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Regolamento del SUAPE: Disposizioni organizzative per il funzionamento dello Sportello Unico per l'AttivitàProduttiva e per l'Attività Edilizia

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Città di Spoleto

Segreteria generale

Regolamento del SUAPE:

Disposizioni organizzative per il funzionamento dello Sportello Unico per l'Attività Produttiva e per l'Attività

Edilizia

Il “Regolamento del SUAPE” è stato approvato dal Consiglio

Comunale con la deliberazione n° 2 del 2 marzo 2017

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Regolamento del SUAPE ____________________________________________________________________________________________________________________________

Regolamento del SUAPE

Il “Regolamento del SUAPE: Disposizioni organizzative per il funzionamento dello Sportello Unico per l'Attività Produttiva e per l'Attività Edilizia” è stato approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n° 2 del 2 marzo 2017.

Il 7 aprile 2017 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e/o modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 200, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è inserito nel Fascicolo 2017 – 1.1.1/6 – “REGOLAMENTO DEL SUAPE'”, consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L’ufficio coordinamento normativo Il Segretario Generale Dott. Mario RUGGIERI

Indice generale

CAPO I...4

Principi e Finalità... 4

Articolo 1 - Oggetto...4

Articolo 2 – Definizioni...4

Articolo 3 - Finalità...4

Articolo 4 - Funzioni...4

CAPO II...6

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA... 6

Articolo 5 - Attribuzione del Responsabile dell’Ufficio del SUAPE...6

Articolo 6 - Attribuzioni del responsabile del procedimento...6

Articolo 7 - Attribuzioni del responsabile dell’istruttoria...7

Articolo 8 - Organizzazione del SUAPE...7

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Regolamento del SUAPE ____________________________________________________________________________________________________________________________

Articolo 9 - Dotazioni tecnologiche e accesso all'archivio informatico...7

CAPO III...9

Procedimenti... 9

Articolo 10 – Predisposizione delle domande, dichiarazioni, segnalazioni...9

Articolo 11 - Risposta telematica...9

Articolo 12 - Specifiche tecniche per la cooperazione tra Enti...9

Articolo 13 – Domande telematiche al SUAPE...9

Articolo 14 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze...10

Articolo 15 - Procedimento ordinario (Unico)...11

Articolo 16 - Chiarimenti tecnici...11

Articolo 17 - Diritti di Segreteria – Tariffe relative alle prestazioni di competenza del...12

SUAPE...12

Articolo 18 - Sistemi di pagamento...12

Articolo 19 - Pubblicità del regolamento...12

Articolo 20 - Rinvio alle norme generali...12

Articolo 21 – Norme transitorie...12

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Regolamento del SUAPE ____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPO I

Principi e Finalità Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento per lo Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia, di seguito nominato SUAPE, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 (titolo II, capo IV) e ss.mm.ii., dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447 e ss.mm.ii., Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160 e ss.mm.ii. e dalla Legge regionale 16 settembre 2011. n° 8 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Definizioni

1. Il SUAPE è definito e regolamentato ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari vigenti.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per responsabile dell’ufficio SUAPE s’intende il dirigente responsabile della struttura presso la quale è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizie ovvero di altro dirigente della stessa struttura individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

b) per responsabile del procedimento s’intende il responsabile unico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale;

c) per referente del SUAPE si intende il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza della Direzione ricompresa nello Sportello Unico;

d) per referente del SUAPE presso altre Direzioni comunali si intende il dipendente individuato come responsabile dei procedimenti di competenza ricompresi nelle Direzioni diverse;

e) per provvedimento unico s’intende il provvedimento conclusivo del procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto dall’interessato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 (titolo II, capo IV) e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n° 440 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Finalità

1. Il SUAPE è competente al rilascio del provvedimento unico per la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione, riattivazione di impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo, delle attività agricole, dei pubblici esercizi e dei servizi nonché per eseguire opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa, attività di produzione di beni e servizi, esercizio di attività produttive, prestazione di servizi e di edilizia abitativa.

