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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS PROVINCIA DI CREMONA

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Academic year: 2022

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(1)

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Deliberazione n. 1 del 23.01.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO: Assenso utilizzo temporaneo di personale in servizio a tempo indeterminato da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004.

L’anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta dell’Unione convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. Marchi Michel nella sua qualità di PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

NOME INCARICO Presente /

Assente / Dimissionario

MARCHI MICHEL PRESIDENTE Presente

ZABERT ATTILIO PAOLO ASSESSORE Presente

PERSICO DAVIDE ASSESSORE Presente

MARIANI ROBERTO ASSESSORE Presente

BONALI DANIELE ASSESSORE Assente

SOLDI FRANCESCA ASSESSORE Presente

GAMBAROTTI VITTORINA ASSESSORE Assente

PAGLIARI MARIOLINO ASSESSORE Presente

CATTADORI ELENA ASSESSORE Presente

Totale presenti: n. 7 Totale assenti: n. 2

Assiste il Segretario dell’Unione, Dott. Pietro Puzzi, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(2)

Oggetto: Assenso utilizzo temporaneo di personale in servizio a tempo indeterminato da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Considerato che le amministrazioni comunali hanno trasferito all’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas con proprie deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 del 21/06/2016 per il Comune di Gerre de’ Caprioli, n. 14 del 29/04/2016 per il Comune di Pieve d’Olmi, n. 22 del 03/05/2016 per il Comune di San Daniele Po e n. 24 del 21/06/2016 per il Comune di Stagno Lombardo, attività relative alle seguenti funzioni:

 catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

 progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

 la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

 attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

 polizia municipale e polizia amministrativa locale

 servizi informatici e telematici;

Visto l’art. 32 del vigente Statuto dell’Unione Lombarda Fluvialis Civitas il quale prevede che l’Unione si avvalga di personale assunto, trasferito o comandato dai comuni che ne fanno parte;

Richiamato l’art.65 del D.P.R. n.3/1957 che dispone espressamente che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

Visto l’art.14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

Visto l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 e preso atto della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 8 del 07.02.2011, con la quale si afferma il principio che detta norma debba interpretarsi nel senso che: “il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio … potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni” e che

“le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività”;

(3)

Visto inoltre l’art.13 del cit. C.C.N.L., il quale, con specifico riferimento alle Unioni di comuni, prevede che:

- gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, siano adottati dall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione;

- per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio gli atti di gestione siano adottati dall’unione;

- per le finalità di gestione del personale l’unione costituisca proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina generalmente vigente per gli enti locali;

- le risorse finanziarie di cui sopra, relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, vengano costituite mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione;

- al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili:

a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;

b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza;

- le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999;

- al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa;

- il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00;

- la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita;

- per il finanziamento delle posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999;

- l’utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000;

Considerato che l’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas intende reperire le risorse umane necessarie per l’effettivo svolgimento delle funzioni e dei servizi alla stessa trasferiti da parte dei comuni che ne fanno parte, utilizzando temporaneamente il personale già in servizio a tempo indeterminato presso i singoli comuni, mediante utilizzo degli istituti previsti dall’ordinamento;

(4)

Visto l’art.34 comma 13 della Legge n. 289/2002 il quale prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;

Viste le seguenti deliberazioni assunte dalle Giunte dei Comuni:

- n. 3 del 14/01/2017 con la quale il Comune di Pieve d’Olmi delibera di assentire ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra Marta Bodini – Istruttore Direttivo, Cat.

D1, Pos. econ. D3, per 6 ore settimanali, per il servizio “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” e per il “Servizio Protezione Civile”;

- n. 2 del 17/01/2017 con la quale il Comune di San Daniele Po delibera di assentire ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra Loredana Pini – Istruttore Amministrativo, Cat. C1, Pos. econ. C4, per 8 ore settimanali, per il settore “Segreteria”;

- n. 7 del 13/01/2017 con la quale il Comune di Stagno Lombardo delibera di assentire ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, Sig.Gino Ruggeri – Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D1, Pos. econ. D3, per 6 ore settimanali, per il settore “Servizio Finanziario” e “Servizi informatici”;

Visti i relativi schemi di convenzione allegati sotto le lettere A), B), e C);

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario dell’Unione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI ASSENTIRE, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione temporanea all’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas del seguente personale dipendente a tempo indeterminato, per parte del tempo di lavoro d’obbligo:

(5)

