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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 230/05

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Emanato con D.R. n. 301 del 16/4/2009, modificato con D.R. 57 del 3/02/2010

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 230/05

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/05, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa presso l’Università Ca' Foscari Venezia, di seguito indicata come “Università”, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, d’ora in poi indicati come “ricercatori a tempo determinato”.

Art. 2 Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa.

3. L’attività di ricerca dovrà essere svolta secondo i contenuti, i tempi e le modalità previsti dal bando.

4. L’attività di didattica integrativa deve essere svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando o in settore affine.

Art. 3

Finalità e copertura finanziaria

Le assunzioni di ricercatori a tempo determinato possono avvenire nell’ambito della programmazione triennale e in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati:

a) da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nell’ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Università.

b) con fondi appositamente destinati dal Consiglio di Amministrazione,

c) su risorse nella disponibilità di Facoltà o strutture di ricerca (Dipartimenti o Centri) derivanti anche da rapporti con soggetti terzi.

Art.4

Procedura di attivazione

Il Consiglio di Facoltà su proposta del/i Dipartimenti interessati, riguardo alle esigenze di ricerca, delibera di attivare la procedura di reclutamento.

La delibera del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- il programma di ricerca e la sua durata. Il programma può essere proposto da uno o più professori afferenti alle strutture stesse;

- il settore scientifico disciplinare di riferimento;

- i requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato oltre a quelli indicati nell’art.6 del presente regolamento;

- la copertura finanziaria con l’indicazione della fonte del finanziamento e la sua consistenza;

- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca e comunque non superiore ai tre anni rinnovabili fino al massimo di 6;

- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a presentare la relazione sui risultati del lavoro svolto;

- l’individuazione del responsabile della ricerca.

Il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura finanziaria, autorizza il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, dopo aver verificato la congruenza delle richieste presentate dal Consiglio di Facoltà con il piano didattico nel quadro dell’offerta formativa dell’Università, anche ai sensi dei DD.MM. 26 luglio 2007 e 31 ottobre 2007 n.544, relativamente ai requisiti necessari e qualificanti.

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Art. 5

Indizione della procedura di valutazione comparativa

Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore dell’Università su richiesta della Facoltà proponente e viene inserito nel sito web dell’Università.

L’ avviso relativo all’emissione del bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale.

Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella GU decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

Art. 6

Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero in possesso di laurea specialistica o magistrale o delle lauree del vecchio ordinamento o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica secondo le specificazioni contenute nel bando. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all’interessato.

Art. 7

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è costituita, da tre componenti appartenenti al corpo docente, designati dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto l’attivazione della procedura, sentito il Dipartimento interessato.

I componenti della Commissione devono appartenere al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, ai settori scientifico disciplinari affini secondo la normativa vigente.

Almeno un componente della Commissione giudicatrice deve essere designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo italiano o straniero.

Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Le spese della procedura sono a carico dei fondi che consentono il finanziamento del contratto.

La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica anche per via telematica sul sito web dell’Università.

Art. 8

Selezione - Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice, nominata con le modalità previste al precedente art. 7 prima dell’inizio dei lavori, definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio. Tali criteri sono comunicati alla Facoltà e resi pubblici mediante inserimento nel sito web dell’Ateneo almeno sette giorni prima della continuazione dei lavori.

Nel predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve tenere conto delle seguenti priorità:

1) Titoli preferenziali :

- il dottorato di ricerca italiano o internazionale;

- il diploma di specializzazione;

2) Altri titoli

- attestati relativi a corsi di perfezionamento post lauream;

- diplomi di master universitario;

- attività di ricerca, documentata, presso Enti pubblici o privati, con contratti, borse di studio, borse post dottorato, o incarichi, sia in Italia che all’estero, secondo la loro attinenza con l’attività da svolgere;

- espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 230/2005.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione privilegia l’originalità e innovatività della produzione scientifica e la sua congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il posto di ricercatore a tempo determinato.

