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Le novità del modello IVA 2021 per l anno 2020

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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le novità del modello IVA 2021 per l’anno 2020

Il presente lavoro analizza le principali novità del modello IVA 2021 per il periodo d’imposta 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021. Sono esaminate, fra l’altro, le modalità di versamento del saldo annuale a debito e quelle di utilizzo dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione.

In termini generali, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (art. 8 del DPR 322/98) tutti gli esercenti imprese o arti e professioni (artt. 4 e 5 del DPR 633/72), titolari di partita IVA.

Sono esonerati dal citato adempimento, invece:

  i soggetti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e i soggetti che, essendosi avvalsi della dispensa da adempimenti (art. 36-bis del DPR 633/72), hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti (il predetto esonero non si applica, per esempio, se sono stati operati acquisti per i quali l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge);

  i soggetti che applicano il regime forfetario per i lavoratori autonomi di cui all’art. 1 co.

54 – 89 della L. 190/2014;

  i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

  i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

  gli esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime speciale di cui all’art. 74 co. 6 del DPR 633/72;

  gli imprenditori individuali che concedono in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini dell’IVA;

  i soggetti passivi non stabiliti in Italia che hanno effettuato soltanto operazioni esenti, non imponibili, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, tramite rappresentante fiscale “leggero” (art. 44 co. 3 del DL 331/93);

Soggetti obbligati alla presentazione del modello e soggetti esonerati

(2)

  i soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche), i quali sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

  i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE identificati in Italia ai fini del regime “Mini one stop shop”, in sigla MOSS (art. 74-quinquies del DPR 633/72);

  i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (art. 34-ter del DPR 633/72).

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Pertanto, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 deve essere presentata:

  a decorrere dall’1.2.2021;

  entro il 30.4.2021.

La dichiarazione è presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e trasmessa:

  direttamente dal dichiarante;

  tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. Dottori Commercialisti);

  tramite altri soggetti incaricati, per le Amministrazioni dello Stato;

  tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13095 sono stati approvati:

  il modello IVA 2021 per il periodo d’imposta 2020 e le relative istruzioni;

 il modello “IVA Base” 2021 per il periodo d’imposta 2020 e le relative istruzioni.

Termini e modalità di presentazione del modello

Struttura e contenuto del modello

(3)

In particolare, il modello IVA 2021 relativo all’anno 2020 è composto:

 dal frontespizio;

 da 18 quadri (da VA a VG);

 dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

Frontespizio Tipo di dichiarazione Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

Dati del contribuente

Partita IVA, impresa artigiana iscritta all’albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)

Persone fisiche (es. cognome e nome)

Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)

Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante,

curatore fallimentare, erede

ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante

Generalità (es. cognome e nome)

Art. 74-bis, data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata

Firma della dichiarazione

Numero di moduli

Invio avviso e altre comunicazioni telematiche all’intermediario Situazioni particolari

Esonero dall’apposizione del visto di conformità Firma

Visto di conformità

Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità

Sottoscrizione dell’organo di

controllo

Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione o collegio sindacale)

Codice fiscale Firma

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell’incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso e altre comunicazioni telematiche Data dell’impegno

Firma dell’incaricato

Quadri Quadro VA Informazioni e dati relativi all’attività

Quadro VB Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

(4)

Quadro VC Esportatori e operatori assimilati – Acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate

Quadro VD Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio Quadro VE Determinazione del volume d’affari e della imposta relativa alle

operazioni imponibili

Quadro VF Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

Quadro VJ Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni Quadro VH Variazioni delle comunicazioni periodiche

Quadro VM Versamenti immatricolazione auto UE Quadro VK Società controllanti e controllate Quadro VN Dichiarazioni integrative a favore Quadro VQ Versamenti periodici omessi Quadro VL Liquidazione dell’imposta annuale Quadro VP Liquidazioni periodiche IVA

Quadro VT Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

Quadro VX Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta Quadro VO Comunicazioni delle opzioni e revoche

Quadro VG Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR

Quadro VS Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante

Quadro VV Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo Quadro VW Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

Quadro VY Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta di gruppo Quadro VZ Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali novità del modello IVA 2021 relativo all’anno 2020.

In merito alle cessioni di beni esenti IVA necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124 del DL 34/2020, conv. L.77/2020), nonché alle cessioni esenti IVA di vaccini contro il COVID-19 e alle relative prestazioni di servizi strettamente connesse (art. 1 co. 453 della L. 178/2020), nelle istruzioni della dichiarazione è stato precisato che:

 le operazioni effettuate devono essere indicate nel rigo VE33 (“Operazioni esenti”);

 gli acquisti devono essere indicati nel rigo VF16 campo 2 (“Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta”).