Nome e Cognome

Profilo professionale Categoria e posizione economica

Ore settimanali complessive del tempo di lavoro d’obbligo

Ore settimanali utilizzate dall’Unione

SERVIZIO

Marta Bodini

Istruttore Direttivo

D1 – D3 36 6 Pianificazione

urbanistica ed edilizia di ambito comunale Protezione Civile

(limitatamente agli atti di gestione finanziaria e assunzione impegni di spesa)

Loredana Pini

Istruttore Amministrativo

C1 – C4 36 8 Segreteria

Gino Ruggeri

Istruttore Direttivo Contabile

D1 – D3 36 6 Servizi

Finanziari e Servizi Informatici

2. DI STIPULARE, a tal fine, apposite convenzioni con i Comuni di Pieve d’Olmi, San Daniele Po e Stagno Lombardo, come da schemi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, C), dando mandato al Presidente per la sottoscrizione della stesse;

3. DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato saranno disciplinati secondo quanto previsto nel suddetto schema di convenzione e nelle convenzioni in essere per lo svolgimento in forma associata di specifiche funzioni, attività o servizi;

4. DI DARE ATTO che sarà demandata all’Unione l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi all’eventuale conferimento della responsabilità dei servizi e della titolarità dell’area delle posizioni organizzative nonché la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ricollegate, per la relativa parte del tempo di lavoro d’obbligo;

5. DI DARE ATTO che l’assegnazione avrà durata fino al sino al passaggio del personale all’Unione;

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(6)

Allegato A) alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 23/01/2017 Il Segretario dell’Unione __________________________

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS ED IL COMUNE DI PIEVE D’OLMI

PER L’ UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14

DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004.

L’anno duemiladiciassette, addì _______ del mese di _____________, presso la sede dell’Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS, sita in Pieve d’Olmi (CR) - Piazza XXV Aprile n° 8

TRA

L’Unione Lombarda FLUVIALIS CIVITAS, di seguito “Unione”, rappresentata dal Presidente p.t. Michel Marchi, nato a Cremona il 9/8/1986

E

il Comune di Pieve d’Olmi, di seguito “Comune”, rappresentato dal Sindaco p.t. dr. Attilio Paolo Zabert, nato a Cremona il 25/08/1970

PREMESSO CHE:

- nell’organico a tempo indeterminato del Comune figura la Sig.ra Bodini Arch. Marta, nata a Cremona il 27/04/1963, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3;

- il Comune, aderente all’Unione, intende concedere alla stessa il temporaneo utilizzo dell’orario di lavoro del detto dipendente, affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso il Servizio “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale - pianificazione territoriale di livello sovracomunale” e presso il Servizio “Protezione Civile “ dell’Unione, per n.6 ore settimanali svolte in unione;

- gli artt. 13 e 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 consentono agli enti locali, e tra questi le Unioni di comuni, di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell’ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

- ai fini di cui sopra, l’Unione ed il Comune hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione della Giunta dell’Unione n. ___ del 23/01/2017 e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2017 entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(7)

Art. 1 - Il Comune assegna la propria dipendente a tempo indeterminato Arch. Bodini Marta, nata a Cremona il 27/04/1963, dipendente a tempo pieno con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3 all’Unione, per n. 6 ore settimanali, dal mese di gennaio 2017 sino al passaggio del personale all’Unione affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso l’Area Tecnica (“Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale - pianificazione territoriale di livello sovra comunale” e “Protezione Civile”, limitatamente agli atti di gestione finanziaria ed assunzione impegni di spesa) dell’Unione.

Art. 2 – In conseguenza di quanto sopra, l’orario di lavoro d’obbligo del detto dipendente, pari a n.

36 ore settimanali, sarà ripartito, secondo il calendario da stabilirsi d’intesa tra le parti, come segue:

a) n. 30 ore settimanali presso il Comune;

b) n. 6 ore settimanali presso l’Unione.

Art. 3 – L’Unione utilizzerà il detto dipendente nell’ambito dei servizi afferenti il Servizio Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale ed il Servizio Protezione Civile, in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso.

Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’Unione.

Le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno costituite dal Comune.

Qualora l’Unione, in conformità al proprio ordinamento interno, conferisse al dipendente la titolarità di una posizione organizzativa la retribuzione di posizione, determinata ai sensi dell’art. 13 citato, si cumulerà con quella eventualmente percepita ad analogo titolo presso il Comune, proporzionalmente rideterminata in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.

