CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI Aggiornamento Rischio Basso
Art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Docente:
Dott. Davide Frati Settembre 2014
E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione di questo documento senza espressa autorizzazione
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale
• Ruolo del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
• La Valutazione dei Rischi
• Formazione ed Informazione ai lavoratori
• I principali rischi presenti legati alla specifica attività lavorativa
• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
• Sanzione per i vari soggetti aziendali
Indice
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
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Il Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 ″Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.
81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro″.
In vigore dal 20 agosto 2009
Normativa
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
campo di applicazione (art. 3)
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i si applica a:
• tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; Nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado…
• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
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D.Lgs. 81/2008
OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA
DVR: STRUMENTO INIZIALE DI PIANIFICAZIONE RISCHI SPECIFICI
DEFINIZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE ATTIVA
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
Compiti, obblighi e responsabilità
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Organigramma della sicurezza
Prevenzione e Protezione Servizio di
Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro
Ha potere decisionale, di spesa, organizza e gestisce la sicurezza
RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti alle
Emergenze Primo Soccorso e Antincendio
RSPP
Coordina e promuove le attività di individuazione dei rischi per prevenirli, informazione
PREPOSTO
Sovraintende, vigila e segnala
ASPP
Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione
MC
Medico competente (Ove previsto)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(art. 18)
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le loro attribuzioni e competenze conferite, devono:
• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08
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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(art. 18)
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni materia di protezione;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
• astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;
• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;
• elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (DL) e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(art. 18)
• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
• comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (Tale è
“congelato” fino a che diventi operativo il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), previsto dall’articolo 8 del Testo Unico sulla sicurezza)
• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(art. 18)
• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro;
• nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
• comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano la loro funzione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(art. 18)
Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al medico competente informazioni in merito a:
• la natura dei rischi;
• l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
• provvedimenti su misure tecniche che possono causare rischi per persone ed ambiente e quelli relativi alle malattie professionali;
• i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Obblighi dei lavoratori (art. 20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
Obblighi dei lavoratori (art. 20)
In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di:
• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all’RLS;
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Obblighi dei lavoratori (art. 20)
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.
• I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO (cfr. legge 123/07 art. 6). Questo obbligo si riferisce anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
La valutazione dei rischi
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
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Oggetto della valutazione dei rischi
La VALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi
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Oggetto della valutazione dei rischi
Il DOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 ) redatto a conclusione della valutazione, deve avere “data certa” e contenere:
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Modalità di effettuazione della valutazione
art.29
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti.
Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
La valutazione e il documento debbono essere rielaborati nei seguenti casi:
• occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
• a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 35
Definizioni
• Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di provocare danni;
• Danno: qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (lesione fisica o danno alla salute);
• Rischio: combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (PxD).
Matrice 4x4
(probabilità x gravità del danno)
ESEMPIO:
• Incidente che causa il Decesso:
• Gravità = 4 Probabilità = 1 Rischio 4
• Incidente che causa un infortunio guaribile:
• Gravità = 2 Probabilità = 3 Rischio 6
Gravità del Danno Probabilità
Rischio = x
Formazione
Gravità del Danno Probabilità
Rischio =
x
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P
(probabilità)
R RISCHIO
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 G (gravità del danno)
Matrice 4x4
Scala delle probabilità: 1 accettabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 altamente probabile
Scala della gravità: 1 lieve, 2 medio,3 grave, 4 gravissimo
Matrice 4x4
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R > 8 Rischio Alto
Rischio non accettabile; adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata; Azioni correttive da programmare con urgenza (immediatamente)
4 ≤ R ≤ 8 Rischio Medio
Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media; Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine (6 mesi – 1 anno)
2 ≤ R ≤ 3 Rischio Basso Adozione di misure preventive e/o protettive generali, formazione, informazione e monitoraggio ordinario; Azioni correttive da programmare (1- 5 anni)
R = 1 Rischio
Irrilevante
Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario; Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione
Formazione ed Informazione ai lavoratori
Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome è stato approvato l’accordo del 21/12/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012, con entrata in vigore il 26 gennaio 2012) per la Formazione dei Lavoratori di cui all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs.
