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Soluzione Atto giudiziario civile: esame di avvocato 2012

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Soluzione Atto giudiziario civile:

esame di avvocato 2012

Autore: Redazione | 13/12/2012

Proponiamo qui di seguito una possibile soluzione all’atto giudiziario in materia civile per l’esame di avvocato 2012.

Traccia

Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all’opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli

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successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Redazione dell’atto

(si omette, per brevità, l’intestazione dell’atto e la parte “in fatto”) In diritto

1) Le affermazioni di controparte sono infondate in fatto ed in diritto.

In realtà, nel caso di specie, è onere del debitore dimostrare che il titolo di credito, cui lo stesso fa riferimento per eccepire l’estinzione di una precedente obbligazione, sia da ritenere collegato all’obbligazione medesima.

Detto principio è stato specificato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n.

3008 del 28.02.2012, di cui si riporta qui di seguito la massima: “Costituisce, infatti, orientamento risalente e pacifico all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 3437/2007; Cass., n. 20134/2005; Cass., n. 6155/1978) il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore (il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso) allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza (nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione), non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione dell’assegno”. Infatti, chiarisce successivamente la Suprema Corte, “implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni”.

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In parole più semplici, secondo il convincimento della Cassazione, poiché è dato presumere che la consegna di un titolo trovi sempre una sua causa (seppur astratta) in una obbligazione, la prova secondo cui la consegna del titolo stesso sarebbe invece da ricondursi ad un precedente debito azionato (o, eventualmente, alla novazione dello stesso) spetta unicamente al debitore (e non già al creditore).

Ciò, del resto, è in assoluta conformità con le regole codicistiche dell’onere della prova: chi infatti afferma l’esistenza di fatti costitutivi, estintivi, modificativi di un proprio diritto, deve anche darne prova (art. 2697 c.c.).

Dunque, nel caso di specie, sarà l’opponente a dover dimostrare che gli assegni successivamente consegnati al creditore costituivano pagamento della medesima obbligazione per la quale già erano stati emessi dei precedenti e diversi titoli.

2) Il debitore opponente, a questo punto, vorrebbe fornire suddetta prova attraverso testimonianza. A riguardo, sin d’ora, questa difesa si oppone fermamente all’ammissione della prova per testi poiché inammissibile secondo quanto prescritto dalle regole civilistiche.

Difatti, la prova per testimoni è generalmente esclusa per tutti i casi in cui il valore oggetto della prestazione ecceda l’importo di euro 2,58: la regola si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 2721 c.c. e 2726 c.c., norma quest’ultima che estende anche ai pagamenti i limiti alla prova testimoniale già stabiliti per i contratti.

Per l’ammissibilità della prova testimoniale occorre sempre una valutazione sull’importanza economica del contratto, essendo tutt’ora esistente e valida la ratio del richiamato art. 2721 c.c., inteso ad escludere, in linea di massima, la prova orale delle obbligazioni di notevole valore economico, che vengono di solito documentate con atto scritto e in ordine alle quali la generalità dei testi potrebbe essere compromessa dall’entità degli interessi in discussione (Cass. sent. n.

4600/84). Tale è il caso di specie dove l’elevato valore della prestazione oggetto

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del presente giudizio rischierebbe di inficiare la genuinità della prova orale.

A ciò si aggiunga che la facoltà di ammettere la prova per testi oltre il limite di valore costituisce un potere discrezionale del giudice di perito, il quale, quando ritiene di non esercitarlo, non è tenuto a spiegarne i motivi (Cass. sent. n.

1211/2003).

Inoltre, l’asserito patto, posteriore alla stipula del negozio giuridico, che avrebbe consentito al debitore il pagamento attraverso una forma piuttosto che un’altra, troverebbe comunque i limiti di cui agli artt. 2722 e 2723 c.c.

Nel caso di specie, peraltro, non ricorrono le ipotesi previste dal codice che derogano alla regola di cui sopra. Tali ipotesi, lo ricordiamo solo a noi stessi, sono le seguenti:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Caio, come sopra rappresentato e difeso, così

conclude

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto delle avverse eccezioni e richieste, dichiarare l’inadempimento contrattuale di Tizio nei confronti di Caio e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

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Data, firma,

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