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CORSO INNOVA START UP INNOVATIVA

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Academic year: 2022

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START UP

INNOVATIVA

Start up innovativa (2015) (L.Riva)

1

CORSO INNOVA

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START UP INNOVATIVA INDICE ARGOMENTI

• Decreto Legge Crescita 2.0 3

• A che cosa serve 7

• I requisiti 8

• Esenzioni, agevolazioni, deroghe e rapporti

di lavoro 14

• Start up sociale 16

• Considerazioni finali 21

Start up innovativa 2

L.Riva

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Start-up innovativa

Decreto Legge Crescita 2.0

• Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge

n.221/2012 di conversione del Dl 179/2012, chiamato

anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese

• La sezione IX è dedicata alle “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up Innovative”

Start up innovativa 3

L.Riva

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Start-up innovativa

Decreto Legge Crescita 2.0

• Una start-up innovativa è una società di capitali,

costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia,

oppure in uno degli stati della UE con una sede

produttiva o filiale in Italia, non quotata in borsa, che risponde a determinati requisiti

• Deve avere non più di sessanta mesi di vita (ossia 5 anni di vita), un fatturato inferiore a 5 milioni si euro e non

deve distribuire utili

• Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Start up innovativa 4

L.Riva

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• Le start-up innovative (così come gli incubatori certificati) devono essere iscritte in un’apposita sezione del

Registro delle Imprese (iscrizione gratuita)

• Per l’iscrizione, la sussistenza dei requisiti è autocertificata dal legale rappresentante

• La domanda va presentata in formato elettronico

• Vi rientrano, ad esempio, le S.r.l, S.p.a, S.p.a.s, S.a.p.a, e le società cooperative.

Start-up innovativa

Decreto Legge Crescita 2.0

Start up innovativa 5

L.Riva

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Start-up innovativa

Decreto Legge Crescita 2.0

• Quando perde i requisiti, la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese

• Il mancato deposito della dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti comporta la perdita dei requisiti

Start up innovativa 6

L.Riva

(7)

La start-up innovativa serve per favorire:

• la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile;

• lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione;

• La maggiore mobilità sociale ed attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero

Start-up innovativa A che cosa serve

Start up innovativa 7

L.Riva

(8)

• Deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, oppure una società

costituita in uno degli Stati della UE, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La società deve possedere i seguenti requisiti:

Start-up innovativa I requisiti

Start up innovativa 8

L.Riva

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Start-up innovativa I requisiti

a) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi dalla data di presentazione della

domanda;

b) ha la sede principale dei propri affari e interessi oppure una sede produttiva/filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

Start up innovativa 9

L.Riva

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Start-up innovativa I requisiti

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

f) non è stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Start up innovativa 10

L.Riva

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Start-up innovativa I requisiti

g) Inoltre è richiesto che sia posseduto almeno uno tra seguenti requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (fatturato) della start-up

innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.

Start up innovativa 11

L.Riva

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Start-up innovativa I requisiti

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o

all’estero;

Start up innovativa 12

L.Riva

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Start-up innovativa I requisiti

3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale (es. brevetto) relativa a una

invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà

vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Start up innovativa 13

L.Riva

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• Con il Decreto, sono state introdotte misure per

finanziare l’avvio e incentivare la costituzione di start-up (e seguire i loro primi quattro anni di vita) con contratti ad hoc e agevolazioni fiscali per aziende e privati che

investono in nuove imprese innovative (incubatori d’impresa e investitori), maggiore flessibilità nelle

assunzioni a tempo determinato, regole meno punitive sui fallimenti, ecc.

Start up innovativa 14

L.Riva

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• Abbattimento oneri: Esonero dal pagamento

dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, e dal

pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

• Rientro dalle perdite: nel caso in cui queste intacchino il capitale per più di un terzo, avranno più tempo rispetto alle società tradizionali prima che scatti l’obbligo di

ricapitalizzazione.

Start up innovativa 15

L.Riva

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Start up innovativa

Start-up sociale: (art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155):

• Assistenza sociale

• Assistenza sanitaria

• Assistenza socio-sanitaria

• Educazione, istruzione, e formazione

• Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema

• Valorizzazione del patrimonio culturale

• Turismo sociale

• Formazione universitaria e post-universitaria

• Ricerca ed erogazione di servizi culturali

• Formazione extra-scolastica

• Servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano

un’impresa sociale

Start up innovativa 16

L.Riva

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• La remunerazione dei collaboratori (amministratori e dipendenti) potrà essere costituito da una parte fissa e una parte variabile, che sarà legata ai risultati

dell’impresa e potrà essere pagata attraverso stock option.

• Per i fornitori di servizi esterni potrà essere usato il work for equity, che permette alla startup innovativa di

remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società.

• Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze di una start-up innovativa.

Start up innovativa 17

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• Credito d’imposta: Accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.

• Incentivi fiscali: Incentivi per investimenti in start-up

innovative provenienti da aziende e private per gli anni 2013-2015. In particolare,

• per gli investitori persone fisiche è prevista una

detrazione del 19% degli investimento ai fini Irpef mentre

• per gli investitori società è prevista una deduzione del 20% degli investimenti ai fini Ires, se viene mantenuto per almeno due anni

• Il beneficio è maggiore per le start-up innovative a vocazione sociale (art. 2, comma 1, del decreto

legislativo n. 155/06) e quelle che operano nel settore energetico.

Start up innovativa 18

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• Crowdfunding: Le start-up innovative per finanziarsi

potranno raccogliere, tramite piattaforme online, capitale di rischio (finanziamento collettivo). La regolamentazione sarà predisposta dalla Consob. Ciò consentirà agli

investitori un accesso rapido e meno burocratico all’attività d’impresa.

• Acceso al FoCentrale di Garanzia: Accesso gratuito, diretto ndo se semplificato al Fondo Centrale di

Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito per le PMI. Gli incubatori certificati possono

beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start-up innovative.

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Start-up innovativa

Esenzioni, agevolazioni, deroghe, rapporti di lavoro

• Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione:

offerto dall’Agenzia ICE e include assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare,

contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Start up innovativa 20

L.Riva

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Start-up innovativa Considerazioni finali

• Si introduce la forma societaria dell’“iSrl”: società a

responsabilità limitata innovative a “statuto zero”, senza oneri amministrativi e burocratici per l’avvio e la gestione d’impresa, con agevolazioni in termini di capitale (niente requisiti minimi), facilità di effettuare aumenti di capitale, governance e stock option e possibilità di procedura di avvio online

Start up innovativa 21

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Start-up innovativa Considerazioni finali

• La società semplificata a responsabilità limitata (S.r.l.s) ha il vantaggio di non avere spese per la costituzione e di avere un capitale minimo di 1,00 euro. Ma tutti i soci devono avere meno di 35 anni e questa forma societaria non consente l’ingresso nel capitale di Venture Capital (per entrare nella quale si dovrà invece convertire la società a S.r.l.).

Start up innovativa 22

L.Riva

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Start-up innovativa Considerazioni finali

• La società a responsabilità limitata (S.r.l.) ha dei costi

maggiori per la sua costituzione e deve avere un capitale minimo di 10.000,00 euro. Il vantaggio consiste nel fatto che è uno strumento più flessibile per sfruttare una

società operante del settore delle tecnologie e che intende raccogliere capitale dai Venture Capital.

Start up innovativa 23

L.Riva

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