81/08.
L’accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, che deve essere effettuata obbligatoriamente.
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Formazione lavoratori e preposti
Formazione Generale 4 ore
Formazione Specifica Rischio Basso: 4 ore
Uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Formazione Specifica Rischio Medio: 8 ore
Agricoltura, pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio
Formazione Specifica Rischio Alto: 12 ore
Costruzioni, industria alimentare, tessile, legno,
manifatturiero, rifiuti, raffineria, chimica, sanità,
servizi residenziali
PREPOSTI: Formazione particolare aggiuntiva a quella
Aggiornamento
Per lavoratori, dirigenti e preposti aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Durante l’aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.
Con riferimento ai preposti, e ai dirigenti, l’aggiornamento dovrà essere definito in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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I potenziali rischi presenti legati
alla specifica attività lavorativa
I rischi che affronteremo nella lezione odierna
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Videoterminale
Stress da lavoro correlato
Elettrico
Gestanti
Microclima ed Illuminamento
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE
Norme e riferimenti legislativi
Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuate
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.
Le lavorazioni al VDT devono essere interrotte per brevi periodi di tempo come indicato dalla norma o dalla contrattazione e, a livello individuale, quando il medico competente ne evidenzi la necessità.
Definizioni
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Requisiti ambiente di lavoro illuminazione
L'illuminazione (generale e specifica) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
• Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm
• Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.
Distanza visiva
La posizione al VDT
Posizione corretta: Posizioni NON corrette:
Valutazione del rischio
I principali disturbi correlati all’uso dei videoterminali (VDT):
- mal di testa - dolori al collo
- disturbi psicologici (tensione, depressione)
- dolori ai polsi (tunnel carpale, malattie tendinee) - problemi muscolo scheletrici
- dolori ai piedi
- problemi circolatori - dolori di schiena - pesantezza
- bruciore agli occhi - visus annebbiato
- arrossamento oculare
- deficit della messa a fuoco.
Valutazione del rischio
RADIAZIONI LIVELLI BASSISSIMI
NON esistono risultati attendibili di studi che dimostrino un nesso di causalità tra radiazioni emesse da VDT ed effetti sulla salute in particolare sull’apparato visivo (cataratta) e, per le donne, sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite):
- il livello di razioni ionizzanti (raggi X)non viene aumentato;
- le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati;
- non esistono registrazioni di casi di lavoratori addetti al VDT con danni alla salute dovuti alle radiazioni.
L’ambiente di lavoro: rumore
I VDT sono quasi sempre in ambienti di lavoro poco rumorosi ma possono esserci comunque fonti di rumore da limitare al fine di ridurre l’effetto affaticante di stress:
– stampanti ad aghi;
– telefoni
– fotocopiatrici;
– le ventole di stampanti, fax, ecc.;
– calcolatrici da tavolo;
– taglia documenti;
– ecc.
• In ambienti extra produttivi, ove non vi siano
macchine od impianti sono escludibili esposizioni tali da pregiudicare l’organo dell’udito.
• Sicuramente il livello di esposizione personale risulta inferiore a 80 dB(A).
L’ambiente di lavoro: rumore
Misure di prevenzione e protezione
LE PAUSE IN MODO "INTELLIGENTE"
RISCHIO ELETTRICO
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RISCHIO ELETTROCUZIONE:
Svariate sono le possibilità di rischio connesse all’utilizzo dell’energia elettrica nelle sue varie forme :
• elettrocuzione (passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano);
• arco elettrico;
• esplosioni e/o incendi;
• altri tipi di rischio (mancanza improvvisa dell’energia elettrica, avviamenti intempestivi del macchinario, ecc.).
