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Condizioni Contrattuali Generali Regolamento Tecnico. EnoSpaziO.

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Academic year: 2022

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Condizioni Contrattuali Generali

Regolamento Tecnico

EnoSpaziO

www.enospazio.it

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Condizioni Contrattuali Generali

Regolamento Tecnico

EnoSpaziO

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Condizioni Contrattuali Generali

Regolamento Tecnico

Titolo della Manifestazione : EnoSpaziO

Definizioni : Nel testo del presente contratto i sottoindicati termini hanno il seguente significato

“Manifestazione”; "Evento"; "Fiera" : Si riferisce all’annuale edizione di : EnoSpaziO

“Società”; indica l'azienda Organizzatrice :

Domus di M.Sechi Via Veronese , 1 CAP 21022 Azzate (Va) REA VA 372294 Partita IVA 03693500120

“Ditta espositrice”, “Espositore”, “Richiedente”, "Partecipante": indicano il potenziale Espositore che, accettando e sottoscrivendo le presenti Condizioni Contrattuali Generali, propone di stipulare il contratto di esposizione formalizzato dalla “Domanda di adesione”. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con l’accettazione da parte della Società Organizzatrice e sarà regolato dal presente testo che racchiude sia le Condizioni Contrattuali Generali, la domanda di adesione, il Regolamento tecnico quartiere fiera ove presente e il Memorandum

La “Domanda di adesione”; rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile da parte del richiedente. La “Conferma di ammissione”; è la comprovata accettazione del contratto; del “Regolamento tecnico”, “misure di prevenzione”, “norme in tema di sicurezza” "regolamento tecnico del quartiere fieristico", che costituiscono complessivamente le norme pubblicate nel fascicolo “Norme per i lavori e le attività da espletarsi all’interno del quartiere fieristico” reperibile nel sito web della Società organizzatrice alla voce "Condizioni Contrattuali Generali" ;

“Memorandum dell’Espositore”: E' il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad priorità e alcuni servizi messi a disposizione dalla Società organizzatrice con i relativi costi, modalità e modulistica reperibile nel sito web

Art. 1 Sede e data della manifestazione

La manifestazione si terrà a Bologna nel mese di Giugno di ogni anno per la durata di 2 (due) giorni con la facoltà da parte della Società di protrarne o contrarne il periodo di svolgimento, nonché di variarne eventualmente il periodo (mese, data, anno), la data e ora di apertura o addirittura di annullarla in base a particolari criteri ed esigenze di carattere imprenditoriale, amministrativo, normativo, tecnico-organizzativo o altro senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità/risarcimento da parte della Società organizzatrice " all'Espositore","Partecipante", "Richiedente"

Art. 2 Espositori e prodotti ammessi

Sono ammessi a chiedere di partecipare alla manifestazione: Enti Pubblici Locali e Nazionali, Organizzazioni italiane, comunitarie UE ed extra UE o estere, tutti gli operatori economici del settore di riferimento che siano: Produttori, Birrifici industriali, Birrifici artigianali, microbirrifici, Brewpub, Homebrewing, Beerfirm, Cantine, Enotecari, Birraioli, Mastri birrai, Vignaioli, Viticoltori, Agenti di commercio/rappresentanti, distributori, concessionari, grossisti , rivenditori, industria e artigianato con la rigorosa esclusione degli esercenti di commercio al Dettaglio su aree pubbliche (ambulanti). In via del tutto generica possono essere esposti tutti i prodotti dei settori di riferimento salvo la facoltà per la Società organizzatrice di stabilire limitazioni a suo discrezionale ed insindacabile giudizio

Art. 3 Domanda di adesione

La domanda di adesione dovrà essere inoltrata direttamente alla Società Organizzatrice compilando e firmando l’apposito modulo che costituirà proposta irrevocabile per il Richiedente/Espositore/Partecipante e comporterà l’accettazione da parte di esso, le presenti “Condizioni Contrattuali Generali", la "Domandadi adesione", Il “Regolamento Tecnico" delle norme da rispettare per i lavori e le attività da espletarsi all’interno delle aree di pertinenza della Società Organizzatrice e di proprietà del quartiere fieristico. La

“domanda di adesione”, presente nel sito web della Società organizzatrice, deve pervenire ad essa accompagnata dal versamento dell’importo previsto dall’art. 4, essa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo Richiedente/Espositore/Partecipante, il quale riconosce espressamente la piena facoltà della Società organizzatrice di accettare o rifiutare la predetta domanda. Per tale ragione, le indicazioni di assegnazione, posizione del posteggio/area espositiva, Stand, tipologia, dimensioni, tariffa, nonché le condizioni

"CCG" o le variazioni di qualunque altro genere poste eventualmente dal Richiedente/Espositore/Partecipante nella “domanda di adesione” non sono in alcun caso impegnative per la Società organizzatrice che ha la facoltà di accogliere o rifiutare la domanda stessa a suo insindacabile giudizio.

Essa si riserva in ogni caso il diritto di variarle e di procedere all’assegnazione del posteggio/stand con le variazioni apportate. La "Domanda di adesione" si concluderà unicamente nella fase, nei modi ed elementi contenuti nella “conferma di adesione” di cui al successivo art. 6. In caso di partecipazione in settori merceologici e/o padiglioni differenti, il richiedente è tenuto a redigere singole “Domande di adesione”, corrispondendo la quota di iscrizione in misura intera per la prima domanda e ridotta di un terzo 1/3 per quelle ulteriori. La Ditta Richiedente/Espositore/Partecipante, può ospitare nel proprio posteggio/stand, previa autorizzazione della Società Organizzatrice, fino a 2 (due) ditte "Co-Espositrici" purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della Ditta assegnataria del posteggio ed esistano con la stessa documentati rapporti commerciali. In tale caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza sottoscrivendo regolare "Domanda di partecipazione o adesione" maggiorata del 50%

(cinquantapercento) accompagnata dal versamento della predetta quota di adesione più IVA. La “domanda di adesione”, inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l’indicazione della ragione sociale Ditta Proponente ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, con la facoltà per la Società organizzatrice di effettuare qualsiasi accertamento ai fini di verificarne la veridicità e attendiblità della domanda inoltrata. Nella