2. Il SUAPE è competente, inoltre, all’adozione dei provvedimenti di secondo grado in materia di vigilanza edilizia qualora siano presentate istanze di sanatorie e/o condono.

3. Nei casi di intervento di cui ai commi precedenti sono fatte salve le vigenti norme che consentono l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione ovvero Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

Articolo 4 - Funzioni 1. Il SUAPE esercita funzioni di carattere:

a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico relativo sia alle attività produttive e sia alle attività edilizie;

b) Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;

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c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti per lo sviluppo economico del territorio con particolare riferimento agli aspetti amministrativi.

2. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n°

160 e della Legge regionale 16 settembre 2011 n° 8, a far data dall’approvazione del presente regolamento, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive ed edilizie ed i relativi elaborati tecnici ed allegati, sono presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli (in particolare secondo l'articolo 21) e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160 e all’articolo 13 della Legge regionale 16 settembre 2011 n° 8, al SUAPE competente per il territorio, in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui sopra, il SUAPE provvede all'inoltro telematico, della documentazione, alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano, a loro volta, a regime, modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAPE, assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva, anche in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche, comunque, coinvolte nel procedimento.

4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAPE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente, al SUAPE tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

5. Il SUAPE, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, cura l'informazione degli utenti attraverso il portale istituzionale, con particolare riferimento:

a) agli adempimenti necessari, per lo svolgimento delle attività produttive ed edilizie, indicando quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni ed alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAPE, da uffici diversi del Comune o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo del 26 marzo 2010, n° 59.

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CAPO II

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Articolo 5 - Attribuzione del Responsabile dell’Ufficio del SUAPE

1. Il responsabile del SUAPE, a cui compete il rilascio del provvedimento conclusivo unico, sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello Sportello.

2. Il responsabile del SUAPE:

a) assume, in forza dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447, la responsabilità di tutte le procedure tecnico/amministrative di cui al presente regolamento previste dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447, con i conseguenti poteri di adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

b) ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo, individua, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 2;

c) indice le Conferenze di servizi, nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447;

d) segue l'andamento delle attività istruttorie presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;

e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati.

3. Rispetto alle altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici coinvolti nel procedimento unico, ha:

a) poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale;

b) potere di diffida e messa in mora per inadempimento o ritardato adempimento.

4. Rispetto alle strutture di cui al precedente comma 2, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente, i responsabili delle altre strutture comunali, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del SUAPE.

5. Deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività del SUAPE sia sempre improntata ai seguenti criteri operativi:

a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

b) rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

e) standardizzazione della modulistica e delle procedure.

Articolo 6 - Attribuzioni del responsabile del procedimento

1. Ferme restando le responsabilità dei singoli referenti del SUAPE in altri uffici comunali o presso le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento conclusivo, il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’articolo precedente, sovrintende e coordina le attività necessarie al funzionamento dello stesso ed in particolare:

a) coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle altre amministrazioni e degli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, i singoli referenti dei procedimenti

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coinvolti;

b) sollecita gli uffici e le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;

c) provvede, in caso di ulteriore inadempimento o ritardo, alla messa in mora delle amministrazioni coinvolte segnalando le stesse al responsabile del SUAPE per i provvedimenti di competenza;

d) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

Articolo 7 - Attribuzioni del responsabile dell’istruttoria 1. Il responsabile dell’istruttoria, svolge le seguenti funzioni:

a) riceve il fascicolo informatico dal responsabile del procedimento;

b) chiede integrazioni al responsabile del procedimento;

c) riceve integrazioni;

d) cura l’istruttoria in ogni fase fino al suo completamento e la trasmette al responsabile del procedimento, tramite l’applicativo che gestisce il procedimento;

e) attiva il fascicolo informatico;

f) pubblica il provvedimento finale sul sito;

g) conserva il provvedimento in modalità informatica secondo le norme vigenti.

Articolo 8 - Organizzazione del SUAPE

1. Il SUAPE può operare all’interno di un singolo comune, in questo caso l’organizzazione e la gestione dello stesso, farà parte dell’organizzazione generale del comune di riferimento secondo il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; oppure può operare per comuni associati, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2011 n° 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale.