Rischio d’elettrocuzione
CAUSE DI INFORTUNIO:
• Distrazione, abitudine, eccessiva confidenza
• Scarsa conoscenza, imperizia, negligenza
• Installazione o manutenzione inadeguate
• Rimozione dei dispositivi di sicurezza
• Deterioramento dell’isolante elettrico
• Ritorno indesiderato dell’alimentazione elettrica
• Accumulatori di tensione (batterie, condensatori)
• Errori degli altri
• Caso fortuito
Contatto diretto
Toccare una parte in tensione
scoperta
Contatto indiretto
Le parti metalliche normalmente
sicure, vanno sotto tensione in caso di guasto
Modalità di elettrocuzione
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L'interruttore differenziale è facilmente riconoscibile per la presenza di un pulsante contrassegnato dalla lettera T. Il salvavita controlla se la corrente nei due fili è uguale, se non lo è significa che una certa corrente si sta richiudendo altrove (può essere una dispersione a massa oppure sta passando attraverso Il tasto di prova va azionato mensilmente per prevenire il bloccaggio nel tempo, ( comunque almeno un paio di volte a semestre).
Protezione differenziale (salvavita)
• Non entrare in contatto elettrico con il soggetto
• Isolare il soggetto dalla corrente elettrica, utilizzando attrezzi isolanti oppure interrompendo l’alimentazione elettrica
• Chiamare la squadra di primo soccorso
• Chiamare il 118
Primo soccorso per persone colpite da corrente elettrica
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Normalmente le apparecchiature elettriche vengono collegate a terra tramite l'alveolo centrale delle prese (se l'impianto di terra è esistente).
Non tutti i dispositivi elettrici hanno la predisposizione per il collegamento di terra.
Tali dispositivi sono caratterizzati da un
“doppio isolamento” che è indicato dal simbolo del doppio quadrato.
Collegamento di terra
• E’ assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell’impianto elettrico e qualsiasi intervento non autorizzato.
• Non smontare mai le attrezzature alimentate elettricamente per effettuare riparazioni o altro.
• Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.
Rischio d’elettrocuzione
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• Non forzare spine su prese non adatte (per esempio spina tedesca su presa italiana)
• Evitare grappoli di spine nella stessa presa multipla
• Evitare soluzioni improvvisate quali cavi volanti
• Non aprire apparecchi elettrici senza averli prima disinseriti dalla corrente
• Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche, senza prima al tolto la corrente
• Le porte dei quadri elettrici devono rimanere chiuse a chiave
Misure generali di prevenzione
• I cavi deteriorati vanno sostituiti subito
• I cavi devono essere dotati di idonea resistenza meccanica in relazione alle condizioni di impiego, specie se posati a pavimento e soggetti al calpestio (terzo isolante).
• Attenzione alla vicinanza dei cavi alle
sorgenti di calore. In tal caso si utilizzano cavi con isolante al silicone.
• Ambienti con atmosfere corrosive necessitano di cavi speciali.
• Le spine devono essere tali da rendere impossibile il contatto accidentale con le parti in tensione della spina.
Misure generali di prevenzione
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• Gli “Alberi di Natale” sono pericolosi per le sollecitazioni a flessione che introducono sugli alveoli delle prese, fino a provocare l’uscita del frutto fissato alla scatola con griffe.
• L’”albero di Natale” può provocare sovraccarichi e surriscaldamenti localizzati, con pericolo di incendio.
• Può essere utilizzata in suo luogo una
“ciabatta”.
Misure generali di prevenzione
• La “ciabatta” può essere utilizzata quando è richiesto l’uso simultaneo di più apparecchi elettrici che non consumano molto.
• L’uso indiscriminato di questi dispositivi può comportare surriscaldamento dei cavi di alimentazione a causa di sovraccarichi di corrente e conseguenti pericoli d’incendio.
Misure generali di prevenzione
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Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa.
In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.
Misure generali di prevenzione
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IL MICROCLIMA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa tecnica al contrario, propone una metodologia per la valutazione del confort microclimatico basata su quantità dette indicatori (o indici) sintetici di qualità (o di rischio), che condensano in un numero minimo di valori numerici tutta l’informazione necessaria alla formulazione di un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico.
Il documento fondamentale per la valutazione del confort microclimatico in ambienti moderati è la norma tecnica UNI EN ISO 7730-2006.