“domanda di adesione” il Richiedente/Partecipante/Espositore/, deve indicare tutte le ditte in co-partecipazione ed comunicare i prodotti che intendono esporre alla manifestazione fieristica o evento. In ogni caso, con la sottoscrizione della “domanda di adesione” il Partecipante conferma di aver agito in riferimento al presente rapporto nell’ambito della propria attività d’impresa

Art. 3.1 Eventi a partecipazione collettiva

La Società organizzatrice consente all'espositore/Richiedente/Partecipante, previa autorizzazione, di organizzare ad particolari condizioni ed all’interno della superficie espositiva richiesta, specifiche esposizioni di carattere collettivo. Tali eventi a partecipazione collettiva devono essere preventivamente autorizzati dalla Società organizzatrice che concederà tale autorizzazione in rapporto alle seguenti condizioni:

Specificità della tipologia espositiva e commerciale dei prodotti da esporre; numero degli Espositori, massimo di (2) due; disponibilità di padiglione isolato o di superficie espositiva minima di 24 mq. Il Richiedente agirà nei confronti della Società in qualità di mandatario di tutte le ditte espositrici nell’ambito dell’evento stesso, assumendo a suo carico tutti i rapporti anche di obbligazione che scaturiscono dal perfezionamento del contratto di esposizione mediante sottoscrizione di una unica “domanda di adesione” da parte del richiedente con invio alla Società organizzatrice. Il richiedente, dovrà versare, con la “domanda di adesione", a titolo di anticipo cauzionale, oltre a quanto espressamente previsto dall’art. 4, anche la “quota di iscrizione” per ciascuna ditta co-espositrice nell’ambito dell’evento, ridotta di 1/3 (un terzo) più IVA

Art. 4 Quota di adesione o iscrizione; assicurazione R.C.T

L'anticipo della quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di euro € 759,00,(settecentocinquantanove/00) più IVA* e comprende: L'imposta di pubblicità ove dovuta da versare al Comune dove si svolge la manifestazione fieristica o evento per la grafica dellaragione sociale dell'Espositore posta al di sotto dei 3 metri dal suolo nel frontalino o pannello dello stand/posteggio; inserzione nella guida Ufficiale (per sezione merceologica e sezione alfabetica), secondo quanto riportato al successivo art. 13;

inserzione nell’elenco alfabetico degli espositori presenti per ciascuna manifestazione sul sito web; ritiro di una copia della Guida Ufficiale se cartacea; accesso diretto all'area riservata agli espositori per assistenza diretta , pass, informazioni, organizzazione incontri con buyer esteri, allaccio corrente elettrica e consumo da 1,5 a 14 Kw solo per alcune tipologie di posteggi/stand, l'eccedente consumo di energia elettrica si dovrà pagare alla fine dell'evento; pulizie in aree comuni, rispristino cestini, riscaldamento, areazione

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locale/padiglione/struttura, servizi igienico sanitari, vigilanza o sorveglianza generale fatta eccezione per l'interno del posteggio/stand dell'espositore che resta a cura dell'Espositore; numero 10 ingressi a operatori buyer esteri validi per un ingresso al giorno per tutti i giorni dell'evento fiera; noleggio di 1 o 2 estintori antincendio a seconda della superficie assegnata (1, ogni 6 Mq); Tessere di ingresso Espositori : nr. 03 tessere per quota di adesione e/o posteggio/stand del Richiedente/Partecipante/Espositore; il premio dovuto per l’assicurazione della “Responsabilità Civile verso Terzi” con la la copertura “All Risks” relativa alle merci ed attrezzature esposte, al personale diretto e indiretto dell'azienda Espositrice, dei suoi ospiti e visitatori all'interno del posteggio/stand ad essa assegnato per l'evento secondo i massimali e le condizioni contrattuali riportate nelle "condizioni contrattuali" della Compagnia Assicuratrice, cui si rinvia per eventuali ampliamento delle coperture stesse. Le condizioni contrattuali generali, nonché i massimali delle suddette coperture assicurative si intendono accettate, sottoscritte e approvate dal Richiedente/Partecipante/Espositore

Art. 5 Canone di adesione

Il canone alla domanda di adesione alla manifestazione è riportato nell’apposito tariffario stabilito anno per anno. La maggiorazione del canone di adesione prevista per i posteggi adiacenti agli ingressi o a più fronti espositivi si applica senza soluzione di continuità all’intera superficie occupata dalla Ditta espositrice. Per particolari servizi istituiti con speciale organizzazione, l'organizzatore si riserva il diritto di richiedere all'azienda espositrice un adeguamento percentuale o un’equivalente cifra forfettaria quale contributo per le spese sostenute. Il canone alla domanda di adesione non comprende: l'imposta comunale sulla pubblicità esposta sia all'interno che all'esterno del posteggio/stand fatta eccezione per il frontalino con la "ragione sociale o marchio" (vedi art.4) da riconoscersi al Comune ove si svolge la manifestazione o evento; i diritti S.I.A.E per l’eventuale utilizzo di apparecchi sonori e visivi, l'assicurazione RCT e tutti i servizi accessori necessari per lo svolgimento della manifistazione e l'eccedente consumo di energia elettrica secondo le prestabilite fasce di potenza, consumi e superficie espositiva richiesta riportate nel "Contratto di adesione" e art. 4

