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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.

Legge Regionale 12.03.2015 n. 7, Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie Delibera di giunte regionale n. 14/8 del 08.04.2015

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE DETERMINAZIONE

N. 243 del 12.10.2015

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 43/89;Linea 15 kV interrata e cabina di trasformazione MT/BT loc. GirilliSpinosu nel Comune di Iglesias (Rif.

742280);

Vista la legge regionale 20 Giugno 1989 n. 43 “ Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici;

Vistala legge 22 Febbraio 2001 n. 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici;

Vistala legge regionale 12 Giugno 2006 n. 9 “conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” in particolare l'articolo 55, comma 2. lettera a), che attribuisce alla Province la competenza sul rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 Kvolt e relative varianti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54 della medesima legge;

Vistala legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge regionale 5 Marzo 2008 n. 3 “Legge finanziaria 2008” in particolare l'articolo 24 lettera n;

Vista la Legge 28 giugno 1986, n° 339, il D.M. 21/03/1988 n. 449, il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16/01/1991 (Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aree esterne);

Visto il T.U. Delle leggi sulle acque pubbliche ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e successive modiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e, successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.C.M 8 luglio 2003 “ Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete ( 50 Hz ) generati dagli elettrodotti” in particolare l'articolo 4;

Visto il D.M. Ambiente 29 Maggio 2008 “ Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti;

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Vistoil Decreto Commissariale n. 2 del 13/05/2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area dei Servizi per la Pianificazioni all’Ing. Fulvio Bordignon;

Vistal’istanza pervenuta (nostro prot. n° 9861 A del 18/05/2015), presentata da ENEL DivisioneInfrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna, (C.F./P.I.

05779711000), con sede in Cagliari, piazza Deffenu n° 1, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio ai sensi della L/R 43/89; per laRealizzazione linea 15 kV interrata e cabina di trasformazione MT/BT loc. GirilliSpinosu nel Comune di Iglesias (Rif. 742280);

Vista la determinazione n. 132 del 30.06.2015 con la quale si è proceduto all’indizione della conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze dei nullaosta e degli assensi comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari ai sensi della 241/1990 ess.mm.ii., finalizzata al rilascio dell’ Autorizzazione in oggetto;

Consideratoche in data 23.07.2015, alle ore 10.15, presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias, Via Fertilia n.40 – Carbonia, si sono svolti i lavori della Conferenza citata;

Visti i pareri favorevoli inviati dagli Enti interessati dall’intervento in oggetto, di seguito indicati:

1. l’A.R.P.A.S con nota nostro prot. n. 14782 del 28/07/2015, esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. per la cabina di trasformazione dovrà essere considerata una distanza di prima approssimazione pari a 2.00 m. misurati da filo parete per ogni lato del box prefabbricato;

b. per il punto di derivazione e riconnessione si dovrà considerare una distanza di prima approssimazione pari a 10,00 m per lato calcolata dall’asse della linea passante per il baricentro dei tre conduttori;

c. all’interno delle fasce di rispetto non sono consentite permanenze per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere;

2. l’ANAS con nota nostro prot. n. 13937 del 14/07/2015, esprime parere favorevole con prescrizioni, specificando che prima dell’esecuzione dei lavori, l’ENEL dovrà portare a conclusione il procedimento amministrativo ex art. 27 del codice della strada, e ottenere il relativo atto autorizzatorio finale. Successivamente con nota del 22.07.2015 l’Anas, considerato che le opere in oggetto non interessano ne il piano viabile, ne le pertinenze della strada, ma ricadono all’interno esclusivamente nella proprietà altrui vincolata dalla fascia di rispetto, rilascia il nulla osta a condizione che le opere eseguite risultino perfettamente conformi alla documentazione grafica e tecnica allegata alla richiesta e alle prescrizioni riportate nella nota trasmessa;

3. Comune di Iglesias avvenuta affissione all’albo pretorio dal 13/05/2015 al 02/06/2015, senza che siano state presentate opposizioni od osservazioni avverso esso;

4. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di Cagliari e Oristano: con nota nostro prot. n. 13937 del 14/07/2015 comunica che il progetto relativo all’intervento in oggetto non risulta essere stato trasmesso, pertanto la Soprintendenza non può esprimere il parere di competenza;

5. Consorzio di Bonifica del Cixerri rilascia il nulla osta per quanto di competenza purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

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a. Lo scavo per la posa della linea interrata dovrà essere effettuata sul bordo del limite di pertinenza della fascia frangivento, ossia a circa 2 m in parallelo alla ultima fila di eucalipti;

b. Sarà cura dell’Enel informare prima dell’inizio dei lavori, con lettera raccomandata o posta certificata. L’ufficio tecnico consortile, affinché venga concordato un sopralluogo congiunto;

c. Dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi in condizioni identiche a quelle precedenti l’intervento;

d. Il consorzio avrà sempre e in qualsiasi caso il diritto di intervenire per qualsivoglia intervento di manutenzione necessario, senza dover rispondere in alcun modo del ripristino delle opere realizzate;

e. Sarà inoltre cura dell’Enel tenere indenne l’Amministrazione e il personale consortile da qualsiasi controversia che i lavori dovessero dar luogo;

6. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, con nota nostro prot. n. 13673 del 08/07/2015, comunica che l’area in questione potrà costituire oggetto di diritti a favore di terzi solo a seguito di rilascio da parte della Direzione regionale di specifico atto di concessione.