I titoli didattici e scientifici devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Al termine della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati per il colloquio, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni.

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell’attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.

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Art. 9

Conclusione dei lavori della Commissione

La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 10 Approvazione degli atti

Al termine della valutazione la Commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali.

Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti, approva gli atti della procedura e dichiara il vincitore. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il Decreto Rettorale di approvazione atti con allegati i giudizi sui candidati, è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Comunicazione scritta relativa al provvedimento di approvazione atti è trasmessa alla Facoltà interessata e ai candidati.

Art. 11

Natura e stipula del contratto

L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;

- ore da dedicare per le prestazioni richieste nell’ambito del programma e/o progetto di ricerca;

- ore da dedicare allo svolgimento di attività didattica integrativa;

- trattamento economico complessivo;

- il trattamento previdenziale ed assistenziale;

- struttura di afferenza (Dipartimento o Centro);

- nominativo del Responsabile della ricerca;

- il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma o progetto di ricerca;

- la modalità e frequenza di verifica dell’attività svolta.

In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto dovrà inoltre prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art. 12 Durata del contratto

Il contratto di Ricercatore a tempo determinato deve aver termine e durata certi in relazione all’attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato per una durata complessiva massima di 6 anni.

Art. 13

Trattamento economico

Il trattamento economico minimo secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 94 del 16 settembre 2009, è stabilito nella misura del 120 % del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno.

Il trattamento economico non varia, di norma, per tutta la durata dell’incarico.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione adeguare la retribuzione dei ricercatori a tempo determinato su motivata proposta del Senato Accademico.

Il trattamento economico minimo di cui al precedente comma, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell’importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in

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La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca e a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita commissione, composta anche da soggetti esterni all’ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi, indicati espressamente nel contratto.

Art. 14

Contenuto delle attività dei ricercatori a tempo determinato

Nell’ambito della programmazione effettuata dal Consiglio di Facoltà, viene definita l’attività prevista dal presente regolamento, compresa l’attività didattica integrativa.

L’impegno orario dei titolari dei contratti è fissato in 1500 ore di lavoro annue di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.

Qualora vengano attribuiti individualmente ed espressamente specifici obiettivi per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, l’impegno orario non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue.

In particolare il ricercatore a tempo determinato:

- svolge attività didattica integrativa, secondo quanto previsto dall’Ateneo con determinazioni del Senato accademico e della Facoltà;

- partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

- segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall’Università;

- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando calendari di ricevimento degli studenti;

- partecipa alle riunioni delle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti;

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Facoltà. In ogni caso è preclusa la partecipazione alle adunanze relative alle proposte di stipulazione di contratti di cui al presente Regolamento e a quelle concernenti la chiamata o la destinazione e copertura di posti di ruolo.

Le attività del ricercatore dovranno essere annotate nell’apposito registro delle attività, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, che sarà controfirmato dal docente responsabile della ricerca indicato nel contratto.

Art.15 Divieto di cumulo

Il contratto di ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream. Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo confermati a tempo pieno .

Art. 16 Modalità di recesso

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

L’amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. Configura giusta causa di recesso la valutazione negativa espressa dal Dipartimento di afferenza in esito alla verifica annuale, sentito il ricercatore.

Art. 17

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è determinata:

- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta;

- dalla mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento;

- dalla mancata presentazione della prescritta documentazione di cui all’art. 11, comma 1, entro il termine di 30 giorni e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato per i casi di comprovato impedimento;

- in caso di progetti pluriennali, dalla sospensione del rifinanziamento esterno.

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Art. 18 Norme finali

Ai soggetti titolari dei contratti di cui al presente regolamentp si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l’Università, le disposizioni di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 382/80, nonché quelle dello Statuto di Ateneo, con particolare riferimento alla disciplina dell’elettorato attivo e passivo negli organi accademici.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano ai ricercatori a tempo determinato le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.

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