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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMBRUGO E L L ASSOCIAZIONE (XYZ) PER LA GESTIONE E L UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA STOPPANI

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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMBRUGO E L’ “L’ASSOCIAZIONE (XYZ)” PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA STOPPANI

L’anno ______ (_________), il giorno ___ (______________) del mese di __________ in Lambrugo, presso la sede Municipale TRA

COMUNE DI LAMBRUGO (C.F. 00627760135),

di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, legalmente rappresentato dal Vice Sindaco reggente Avv. Elisa Marini xxxxxxxx

E

ASSOCIAZIONE SPORTIVA (*xyz*) xxxxx

_______________________in via ________________________ n. ___, affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale _______________________, nella persona del suo Presidente sig. xxx , domiciliato a xxx in via xxxxxx

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e il

soggetto affidatario per la gestione della palestra situata in Via Stoppani e costituita come di seguito specificato:

Struttura/parte Caratteristiche Note Palestra polivalente indoor con tribune.

Spogliatoi, servizi igienici e docce con annesso piccolo ripostiglio Vedi planimetria allegata

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMBRUGO E ASSOCIAZIONE SPORTIVA (*xyz*) PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITUATO IN VIA BOVIA

L'impianto oggetto di affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello

stesso comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi

gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso. L’Associazione (xyz)si è dichiarata disponibile a promuovere, attraverso l’utilizzo efficace delle strutture, lo svolgimento delle attività sportive, sia per fini ricreativi che per fini di socializzazione e di educazione alla convivenza.

Obiettivo della presente convenzione è agevolare l’utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività formative di base, amatoriale ed agonistica nonché per l’assegnazione onerosa delle strutture. La presente convenzione non è trasferibile a terzi da parte dell’Associazione (xyz)

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni uno con decorrenza dalla data della stipula.

Alla data di scadenza la convenzione cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso

dell’Amministrazione, per un massimo di 6 (sei) mesi (proroga tecnica), nelle more dell’espletamento della procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario per la

gestione della struttura sportiva in oggetto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione in caso di utilizzo diverso dei locali dando un preavviso di 5 (cinque) mesi all’associazione sportiva.

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ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Il Comune di Lambrugo concede a titolo gratuito a L’Associazione (xyz) l’uso delle strutture comunali descritte all’art. 1.

L'impianto sportivo è affidato in gestione per essere adibito alla promozione e alla formazione sportiva, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata

dall’Amministrazione Comunale.

L’Associazione (xyz)può effettuare ogni forma di pubblicità all’interno dell’impianto, nel rispetto della vigente normativa e in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall’Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.

Le tariffe per la fruizione degli impianti saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

L’Associazione (xyz)riconosce al gestore dell’impianto sportivo ubicato in via Bovia l’utilizzo ad uso gratuito della struttura in oggetto di convenzione per un massimo di 8 ore settimanali.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare e di approvare questa stessa concessione.

L’utilizzo dell’impianto sportivo da parte delle Scuole, per lo svolgimento dell’attività didattica e per quella correlata allo svolgimento dei Giochi della Gioventù, è gratuito, e avverrà in orari che saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare le strutture per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o ricreative organizzate o patrocinate dallo stesso, senza onere alcuno a proprio carico. A tal fine il Comune dovrà darne preavviso all’Associazione (xyz) con almeno venti giorni di anticipo, per consentire la modifica del calendario di attività previsto.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE

L’Amministrazione affida in gestione l'impianto sportivo nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna, da redigere in contraddittorio tra le parti nel momento in cui il presente atto è esecutivo.

Il gestore deve servirsi dell'impianto e delle sue pertinenze con cura e diligenza,

assumendo a carico gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari, come dettagliato nella presente convenzione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che il gestore intendesse effettuare dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune di Lambrugo, il quale si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per l’alta sorveglianza sugli interventi decisi.

Alla scadenza della convenzione l'impianto, di cui al verbale di constatazione, dovrà essere riconsegnati in buono stato, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.

Ai fini di quanto sopra L’Associazione (xyz) si impegna a esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza dell'impianto affidato in gestione.

L’Associazione (xyz)non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione in forma scritta dell’Amministrazione Comunale anche nel caso

di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari e accessorie.

L’Associazione (xyz)non ha diritto di ottenere dall’Amministrazione Comunale installazioni, adeguamenti, integrazioni ovvero modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dall’Amministrazione stessa.

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Allo scopo di poter constatare l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l’Associazione (xyz)consentirà in qualsiasi momento l’accesso ai tecnici comunali per le relative verifiche.