Successivamente l’Enel con nota nostro prot. n. 14515 del 23/07/2015 informa che a seguito di una verifica si è riscontrato che la linea in progetto è prevista nelle pertinenze stradali, in quanto la linea esistente attraversa già l’area demaniale. Pertanto l’ing. Zucca in conferenza ha riferito che in accordo con l’agenzia si procederà alla regolarizzazione attraverso la stipula di apposita concessione;

7. Copia del B.U.R.A.S. contente l’avviso di avvenuta pubblicazione dell’intervento;

A tutt’oggi non risultano pervenuti i seguenti pareri:

• Consorzio del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna;

• Comune di Iglesias non ha trasmesso il parere edilizio e urbanistico, inoltre una parte dell’area interessata dall’intervento ricade in zona PAI, rischio frana. L’Enel ha predisposto lo studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 25 delle norme di attuazione del PAI, trasmettendolo al Comune. A tutt’oggi il Comune di Iglesias non ha trasmesso il parere di competenza, ai sensi della L.R. n. 33 del 15.12.2014 .;

• A seguito della nota nostro prot. n. 13937 del 14/07/2015 trasmessa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici, l’Enel ha verificato tramite la Dott. Pietra la trasmissione del progetto alla Soprintendenza, che a tutt’oggi non ha trasmesso il parere di competenza.

Ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 e dell’art. 17 bis della L. 241/90 (introdotto dall’art. 3 della legge n. 124 del 2015) si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Visti gli elaborati tecnici trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias, competente territorialmente per quanto riguarda il progetto in esame;

Vista la determinazione n. 232 del 05.10.2015, con la quale si approva il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi del 23.07.2015, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio

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provvisorio, dell’impianto:linea 15 kV interrata e cabina di trasformazione MT/BT loc. GirilliSpinosu nel Comune di Iglesias (Rif. 742280);

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell’intervento relativo all’istanza, così come descritto negli elaborati di progetto.

DETERMINA

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. Per le motivazioni in premessa, di rilasciare a ENEL Divisione Infrastrutture e Reti. Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna, (C.F./P.I. 05779711000), con sede in Cagliari, piazza Deffenu n° 1, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio per l’impianto:linea 15 kV interrata e cabina di trasformazione MT/BT loc. GirilliSpinosu nel Comune di Iglesias (Rif. 742280).

Art. 3. L’autorizzazione di cui al precedente art. 2 attiene esclusivamente all’impianto elettrico in premessa così come previsto negli elaborati tecnici trasmessi all’ufficio scrivente.

Art. 4. La presente autorizzazione deve intendersi limitata alle sole parti dell’impianto non riguardanti opere pubbliche, zone demaniali o militari, fatte salve quelle per le quali esiste, in atti, apposito nulla osta.

Art. 5. L’autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di costruzione di impianti, linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica tra le quali si richiama espressamente l’art. 10 della L.R. 43/89: ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna, (C.F./P.I.

05779711000), con sede in Cagliari, piazza Deffenu n° 1, viene pertanto ad assumere piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dall’impianto oggetto della presente autorizzazione, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi azione o molestia di chi si ritenga eventualmente danneggiato. ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna, resta obbligato ad eseguire, anche durante la costruzione dell’impianto in narrativa, tutte quelle nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela del pubblico o privato interesse ed entro i termini che saranno stabiliti.

Art. 6. Che la presente autorizzazione a favore della società Enel S.p.A. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza in conformità alla legge regionale 43/89.

Art. 7. Ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 43/89, ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete Sardegna, (C.F./P.I. 05779711000), con sede in Cagliari, piazza Deffenu n° 1, provvederà, alla redazione del certificato di regolare esecuzione o alla richiesta

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di nomina del Collaudatore, da inoltrarsi presso l’ufficio scrivente, per l’effettuazione del collaudo, a spese del richiedente, ai fini del rilascio della definitiva autorizzazione all’esercizio.

Art. 8. La presente autorizzazione ha validità come indicato al comma 4 dell’art. 7 della L.R. 43/89 a partire dalla data di rilascio della stessa.

Art. 9. La presente autorizzazione non sostituisce in alcun modo i titoli abilitativi edilizi che dovranno essere autonomamente acquisiti dal richiedente.

La presente autorizzazione è comunque subordinata alle altre eventuali autorizzazioni o nulla osta da parte dei diversi Enti competenti, in base alla normativa di Legge vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

R.P: M.M.

Il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon

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