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CONTRATTO DI SUBAPPALTO

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CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di settembre, in Agrigento, tra

la ditta “F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone”, con sede in Agrigento, C.A.P. 92100, Via Degli Ulivi n. 16/c, codice fiscale PRRGNN88D49A089A e partita Iva 02911140842=, nella persona del TITOLARE, sig. Giovanna Maria Pirrone nata ad Agrigento il 09/04/1988, in appresso per brevità denominata “Appaltatore”,

e

la ditta “Concordia Appalti di Rizzo Domenico”, con sede in Agrigento, C.A.P. 92100, Via Acrone n. 68, codice fiscale RZZDNC83P16A089W e partita Iva 02827110848=, nella persona del suo TITOLARE e DIRETTORE TECNICO, Geom. Rizzo Domenico nato ad Agrigento il 16/09/1983, in appresso per brevità denominata “Ditta Subappaltatrice”,

ed entrambi per brevità in appresso denominati “Parti”

premesso

 che l’Appaltatrice sta eseguendo, per conto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento i lavori per l’esecuzione dell’appalto denominato Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per Lavori di manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno 2019 - GRUPPO 4. CIG:

8067895D8F - CUP: B99E19000260003”;

 che si rende necessario, al fine di un’ottimale esecuzione delle opere, concedere in subappalto parte dell’accordo quadro entro il limite del 20% dell’importo appaltato;

 che la Ditta Subappaltatrice si dichiara disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di dette opere e che a tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità:

1) DICHIARA di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO n.

RZZDNC83P16A089W, con numero di repertorio economico amministrativo AG - 210732;

2) DICHIARA di possedere i requisiti sia di ordine generale, sia di ordine speciale ai sensi dell’ex art. 90 del DPR 207/2010, previsti dalla Normativa vigente, che consentono l’esecuzione in subappalto delle opere sopraindicate;

3) DICHIARA di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli a cui è sottoposta la zona in cui i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine e pertanto di ottemperare ed uniformarsi ad essi;

4) DICHIARA di disporre di capitali, persone, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere;

5) DICHIARA di essere in regola con il DURC;

6) DICHIARA di essere in regola con l’adempiuto degli obblighi del pagamento dei contributi;

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7) DICHIARA l’insussistenza delle cause di impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed esattamente:

Dichiara, l’insussistenza di una qualsiasi delle cause di esclusione per la partecipazione all’affidamento di commesse pubbliche , dichiarando anche l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del DLgs 18/04/2016 n. 50 comma 1 lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g);

comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m);

comma 6, comma 7.

(comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

(comma 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

(comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(comma 5):

(3)

a) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) Di non aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) Di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) Di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999,n.68, dichiarando in tal senso la propria non assoggettabilità in quanto ha un numero di dipendenti in forza inferiore a n. 15 unità;

l) Di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(comma 6), di aver preso atto che la stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

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(comma 7), di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del Codice e di allegare le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

(comma 9) , di aver preso atto che un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

(comma 12), di non aver prodotto falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;

q) dichiara di non aver partecipato, sotto alcuna forma, alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui in premessa;

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta o influire sulla esecuzione dei lavori, e pertanto di giudicare, remunerativa l’offerta economica presentata, in funzione al metodo di prestazione del servizio, alle specifiche soluzioni tecniche adottate, ad eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per prestare i servizi ed al rispetto del costo di lavoro come determinato sulla base del contratto collettivo di riferimento.

Tutto ciò premesso tra le Parti in epigrafe indicati si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

RICEZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto di Legge.

Art. 2.

OGGETTO

Le lavorazioni oggetto del presente contratto, sono tutte quelle necessarie per la esecuzione dell’appalto denominato Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per Lavori di manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno 2019 - GRUPPO 4. CIG: 8067895D8F - CUP:

B99E19000260003

Art.3

OSSERVANZA NORME REGOLANTI LAPPALTO PRINCIPALE

In esecuzione a quanto dichiarato in premessa la Ditta Subappaltatrice si impegna a rispettare ed accettare, come in effetti accetta, incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori di cui in premessa, nel rapporto tra la

(5)

Appaltatrice e la Committenza, documenti che dichiara di ben conoscere e che si intendono come se qui integralmente trascritti.

La Ditta Subappaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di accettare incondizionatamente. Si impegna quindi ad accollarsi ogni onere ed incombenza posti a carico dell’Appaltatrice dalle norme di Legge e di Capitolato.

Art.4

IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo del contratto, ammonta ad euro 57.300,00 (diconsi euro cinquantasettemilatrecento/00) pari al 20% dell’importo dell’ accordo quadro

I prezzi unitari pattuiti, sono corrispondenti ai prezzi del contratto d’appalto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e F.G. Appalti, decurtati del 5% (cinque) di ribasso.

Gli stessi resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, con esplicita rinuncia da parte della Ditta Subappaltatrice ad ogni forma di revisione prezzi poiché di tali condizioni la stessa ne ha già tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

Gli oneri di sicurezza non saranno assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 5.

TERMINI CONTRATTUALI E PENALI

Il periodo per dare inizio i lavori (inteso come singolo intervento assegnato) è fissato in giorni 15 (quindici), dalla comunicazione..

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito verrà applicata alla Ditta Subappaltatrice una penale pari alla penale applicata dalla Stazione Appaltante, per ogni giorni di ritardo. Stesso concetto per le penali di ritardata ultimazione dei lavori. Le penali verranno contabilizzate e detratte in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Appaltatrice a causa dei ritardi.

Art. 6.

CONTABILITÀ

La contabilità a favore della ditta Subappaltatrice verrà effettuata in contraddittorio tra le parti e la Committenza.

