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Lo Statuto Associazione culturale FERMI NELLA SOLIDARIETA di Como

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Academic year: 2022

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Lo Statuto Associazione culturale “FERMI NELLA SOLIDARIETA’” di Como

Costituzione e finalità

Art. 1

E’ costituita l’Associazione culturale non riconosciuta FERMI NELLA SOLIDARIETA' di Como.

L’associazione - così definita per la volontà, la fermezza e la tenacia di finalizzare progetti, iniziative ed attività alla concretizzazione di obiettivi mirati all’approfondimento dei principali temi della società civile e all’attenuazione dei bisogni e delle necessità delle persone disadattate e bisognevoli - sii riconosce nella visione liberal-democratica della vita e della società nel rispetto dei valori della fede, della famiglia, della tradizione, della solidarietà e della giustizia. L’associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 2

L’associazione ha sede in Como, Via Col di Lana n. 5; è consentita, altresì, l’istituzione di nuclei territoriali o sovracomunali ad essa collegati. Il logo dell’associazione è formato da due mani che si incontrano con sfondo sul paesaggio comasco.

Art. 3

L’associazione promuove iniziative ed attività volte a perseguire il progetto civile e sociale della collettività attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico che caratterizza la comunità locale.

L’associazione si propone pertanto di:

a) Favorire ed incentivare l’aggregazione spontanea, la libertà di espressione, la cooperazione e la mutualità tra individui;

b) Promuovere la cultura della solidarietà ponendosi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o disabili, possano trovare sollievo al proprio disagio attraverso atti concreti di assistenza;

c) Facilitare ed organizzare iniziative culturali ed attività ricreative nell’ottica di una migliore fruizione del tempo libero;

d) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per interessi o fini culturali valorizzando anche il patrimonio artistico, storico e tradizionale che caratterizzano le comunità locali.

Art. 4

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’associazione è impegnata a promuovere:

1) Attività di formazione culturale: tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre e corsi di arte figurativa, storia politica, musica e teatro;

2) Attività ricreative: incontri e manifestazioni in occasione di ricorrenze, festività ed altro;

realizzare percorsi o campagne su questioni rilevanti per le finalità associative; organizzare manifestazioni culturali anche di supporto alle attività promosse da altre associazioni;

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3) Attività di volontariato: per le persone o gruppi sociali particolarmente disagiati o bisognosi organizzazione e gestione delle iniziative per l’individuazione degli strumenti o delle attenzioni a fini più opportuni;

4) Attività ambientali: iniziative per la tutela dei beni ambientali, artistici e storici; promozione di incontri per la sensibilizzazione della collettività sui temi interessanti la tutela dell’ambiente, l’inquinamento atmosferico e la salute;

5) Attività sportive: organizzazione di eventi e gestione degli stessi;

6) Attività musicali: promozione di incontri musicali con artisti in special modo giovani;

organizzazione di eventi mirati alla diffusione e valorizzazione del panorama musicale tradizionale lombardo anche attraverso rapporti con altre realtà nazionali. L’associazione è disponibile alla collaborazione con altre associazioni similari o Enti con identiche finalità;

7) Svolgere in generale tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone;

Le Risorse

Art. 5

I proventi per provvedere alle attività dell’associazione sono:

a) Le quote sociali

b) Le donazioni ed i contributi c) Gli utili di gestione di attività d) I contributi di Enti pubblici o privati

L’associazione non può distribuire proventi delle attività tra gli associati. I proventi dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività previste dallo Statuto ed in particolar modo per atti o interessi solidaristici.

La quota sociale di iscrizione è stabilita dal Consiglio Direttivo dell’associazione Strutturazione Associazione

Art. 6 Associati

La tessera sociale rilasciata dall’associazione è l’unico strumento identificativo per l’appartenenza all’associazione medesima. Gli iscritti vengono distinti nelle seguenti categorie:

Associati Fondatori Associati Ordinari Associati Sostenitori Associati Benemeriti

I “Fondatori” sono quelli che hanno contribuito con un versamento iniziale di € 30,00 alla istituzione dell’associazione; gli “Ordinari” sono quelli in regola con il pagamento della quota annua di € 15,00; i

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“Sostenitori” sono coloro che sostengono in maniera economica le necessità dell’associazione. Gli associati

“Benemeriti” sono quelle persone che anche non iscritte all’associazione hanno onorato l’associazione con atti, pubblicazioni e impegni o che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, dell’arte e delle professioni.