La procedura descritta in questo documento si fonda sull’esistenza di una relazione fra bilancio energetico del corpo umano e sensazione termica, con associato confort o disconfort.
Tale relazione individua la sensazione di massimo confort in coincidenza
con la condizione di omeotermia del corpo umano.
DEFINIZIONE DI MICROCLIMA
L’insieme dei fattori fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente di lavoro (non necessariamente confinato) e che, assieme ai parametri individuali, quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.
BENESSERE TERMICO
- è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio termico (omeotermia) senza l’intervento del sistema di termoregolazione propria.
- ISO 7730: "quello stato della mente che esprime la soddisfazione verso l'ambiente termico".
VALORI DI RIFERIMENTO
La Normativa (UNI EN ISO 7730) propone range di temperatura che garantiscano il minor numero di insoddisfatti per ambienti ove viene effettuata attività «leggera»
o sedentaria:
INVERNO (Con riscaldamento)
Temperatura Umidità relativa
20-24 ° C 30-70%
ESTATE (Con raffrescamento)
Temperatura Umidità relativa
23-26 ° C 30-70%
Qualità dell’aria indor
Per “aria indoor” si intende quella presente negli
ambienti confinati non industriali (quali abitazioni,uffici, ospedali, scuole ecc…): essa è caratterizzata dalla presenza di sostanze di varia natura che provengono sia dall’interno delle costruzioni (originati dalla stessa presenza umana o da emissioni di materiali e attività) che dall’esterno, ma che non sono naturalmente presenti nell’aria esterna di sistemi ecologici di elevata qualità.
La qualità dell’aria indoor “IAQ” ha visto nel corso degli anni un
progressivo aumento, sia in numero che in concentrazione, di sostanze
inquinanti aerodisperse con relative ricadute negative per gli effetti sulla
Areazione naturale e artificiale
L’areazione naturale degli ambienti è fondamentale per migliorarle la qualità dell’aria indoor poiché:
• scambi d’aria tra il locale in esame e l’ambiente circostante concorre al mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor
• controllare il valore di umidità relativa, riducendo la formazione di condensa del vapore d’acqua sulle pareti e quindi il rischio della formazione di colonie batteriche;
• favorire gli scambi convettivi ed evaporativi e quindi permettere una migliore termoregolazione corporea negli ambienti caldi.
L’areazione artificiale. Una qualità accettabile dell’aria interna deve essere ottenuta in primo luogo attraverso l’aerazione naturale ed i sistemi di aerazione meccanica vanno adottati non in sostituzione, ma come integrazione dell’aerazione naturale, qualora questa non sia sufficiente.
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Il rischio da stress lavoro-correlato
Lo stress da laovoro correlato
Dalla nuova definizione di salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità, discende l’estensione della normativa prevenzionale anche al c.d. stress lavoro correlato, ovvero lo stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.
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Stress da Lavoro Correlato
Lo stress non è una malattia, ma una modalità fisiologica di adattamento (eustress o stress positivo).
In condizioni particolari, la risposta di adattamento può divenire disfunzionale, ossia non è più in grado di soddisfare l’obiettivo (distress o stress negativo).
Questo può verificarsi o perché le richieste sono eccessivamente intense o perché durano troppo a lungo, superando quindi le possibilità di compensazione del soggetto.
Lo stress può colpire qualsiasi luogo di lavoro e lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività, dal livello gerarchico o dalla tipologia del rapporto di lavoro.
I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea,
gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.
La valutazione dello stress da lavoro correlato
Procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro significa valutare il peso che detti elementi hanno nell’impatto con le persone e la loro ricaduta nella condizione lavorativa.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato (17/11/2010) le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro- correlato.
Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Il target di riferimento per la valutazione non è il singolo lavoratore, ma il benessere organizzativo nel suo insieme, anche se talvolta acquisito tramite la percezione delle singole persone.
L’elaborazione dei dati, ancorché raccolti con strumenti soggettivi, dovrà essere fatta tenendo presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.