Conseguenti modifiche normative), stipulando i relativi accordi istituzionali.

Articolo 9 - Dotazioni tecnologiche e accesso all'archivio informatico

1. Il SUAPE è implementato grazie a un sistema informatico di tipo web conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) nonché alla normativa vigente in materia che permette gratuitamente l'accesso riservato (attraverso una specifica “area riservata”) a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica o avere informazioni sulla stessa.

2. Dall’area riservata è possibile consultare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.

3. A tale scopo il suddetto sistema informatico implementa e prevede:

a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;

b) un database pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi ed al cittadino in tema di edilizia abitativa privata e pubblica;

c) la gestione automatica dei procedimenti del SUAPE, che abbia quali requisiti minimi:

c.1. l’indicazione del numero di pratica, la tipologia e la data di avvio del procedimento, i dati identificativi del richiedente, uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento della pratica;

d) la realizzazione di un archivio informatico contenente tutte le domande presentate.

4. L'accesso alle informazioni pubbliche e' garantito a chiunque vi abbia interesse tramite la rete Internet.

5. Le informazioni pubbliche concernono principalmente:

a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi e per l’edilizia abitativa privata e pubblica;

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b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso.

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CAPO III

Procedimenti

Articolo 10 – Predisposizione delle domande, dichiarazioni, segnalazioni

1. Le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni, le segnalazioni certificate, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati, sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n°

160, utilizzando esclusivamente il Portale SUAPE predisposto dal Comune, all’indirizzo telematico istituito.

2. Il collegamento tra SUAPE e le Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti, dovrà avvenire attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui al citato articolo 12 comma 5 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Le Amministrazioni coinvolte a loro volta nel procedimento adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160.

3. Lo sportello telematico, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160, rilascia ricevuta che costituisce da subito, per quanto riguarda S.C.I.A e Comunicazione, titolo autorizzatorio all’avvio immediato dell’attività.

Articolo 11 - Risposta telematica

1. Il SUAPE assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160). Le risposte riguardano sia le attività produttive sia le attività relative all’edilizia (SUAPE) (Legge regionale 16 settembre 2011 n° 8, articoli 40 e 41).

Articolo 12 - Specifiche tecniche per la cooperazione tra Enti 1. In caso di utilizzo di PEC:

a) la trasmissione della domanda o richiesta all’Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall’Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAPE mittente;

b) l’esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall’Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAPE mittente;

c) ad ogni domanda trasmessa dall’utente al SUAPE deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle PEC definite dal sistema di cooperazione.

Articolo 13 – Domande telematiche al SUAPE

1. Ogni pratica telematica SUAPE è una collezione di file che rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in:

a) Modello di riepilogo:

a.1. Un file-modello riepilogo con i dati principali, che descrivono il soggetto, l’oggetto della comunicazione, della SCIA o della richiesta di autorizzazione, il riepilogo degli altri files allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera c del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160;

a.2. Un file-distinta del modello riepilogo con la rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico) del modello generale, sottoscritto digitalmente.

a.3. Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito dell’Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160.

b) Modulistica specifica dell’attività oggetto della dichiarazione:

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b.1. Un file-modello attività: file-informatico che riporta i dati previsti per la dichiarazione di una specifica attività, contenente le informazioni indicate dalle regole di cui all’articolo 4 sezione 1 dell’Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160;

b.2. Un file-distinta attività: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica.

c) Allegati alla dichiarazione:

c.1. Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;

c.2. Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell’atto, sottoscritti digitalmente.

c.3. Elaborati grafici illustrativi della domanda in formato PDF/A quotato in ogni sua parte (altezze, larghezze, spessori, pendenze, ecc.) ed in scala, come stabilito dalle leggi ed i regolamenti vigenti (D.G.R. n° 98 del 6 febbraio 2012 - Atto di indirizzo per la definizione degli elaborati progettuali minimi, degli schemi tipo delle istanze, comunicazioni, dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni relativi ai procedimenti dei titoli abilitativi ed alle opere libere inerenti l’attività edilizia).

d) Invio della pratica telematica:

d.1. La pratica è compilata direttamente dall’utente sul Portale SUAPE tramite la piattaforma informatica VBG, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalla Legge regionale 16 settembre 2011 n° 8.