Art. 6 Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione

I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori considerato il genere dei prodotti da essi indicato nella “domanda di adesione”. Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nella “domanda di adesione ” ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi ad esso assegnati. In caso di inosservanza, la Società è fin da ora autorizzata a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte Espositrici che contravvengono a quanto sopra, la rimozione sarà a totale carico, rischio e spese dell’Espositore. Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, la Società si riserva il diritto di variare a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo o ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità (spazio superficie). La Società si riserva altresì il diritto di decidere sull’accettazione della “domanda di adesione” e, in caso positivo provvederà alla notifica dell’assegnazione del posteggio mediante invio all’Espositore della “conferma di ammissione”, unico documento comprovante il perfezionamento della "Domanda di adesione". Con la conferma della domanda di ammissione, la Società organizzatrice provvederà ad inviare alla Ditta espositrice il numero e/o posizione di posteggio/stand assegnato, mentre la scheda planimetrica ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere verrà allegata alla documentazione tecnica e consegnata direttamente all'Espositore o richiedente. Ogni altra comunicazione inviata alla ditta richiedente è da intendersi di mera natura informativa e comunque non obbligatoria e impegnativa per la Società organizzatrice. Anche successivamente all’invio della” Conferma di ammissione” la Società, al fine di rendere ottimale ed efficiente l’utilizzo degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata, in tal caso l’Espositore ha facoltà di risolvere entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta comunicazione il contratto di partecipazione ed ottenere la restituzione delle somme versate alla Società organizzatrice con esclusione di ogni ulteriore indennità, risarcimento, rivalutazioni e interessi, nonchè di tutte le spese di commissioni bancarie o del circuito interbancario preposto per i pagamenti online, con carta di credito, debito o bonifico bancario. In caso di non accoglimento della domanda, la Società organizzatrice è tenuta alla restituzione delle somme senza la corresponsione di interessi moratori di quanto versato/pagato dal richiedente all’atto della presentazione della “domanda di adesione ” ivi comprensive le spese di commissione bancaria. Attenzione, alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio anche se effettuata a titolo gratuito.

Art. 7 Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto

L'importo del canone di adesione va versato alla Società organizzatrice dalla ditta espositrice all'atto della stipula o acquisto del pacchetto di partecipazione all'evento. La Società si riserva di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbligazione sino alla risoluzione del contratto, in tal caso, la Società organizzatrice procederà ad trattenersi il canone di adesione versato per l’eventuale richiesta di servizi a pagamento. In caso di rinuncia da parte del Partecipante ad esporre, espressa prima del'invio da parte della Società della conferma di ammissione, la Società è autorizzata ad trattenere il canone di adesione e quant'altro già versato per la richiesta di servizi a pagamento a titolo di penale irriducibile. In caso di rinuncia ad esporre, espressa dopo l'invio da parte della Società della conferma di ammissione, l'Espositore è tenuto comunque al pagamento di quanto convenuto in sede contrattuale oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di canone di adesione. Da parte dell'Espositore e ammessa la risoluzione del contratto unicamente per causa di forza maggiore documentata, con obbligo da parte della ditta Richiedente/Espositore di corrispondere alla Società organizzatrice un importo pari all'ammontare della quota o canone di adesione maggiorata del 50% (cinquantapercento) a titolo di risarcimento delle spese sostenute. Si precisa altresì, che l'espositore si deve attenere alla tempistica dell'allestimento dello stand/posteggio nei tempi stabiliti di gioni 2 (due) precedenti alla data di inizio della manifestazione

Art. 7.1 Saldo partecipazione e regolamentazione accesso al quartiere fieristico

Non è ammessa deroga alcuna in relazione al saldo dell’importo del canone di adesione per le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e per le Istituzioni italiane ed estere, esse, come tutti gli altri partecipanti/espositori, devono regolarizzare il pagamento del canone di adesione al momento della stipula contrattuale come previsto dall'art. 7 . Agli Espositori che si trovino nelle condizioni di deroga per l'allestimento del posteggio/stand, il servizio di Vigilanza per consentire loro l’accesso al quartiere fieristico richiederà l’esibizione dell’autorizzazione concessa dalla Società organizzatrice e nel secondo caso potrà richiedere l'esibizione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone di partecipazione o adesione

Art. 8 Occupazione posteggi ed uso degli stessi

Salvo casi speciali, i posteggi sono messi a disposizione degli interessati due giorni prima dell’inizio della manifestazione con l’obbligo per l’Espositore di approntare il posteggio entro il giorno precedente la data di apertura. I posteggi non occupati il giorno prima della data d’inizio della manifestazione sono considerati abbandonati e restano a disposizione dell'organizzatore che può destinarli ad altri espositori, fermo restando l’obbligo del pagamento da parte dell’inadempiente di quanto convenuto in sede contrattuale oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell’importo dovuto a titolo di canone di adesione. La Ditta espositrice è l’unica responsabile e custode del posteggio per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato così pure l’osservanza di ogni norma prevista dal regolamento tecnico del quartiere fieristico e dellla Società organizzatrice per evitare di causare danni e furti di merci, danni fisici ed economici a se stessi ed a terzi. In nessun caso la Società organizzatrice sarà responsabile degli eventi indicati. L’uso dei posteggi una volta assegnati è soggetto alle norme del “Regolamento Tecnico del quartiere fieristico” contenuto nel fascicolo che trovate nel sito web e del quale il Richiedente dichiara di aver già preso visione e di ben conoscere, obbligandosi espressamente ad osservare detto regolamento in ogni sua parte ed a farlo osservare dai propri collaboratori, dipendenti subordinati, personale esterno a contratto, ospiti e fornitori. Tutto viene regolamentato da predetto “regolamento tecnico”, delle norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri relative alla sicurezza

Art. 9 Allestimenti e insegne

La Società a seconda dell'evento organizzato è in grado di mettere a disposizione degli Espositori, spazi allestitivi in padiglione (struttura o capannone), sotto tettoia e superficie scoperta, posteggi forniti di preallestimento, parziale o totale, di tramezzature perimetrali o di sola delimitazione a pavimento. Le ditte Espositrici interessate ad allestire il proprio posteggio o ad apporre insegne e cartelli, devono sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione della Società organizzatrice, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, dei cartelli, dell'insegna e altre, rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonera espressamente la Società organizzatrice per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesima o ad terzi. La Società organizzatrice è esonerata da ogni responsabilità in ordine all’effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente. Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che :

Gli allestimenti devono sempre prevedere lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con retro piano finito e di colore bianco; gli allestimenti dei posteggi non devono superare l’altezza di 3 (tre) metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati sulla planimetriadi ciascun padiglione, che viene inviata unitamente alla “conferma di ammissione”; gli allestimenti nei padiglioni privi di preallestimento possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente su preventiva autorizzazione della Società organizzatrice, in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità.

