• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI SUBAPPALTO"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione strade comunali anno 2019” - CUP: C39J19000540004 - CIG:

8267211E53

COMMITTENTE PRINCIPALE DELL’OPERA: COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)

IMPORTO DEL SUBAPPALTO EURO 35.000,00 (EURO TRENTACINQUEMILA/00) inclusi € 1.500,00 di oneri della sicurezza IVA esclusa Reverse Charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR 633/1972

Tra la ditta CAPILUPPI LORENZO Snc di Capiluppi Claudio & C, con sede a Borgo Virgilio (MN) in Via Verga- Borgoforte, 1.070 C.F. e Partita I.V.A. 00570220202 (di seguito denominata APPALTATRICE) iscritta alla

C.C.I.A.A. di MANTOVA al n. 00570220202 I.N.A.I.L. di MANTOVA al n. 3491275 I.N.P.S. di MANTOVA al n. 4501183286 C.O.E. di MANTOVA al n. 2116

e la ditta ALEXIA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Parmense, 54 – 46034 Borgo Virgilio (MN) – C.F. e P.IVA n.

02605880208, di seguito denominata SUBAPPALTATRICE, iscritta alla

C.C.I.A.A. di MANTOVA al n. 02605880208

(2)

I.N.A.I.L. di MANTOVA al n. 20550643/32 I.N.P.S. di MANTOVA al n. 4505482008 CASSA EDILE di MANTOVA al n. 6788

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE PREMESSO

- che l’APPALTATRICE, in forza di contratto d’appalto ha assunto l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati,

- che l’APPALTATRICE è giunta alla determinazione di affidare alla subappaltatrice le opere di seguito descritte:

messa in quota di chiusini e pozzetti, sistemazione cordoli, posa di tubazioni e stesa di conglomerati bituminosi;

- che la subappaltatrice, specializzata nell’esecuzione delle predette opere, risulta iscritta presso la Camera di Commercio di MANTOVA al n. 02605880208 del registro ditte di MANTOVA, e risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commesse con gestione e proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- che l’appaltatore resterà del tutto estraneo all’organizzazione del lavoro, delle attrezzature e del personale dipendente dalla subappaltatrice.

(3)

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO CHE LE PREMESSE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO

le parti convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’appaltatore affida alla subappaltatrice, che dichiara di assumere, l’esecuzione dei lavori in oggetto.

Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori, come sopra specificati, secondo il progetto ed il capitolato.

ART. 2 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo presunto del subappalto è determinato ed accettato, di comune accordo fra le parti in EURO 35.000,00 (EURO TRENTACINQUEMILA/00) inclusi € 1.500,00 di oneri della sicurezza IVA esclusa Reverse Charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR 633/1972.

ART. 3 PAGAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.14, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., l’appaltatore ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

(4)

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

I pagamenti verranno eseguiti dilazionatamente per il periodo di durata delle opere in relazione alla liquidazione dei certificati di pagamento emessi dall’ente, entro 20 (venti) giorni dall’incasso del S.A.L., dietro presentazione di idonea documentazione costituita da:

1) regolare fattura e da DURC in corso di validità.

2) F24 contributi pagati relativo al periodo in cui le maestranze del sub- appaltatore ono intervenute nel cantiere.

3) Riepilogo paghe mensile utilizzato per le registrazioni contabili cedolini paga dei dipendenti.

4) In alternativa al punto n° 3 ELENCO DEI DIPENDENTI conivolti nel cantiere con indicazione del nominativo , codice fiscale, e firma per la ricevuta che attesta l’

incasso della retribuzione risultante dal cedolino unimens/

DM10virtuale.

Per eventuali ritardi nei pagamenti da parte della committente, la ditta appaltatrice non risponderà dei danni causati nei confronti della ditta subappaltatrice.

(5)

I pagamenti in ragione di quanto previsto dalla normativa sugli appalti avranno possibilità di escussione diretta sia verso il committente che verso l’ appaltatore, salvo la possibilità di poter agire in regresso da parte del committente nei confronti dell’ appaltatore per quanto pagato in sua vece.

La normativa presente in detto articolo costituendo NORMATIVA NECESSARIA AI FINI DELLA VALIDITA’ LEGALE DEL PRESENTE CONTRATTO di appalto è soggetta alla controfirma quale clausola onerosa.

ART. 4 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La subappaltatrice si assume, pena l’immediata risoluzione del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Si procederà inoltre, all’immediata risoluzione del presente contratto, in tutti i casi in cui le transazioni dei flussi finanziari siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa.

L’appaltatore, il subappaltatore o qualsiasi subcontraente interessato all’esecuzione della presente commessa che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità procede all’immediata risoluzione del contratto, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente.