I lavori per eliminare situazioni di pericolo per l’incolumità ovvero adeguamento alle norme di sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

L’Associazione (xyz)deve assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

a) servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto sportivo (pulizia, custodia, sorveglianza dell’impianto, apertura e chiusura in base ai programmi e orari di utilizzo);

b) oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;

c) manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;

d) le spese derivanti dal pagamento delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas per il riscaldamento e acqua calda, acqua potabile, linea telefonica saranno pagate dal Comune agli enti erogatori. L’Associazione (xyz)rifonderà l’ammontare delle spese in un’unica rata entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Entro il 30 luglio di ogni anno di attività (1 Settembre – 31 luglio) l’Associazione (xyz) deve presentare al Comune il bilancio della gestione degli impianti:

- a corredo delle varie voci di bilancio (attive o passive) devono essere allegati i giustificativi, ove richiesti

- se il bilancio è in attivo, l’utile rimarrà all’ L’Associazione (xyz) che si impegna a utilizzarlo per migliorare l’efficienza degli impianti o per altri interventi finalizzati alla promozione sportiva, concordandoli con l’Amministrazione Comunale;

- nel bilancio deve essere contemplato anche l’importo delle spese sostenute dal Comune per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, metano e servizi telefonici, anche se non ancora rifuse da L’Associazione (xyz)

ART. 6 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

L’Associazione (xyz)deve provvedere alla pulizia di tutti gli spazi riferiti all'impianto sportivo.

Il gestore deve comunque mantenere tutte le parti delle strutture in condizioni di pulizia adeguate.

ART. 7 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

L’Associazione (xyz)deve provvedere alla regolare custodia assicurando una presenza costante durante i periodi di attività (anche nel caso di utilizzi di terzi) e dando la possibilità di

reperire un responsabile in caso di necessità, da individuare prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Il gestore dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alle strutture con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici competenti.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

L’Associazione (xyz)provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque,

con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:

a) riparazione e/o sostituzione di tutti gli accessori idraulici (rubinetti, docce ecc.);

b) riparazione e/o sostituzione di tutti gli accessori elettrici (lampade, interruttori ecc.);

c) sostituzione di vetri;

d) tinteggiatura delle pareti e dei soffitti;

e) riparazione e sostituzione di mattonelle del pavimento e del rivestimento.

L’Associazione (xyz)dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

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In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni

Qualora l’Associazione (xyz)intenda eseguire a proprie spese lavori all’impianto configurabili come manutenzione comportante il possesso di specifici titoli edilizi è tenuto a darne preventiva

comunicazione all’Amministrazione Comunale.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

L’Associazione (xyz)è l’unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente o volontario) e con i terzi;

L’Associazione (xyz)solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

L’Associazione (xyz)inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto l’Associazione (xyz)in particolare:

a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti sia di atleti sia altri terzi;

b) esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura e delle parti che la compongono, ancorché non deteriorata o manomessa;

c) in caso di alterazione o manomissione della struttura in modo volontario o fortuito, L’Associazione (xyz)esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A tal fine l’Associazione (xyz)si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria società a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e/o persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo e in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e l’Associazione (xyz)deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell’Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE Al Comune competono:

• manutenzione straordinaria della struttura;

• assicurazione degli immobili contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà.

ART. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune è tenuto a realizzare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria riferibili all’impianto sportivo affidato in gestione.

Gli adeguamenti delle strutture a normative obbligatorie inerenti alla sicurezza degli immobili e degli impianti per situazioni sopravvenienti competono al Comune in relazione alla manutenzione straordinaria.

L’Amministrazione Comunale ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi

sia derivata da inottemperanza da parte dell’Associazione (xyz) alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della stessa o di terzi fornitori.

ART. 12 – CAUZIONE

Nessuna cauzione è prevista nella seguente convenzione

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ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici e organi competenti atti ad accertare:

• il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;

• l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;

• la regolare tenuta e conduzione dell'impianto, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi sia sotto l'aspetto tecnico.

• In caso di controversie in riferimento all’art.3 paragrafo a), l’Amministrazione Comunale interverrà per dirimere la questione.

ART. 14 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove

L’Associazione (xyz), regolarmente diffidata in forma scritta, non ottemperasse alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, rivalendosi su L’Associazione (xyz)

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere – anche parzialmente – la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

Alla risoluzione anticipata si potrà procedere dopo aver contestato l’addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

a) L’ L’Associazione (xyz) potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza, comunicando con preavviso di tre mesi rispetto al termine dell’anno sportivo.

b) L’Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

− per inadempimento agli impegni assunti in sede di candidatura o al venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all’affidamento della gestione.

− quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;

− quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

− quando l’Associazione (xyz)o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’Autorità Comunale;

− quando siano modificate le finalità perseguite dall’Associazione (xyz)

− quando l’impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

ART. 17 – PENALITÀ

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione anticipata, l’Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) a

un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) da graduare in relazione alla gravità dell’inadempimento, contestata in forma scritta, e al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

Art. 18 – VARIAZIONI

Nel mantenimento delle finalità e degli obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione

stessa.

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Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Como

ART. 20 – SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di

registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico di L’Associazione (xyz) Art. 21 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

E’ allegata alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, il seguenti documento: planimetria dell’impianto in questione (Allegato A).

Il Presidente dell’associazione ________________________________

Il Responsabile del Servizio ________________________________

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