In tal senso si precisa che con la realizzazione dell’opera, verrà redatta, sulla base dei S.A.L.

redatti dalla D.L., una contabilità dei lavori oggetto del subappalto, in favore della ditta Subappaltatrice.

Art. 7.

FATTURE E PAGAMENTI

Successivamente alla contabilità, nei modi previsti all’articolo precedente, la Ditta Subappaltatrice provvederà ad emettere fattura con il sistema, previsto dalla vigente normativa, di “reverse charge”, cioè senza l’applicazione in fattura dell’I.V.A.

La ditta appaltatrice procederà , previa verifica del D.U.R.C. e di quanto altro eventualmente previsto dalla norma, alla liquidazione in favore della subappaltatrice.

(6)

Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice IBAN per effettuare il pagamento delle somme alla subappaltatrice è il seguente:

“IT60F0710816600000000003075” – intestato a “CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO”.

Art. 8.

SORVEGLIANZA DEI LAVORI

La Ditta Subappaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori della Committenza ed a quelle del Direttore di cantiere della Appaltatrice.

La Ditta Subappaltatrice riconosce, ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile, il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori in corso d’opera da parte dell’Appaltatrice in corso d’opera.

Art. 9.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

La Ditta Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate, che le venissero ordinate dalla Appaltatrice in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria della Committenza.

Art. 10.

DIVIETO DI CONCESSIONE DI LAVORI E DEL CREDITO

La Ditta Subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, né concedere in cottimo, a sua volta, le lavorazioni oggetto del presente contratto. E’ pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata dall’Appaltatrice. Il contratto medesimo in caso di inosservanza del divieto, di cui al comma precedente, si intenderà risoluto di diritto, impregiudicato il diritto dell’Appaltatrice al risarcimento dei danni da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla Ditta Subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di Legge.

Art. 11.

VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall’Appaltatrice. La Ditta Subappaltatrice non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall’Appaltatrice, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dalla Committenza, previa approvazione da parte della ditta Appaltatrice..

Art. 12.

MALLEVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le parti prendono atto del Decreto 25 febbraio 2008, n. 74 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto la Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, Decreto che la Ditta Subappaltatrice dichiara di ben conoscere e che si intende come se qui integralmente trascritto.

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In tal senso la Ditta Subappaltatrice è obbligata ad esperire tutte le procedure prescritte dal predetto decreto ed in ogni caso qualora nell’esecuzione del presente contratto l’Amministrazione Appaltante dovesse rilevare contestazioni in merito al Decreto sopramenzionato, la Ditta Subappaltatrice malleverà l’Appaltatore da ogni responsabilità che questi sarà tenuto per Legge a sopportare ristorandolo di tutte le spese che per tali ragioni sarà tenuto a pagare, anche nel caso di danni a terzi.

Art. 13.

DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI SUBAFFIDATI

La Ditta Subappaltatrice dichiara che la Direzione Tecnica dei lavori sarà affidata al sig.

RIZZO DOMENICO, Nato a AGRIGENTO (AG) il 16/09/1983, Codice fiscale:

RZZDNC83P16A089W,

Art. 14.

OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLIGIENE DELLAMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

La Ditta Subappaltatrice dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di Legge, Decreto Legislativo n. 81/2008, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell’Appaltatrice.

In particolare dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La Appaltatrice resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro commesso in subappalto, che farà capo quindi alla sola Ditta Subappaltatrice in quanto assuntrice di un lavoro richiedente l’impiego di particolari tecniche ed in possesso di specifiche capacità. La Ditta Subappaltatrice dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti normative di Legge delle opere provvisionali in atto a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze modificandole od integrandole, ove nel caso, previa comunicazione all’Appaltatrice, sia prima di dare inizio ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi.

La Ditta Subappaltatrice, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la loro attività, e ciò manda inoltre indenne sin d’ora l’Appaltatrice per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti della stessa Ditta Subappaltatrice così per i danni che per fatto della medesima dovessero comunque derivare a terzi. Per quanto attiene all’igiene e all’ambiente di lavoro, la Ditta Subappaltatrice darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di Legge, nonché di contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Art.15.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ in facoltà dell’Appaltatrice di risolvere il contratto:

a) quando la Ditta Subappaltatrice si rende colpevole di frode e negligenza grave;

b) quando per negligenza della Ditta Subappaltatrice o per inadempimento degli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera;

c) quando la Ditta Subappaltatrice, a causa di divergenza in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;

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d) qualora la Committenza rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di risoluzione spetterà alla Ditta Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’Appaltatrice dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza della Ditta Subappaltatrice.

All’atto della risoluzione la Ditta Subappaltatrice è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 16.

RECESSO DEL CONTRATTO

E’ in facoltà dell’Appaltatrice di recedere da contratto ai sensi dell’art. 1671 C.C.

Art. 17.

CLAUSOLA SOSPENSIVA

La presente va intesa come bozza del contratto di subappalto che diverrà esecutivo ed efficace ad ogni effetto di Legge solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione della Committenza.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata, il presente contratto deve intendersi privo di validità ed efficacia senza che la Ditta Subappaltatrice possa in esito a ciò avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Art. 18.

FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è quello ove ha sede la Appaltatrice.

Art. 19.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1665 e segg. del Codice Civile e le altre norme di Legge. Le Parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

Predisposto da entrambe le parti, letto ed approvato, sottoscrivono.

L’APPALTATRICE LA DITTA SUBAPPALTATRICE

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

Art. 21.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. le parti specificatamente dichiarano di approvare le seguenti clausole contrattuali di cui ai punti 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18.

(9)

L’APPALTATRICE LA DITTA SUBAPPALTATRICE

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

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