero

I contribuenti non residenti nel territorio italiano devono versare l’imposta municipale propria secondo le modalità generali previste dalla legge e illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Se non è possibile utilizzare il modello F24, il contribuente potrà provvedere al pagamento con vaglia postale internazionale o con bonifico bancario nel seguente modo:

• Per la quota spettante al Comune utilizzare il codice BIC UNCRITMM e il codice IBAN IT/38/N/02008/61960/000027793819;

• Per la quota spettante allo Stato dovrà essere fatto un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN:

IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Preganziol, anche a mezzo fax (0422 632274).

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita iva del contribuente;

- la motivazione: IMU H022 COMUNE DI PREGANZIOL CODICE TRIBUTO…..

- l’annualità di riferimento

- indicazione della rata: ACCONTO o SALDO

DICHIARAZIONE IMU

L’art. 13, c. 12-ter del D.L. 6-12-2011 n. 201, come modificato dall’articolo 10, c. 4, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che:

“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, vengono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione” (vedere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Pertanto, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014.

ATTENZIONE

Si ricorda che, essendo l’I.M.U. un’ imposta in autoliquidazione, il Comune non invierà d’ufficio nessun conteggio a casa del contribuente. L’Ufficio tributi comunale resta a disposizione per fornire chiarimenti e delucidazioni necessari per il calcolo dell’imposta.

Per conoscere l’ammontare dell’imposta dovuta si potrà effettuare il calcolo on-line, utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.

(8)

TASI

SOGGETTO PASSIVO

Deve pagare la TASI chiunque possieda -a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie-, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e aree edificabili.

Sono esclusi i terreni agricoli. La base imponibile è quella dell’IMU.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, sono tenuti al pagamento dell’imposta sia il titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario…) che l’occupante. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura – che verrà stabilita dal Comune con Regolamento - compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile dovrà pagare la restante quota del tributo.

SCADENZE DI PAGAMENTO

Il D.L. n. 88 del 9 giugno 2014 ha stabilito che il versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato il 16 ottobre 2014.

Le aliquote e il Regolamento della TASI saranno approvati nei termini di legge.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI PRIMA

RATA Codice tributo Abitazione Principale e relative pertinenze nonché abitazioni

direttamente adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze (in base alla legge o al Regolamento comunale). Dovuta Cod F24 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 Dovuta Cod F24

3959 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Dovuta Cod F24

3961 Fabbricati generici diversi dalle abitazioni (garages, magazzini,

negozi, laboratori, opifici ecc.)

Dovuta

Cod F24 3961 Abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze Dovuta Cod F24

3961

Aree fabbricabili Dovuta Cod F24

3960 Terreni agricoli

Non dovuta -- Beni merce delle imprese costruttrici

(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati)

Dovuta

Cod F24 3961

(9)

ESENZIONI Sono esenti dalla TASI (D.L. n. 16/2014, art. 1, co. 3):

1) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

2) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

6) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA

Per effettuare il calcolo dell’imposta TASI occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, o valore, dell’immobile.

La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta delle stessa rendita utilizzata per il calcolo dell’IMU.

La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per i moltiplicatori, in vigore dal 1° gennaio 2012, previsti ai fini IMU -per i quali si rinvia alla “Tabella dei moltiplicatori” di cui a pag. 2 del presente opuscolo- ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l’aliquota di riferimento.

In questo modo si ottiene l’imposta lorda, dalla quale si detraggono le eventuali detrazioni spettanti.

TASI= rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota – eventuali detrazioni.

Per conoscere l’ammontare dell’imposta dovuta, dopo che il Comune ne avrà stabilito le relative aliquote, il contribuente potrà effettuare il calcolo on-line, utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.

(10)

TARI

TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014 denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, sostituendo la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, denominata TARES.

L’art. 1, comma 668, della L. 147/2013 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti possono prevedere l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva, al posto della TARI.

La tariffa corrispettiva, finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il Comune di Preganziol è il Consorzio Priula, per mezzo di Contarina S.p.a.

Infatti, il Comune di Preganziol con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 15.05.2002, ha aderito –con decorrenza dal 01.01.2002- alla gestione associata del servizio rifiuti mediante l’adesione al Consorzio Intercomunale Priula.

Il Consorzio Priula:

gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina Spa, utilizzando un sistema innovativo di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa “puntuale”, commisurata all’effettiva produzione di rifiuti.

provvede alla fatturazione del servizio che sarà effettuata applicando le tariffe consortili direttamente agli utenti.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile l’ufficio Ecosportello Priula, sito in via Schiavonia, 121/c a Preganziol (a circa 700 mt dal Terraglio).

ATTENZIONE

Le informazioni contenute nella presente informativa sono conformi alla normativa vigente in materia alla data odierna, ai fini del calcolo e versamento dell’ACCONTO 2014.

Preganziol, 13 giugno 2014

Riferimenti

Documenti correlati

a) al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5

La TOSAP, ovvero la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è uno dei tributi locali per l’occupazione di spazi appartenenti esclusivamente al patrimonio

− aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione da IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle

Esempio di calcolo IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze con titolari coabitanti per l’intero anno (per il calcolo

7. Di determinare che per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

Tale tipologia di mutuo è frutto di un provvedimento legislativo (d.l. Decreto anti-crisi, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) riguardante, appunto, i mutui

gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per