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Fasi della valutazione
L’indagine nel processo di valutazione, così come confermato dalla circolare del Ministero del Lavoro di Novembre 2010, si articola in due interventi distinti:
• VALUTAZIONE PRELIMINARE (prima fase)
• VALUTAZIONE APPROFONDITA (seconda fase)
Non necessariamente sono da attuarsi entrambi, in quanto la prima fase di valutazione preliminare, con approccio verificabile, può risultare sufficiente.
La valutazione preliminare (prima fase)
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre distinte famiglie:
AREA A – Indicatori aziendali (eventi sentinella)
81 INDICATORI AZIENDALI
INDICI INFORTUNISTICI ASSENZE PER MALATTIA
(non maternità, allattameto, congedo matrioniale) ASSENZE DA LAVORO
FERIE NON GODUTE
TRASFERIMENTI INTERNI RICHIESTI DAL PERSONALE ROTAZIONE DE PERSONALE (usciti-entrati)
PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI
N° DI VISITE SU RICHIESTA DEL LAVORATORE AL MEDICO COMPETENTE (D.Lgs. 81/2008, art.41 c2 lett c)
SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL MEDICO COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/ DEMANSIONAMENTO
La valutazione preliminare (prima fase)
AREA B - Fattori di contenuto del lavoro
CONTESTO DEL LAVORO
CULTURA ORGANIZZATIVA
Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la
risoluzione di problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi
RUOLO NELL’ ORGANIZZAZIONE Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone
SVILUPPO DI CARRIERA
Incertezza / blocco della carriera insufficienza / eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro
AUTONOMIA
DECISIONALE/CONTROLLO
Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro (il controllo, specie nella forma di
partecipazione, rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più ampio respiro)
RELAZIONI INTERPERSONALI SUL LAVORO
Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in
La valutazione preliminare (prima fase)
AREA C - Fattori di contesto del lavoro
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CONTENUTO DEL LAVORO
AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE
Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti l’ affidabilità, la disponibilità, l’idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro
PIANIFICAZIONE DEI COMPITI Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzazione, incertezza elevata
CARICO/RITMI DI LAVORO
Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di controllo sul ritmo,
alti livelli di pressione temporale
ORARIO DI LAVORO
Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili, eccessivamente
lunghi o che alterano i ritmi sociali.
Esito della valutazione
RISCHIO BASSO
Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l’impresa o per le singole partizioni organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni.
Esito della valutazione
RISCHIO MEDIO
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Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un’indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.
Se gli interventi attuati non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento.
RISCHIO ALTO
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.
In questo caso, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per l’intera azienda o per una partizione organizzativa o per mansione deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.
Valutazione approfondita (seconda fase)
Il ricorso alla valutazione della percezione dello stress con il coinvolgimento diretto dei lavoratori è da ritenersi necessaria nei seguenti casi:
• la presenza nell’impresa di fattori potenziali di stress noti in letteratura;
• il punteggio finale riportato alla check list di indicatori verificabili è risultato “ALTO”;
• presenza di una o più istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali;
• presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente accertati dai centri clinici pubblici di riferimento con nesso causale probabile con condizioni lavorative stresso gene;
• presenza di condizioni di stress segnalate dal medico competente;
• il punteggio della check-list si colloca ancora nel quadrante “rischio MEDIO” a distanza di un anno dalla valutazione e nonostante le azioni di miglioramento adottate.
Azioni di miglioramento / Misure di prevenzione
Soluzioni di prevenzione collettiva
• soluzioni che intervengono sull’organizzazione, attraverso misure tecniche (potenziamento degli automatismi tecnologici…), misure organizzative sull’attività lavorativa (orario sostenibile, alternanza di mansioni nei limiti di legge e contratti, riprogrammazione attività…), misure procedurali (definizione di procedure di lavoro…), misure ergonomiche (progettazione ergonomica dell’ambiente e dei processi di lavoro) e misure di revisione della politica del personale (azioni di miglioramento della comunicazione interna, della gestione, delle relazioni, ecc.);
• soluzioni di interfaccia con i gruppi di lavoratori (formazione post-valutazione).
