CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO
FORMAZIONE GENERALE
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Argomenti
• Quadro normativo
• Organizzazione della prevenzione
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
QUADRO NORMATIVO
Quadro normativo
Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
Quadro normativo
Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo dopoguerra, quando sono state emanate le prime leggi ad hoc
ANNI ’50
D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del
Quadro normativo
Negli anni ‘90, sono state recepite le direttive europee. In seno a questo rinnovamento è nato il D.Lgs. 626 del 1994
ANNI ‘90
D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”
Quadro normativo
• Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran parte
di normativa del settore e costituisce, pertanto, il
principale testo di riferimento per la materia.
Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati
• ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori, subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischio l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
• mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziende devono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori
• introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute
• prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento
• prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria
Quadro normativo
Quadro normativo
D.Lgs. 81/08
Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici
Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale
Quadro normativo
L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: la tutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme.
DECRETO TITOLO AMBITO
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio Prevenzione antincendi
D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche
Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Tutela delle donne gestanti e puerpere
D.M. 37/2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
Conformità impiantistica
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Sanità Ministero della Funzione Pubblica
Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363
Regolamento
Regolamento recante recante norme norme per per l’individuazione
l’individuazione delle delle particolari particolari esigenze esigenze delle delle Università
Università ee degli degli Istituti Istituti di di Istruzione Istruzione Universitaria
Universitaria ai ai fini fini delle delle norme norme contenute contenute nel nel D
D..Lgs Lgs 19 19..09 09..94 94,, n n.. 626 626 ee successive successive modifiche modifiche ed
ed integrazioni integrazioni Regolamento
Regolamento recante recante norme norme per per l’individuazione
l’individuazione delle delle particolari particolari esigenze esigenze delle delle Università
Università ee degli degli Istituti Istituti di di Istruzione Istruzione Universitaria
Universitaria ai ai fini fini delle delle norme norme contenute contenute nel nel D
D..Lgs Lgs 19 19..09 09..94 94,, n n.. 626 626 ee successive successive modifiche modifiche ed
ed integrazioni integrazioni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98
Quadro normativo
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’
(Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69)
Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA Art. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenza Art. 3 - Condizioni di fine emergenza
Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineria Art. 5 - Formazione del personale di portineria
Art. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineria
Art. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura
Capo III - SCIOPERO GENERALE Art. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
Soggetti attori della sicurezza
Lavoratori Datore di lavoro Dirigenti
Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio Preposti
Referenti per la sicurezza Tutor per la formazione Addetti al primo soccorso
Addetti alla gestione delle emergenze Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria
LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.
[…] Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
LAVORATORE
• personale docente, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;
• personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono l’attività presso le strutture dell’università;
• studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare:
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
Obblighi dei lavoratori
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente.
DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO
Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza
“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico”
Rettore Prof. Angelo Riccaboni
DATORE DI LAVORO
effettuare la valutazione dei rischi
predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti
formazione/informazione dei lavoratori nomina le figure della sicurezza
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
OBBLIGHI CENTRALI
- costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche - concessioni edilizie, abitabilità, agibilità
- prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.) Interventi strutturali e di
manutenzione degli edifici assegnati in USO all’Università
Adeguamento e tenuta a
norma
OBBLIGHI CENTRALI
realizzazione e manutenzione di:
impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell’INTERO stabile
impianti di distribuzione metano depositi di gas tecnici impianti antincendio impianti elettrici
impianti telefonici acqua potabile rete degli scarichi idrici ascensori, montacarichi, montascale
apparecchiature a pressione di interesse generale
Obblighi delle Strutture Operative
(purché dotate di poteri di spesa)
le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione
controllo degli impianti tecnologici di pertinenza
i dispositivi di protezione individuali
la detenzione di gas tossici
l’impiego di sostanze radioattive
l’utilizzo di fluidi speciali
SICUREZZA E IGIENE
DIRIGENTE
Soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di essa nel quadro dell’impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
POTERE ECONOMICO POTERE DECISIONALE
DIRIGENTE
Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza
“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”
- Direttore Generale
Dr. Marco Tomasi- Dirigenti Amministrativi
Dr. Giovanni Colucci- Direttori di Dipartimento
DIRIGENTE
forniscono al SPP informazioni in merito:
- alla natura dei rischi - all’organizzazione del lavoro
- alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi
predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro
impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza promuovono la formazione/informazione dei lavoratori
richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale
individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)
frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)
COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI
sono individuati nei titolari di insegnamento
Responsabili dell’attività di RICERCA in laboratorio sono individuati nei titolari di fondi assegnati:
• da soggetti terzi all’Università, o
• dalla stessa Università per finanziare attività di ricerca che vengono svolte in laboratori dell’Università
Responsabili dell’attività di DIDATTICA in laboratorio
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività di didattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio comunica tempestivamente ogni modifica della sua attività anche al fine di aggiornare la valutazione del rischio
si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandone comunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezione PRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere
frequenta i corsi di formazione
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
E/O DI RICERCA IN LABORATORIO
I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di
collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del proprio luogo di lavoro
PREPOSTO PREPOSTO
Soggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo ed efficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti.
Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.
I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di servizio interno.
PREPOSTO
• Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni”
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Obblighi del Preposto
• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali
• esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
• frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 ore area scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)
Il PREPOSTO deve:
• accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici
• compila il registro degli eventi
• controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici
• aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.)
• frequenta un corso di formazione di 7 ore
REFERENTE PER LA SICUREZZA
REGISTRO DEGLI EVENTI
Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli
Occasioni in cui non si è verificato l’incidente per pura fortuna
es. : il lavoratore scivola su una scala e cade senza riportare danni
es. : il lavoratore scivola su una scala e non cade perché riesce a tenersi sul corrimano
QUASI-INFORTUNI INFORTUNI MANCATI
REGISTRO DEGLI EVENTI
Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, che svolge attività formativa di carattere specifico dei lavoratori soggetti a rischio.
L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il SPP.
TUTOR PER LA FORMAZIONE
• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici, nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità per attivare prontamente i soccorritori esterni
• formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti le proprie attività lavorative
• compilare il registro della formazione
• frequentare un corso di formazione di 7 ore
TUTOR PER LA FORMAZIONE
Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:
Addetti alle emergenze
Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datore di Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il
personale docente
personale tecnico-amministrativo
I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore).
Compiti dell’addetto al primo soccorso:
•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini
•Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette
Addetti alla Gestione delle Emergenze (D.M. 10/3/1998)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (16 ore).
• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza
• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
•Può accedere a tutti i luoghi di lavoro
•È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP
•Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza
•Partecipa alla riunione periodica
•Avverte il RSPP dei rischi individuati
•Può far ricorso alle autorità competenti
•Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamento annuale)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Sono individuati nell’ambito
del personale tecnico-amministrativo n. 8
del personale docente n. 1
degli studenti n. 2
Università degli Studi di Siena
Sig. Sergio Ramaldi Dr.ssa Daniela Vannoni
Uff. Tecnico Dip. di Biotecnologie Mediche
Sede di Arezzo
Dr. Izzo Senatro Sig. Nicola Semboloni
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e Biblioteca di Area Economia dell’Ambiente
Sig. Giancarlo Pagani Sig. Gabriele Pasqui
Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e Divisione Appalti, Convenzioni e
dell’Ambiente Patrimonio
Prof. Gianfranco Corbini Sig. Marcello Magi
Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Ufficio Studenti e Didattica Dip. di Scienze della Formazione,
Dott. Roberto Bartali Scienze Umane e della Comunicazione
Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica Interculturale - Sede di Arezzo
Sig. Kris Cipriani Sig.ra Ilaria Machetti
Studente Studentessa
Servizio di prevenzione e protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il Servizio di prevenzione e protezione deve :
•individuare i fattori di rischio
•elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
•elaborare le procedure di sicurezza
•proporre i programmi di informazione e formazione
•partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
•informare e formare i lavoratori
Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Simone Barbagli 0577-235104 simone.barbagli@unisi.it
Servizio di
SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA
spp@unisi.it
Servizio di prevenzione e protezione
Servizio di Sorveglianza Sanitaria
Sorveglianza sanitaria
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Comprende:
-visite preventive - visite periodiche
- visite a richiesta del lavoratore
- alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute
- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute
Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
partecipa alla valutazione dei rischi effettua la sorveglianza sanitaria
predispone le misure di tutela della salute e delle integrità psico-fisica dei lavoratori
si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
SANZIONI PER I VARI SOGGETTI
AZIENDALI
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente
Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente
Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:
arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente
Sanzioni per il preposto
Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:
Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni sull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.
Sanzioni per il preposto
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:
Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.
Sanzioni per il lavoratore
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in caso di:
• Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.
• Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione
• Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.
• Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
• Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti
• Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
La vigilanza
In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:
Aziende Sanitarie Locali Direzione Provinciale del lavoro
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro Vigili del Fuoco
Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro Ministero dell’Industria
Comitati di coordinamento regionali Polizia Giudiziaria
La vigilanza
L’attività di vigilanza può essere esercitata:
– su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)
– su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria) – su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni
sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico
Organo di vigilanza
Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità
Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione Comunicazione della notizia di reato al P.M.
Verifica della regolarizzazione
Sospensione del procedimento penale INADEMPIMENTO
Comunicazione del mancato adempimento
al P.M.
Ripresa del procedimento penale ADEMPIMENTO
Ammissione del contravventore al pagamento di ¼ del massimo
dell’ammenda stabilita
Comunicazione al P.M.
dell’avvenuto adempimento e del pagamento
Richiesta di archiviazione al P.M.