Art. 4 - La spesa relativa al trattamento economico, comprensivo del trattamento economico accessorio, del dipendente sarà anticipata dal Comune per conto dell’Unione e da questa rimborsata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni in essere tra Comune ed Unione per lo svolgimento associato di attività, servizi e funzioni.

Art. 5 – Al dipendente, ove ne ricorrano presupposti e condizioni di legge, e nei relativi limiti, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l’Unione, secondo quanto previsto nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000. Le spese di cui al presente articolo sono a carico dell’Unione che provvederà a farne integrale rimborso al Comune, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6 – La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti.

Art. 7 - Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pieve d’Olmi: il Sindaco p.t. dr. Attilio Paolo Zabert _______________________

Per l'Unione : il Presidente p.t. Michel Marchi __________________________________________

Per accettazione: la dipendente Arch. Marta Bodini ______________________________________

(8)

Allegato B) alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 23/01/2017 Il Segretario dell’Unione

__________________________

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS ED IL COMUNE DI SAN DANIELE PO

PER L’ UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14

DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004.

L’anno duemiladiciassette, addì _______ del mese di _____________, presso la sede dell’Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS, sita in Pieve d’Olmi - Piazza XXV Aprile n° 8

TRA

L’Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS, di seguito “Unione”, rappresentata dal Presidente p.t. Michel Marchi, nato a Cremona il 9/8/1986

E

il Comune di San Daniele Po, di seguito “Comune”, rappresentato dal Sindaco p.t. Sig. Davide Persico, nato a Cremona il 28/12/1973

PREMESSO CHE:

- nell’organico a tempo indeterminato del Comune figura la Sig.ra Pini Loredana, nata a Cremona il 06/02/1962, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C1 e posizione economica C4;

- il Comune, aderente all’Unione, intende concedere alla stessa il temporaneo utilizzo dell’orario di lavoro del detto dipendente, affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso il Servizio Segreteria dell’Unione, per n. 8 ore settimanali svolte in unione;

- gli artt. 13 e 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 consentono agli enti locali, e tra questi le Unioni di comuni, di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell’ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

- ai fini di cui sopra, l’Unione ed il Comune hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione della Giunta dell’Unione n. ___ del 23/01/2017 e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 17/01/2017 entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune assegna la propria dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Pini Loredana, nata a Cremona il 06/02/1962, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C1 e posizione economica C4 all’Unione, per n. 8 ore

(9)

settimanali, dal mese di gennaio 2017 sino al passaggio del personale all’Unione affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso la Segreteria dell’Unione.

Art. 2 – In conseguenza di quanto sopra, l’orario di lavoro d’obbligo del detto dipendente, pari a n.

36 ore settimanali, sarà ripartito, secondo il calendario da stabilirsi d’intesa tra le parti, come segue:

a) n. 28 ore settimanali presso il Comune;

b) n. 8 ore settimanali presso l’Unione.

Art. 3 – L’Unione utilizzerà il detto dipendente nell’ambito dei servizi afferenti il Servizio Segreteria, in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso.

Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’Unione.

Le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno costituite dal Comune.

Qualora l’Unione, in conformità al proprio ordinamento interno, conferisse al dipendente la titolarità di una posizione organizzativa la retribuzione di posizione, determinata ai sensi dell’art. 13 citato, si cumulerà con quella eventualmente percepita ad analogo titolo presso il Comune, proporzionalmente rideterminata in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.

Art. 4 - La spesa relativa al trattamento economico, comprensivo del trattamento economico accessorio, del dipendente sarà anticipata dal Comune per conto dell’Unione e da questa rimborsata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni in essere tra Comune ed Unione per lo svolgimento associato di attività, servizi e funzioni.

Art. 5 – Al dipendente, ove ne ricorrano presupposti e condizioni di legge, e nei relativi limiti, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l’Unione, secondo quanto previsto nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000. Le spese di cui al presente articolo sono a carico dell’Unione che provvederà a farne integrale rimborso al Comune, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6 – La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti.

Art. 7 - Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di San Daniele Po: il Sindaco p.t. Davide Persico ____________________________

Per l'Unione : il Presidente p.t. Michel Marchi __________________________________________

Per accettazione: la dipendente Loredana Pini __________________________________________

(10)

Allegato C) alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 23/01/2017 Il Segretario dell’Unione

__________________________

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS ED IL COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PER L’ UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14

DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004.