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Azioni di miglioramento / Misure di prevenzione
Soluzioni rivolte agli individui
• soluzioni di supporto ai singoli lavoratori (counsellnig, consultori interni, sportelli di ascolto), nelle unità lavorative medio-grandi;
• sorveglianza sanitaria con il medico competente, in caso di rischio non basso che non può essere ridotto con le misure di prevenzione collettiva.
Nelle piccole unità lavorative l’intervento di supporto potrà essere effettuato dal medico competente, se presente, anche al di fuori della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.
Azioni di miglioramento / Misure di prevenzione
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:
• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.
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Rischi per Lavoratrici Gestanti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i e D.Lgs. 151/01
Normativa di riferimento
In base al Decreto Legislativo del Governo n.151 del 2001, è necessario considerare i rischi specifici ai quali le lavoratrici potrebbero essere soggette qualora fossero in stato di gravidanza. Allo stesso modo l’Art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. afferma che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (…)”.
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La valutazione del rischio
Mansione CAUSA Descrizione Rischio Adempimenti
/Miglioramenti
Impiegata amministrativa
Rischio da videoterminale
Utilizzo di attrezzature dotate di VDT per
periodi di tempo prolungati.
Irrilevante
Garantire la possibilità di pause e riposi in caso di
necessità
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione
delle emergenze
Sezione IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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Che cos’è l’emergenza
Per emergenza si intende ogni scostamento dalle Normali Condizioni operative tale da determinare situazioni di possibile danno alle persone e alle cose, che deve essere gestito, controllato e risolto nel più breve tempo possibile.
Si può perciò dire che l’emergenza:
– È un fenomeno non interamente codificabile;
– Può evolvere con rischi a persone o cose;
– Richiede un intervento immediato.
Origine dell’emergenza
L’emergenza può verificarsi a seguito di accadimenti causati da:
• Attività interna all’ambiente:
• Incendi di varia origine e natura (su materiali altamente infiammabili, combustibili, depositi; in zone isolate o affollate, con elevata presenza di persone, panico, ecc)
• Infortuni (asfissia, traumi meccanici, elettrocuzione, ustioni, avvelenamento, ecc.);
• Malfunzionamenti tecnici di impianti generali (acqua, gas, distribuzione di energia elettrica, ecc.).
• Eventi esterni all’ambiente:
• Terremoti, crolli;
• Condizioni metereologiche estreme: tromba d’aria, neve, allagamenti, alluvioni…
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Gestione delle emergenze – Obblighi del DL
La gestione delle emergenze è disciplinata dagli articoli da 43 a 46 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
L’articolo 43 prevede che il datore di lavoro debba:
a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
Gestione delle emergenze – Obblighi del DL
c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programmare gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
f) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
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Gestione delle emergenze – Obblighi del DL
Ai fini delle designazioni, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
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Predisposizione del piano di emergenza (PE)
Il piano di emergenza e le relative procedure vengono redatti per poter gestire e codificare il «COSA FARE» nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza al fine di poter controllare il panico che si può generare.
Criteri per la predisposizione del PE
Responsabilità: un piano di emergenza deve sempre prevedere la responsabilità, della sua gestione globale, affidata ad un unico soggetto (inteso come persona fisica presente in azienda: pertanto ne devono essere prevista più di una se la lavorazione si svolge su turni e nei casi di assenza). Questo permette di evitare la sovrapposizione di compiti nel corso dei processi decisionali. Inoltre devono essere sempre individuati (in maniera precisa) i responsabili locali, per ogni turno di lavoro (in modo tale da assicurarne l'immediata disponibilità) e la gerarchia dei livelli decisionali non necessariamente coincidente con l'organigramma aziendale.
Queste persone, destinate a intervenire in caso di emergenza, devono essere qualificate (per esperienza o formazione professionale mirata) e idonee a condurre le necessarie azioni richieste. La loro designazione deve avvenire previo mandato scritto e controfirmato per accettazione.
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Contenuti del piano di emergenza
1. Predisporre piani di evacuazione con l’indicazione dei percorsi d’esodo, dei presidi
antincendio, dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e degli impianti di riscaldamento/condizionamento.
