COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 5 del 15-01-2014 immediatamente eseguibile
Comunicata ai capigruppo consiliari il 15-01-2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Autorizzazione alla costituzione avanti Corte Appello di Venezia nel giudizio di rinvio promosso a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 14609/12, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24/10/2013. Integrazione alla delibera di Giunta Comunale n. 176/2013.
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di gennaio alle ore 11:40 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1. GIUSEPPE NARDI SINDACO Presente
2. PAOLO CASAGRANDE ASSESSORE Presente
3. VALTER BALLANCIN ASSESSORE Presente
4. SIMONE FAVERO ASSESSORE Assente
5. LEVIS MARCON ASSESSORE Presente
6. FERRUCCIO SPADETTO ASSESSORE Assente
Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Oggetto: Autorizzazione alla costituzione avanti Corte Appello di Venezia nel giudizio di rinvio promosso a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 14609/12, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24/10/2013. Integrazione alla delibera di Giunta Comunale n. 176/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la sentenza n. 14609/2012 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito, con “giudicato interno”, in ordine al diritto di Tormena Maria Rosa, e quindi ora dell’erede Subiaco Ugo, la restituzione del fondo occupato per realizzare la strada di collegamento tra via Brigata Mazzini e Piazza dell'Emigrante;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2013 avente ad oggetto:
1) Lavori di realizzazione di nuova strada di cui al progetto approvato con deliberazione di G.C. n.105/1988, interessante anche area così censita: Fg. 5, mappali n. 1757 ex 800b - 1761 ex 1756b - 1759 ex 801b, di proprietà delle ditte Tormena Maria Rosa (mappali 1757 e 1761) e Subiaco Ugo (mappale 1759), opera pubblica realizzata in assenza di valido provvedimento dichiarativo della p.u., e comunque su aree mai formalmente espropriate.
2) Contenzioso con le ditte proprietarie, e di cui alle sentenze del TAR Veneto Sez.I n.646/2000, del Consiglio di Stato, Sez. V, n.8053/2000, del Tribunale Civile di Treviso n.812/2003 e n.419/2010, della Corte d'Appello di Venezia n.1960/2009, della Corte di Cassazione, Sez.I, n.14609/2012.
3) Acquisizione delle aree di cui al superiore punto 1), ai sensi dell'art.42 bis ("utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico") del DPR n.327/2001, così come modificato dall'art.34, co.1, D.L.
n.98/2011, previa corresponsione alla proprietà dei dovuti importi indennitari a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale e del pregiudizio non patrimoniale, decurtati delle somme già incassate dalla proprietà stessa, a titolo di risarcimento per equivalente per la definitiva sottrazione delle aree in oggetto, a seguito delle sopracitate sentenze del Tribunale di Treviso ad oggi intervenute.”
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 30/12/2013 con la quale l'Amministrazione ha autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi avanti Corte Appello di Venezia nel giudizio di rinvio promosso a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 14609/12, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24/10/2013 e affidato l’incarico di difesa legale all'Avv.to Maurizio Zanchettin di Conegliano incaricato nei gradi precedenti, per la costituzione in giudizio ;
RITENUTO di dover integrare la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 176/2013 come segue:
“Di dare atto che l’autorizzazione, conferita al Sindaco con deliberazione giuntale n. 176 del 30.12.2013, a costituirsi e resistere nel giudizio di rinvio, promosso a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
14609/2012, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione notificato in data 24.10.2013, per la tutela delle ragioni di questo Ente, deve intendersi comprensiva del potere di formulare qualsiasi eccezione volta a paralizzare le pretese azionate dall’attore/appellante, ivi compresa l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione e delle domande proposte dallo stesso Subiaco, per effetto del sopravvenuto acquisto a titolo originario, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle aree oggetto di causa, in forza del provvedimento assunto con deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2013.”
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio rag. Franco Pederiva, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio arch. Elisabetta Trinca, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 come convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno di spesa e il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il decreto sindacale n. 6 del 30 dicembre 2013 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Comune di Farra di Soligo – Deliberazione di Giunta Comunale n5 del 15-01-2014
DELIBERA
per tutte le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate integralmente:
1. di integrare la deliberazione n. 176 del 30/12/2013 come segue:
“Di dare atto che l’autorizzazione, conferita al Sindaco con deliberazione giuntale n. 176 del 30.12.2013, a costituirsi e resistere nel giudizio di rinvio, promosso a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14609/2012, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione notificato in data 24.10.2013, per la tutela delle ragioni di questo Ente, deve intendersi comprensiva del potere di formulare qualsiasi eccezione volta a paralizzare le pretese azionate dall’attore/appellante, ivi compresa l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione e delle domande proposte dallo stesso Subiaco, per effetto del sopravvenuto acquisto a titolo originario, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle aree oggetto di causa, in forza del provvedimento assunto con deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2013.”
2. di dare incarico al Responsabile del Servizio Urbanistica, di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente deliberato;
3. di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
4. di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.
OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione avanti Corte Appello di Venezia nel giudizio di rinvio promosso a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 14609/12, dalla ditta Subiaco Ugo, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24/10/2013. Integrazione alla delibera di Giunta Comunale n. 176/2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta arch. Trinca Elisabetta, Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 06 del 30.12.2013, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Farra di Soligo, 15.01.2014
AREA TECNICA URBANISTICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Trinca arch. Elisabetta
PARERE DI REGOLARITA ’ CONTABILE
Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 06 del 30.12.2013, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Farra di Soligo, 15.01.2014
AREA FINANZIARIA - CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pederiva rag. Franco
Comune di Farra di Soligo – Deliberazione di Giunta Comunale n5 del 15-01-2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to NARDI GIUSEPPE f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 15-01-2014, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, ……… IL SEGRETARIO COMUNALE
………
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 15-01-2014 il responsabile dell’Area Amministrativa Tamara Pederiva