L’anno duemiladiciassette, addì _______ del mese di _____________, presso la sede dell’Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS, sita in Pieve d’Olmi - Piazza XXV Aprile n° 8

TRA

L’Unione Lombarda dei Comuni FLUVIALIS CIVITAS, di seguito “Unione”, rappresentata dal Presidente p.t. Michel Marchi, nato a Cremona il 9/8/1986

E

il Comune di Stagno Lombardo, di seguito “Comune”, rappresentato dal Sindaco p.t. Sig. Roberto Mariani, nato a Cremona il 22.08.1965

PREMESSO CHE:

- nell’organico a tempo indeterminato del Comune figura il Sig. Gino Ruggeri, nato a Cremona il 19/02/1966, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale “Istruttore direttivo finanziario”, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3;

- il Comune, aderente all’Unione, intende concedere alla stessa il temporaneo utilizzo dell’orario di lavoro del detto dipendente, affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso il Servizio Finanziario ed Informatico dell’Unione, per n. 6 ore settimanali svolte in unione;

- gli artt. 13 e 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 consentono agli enti locali, e tra questi le Unioni di comuni, di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell’ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

- ai fini di cui sopra, l’Unione ed il Comune hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione della Giunta dell’Unione n. ___ del 23/01/2017 e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 13/01/2017 entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune assegna il proprio dipendente a tempo indeterminato Sig. Gino Ruggeri, nato a Cremona il 19/02/1966, dipendente a tempo pieno, con profilo professionale “Istruttore direttivo finanziario”, Categoria giuridica D1 e posizione economica D3 all’Unione, per n. 6 ore settimanali,

(11)

dal mese di gennaio 2017 sino al passaggio del personale all’Unione affinché sia adibito allo svolgimento di equivalenti mansioni presso l’Area Finanziaria ed Informatica dell’Unione.

Art. 2 – In conseguenza di quanto sopra, l’orario di lavoro d’obbligo del detto dipendente, pari a n.

36 ore settimanali, sarà ripartito, secondo il calendario da stabilirsi d’intesa tra le parti, come segue:

a) n. 30 ore settimanali presso il Comune;

b) n. 6 ore settimanali presso l’Unione.

Art. 3 – L’Unione utilizzerà il detto dipendente nell’ambito dei servizi afferenti il Servizio Finanziario ed Informatico, in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso.

Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’Unione.

Le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività saranno costituite dal Comune.

Qualora l’Unione, in conformità al proprio ordinamento interno, conferisse al dipendente la titolarità di una posizione organizzativa la retribuzione di posizione, determinata ai sensi dell’art. 13 citato, si cumulerà con quella eventualmente percepita ad analogo titolo presso il Comune, proporzionalmente rideterminata in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.

Art. 4 - La spesa relativa al trattamento economico, comprensivo del trattamento economico accessorio, del dipendente sarà anticipata dal Comune per conto dell’Unione e da questa rimborsata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni in essere tra Comune ed Unione per lo svolgimento associato di attività, servizi e funzioni.

Art. 5 – Al dipendente, ove ne ricorrano presupposti e condizioni di legge, e nei relativi limiti, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l’Unione, secondo quanto previsto nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000. Le spese di cui al presente articolo sono a carico dell’Unione che provvederà a farne integrale rimborso al Comune, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6 – La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti.

Art. 7 - Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di San Daniele Po: il Sindaco p.t. Roberto Mariani ___________________________

Per l'Unione : il Presidente p.t. Michel Marchi __________________________________________

Per accettazione: il dipendente Gino Ruggeri ___________________________________________

(12)

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

Assenso utilizzo temporaneo di personale in servizio a tempo indeterminato da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004.

Delibera nr. 1 Data Delibera 23/01/2017

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO FAVOREVOLE

PARERI di cui agli ARTT. 49, 147 bis c.1 e 191 del D.Lgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA esprime parere :

23/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Puzzi dott. Pietro Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data

f.to Puzzi dott. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

23/01/2017

(13)

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario dell’Unione

f.to Marchi Michel f.to Puzzi dott. Pietro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieve d’Olmi, lì 31.01.2017 La suestesa deliberazione:

 Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2017 al 15.02.2017 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

 Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.

18.8.2000 n.267.

Il Segretario dell’Unione f.to Puzzi dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.01.2017) – art. 134, c. 3;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.

Pieve d’Olmi, lì 31.01.2017

Il Segretario dell’Unione f.to Puzzi dott. Pietro

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Puzzi dott. Pietro

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