2. Definire CHI FA CHE COSA individuando le figure che si occupano della gestione delle emergenze.
3. Definire le procedure da attuare in caso di emergenza da parte del personale docente, di servizio e degli alunni per la messa al sicuro delle persone e beni.
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Palazzo Capuleti
Palazzo Scaligero
La squadra di emergenza
Coordinatore dell’emergenza
Addetti a mansioni specifiche*
Addetti all’antincendio
Addetti al primo soccorso
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La squadra di emergenza
Addetti a mansioni specifiche
Addetti a mansioni specifiche Disattivazione
valvola intercettazione
combustibile
Sezionamento impianto
elettrico
Accessibilità dei soccorsi Assistenza
diversamente abili
Cosa fare in caso di INCENDIO
Al riconoscimento del segnale di allarme:
• Mantenere la calma.
• Non attardarsi per alcun motivo nei locali.
• Avvertire immediatamente l’addetto all’emergenza più vicino.
• Attenersi alle istruzioni dell’addetto e non ostacolarne l’attività.
• Prepararsi per un’eventuale evacuazione.
• Al segnale di evacuazione dirigersi verso l’esterno seguendo i percorsi prestabiliti, indicati nelle planimetrie di emergenza, o le istruzioni degli addetti e radunarsi nel punto di raccolta stabilito.
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Cosa fare in caso di INCENDIO
• In caso di fumo coprire bocca e naso con un fazzoletto, meglio se bagnato, e camminare rasoterra.
• Raggiunto il punto di raccolta formare gruppo ed attendere che venga effettuato l’appello.
• Al punto di raccolta è vietato allontanarsi ed è VIETATO FUMARE.
Cosa fare in caso di INCENDIO se non è possibile evacuare
Qualora non fosse possibile evacuare per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e crolli:
• Recarsi il più lontano possibile dal luogo dell’incendio o restare dove ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta\portone di accesso.
• Chiudere le fessure a filo pavimento con indumenti possibilmente bagnati.
• Se l'ambiente non è interessato da fumo mantenere chiuse le finestre.
• Segnalare, se possibile, la propria presenza all’esterno.
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Cosa fare in caso di TERREMOTO
In caso di terremoto l’evento è percepibile immediatamente da
tutti. Anche se si tratta generalmente di episodi di breve durata,
tali eventi possono creare situazioni di panico generalizzate.
Cosa fare in caso di TERREMOTO
• Alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, restare calmi.
• Sospendere tutte le attività.
• Mettersi al riparo al di sotto di tavoli, o strutture portanti.
• Allontanarsi da strutture mobili, vetrate e scaffalature.
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Cosa fare in caso di TERREMOTO
• Se ci si trova nel vano scale mettersi con le spalle contro al muro (possibilmente su un pianerottolo).
• Se ci si trova all’interno dell’ascensore fermarsi il prima possibile ed uscirne.
• SOLAMENTE al segnale di evacuazione portarsi al di fuori dell’edificio e raggiungere il punto di raccolta.
• Attendere che venga effettuato il controllo delle presenze.
• Lasciare libere le linee telefoniche.
Compiti della squadra di emergenza con a capo il coordinatore delle emergenze
• Al termine delle scosse procedere ad una verifica dell’edificio e della possibilità di utilizzare i percorsi di esodo.
• Nel caso in cui dalla verifica emerga la presenza di situazioni che rendono preferibile evacuare l’edificio: il coordinatore dell’emergenza darà indicazione affinchè venga dato il segnale di evacuazione e si procederà all’abbandono dei locali. La squadra di emergenza dovrà favorire l’evacuazione aprendo eventuali porte presenti e verificare che all’interno dei locali non sia rimasto nessuno.
• Al punto di raccolta il coordinatore verificherà che tutti abbiano evacuato. Nel caso di situazioni in cui ci sono più punti di raccolta se possibile, una volta effettuato l’appello portarsi tutti al punto di raccolta principale, se non possibile sarà necessario prevedere un coordinatore per ogni punto che possa comunicare con gli altri.
• Se necessario attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni.
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