(6)

ART. 5 RAPPORTI ESECUTIVI APPALTATRICE/

SUBAPPALTATRICE

L’appaltatrice dichiara che le disposizioni concernenti l’esecuzione dell’opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al Titolare dell’Impresa Subappaltatrice, nella persona del Sig.ra Capiluppi Alexia.

E’ facoltà dell’Impresa di sostituire la persona sopra indicata senza che la subappaltatrice possa sollevare eccezioni.

ART. 6 SORVEGLIANZA DEI LAVORI

La subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni del Direttore Lavori e riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte della Committente e dell’appaltatore, sia in corso d’opera sia all’ultimazione dei lavori.

ART. 7 SOSPENSIONE DEI LAVORI

La subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell’esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell’opera.

(7)

ART. 8 TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA

Le opere di cui al presente contratto dovranno essere ultimate entro il termine previsto dal Capitolato d’Appalto.

Le opere si intendono consegnate quando sono completamente ultimate, funzionanti, immuni da difetti di costruzione e disponibili per l’utilizzo.

Eventuali collaudi dovranno essere fatti dalla Committente che si riserva di verificare il buon esito del lavoro.

ART. 9 VERIFICA DEI LAVORI

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d’opera ai sensi art. 1662 del C.C., la Committente per il collaudo finale dei lavori, si atterrà a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI DI SUBAPPALTO

La subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte né subappaltare, a sua volta, le lavorazioni in oggetto del presente contratto.

E’ pure vietata qualunque cessione di crediti derivanti dal presente contratto, se non riconosciuta dalla Committente.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza, si intenderà nullo fin dall’origine.

(8)

ART. 11 OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL’IGIENE E ALL’AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

La subappaltatrice dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di Legge, ad a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte della Committente o dell’appaltatore.

Quest’ultima, resterà, pertanto indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro in quanto assuntore di un lavoro richiedente l’impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità. La subappaltatrice dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze.

Per quanto attiene all’igiene e all’ambiente di lavoro, la subappaltatrice darà infine attuazione alle vigenti norme di legge, nonché di contratti di accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

(9)

ART. 12 CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, la subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa.

ART. 13 VARIAZIONI NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto.

La subappaltatrice non può introdurre variazioni ovvero addizioni di lavori eseguiti rispetto alle previsioni contrattuali.

Eventuali nuovi prezzi unitari saranno concordati in analogia dei prezzi già convenuti con il presente contratto.

ART. 14 ONERI FISCALI

Corrispettivi del presente contratto non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72.

A norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ed i relativi oneri incomberanno alla parte richiedente.

(10)

ART. 15 CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente contratto, mentre da un lato vincola ed obbliga sin d’ora il Subappaltatore, sarà vincolante per l’impresa appaltatrice soltanto ad ottenuta autorizzazione da parte del Committente e da parte dell’Autorità competente ai sensi e per gli effetti della Legge n. 646 del 13/09/1982 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. Legge antimafia).

In mancanza di detta autorizzazione il presente contratto sarà inefficace fin dalla sua stipula e il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo a qualsiasi titolo.

Il subappaltatore è inoltre perfettamente consapevole che l’eventuale emanazione nei suoi confronti di provvedimento definitivo di applicazione di alcune delle misure preventive di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n.1423 e successive modificazioni, costituirà senz’altro titolo per la risoluzione del contratto.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di Legge relative all’appalto del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

(11)

Borgo Virgilio, 18/09/2020

L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

Clausole onerose del presente contratto soggette a doppia sottoscrizione

N° 3 - 4 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13

L’ APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

Riferimenti

Documenti correlati

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

5.6 Il fornitore acquista il prodotto per il cliente, ma non prima dell’accettazione dell’ouerta da parte del cliente tramite stipula del contratto rispettivamente il

mediante bonifico bancario……….. In relazione a quanto indicato nella precedente lettera a), qualora taluno dei debiti oggetto di accollo da parte della Cessionarioa si palesasse

In questo momento particolare della storia italiana, questa improv- visata pre-intesa contrattuale per il rinnovo della Convenzione dei me- dici delle cure primarie non poteva

Poiché trattasi di subappalto di opere superspecializzate che superano il 15% dell’importo totale dei lavori, l’Ente Appaltante provvederà alla corresponsione diretta

11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile

Viceversa il conduttore non può cedere il contratto di affitto a un’altra persona – e quindi consentire a quest’ultima di vivere nell’appartamento pagando i relativi canoni –

All'operatore economico è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente contratto e di subappaltare, anche in parte, l'esecuzione