Articolo 14 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

1. Lo sportello unico tratta sia il procedimento senza autorizzazione, sia il procedimento di tipo autorizzatorio.

2. Lo sportello unico può ricevere istanze tramite:

a) Comunicazione;

b) Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.);

c) Autorizzazione;

d) Permesso di costruire.

3. Le istanze suddette sono presentate, utilizzando esclusivamente il Portale SUAPE, all’indirizzo telematico istituito.

4. Le istanze sono corredate da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni (D.G.R. n. 98 del 6 febbraio 2012 - Atto di indirizzo per la definizione degli elaborati progettuali minimi, degli schemi tipo delle istanze, comunicazioni, dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni relativi ai procedimenti dei titoli abilitativi ed alle opere libere inerenti l’attività edilizia).

5. Quando l’istanza è presentata come Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), il SUAPE, al momento della presentazione, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160 ed alla Legge regionale 16 settembre 2011 n° 8 e delle linee di funzione del SUAPE.

6. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n°

241 e successive modifiche ed integrazioni, può avviare immediatamente l'attività. Il SUAPE, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

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7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del Decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n° 133, la ricevuta di cui al comma 4 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160, costituisce titolo autorizzatorio e vale anche ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, con le medesime modalità del comma 4 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 15 - Procedimento ordinario (Unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III del citato Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n° 160, le istanze per l'esercizio delle attività produttive ed edilizie sono presentate al SUAPE che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi diversi termini previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Il SUAPE adotta il provvedimento conclusivo entro i trenta giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 1, salvo diversi termini previsti dalle vigenti normative.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAPE può indire una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.

4. La Conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla Conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, (lettera h), del Decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n° 133.

5. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAPE.

6. Nei procedimenti di cui sopra le Agenzie per le Imprese, su richiesta del soggetto interessato, possono svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del Decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n° 133, e trasmettono la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAPE. Le Agenzie per le Imprese forniscono assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il Comune lo consente, in casi specifici le Agenzie possono fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza di servizi.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

8. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAPE e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla Conferenza di servizi.

Articolo 16 - Chiarimenti tecnici

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAPE, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le

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amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 17 - Diritti di Segreteria – Tariffe relative alle prestazioni di competenza del SUAPE

1. L’articolo 4, comma 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, dispone che il responsabile del SUAPE ponga a carico dei richiedenti anche rimborsi spese e diritti a favore degli Uffici Comunali.

2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, dovrà utilizzare un adeguato sistema tariffario dei diritti e delle spese, differenziati per i vari tipi di pratiche, con un importo stabilito da ogni amministrazione a titolo di rimborso delle spese.

Articolo 18 - Sistemi di pagamento

1. Il Portale SUAPE, consentirà agli utenti di effettuare il pagamento, per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAPE (imposte: imposta di bollo virtuale; tasse di concessione governativa: nazionali e/o regionali; diritti di segreteria e di istruttoria anche eventualmente reclamati da altri enti).

2. Il sistema di pagamento, adeguato alle regole tecniche di cui al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), dovrà fornire servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. I sistemi verranno attivati in coerenza con eventuali ulteriori indicazioni previ specifici accordi con le amministrazioni interessate.

Articolo 19 - Pubblicità del regolamento 1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Articolo 20 - Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività' Produttive e per le Attività Edilizie, alla Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 21 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento potrà essere reso operativo solamente quando l’amministrazione comunale si sarà dotata di tutte le attrezzature e/o i sistemi informatico-tecnologici indispensabili per l’attuazione del regolamento stesso, e comunque entro e non oltre mesi sei (6) dall’approvazione del regolamento stesso.

2. L'Amministrazione, al fini di favorire un corretto avvio della nuova regolamentazione, potrà stabilire un periodo transitorio nel quale le pratiche potranno essere presentate sia in formato cartaceo che in formato telematico.

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