Agli associati “Benemeriti” indicati dal Consiglio Direttivo su indicazione della Giunta esecutiva, verrà rilasciato un attestato di benemerenza con la motivazione della stessa.

L’ammissione degli associati ordinari è deliberata su domanda del richiedente controfirmata da almeno un associato.

Contro il rifiuto è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 7

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione.

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al collegio dei probiviri.

Art. 8

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Anno finanziario

Art. 9

L’ anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci devono essere approvati dall’assemblea ordinaria e ogni anno entro il mese di aprile, devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter consentire la consultazione degli associati.

Organi dell’associazione

Art. 10

Gli organi dell’associazione sono:

- L’assemblea degli associati - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - La Giunta esecutiva

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- Il Collegio dei probiviri Art. 11 - L’Assemblea

L’assemblea degli associati è la massima espressione dell’associazione e ne assicura una corretta gestione. E’

composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati; in prima convocazione la seduta è valida se è presente la metà degli associati; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione la validità della seduta prescinde il numero dei presenti.

La convocazione è indetta mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data della seduta.

Le delibere dell’assemblea saranno portate a conoscenza degli associati.

Art. 12

L’assemblea ordinaria

- Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri, il Presidente dell’associazione - Approva i bilanci preventivi e consuntivi

- Approva il Regolamento interno

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario a cui è affidato il compito di redigere e sottoscrivere il verbale. Alla sottoscrizione del segretario dovrà aggiungersi anche quella del Presidente dell’assemblea.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 associati e dal Presidente dell’associazione eletti dall’assemblea fra gli associati.

Si ritiene valida una seduta del consiglio quando sono presenti almeno 8 componenti. Svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Possono essere revocati dall’assemblea con delibera approvata dai 2/3 degli associati.

Art. 14

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente; possono richiedere la convocazione altresì - Almeno cinque componenti per richiesta motivata

- Il 30% degli associati mediante richiesta motivata

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’associazione. A tal proposito discute:

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a) Tutte le proposte per la gestione dell’associazione

b) Approva il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno

c) Approva il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo

d) Stabilisce gli importi delle quote annuali degli associati La Giunta esecutiva

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente è il responsabile dell’associazione. A lui spettano i compiti di gestione e controllo su tutte le attività in merito a:

- Individuazione degli obiettivi - Organigramma dell’associazione - Programmazione attività (progetti) - Rapporti di sponsorizzazione

- Rapporti con la stampa, TV, istituzioni, enti

- Per il raggiungimento di tali obiettivi si avvale della collaborazione del Segretario.

Art. 16 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell’associazione svolge il compito di rappresentanza e immagine; può essere delegato dal Presidente per particolari necessità e lo sostituisce in caso di assenza.

Sovrintende alle attività del responsabile amministrativo per le attività contabili.

Unitamente al Presidente provvede al coordinamento del progetto Salute.

Art. 17 – Il Segretario generale

Il Segretario generale coordina e verifica con i responsabili dei settori amministrativo e organizzativo le attività dei progetti e dei problemi per l’attuazione degli stessi.

Si occupa inoltre

- Della programmazione

- Dell’individuazione degli obiettivi - Dell’organizzazione dell’associazione - Delle sponsorizzazioni e degli accordi

- Dei progetti tempo libero e assistenza alle persone

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Art. 18 – Il Segretario organizzativo

Al Segretario organizzativo spettano i compiti di:

- Verifica dei dati sul tesseramento dei quali tiene apposita registrazione ed adempimenti - Attività e sviluppo in merito agli accordi e convenzioni con esercizi commerciali, enti

ecc.ecc.

- Convocazione del Consiglio Direttivo per il quale redige i verbali Rilascio della tessera di appartenenza all’associazione

- Cura degli eventi e delle manifestazioni Art. 19 – Il Segretario amministrativo

Al Segretario amministrativo spettano i compiti di:

- Predisporre i bilanci d’esercizio dell’associazione

- La tenuta dei libri contabili e di eventuali depositi bancari o postali - Svolgere funzioni di cassiere

- Curare le attività per l’assistenza fiscale, i rapporti di lavori e la cultura - Ufficio stampa dell’associazione e tenuta pagina Facebook

Art. 20 - I Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti in assemblea ed elegge al proprio interno il Presidente. Dura in carica tre anni.

Si pronuncia con decisione insindacabile, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sui provvedimenti di espulsione sui dinieghi di ammissione.

Norme finali

Art. 21

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 22

Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo gratuito.

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