L’apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione : Nei padiglioni preallestiti, l’insegna è apposta a cura della Società su apposita superficie che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell’Espositore; nei padiglioni senza preallestimento, nel caso in cui si realizzi l’allestimento, l’insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l’allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l’allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l’allestimento. Nei posteggi su superficie scoperta è consentita l’apposizione di cartelli insegna fino a metri 4 (quattro) da terra (salvo disponibilità e concessione dell'ente fiera). È ammessa l’installazione di cartelli, insegne luminose, stendardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza dei posteggi purchè preventivamente concordati con la Società organizzatrice. Al di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione della Società, corrispondendo il relativo canone di pubblicità. Non è assolutamente consentito l’utilizzo di striscioni pubblicitari sia all’interno che all’esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, la Società organizzatrice provvederà senza alcun preventivo avviso alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese all'Espositore, non assumendosi peraltro alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

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Art. 10 Danni

I posteggi e stand devono essere restituiti dagli Espositori, nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino per eventuali danni causati da essi o dal loro personale addetto, ai posteggi, alle strutture, stand, alle installazioni o agli impianti della struttura fieristica, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura della Società organizzatrice. La mancanza della responsabilità oggettiva dell'espositore, comporterà in futuro il diniego e accettazione della domanda di adesione per le manifestazioni successive. Resta inteso che è fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato affidato

Art. 11 Garanzia reale dei crediti

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle pecifiche clausole del presente Contratto di esposizione. L’Espositore, a garanzia dell’integrale adempimento degli obblighi contrattuali assunti con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute all'organizzatore, autorizza la Società organizzatrice a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l’allestimento di proprietà dell'Espositore. Le merci ed i materiali saranno rimossi e depositati in magazzini a rischio e pericolo dell’Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di giacenza e per ogni mq. di superficie occupata. La Società si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell’Espositore le relative spese. Superati infruttuosamente i 2 (due) giorni di giacenza, la Società provvederà allo smaltimento delle giacenze trattenendo il costo delle spese affrontate per lo smaltimento

maggiorate del 50% (cinquantapercento)

Art. 12 Entrata ed uscita di merci ; “Buono di uscita”; sgombero posteggi/stand

Le merci in genere, le campionature di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione. La Direzione della Società si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti. Al termine della manifestazione, le merci esposte ed tutto il materiale di proprietà dell'espositore, possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo “buono di uscita”, che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti alla Società organizzatrice. La Ditta Espositrice autorizza sin da ora la Società organizzatrice ad eseguire, delegando incaricati muniti di cartellini identificativi, ispezioni e verifiche sulle merci, sui prodotti ed i materiali fino all’uscita degli stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell’ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dalla ditta Espositrice ad un terzo trasportatore. Le operazioni di smobilitazione dei posteggi avverranno dopo l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di fiera e il giorno successivo. Gli automezzi adibiti al trasporto potranno accedere all’interno del quartiere fieristico solo se in possesso del buono d’uscita rilasciato dalla Società organizzatrice previa la regolarizzazione del debito contratto con la Società, essa avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signori Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero. Trascorso il termine previsto, il materiale si intenderà abbandonato e la Società organizzatrice provvederà a disporne lo sgombero addebitando all’Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di deposito a magazzino senza assumersi alcuna responsabilità in ordine alla custodia del materiale, ai danni o furto di esso

Art. 13 Guida ufficiale

La Società provvederà senza che questo costituisca obbligo o impegno alcuno in quanto è nel proprio esclusivo interesse realizzare un catalogo o una Guida Ufficiale (in formato cartaceo o digitale) dell'evento. La guida conterrà la piantina planimetrica dell'evento, le inserzioni pubblicitarie, le schede tecniche di degustazione, i dati e la ragione sociale dell'Espositore che devono essere consegnati alla Società 90 (novanta) giorni prima dell'evento. La Società declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione della Guida Ufficiale e/o della piantina planimetrica o per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita 3 (tre) mesi prima dell’inizio della manifestazione. La Società si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile. Le ditte Espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nella Guida ufficiale previo il pagamento del costo stabilito per l'acquisto di spazi pubblicitari, essa potrà richiedere di fare inserzioni pubblicitarie all'interno della guida ufficiale soltanto dopo aver sottoscritto la domanda di adesione, salvo spazi ancora disponibili e accettazione della Società. Per le tipologie pubblicitarie non previste nel tariffario, la Società organizzatrice potrà trasmettere relativa proposta commerciale direttamente alla ditta Espositrice e concordarne con essa : Tempi, costi e modalità di realizzazione. la Società potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie nelle quali è fin da ora autorizzata ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex Legge 196/03

Art. 14 Pubblicità

Agli Espositori, all'interno del posteggio o stand assegnato, è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art.9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, anche nei limiti del posteggio è rigorosamente vietata. La pubblicità a pagamento all'interno della fiera o evento è consentita nelle forme, canoni e modalità dettate dalla Società organizzatrice, essa non si assume alcuna responsabilità per i danni materiali, morali ed etici eventualmente cagionati dai manufatti e/o dalle strutture pubblicitarie degli Espositori. In caso di pubblicità non autorizzata dalla Società, o eccedente i limiti dell’autorizzazione stessa, la Società organizzatrice si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant’altro, addebitando all’inadempiente le relative spese e di applicare le sanzioni previste. Resta inteso, comunque, che la Società non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione. La Società organizzatrice durante tutto il periodo dell' evento, sia in fase di allestimento, di evento e smantellamento degli allestimenti, si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografie e/o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita in Italia ed all’estero, con espressa rinuncia dei diritti d’autore e di immagine da parte degli Espositori. Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso senza che la Società organizzatrice abbia il potere o la facoltà di controllare la pubblicità, la sua veste grafica, il contenuto. Pertanto, il richiedente dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi per violazione di diritti d’autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti e procuratori legali che la Società organizzatrice dovesse incaricare per opporsi e resistere alle pretese dei terzi danneggiati Art. 15 Servizi; illuminazione; antincendio; pubblicità e altre

