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CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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(1)

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO

FORMAZIONE GENERALE

SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

(2)

Argomenti

Quadro normativo

Organizzazione della prevenzione

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

QUADRO NORMATIVO

(3)

Quadro normativo

Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Quadro normativo

Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo dopoguerra, quando sono state emanate le prime leggi ad hoc

ANNI ’50

D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del

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Quadro normativo

Negli anni ‘90, sono state recepite le direttive europee. In seno a questo rinnovamento è nato il D.Lgs. 626 del 1994

ANNI ‘90

D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”

D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”

D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”

Quadro normativo

• Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto

Legislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran parte

di normativa del settore e costituisce, pertanto, il

principale testo di riferimento per la materia.

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Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati

ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori, subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischio l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziende devono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori

introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute

prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento

prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria

Quadro normativo

Quadro normativo

D.Lgs. 81/08

Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici

Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale

(6)

Quadro normativo

L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: la tutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme.

DECRETO TITOLO AMBITO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio Prevenzione antincendi

D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche

Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Tutela delle donne gestanti e puerpere

D.M. 37/2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno

Conformità impiantistica

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ministero della Sanità Ministero della Funzione Pubblica

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento

Regolamento recante recante norme norme per per l’individuazione

l’individuazione delle delle particolari particolari esigenze esigenze delle delle Università

Università ee degli degli Istituti Istituti di di Istruzione Istruzione Universitaria

Universitaria ai ai fini fini delle delle norme norme contenute contenute nel nel D

D..Lgs Lgs 19 19..09 09..94 94,, n n.. 626 626 ee successive successive modifiche modifiche ed

ed integrazioni integrazioni Regolamento

Regolamento recante recante norme norme per per l’individuazione

l’individuazione delle delle particolari particolari esigenze esigenze delle delle Università

Università ee degli degli Istituti Istituti di di Istruzione Istruzione Universitaria

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D..Lgs Lgs 19 19..09 09..94 94,, n n.. 626 626 ee successive successive modifiche modifiche ed

ed integrazioni integrazioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98

Quadro normativo

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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’

(Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69)

Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA Art. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenza Art. 3 - Condizioni di fine emergenza

Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineria Art. 5 - Formazione del personale di portineria

Art. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineria

Art. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura

Capo III - SCIOPERO GENERALE Art. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità

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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Soggetti attori della sicurezza

Lavoratori Datore di lavoro Dirigenti

Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio Preposti

Referenti per la sicurezza Tutor per la formazione Addetti al primo soccorso

Addetti alla gestione delle emergenze Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria

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LAVORATORE

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

[…] Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

LAVORATORE

personale docente, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;

personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono l’attività presso le strutture dell’università;

studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

(10)

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

Obblighi dei lavoratori

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente.

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DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO

Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza

“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico”

Rettore Prof. Angelo Riccaboni

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DATORE DI LAVORO

effettuare la valutazione dei rischi

predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti

formazione/informazione dei lavoratori nomina le figure della sicurezza

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi

la designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi

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OBBLIGHI CENTRALI

- costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche - concessioni edilizie, abitabilità, agibilità

- prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.) Interventi strutturali e di

manutenzione degli edifici assegnati in USO all’Università

Adeguamento e tenuta a

norma

OBBLIGHI CENTRALI

realizzazione e manutenzione di:

impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell’INTERO stabile

impianti di distribuzione metano depositi di gas tecnici impianti antincendio impianti elettrici

impianti telefonici acqua potabile rete degli scarichi idrici ascensori, montacarichi, montascale

apparecchiature a pressione di interesse generale

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Obblighi delle Strutture Operative

(purché dotate di poteri di spesa)

le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione

controllo degli impianti tecnologici di pertinenza

i dispositivi di protezione individuali

la detenzione di gas tossici

l’impiego di sostanze radioattive

l’utilizzo di fluidi speciali

SICUREZZA E IGIENE

DIRIGENTE

Soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di essa nel quadro dell’impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli.

PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

POTERE ECONOMICO POTERE DECISIONALE

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DIRIGENTE

Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza

“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”

- Direttore Generale

Dr. Marco Tomasi

- Dirigenti Amministrativi

Dr. Giovanni Colucci

- Direttori di Dipartimento

DIRIGENTE

forniscono al SPP informazioni in merito:

- alla natura dei rischi - all’organizzazione del lavoro

- alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi

predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro

impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza promuovono la formazione/informazione dei lavoratori

richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale

individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)

frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)

COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI

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sono individuati nei titolari di insegnamento

Responsabili dell’attività di RICERCA in laboratorio sono individuati nei titolari di fondi assegnati:

• da soggetti terzi all’Università, o

• dalla stessa Università per finanziare attività di ricerca che vengono svolte in laboratori dell’Università

Responsabili dell’attività di DIDATTICA in laboratorio

RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA IN LABORATORIO

identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività di didattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio comunica tempestivamente ogni modifica della sua attività anche al fine di aggiornare la valutazione del rischio

si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandone comunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezione PRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere

frequenta i corsi di formazione

RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA

E/O DI RICERCA IN LABORATORIO

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I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di

collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del proprio luogo di lavoro

PREPOSTO PREPOSTO

Soggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo ed efficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti.

Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.

I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di servizio interno.

PREPOSTO

• Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni”

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Obblighi del Preposto

• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali

• esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

• frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 ore area scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)

Il PREPOSTO deve:

• accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici

• compila il registro degli eventi

• controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici

• aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.)

• frequenta un corso di formazione di 7 ore

REFERENTE PER LA SICUREZZA

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REGISTRO DEGLI EVENTI

Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli

Occasioni in cui non si è verificato l’incidente per pura fortuna

es. : il lavoratore scivola su una scala e cade senza riportare danni

es. : il lavoratore scivola su una scala e non cade perché riesce a tenersi sul corrimano

QUASI-INFORTUNI INFORTUNI MANCATI

REGISTRO DEGLI EVENTI

Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, che svolge attività formativa di carattere specifico dei lavoratori soggetti a rischio.

L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il SPP.

TUTOR PER LA FORMAZIONE

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• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici, nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità per attivare prontamente i soccorritori esterni

• formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti le proprie attività lavorative

• compilare il registro della formazione

• frequentare un corso di formazione di 7 ore

TUTOR PER LA FORMAZIONE

Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:

Addetti alle emergenze

Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datore di Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il

personale docente

personale tecnico-amministrativo

I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

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Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03)

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore).

Compiti dell’addetto al primo soccorso:

•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)

•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini

•Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette

Addetti alla Gestione delle Emergenze (D.M. 10/3/1998)

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (16 ore).

• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.

• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti

• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione

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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

•Può accedere a tutti i luoghi di lavoro

•È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP

•Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza

•Partecipa alla riunione periodica

•Avverte il RSPP dei rischi individuati

•Può far ricorso alle autorità competenti

•Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamento annuale)

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Sono individuati nell’ambito

del personale tecnico-amministrativo n. 8

del personale docente n. 1

degli studenti n. 2

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Università degli Studi di Siena

Sig. Sergio Ramaldi Dr.ssa Daniela Vannoni

Uff. Tecnico Dip. di Biotecnologie Mediche

Sede di Arezzo

Dr. Izzo Senatro Sig. Nicola Semboloni

Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e Biblioteca di Area Economia dell’Ambiente

Sig. Giancarlo Pagani Sig. Gabriele Pasqui

Dip. di Scienze Fisiche, della Terra e Divisione Appalti, Convenzioni e

dell’Ambiente Patrimonio

Prof. Gianfranco Corbini Sig. Marcello Magi

Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Ufficio Studenti e Didattica Dip. di Scienze della Formazione,

Dott. Roberto Bartali Scienze Umane e della Comunicazione

Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica Interculturale - Sede di Arezzo

Sig. Kris Cipriani Sig.ra Ilaria Machetti

Studente Studentessa

Servizio di prevenzione e protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il Servizio di prevenzione e protezione deve :

•individuare i fattori di rischio

•elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;

•elaborare le procedure di sicurezza

•proporre i programmi di informazione e formazione

•partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza

•informare e formare i lavoratori

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Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Simone Barbagli 0577-235104 simone.barbagli@unisi.it

Servizio di

SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA

spp@unisi.it

Servizio di prevenzione e protezione

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Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Comprende:

-visite preventive - visite periodiche

- visite a richiesta del lavoratore

- alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute

- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute

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Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente:

partecipa alla valutazione dei rischi effettua la sorveglianza sanitaria

predispone le misure di tutela della salute e delle integrità psico-fisica dei lavoratori

si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)

SANZIONI PER I VARI SOGGETTI

AZIENDALI

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente

Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente

Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:

arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente

Sanzioni per il preposto

Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:

Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni sull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.

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Sanzioni per il preposto

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.

Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in caso di:

Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.

Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione

Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti

Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze

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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

Aziende Sanitarie Locali Direzione Provinciale del lavoro

Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro Vigili del Fuoco

Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro Ministero dell’Industria

Comitati di coordinamento regionali Polizia Giudiziaria

(30)

La vigilanza

L’attività di vigilanza può essere esercitata:

su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)

su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria) su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni

sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico

Organo di vigilanza

Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità

Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione Comunicazione della notizia di reato al P.M.

Verifica della regolarizzazione

Sospensione del procedimento penale INADEMPIMENTO

Comunicazione del mancato adempimento

al P.M.

Ripresa del procedimento penale ADEMPIMENTO

Ammissione del contravventore al pagamento di ¼ del massimo

dell’ammenda stabilita

Comunicazione al P.M.

dell’avvenuto adempimento e del pagamento

Richiesta di archiviazione al P.M.

Estinzione delle contravvenzioni in materia di

igiene e sicurezza sul lavoro

Riferimenti

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