Principali novità del modello

per il 2020

(5)

Quadro Descrizione delle novità

Quadro VA

È stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti passivi che non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel predetto rigo occorre indicare:

 in casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in appendice alle istruzioni della dichiarazione IVA in esame;

 nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.

Il rigo deve essere compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a tale procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa.

Quadro VF

Nel rigo VF30 è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla L. 160/2019.

(6)

Nel rigo VF34 è stato introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto, nella determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020), nonché delle cessioni di vaccini contro il COVID-19 e delle relative prestazioni di servizi strettamente connesse (art. 1 co. 453 della L. 178/2020); infatti, tali operazioni esenti IVA conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta. Il campo successivo (“Percentuale di detrazione”) è stato rinumerato.

Quadro VI

Il quadro VI è stato soppresso, poiché l’obbligo dei fornitori di comunicare le dichiarazioni di intento ricevute è stato eliminato dall’art.

12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).

Quadro VQ

È stata introdotta la nuova colonna 7 nella quale indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra:

 il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019;

 e la data di presentazione del modello IVA 2021 per il 2020.

Di conseguenza, le colonne successive sono state rinumerate.

(7)

Quadro VL

È stato previsto il nuovo rigo VL41 per indicare:

 nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VL30) e l’IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);

 nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito “potenziale”

(ossia quello che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel rigo VL33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

Quadro VO

È stato introdotto il rigo VO16 riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del DPR 633/72 (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE.

La casella deve essere barrata da coloro che esercitano l’opzione, a partire dal 2020, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente.

Nel rigo VO26 è stata prevista la casella 2 per consentire alle imprese minori di comunicare la revoca dell’opzione per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

È stato introdotto il rigo VO36 riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

(8)

Quadro VS (liquidazione IVA di gruppo)

È stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Quadro VW (liquidazione IVA di gruppo)

È stato previsto il nuovo rigo VW41 per indicare:

 nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VW30) e l’IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VW30);

 nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito “potenziale”

(ossia quello che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel rigo VW33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

Nel quadro VL della dichiarazione IVA per il 2020 sono riepilogati gli importi che concorrono alla formazione del saldo IVA per tale periodo d’imposta.

Saldo IVA Descrizione

Zero Il complesso delle poste a debito è pari a quello delle poste a credito A debito Il complesso delle poste a debito è superiore a quello delle poste a credito A credito Il complesso delle poste a debito è inferiore a quello delle poste a credito Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato, se d’importo superiore a 10,33 euro, ossia a 10,00 euro per effetto dell’arrotondamento degli importi indicati in dichiarazione (art. 3 del DPR 126/2003).

Sono previste diverse modalità di versamento:

 versamento in unica soluzione;

  versamento differito entro il termine previsto per le imposte sui redditi;

  versamento rateale.

Saldo annuale IVA per l’anno 2020

Modalità di versamento del saldo IVA a debito

(9)

Il saldo IVA a debito per l’anno 2020 può essere versato in un’unica soluzione entro il 16.3.2021 (art. 6 del DPR 542/99).

In alternativa, il saldo IVA a debito per l’anno 2020 può essere versato entro il termine previsto per le imposte sui redditi (art. 6 del DPR 542/99), ossia:

 entro il 30.6.2021, con l’interesse dell’1,6%, pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (art. 6 del DPR 542/99);

  entro il 30.7.2021, con la maggiorazione complessiva del 2,0064%, pari allo 0,4%

calcolato sull’importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui al punto precedente (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 e ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73).

Il saldo IVA a debito può essere versato, infine, in modalità rateale tenuto conto di quanto segue (art. 20 del DLgs. 241/97 e art. 5 del DM 21.5.2009):

 per la dilazione è dovuto l’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive (l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse);

 il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni);

 l’ultimazione della rateazione deve avvenire nel mese di novembre del 2021, pertanto, qualora la prima rata sia versata il 16.3.2021, il numero massimo di rate è pari a 9.

Il credito IVA maturato nell’anno 2020 (rigo VX2) può essere utilizzato scegliendo una o più delle seguenti modalità:

 rimborso, qualora sussista una delle fattispecie previste (rigo VX4);

 riporto a riduzione del debito IVA a partire dal mese di gennaio 2021 o dal primo trimestre 2021, a seconda della periodicità con la quale si liquida l’imposta (rigo VX5);

 compensazione mediante modello F24, tenuto conto delle limitazioni legate all’obbligo di apposizione del visto di conformità (rigo VX5);

 cessione alla consolidante, nell’ambito del consolidato nazionale (art. 117 e ss. del TUIR), per la compensazione dell’IRES dovuta dalla stessa (rigo VX6).

Modalità di utilizzo del saldo

IVA a credito Versamento in unica

soluzione

Versamento differito entro il termine previsto per le imposte sui redditi

Versamento rateale

(10)

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti . CSA International Consulting Srl

Milano, 16 febbraio 2021

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