La Società si riserva il diritto di gestire, disciplinare od appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori. Per tutti gli altri servizi a pagamento, la Società, nell’interesse degli Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con i suoi fornitori ufficiali, cui possono essere rivolte le richieste concernenti le prestazioni dei servizi sulla base delle norme e tariffe eventualmente pubblicate nel sito web, le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali Generali. Nell’eventualità che la Ditta espositrice, per sue esigenze aziendali non intenda avvalersi dei fornitori ufficiali dell'organizzatore di cui al precedente capoverso, essa dovrà darne preventiva richiesta scritta per accettazione alla Società organizzatrice che si riserverà in forma scritta di accettare o no la predetta richiesta. Resta inteso fin da ora che, qualora la Società organizzatrice autorizzasse l'espositore ad servirsi di aziende o fornitori esterni, rimane a totale carico della ditta Espositrice la responsabilità ad adempiere e attenersi a tutte le indicazioni date dall'organizzatore nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, del proprio regolamento e del "regolamento tecnico del quartiere fieristico" di cui al precedente art. 8, e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale della Società organizzatrice, delle strutture, dei padiglioni e l'uniformità estetico-funzionale degli allestimenti. La Società provvede all’illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche, ad eccezione delle superfici allo scoperto e dei padiglioni isolati, per i quali l’impianto dovrà essere eseguito a cura e spese della Ditta Espositrice, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge. I padiglioni destinati alle sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l’attacco degli impianti delle ditte espositrici come : Computers, smartphone, macchinari e altri beni strumentali. I relativi extra consumi di energia elettrica sono esclusi nel canone di adesione e verranno adebitati o conteggiati a consumo al termine dell'evento/fiera. La Ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto elettrico, idrico, audio e video, la Società ha lafacoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi nel comune interesse anche delle ditte espositrici, la Società provvederà a dare in dotazione a noleggio ad ogni Ditta espositrice per il periodo della manifestazione, un estintore antincendio portatile ogni 6 mq circa di superficie espositiva, detta dotazione è obbligatoria per tutte le Ditte espositrici ed il relativo costo è dettagliato nel contratto e/o domanda di adesione . Al termine della manifestazione, la Società organizzatrice provvederà al ritiro degli estintori direttamente presso i posteggi degli Espositori.

Nel caso in cui l’Espositore avesse urgenza di abbandonare la sede espositiva prima che la Società abbia provveduto ad effettuare il ritiro in loco, l’estintore dovrà essere riconsegnato direttamente a cura dello stesso Espositore presso gli sportelli Forniture Tecniche della Società organizzatrice. L’Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l’estintore verrà addebitato al costo maggiorato del 100%

Art. 16 Pulizia

La Società organizzatrice, durante la manifestazione provvederà a far eseguire la pulizia dei corridoi, il ripristino dei cestini, dei servizi igienico sanitari e delle altre zone comuni dei padiglioni. La pulizia dei posteggi/stand è a totale carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dalla Società organizzatrice, che sarà espletato con tariffe preferenziali da aziende specializzate. La richiesta potrà essere inoltrata per iscritto alla Società per l'approvazine e il pagamento del servizio accessorio

Art. 17 Vigilanza ed assicurazione

Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso il proprio personale o da terzi gestiti e remunerati da esso. La Società organizzatrice non sarà ritenuta in alcun modo responsabile di furti, smarrimenti, danneggiamenti, risse o altre. L’Espositore è obbligato a presidiare con il proprio personale la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione, esso è l'unico custode per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione

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(compreso il periodo di allestimento/disallestimento se esso è realizzato a propria cura o da aziende terze commissionate dall'espositore ) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Come custode della postazione espositiva, l’Espositore è obbligato a manlevare totalmente la Società organizzatrice da ogni responsabilità, perdita, danno, costo, spese legali, ect, ect derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. La Società organizzatrice, provvederà esclusivamente nel proprio interesse ad svolgere un normale servizio vigilanza diurna e notturna senza con questo assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi/stand giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato a cura di ciascun Espositore, contro “tutti i rischi", non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana, incendio o altro. La Società declina qualsiasi responsabilità per ogni danno arrecato a persone e merci esposte. La Società organizzatrice nell’interesse degli Espositori, provvederà direttamente a stipulare l'assicurazione di responsabilità civile RCT per gli eventuali danni arrecati a terzi, alle merci e materiali di allestimento di proprietà dell'Espositore sino a un massimale di € 3.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualunque esso sia il numero anche se appartenenti a più persone. La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell’Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati. Pertanto, le ditte espositrici interessate ad avere una copertura assicurativa maggiore sono tenute a chiedere alla Società organizzatrice di aumentare il massimale di copertura assicurativa con l’obbligo per esse di versare il supplemento della quota eccedente del premio che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice incaricata. Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C, con l’obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio/stand, corrispondendo l’intero canone dovuto per il risarcimento del maggior danno causato. A tal fine, la Società organizzatrice potrà in qualunque momento chiedere alla Ditta espositrice l’esibizione delle predette coperture assicurative in essere

Art. 18 Macchinari in azione

Ai fini dimostrativi e salvo divieto della Società, le macchine o beni strumentali esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo alcuno o molestia nei confronti di chiunque sia presente ed a qualunque titolo nel quartiere fieristico. Le ditte interessate dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza ed a manlevare al riguardo, qualsiasi responsabilità della Società organizzatrice per danni diretti o indiretti a persone o cose

Art. 19 Ingressi e orari

La manifestazione per tutto il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l’orario che la Società si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici. Gli Espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell’orario di apertura al pubblico. Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive o per frazioni di ora, questo produrrà ipso iure la risoluzione del contratto con l’obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l’intero canone dovuto e il risarcimento del maggior danno. La Società organizzatrice potrà provvedere direttamente alla chiusura dello stand che sia di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventualmente procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia al verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi. Gli espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando l’orario di chiusura al pubblico. La Società si riserva la facoltà di prevendere biglietti d’ingresso a carico dei visitatori per l'ingresso in fiera per la visita a singoli padiglioni o mostre specifiche inserite nel più ampio contesto della manifestazione o evento, nonché di sospendere l’entrata del pubblico ritenuto non qualificato

Art. 20 Divieti in generale

A tutti gli espositori è assolutamente vietato : La cessione totale o parziale dei posteggi/stand anche in forma gratuita salvo espressa autorizzazione della Società organizzatrice, l’esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti, l’attrazione del pubblico con apparecchi audio, video, musicali, etc. o con mezzi fonici/vocali, la presenza di personale che dall'esterno del proprio stand o parcheggio invita i visitatori ad entrare nel predetto posteggio, l’esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione, l’uso e la diffusione di cartelli, totem, manifesti, opuscoli, campioni, depliants e simili che non abbiano carattere commerciale ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori ed visitatori, la raccolta di firme, sondaggi, ricerche di mercato, dichiarazioni e giudizi, la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, coupon, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie, divulgare la propaganda e dare giudizi che possono dare adito a critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali del nostro e altri Paesi esteri, la permanenza anche di propri dipendenti nel quartiere fieristico nei singoli padiglioni o settori dopo la chiusura serale dell'evento, la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci nei limiti delle apposite disposizioni, effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società organizzatrice, reclamizzare attività esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico, effettuare dimostrazioni pratiche non autorizzate dalla Società organizzatrice, smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte nel posteggio/stand prima dell'effettivo giorno e ora di chiusura dell'evento stabilito dalla Società organizzatrice, fotografare, filmare, disegnare o comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte nonché i posteggi che li ospitano senza l’autorizzazione scritta degli Espositori interessati e della Società organizzatrice, eseguire modifiche o mutamenti di colore alle strutture ed agli allestimenti di proprietà dell'espositore o di preallestisti ceduti in comodato d'uso e/o noleggio dalla Società organizzatrice, effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico, applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della Società Organizzatrice o di proprietà del quartiere fieristico, utilizzare striscioni pubblicitari a traguardo all'interno ed esterno del quartiere fieristico, all'interno dell'area espositiva e delle vie stradali adiacenti l'intero isolato ove ubicato il quartiere fieristico.

Si vieta l’uso da parte di allestitori ed espositori di lampade alogene e ad incandescenza all’interno degli spazi espositivi essendo consentito esclusivamente il solo uso di lampade a led, in alternativa, lampade a fluorescenza con bassa emissione termica. Per ogni attività per la quale siano obbligatoriamente dovuti i diritti d’autore alla S.I.A.E, l’Espositore dovrà pagare i diritti di autore ed essere autorizzato dalla sede S.I.A.E di competenza territoriale. La mancata osservanza anche di uno solo dei divieti di cui sopra esposti costituirà inadempimento contrattuale. Di conseguenza, la Società organizzatrice potrà applicare alle ditte Espositrici inadempienti una penale che va da un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 5.500,00 per ciascuna infrazione commessa fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore da riconoscere alla Società organizzatrice. Gli espositori si impegnano ad accettare qualsiasi iniziativa che la Società organizzatrice dovesse ritenere opportuna intraprendere al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione. Costituiranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale della Società organizzatrice, la segnalazione di almeno una Ditta Espositrice o di 2 (due) visitatori, ove una Ditta Espositrice si renda responsabile di almeno 2 infrazioni/divieti, anche diverse tra di esse, questo produrrà ipso iure la risoluzione immediata del contratto con l’obbligo della Ditta Espositrice di liberare subito il posteggio/stand corrispondendo l’intero canone dovuto e il risarcimento del danno subito dalla Società organizzatrice. In casod i violazione dei predetti divieti, in aggiunta all’applicazione delle penali in danno degli Espositori inadempienti, la Società organizzatrice provvederà a propria cura ed a spese dell’Espositore, all’immediata cessazione dell'erogazione dei servizi : Energia elettrica, acqua, aria o di qualsiasi impianto o servizio fornito in dotazione all'Espositore che nel corso della manifestazione o evento possano provocare danni, rischi e pericoli in termini di sicurezza a persone e cose

Art. 20.1 Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato occupare spazi espositivi all’interno del quartiere fieristico oltre i limiti dimensionali assegnati. È, altresì vietata la collocazione all’esterno degli spazi espositivi assegnati agli Espositori di ogni e qualsivoglia installazione amovibile (cartelloni, pannelli, totem, strutture espositive mobili, merci, etc.) senza aver ottenuto la previa autorizzazione della Società organizzatrice. Gli Espositori che avranno ottenuto le suddette autorizzazioni dovranno provvedere all’immediata regolarizzazione amministrativa delle installazioni autorizzate direttamente alla Società organizzatrice La mancata osservanza delle sopra esposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Conseguentemente la Società organizzatrice potrà applicare agli Espositori una penale pari a € 5.500,00 per ciascuna infrazione salvo l’eventuale risarcimento dell’ulteriore maggior danno. L’Espositore accetta espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dalla Società organizzatrice, di un Espositore terzo o di 2 visitatori. Accertate le infrazioni di cui sopra, ove l’Espositore non provveda all’immediata rimozione delle installazioni suindicate, nonché alla rimozione di tutto quanto occupi spazi ad esso non assegnati come da contratto di adesione, quest’ultimo si intenderà risolto ipso iure con l’obbligo per la Ditta Espositrice di liberare immediatamente il posteggio/stand, corrispondendo l’intero canone dovuto ed eventuale risarcimento del maggior danno cagionato alla Società organizzatrice

Art. 21 Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento

Con la sottoscrizione della domanda di adesione o partecipazione, l’espositore dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente articolo per articolo le Condizioni Generali del Contratto. La Società organizzatrice si riserva di stabilire anche in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali Generali, norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione/evento ed i servizi inerenti. Le pubblicazioni della Società contenenti norme e disposizioni si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali Generali. La Società potrà far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva o stand per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell’Espositore. In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali Generali, la Società si riserva comunque di procedere alla risoluzione del contratto con chiusura immediata del posteggio/stand senza riconoscere alcun rimborso dei canoni corrisposti e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive edizioni o di altre manifestazioni fieristiche da essa organizzzate

Art. 22 Forza maggiore

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà della Società organizzatrice, la data della manifestazione potrà essere cambiata, sospesa o addirittura annullata. In caso di annullamento, il Partecipante/Espositore, riconosce ed offre a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, il pagamento di una somma corrispondente al 20% (ventipercento) del canone di adesione. Talora si verificasse tale eventualità, la Società organizzatrice non potrà essere citata per danni a nessun titolo

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Art. 23 Forma; documenti contrattuali; reclami.

La forma scritta è la sola consentita per regolarizzare il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente, valgono i documenti contrattuali unicamente predisposti dalla Società organizzatrice, ossia la “Domanda di Adesione", alle “Condizioni Contrattuali Generali" , del “Regolamento Tecnico del quartiere fieristico" per le norme, i lavori e le attività da espletarsi all’interno delle aree di pertinenza del quartiere fieristico e la “conferma di ammissione”. Sui predetti documenti non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto con Raccomandata A/R alla Società organizzatrice entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell’evento previa la decadenza dei termini

Art. 24 Divieto ingresso minori, animali e zaini

E' assolutamente vietato l'ingresso di minori, animali e zaini all'interno dell'esposizione in fiera e/o evento. L'aziene addetto ai lavori di essi, introducesse minori, animali e zaini all'interno della fiera/evento, nonchè all'interno dello stand/posteggio organizzatrice è declinata da ogni responsabilità sia in sede civile che penale qualora gli Espositori e il personalteggi ad essi asseganti

Art. 25 Servizi accessori & Allestimenti

La Società organizzatrice fatta eccezione per la fornitura a noleggio dello stand preallestito e accessori di cui allegati "scheda tecnica e descrizione" presente nello e-shop di acquisto, è esonerato da fornire altri accessori come: Cavatappi, glacette, spumantiere, sputacchiere/sputavino, calici, porta bottiglie, secchielli del ghiaccio, tovaglioli, tovaglie, servizio ghiaccio, frigo, spillatori e quant'altro dovesse servire all'azienda Espositrice per espletare il suo lavoro all'interno della fiera e del suo posteggio/stand. La società organizzatrice a suo insindacabile giudizio, è libera di modificare gli allestimenti degli stand preallesti concessi in noleggio temporaneo agli espositori. Qualora l'espositore voglia utilizzare un allestimento di sua proprietà o uso, dovrà chiedere preventiva autotizzazione all'azienda organizzatrice

Art. 26 Disposizioni Condizioni Generali Contrattuali e regolamento

L'espositore oltre a rispettare il qui presente regolamento e le Condizioni Generali contrattuali redatto dalla Società organizzatrice, si deve attenere scrupolosamente a rispettare il "regolamento tecnico generale del quartiere fieristico" di cui viene consegnata copia online in formato pdf per conoscenza e accettazione. Ogni violazione commessa dall'Espositore, sia del regolamento e delle Condizioni Generali Contrattuali della Società organizzatrice che, della Società proprietaria del quartiere fieristico, è sanzionalbile da € 25.000,00 (venticinquemila/00) a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)

Art. 28 Credenziali di accesso

Chiunque entri nel quartiere fieristico e padiglioni a qualsiasi titolo nelle fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti è tenuto ad esibire all’atto dell’ingresso le sue credenziali al personale di controllo accessi (Art. 26, comma 8 del D.lgs. 81/2008) e ad attenersi alle prescrizioni di legge riassunte nei cartelli collocati ad ogni ingresso e ad rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente

Art. 29 Rinvio o soppressione della fiera

Nell’eventualità che la manifestazione fieristica non possa avere luogo per causa non imputabile alla Società organizzatrice come : Disatri ambientali, terrorismo, incendio o chiusura straordinaria del quartiere fieristico, calamità naturali, terremoti, alluvioni, pandemie e altre, la Societa è tenuta unicamente al solo rimborso delle somme già versate dal Partecipante/Espositore senza corresponsione di penali per: Assicurazione RCT, interessi legali/moratori e/o maggiori danni per le Spese di istruttoria, Penali, Bolli, ect, a Istituti di Credito (Banche) e Finanziarie per finanziamenti accesi dall'Espositore per partecipare/aderire alla Fiera/Evento, spese legali, commissioni bancarie agli istituti di credito ed circuito interbancario dovute ad esse per i pagamenti avvenuti online con carte di credito, carte di debito o con bonifico bancario che restano a totale carico della ditta Espositrice

Art. 30 Rinuncia alla partecipazione

Qualora per motivi di legittima comprovata impossibilità non consentissero all'Espositore di partecipare alla manifestazione, lo stesso potrà richiedere lo scioglimento dell'impegno mediante lettera raccomandata A/R, indirizzata alla Società organizzatrice, entro e non oltre il 30esimo (trentesimo) giorno precedente l’inaugurazione di inizio della manifestazione/Fiera/Evento, In tal caso, il 50% (cinquantapercento) dellla somma versata all'atto della presentazione della domanda di adesione sarà totalmente trattenuta dalla Società Organizzatrice. Se la rinuncia avvenisse successivamente, l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto di cui si fa riferimento alla

"Domanda di adesione" restando in facoltà della Società organizzatrice richiedere il rimborso di maggiori danni diretti ed indiretti arrecati dalla rinuncia della ditta Espositrice.

Sulla valutazione delle cause che impediscono all'Espositore di partecipare alla manifestazione giudicherà in modo inappellabile la Società Organizzatrice Art. 31 Antincendio e Sicurezza

Il quartere fiera è dotato di un servizio di vigilanza e impianto antincendio, pertanto, all’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data tempestiva comunicazione al servizio antincendio presenti in ogni padiglione del quartiere fieristico ove è allestito l'evento/fiera. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti del servizio antincendio, l'Espositore o responsabile dell'azienda espositrice dovrà gestire l'emergenza invitando i propri dipendenti o addetti ai lavori a mantere la calma e seguire le eventuali istruzioni del personale antincendio. Nel caso venga impartito l’ordine di evacuazione, bisogna evitare di farsi prendere dal panico, correre o strillare e con molta calma dirigersi alle più vicine uscite di sicurezza

Art. 32 Disposizioni di carattere generale

Elezione di domicilio, norme legislative applicabili, giurisprudenza italiana e foro territoriale e competente :

L’espositore, all'interno del Quartiere Fieristico, deve fruire di personale con rapporto di lavoro subordinato diretto od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia di sicurezza, previdenziale, assicurativa, fiscale etc.). L’Espositore, durante i lavori di allestimento posteggio/stand, giornate della fiera e smantellamento posteggio/stand alla fine della fiera, elegge il proprio domicilio ad ogni effetto presso la sede della Società organizzatrice ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la sede competente del Foro ove si svolge la fiera/evento o manifestazione. Ogni rapporto fra l’Espositore e gli eventuali soggetti terzi è regolamentato esclusivamente dalle vigenti leggi italiane

Art. 33 Costi aggiuntivi a carico delle aziende partecipante

Dalla Quota della domanda adesione, sono esentati i seguenti servizi a pagamento : Servizio interpretariato dedicato, hostess, promoter, arredi extra, spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio rappresentante, spese relative al trasporto A/R del campionario da esporre in fiera compreso la movimentazione in entrata e uscita fino allo stand assegnato, l'utilizzo di scale, trabatelli, muletti, carrelli elevatori elettrici, PLE (piattaforme aeree) transpallet per la movimentazione delle merci in entrata e uscita dal quartiere fieristico incluse le formalità doganali, sistemazione del campionario o prodotti all’interno dello stand e della movimentazione e ricovero nei magazzini della fiera dei relativi imballaggi, scorte merce, installazione e consumi telefonici, fax e internet, eventuali collegamenti idrici e aria compressa, assicurazione per i rischi di trasporto, ect, ect. Sulla base della comunicazione di ammissione alla Fiera/Evento, la Società organizzatrice potrà chiedere il pagamento anticipato per intero mentre per le spese a consumo o forfait di cui sopra, l'Espositore salderà la somma da pagare alla Società Organizzatrice l'ultimo giorno di Fiera/evento. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni richieste in loco verranno soddisfatte, ove possibile, sempre con addebito all'Espositore. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni qualora curi la realizzazione della guida ufficiale, della grafica, dei loghi, pubblicità, testi e scritte in italiano o in altre lingue (straniere) che promuovano l’azienda nell’ambito dell’evento fieristico (cataloghi promozionali, targa o insegna nello stand o posteggio, guida ufficiale, sito web e in quelle ufficiali delle fiere/manifestazioni, inserimento dell’iscrizione dell’impresa, ecc.) pur assicurando la massima attenzione nella preparazione dello stesso

Art. 34 Autorizzazioni ; Scia temporanea e certificazione HACCP

Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Nel caso in cui l'Espositore durante la manifestazione somministrasse o facesse assaggi di degustazione come : Cibi, bevande, alcolici e superalcolici, è tenuta ad richiedere tempestivamente la Scia temporanea al Suap di competenza territoriale e certificazione HACCP, in mancanza di essa, l'espositore non potrà in alcun modo esercitare la somministrazione. L'azienda organizzatrice non è in alcun modo responsabile delle infrazioni commesse dall'azienda espositrice

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Art. 35 Divieti e obblighi

per le aziende partecipanti è vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli stand a terzi. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti di altre aziende non ufficialmente riconosciute e autorizzate dalla Società Organizzatrice. L’Espositore deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura e chiusura della manifestazione, in caso contrario la Società organizzatrice non si assumerà alcuna responsabilità e onere derivante da furti o danni ai materiali esposti così come non garantirà il presidio dell’area dell’azienda. E’ obbligatorio il rispetto dell’orario stabilito per il periodo di montaggio e smontaggio, l’eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra sarà addebitata all’impresa preposta all'allestimento del posteggio/stand. La ditta Espositrice deve riconsegnare a conclusione della fiera/evento l’area assegnata o posteggio/stand, gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati rimanendo a carico degli espositori gli eventuali danni causati agli stessi. L’Espositore è tenuto a rispettare una condotta di cordiale e civile convivenza non arrecando danno e disturbo al pubblico e agli altri Espositori, esso è il solo responsabile per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni di legge e da regolamento della Società organizzatrice e quartiere fieristico

Art. 36 Domicilio legale e Foro competente

Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l’Espositore elegge il proprio domicilio legale della sede della Società organizzatrice. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Milano, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente e questo anche per le azioni di natura pre o extracontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato. Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c, dopo attenta lettura, consapevole del contenuto di ogni singola clausola prevista nel presente contratto : Condizioni Contrattuali Generali, dichiaro espressamente di approvare i seguenti articoli: 1 Sede e data della manifestazione; 2 Espositori e prodotti ammessi; 3 Domanda di ammissione; 4 Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T; anticipo; 6 Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione; 7 Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto; 7/bis Saldo partecipazione e regolamentazione accesso al quartiere fieristico; 8 Occupazione posteggi ed uso degli stessi; 9 Allestimenti e insegne; 10 Danni; 11 Garanzia reale dei crediti 12 Entrata ed uscita di merci; “Buono di uscita”; sgombero posteggi; 14 Pubblicità; 15 Servizi; illuminazione; antincendio; 17 Vigilanza ed assicurazione;

18 Macchinari in azione; 19 Ingressi; orari; 20 Divieti in generale; 20/bis Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; 21 Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione; inadempimento; 22 Forza maggiore; 23 Forma; documenti contrattuali; reclami; 26 Disposizioni Condizioni Generali Contrattuali e regolamento; 34 Autorizzazioni e Scia Temporanea; 36 Domicilio legale e Foro competente.

FIRMA (chiara e leggibile) e timbro per approvazione

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informativa sul trattamento dei dati personali, aziendali, sensibili, ai sensi del regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, la Società organizzatrice, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali

FIRMA (chiara e leggibile) e timbro per approvazione

Domus di M.Sechi Via Veronese, 1 CAP 21022 Azzate (Va) contatti@domus.fun tel. 0332 1647627 fax 02 93661936 (Va) REA VA 372294 Partita IVA 03693500120

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