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ISTANZA FONDO PERDUTO COVID DECRETO SOSTEGNI BIS CONTRIBUTO PEREQUATIVO

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Academic year: 2022

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ISTANZA FONDO PERDUTO COVID DECRETO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1 commi 16-27 Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021)

Aggiornato al 13/12/2021

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

PEREQUATIVO DECRETO SOTEGNI-BIS

A partire dalla versione 2021J, è disponibile la funzione che gestisce la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto detto “perequativo” erogato a seguito dell’emergenza Covid-19, così come previsto dall’art.1 commi da 16 a 27 del decreto legge n.73 del 25/05/21 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) e denominato “Contributo a fondo perduto perequativo”.

La funzione per la richiesta di rimborso è disponibile nel menù “Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Covid 5°rimb.f.do perduto contributo perequativo”. E’ disponibile solo operando nell’anno 2021 ed è composta dalle seguenti sottovoci:

• Elaborazione

• Immissione/revisione

• Stampa modello

• Invio telematico

• Impegno alla trasmissione

Le funzioni di “Elaborazione”, “Stampa modello”, stampa “Impegno alla trasmissione”, “Invio telematico” e “Stampa controllo ricevute/istanza”, possono essere eseguite da singola azienda oppure in modalità multiaziendale dall’azienda STD. Le istanze di rimborso possono essere elaborate e trasmesse anche per le aziende di livello “nullo”.

Nelle aziende che gestiscono l'Art. 36 con il metodo delle Madri e Figlie (aziende classificate rispettivamente con l'apposito parametro impostato a “@” o “#”) la gestione deve essere eseguita sull'azienda Madre.

Per le aziende Esterne Real time, la gestione viene eseguita presso l’installazione del commercialista come avviene per gli altri dichiarativi.

SINTESI NORMATIVA

Il Legislatore nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni bis” (art.1, DL n.73/2021 del 25/05/2021) ha previsto all’articolo 1 il riconoscimento di distinte tipologie di contributo a fondo perduto. I commi da 16 a 27 istituiscono un contributo a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:

− conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;

− subìto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale, definita del 30% dal decreto del Ministero delle finanze firmato in data 11 novembre 2021;

− inviato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 10/09/2021 (termine poi prorogato al 30/09/2021);

Il contributo non spetta:

• ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 26 maggio 2021;

• ai soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 26 maggio 2021;

• agli Enti Pubblici di cui all’art.74, TUIR (organi e amministrazioni dello stato, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.);

• agli intermediari finanziari/società di partecipazione finanziaria e non di cui all’art.162-bis, TUIR.

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Con provvedimento n. 227357 del 04/09/2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi d’imposta da prendere in considerazione per la determinazione degli importi dei risultati economici d’esercizio.

Nel decreto Sostegni-bis non erano indicati i criteri di determinazione del contributo, i quali sono stati definiti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 01 dicembre 2021.

Il contributo si calcola:

1. sulla DIFFERENZA tra il risultato d’esercizio 2019 e quello dell’esercizio 2020, al NETTO dei seguenti contributi a fondo perduto precedentemente ricevuti:

1. CONTRIBUTO DECRETO RILANCIO (articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio);

2. CONTRIBUTO CENTRI STORICI E CONTRIBUTO SANTUARI (art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104 – Decreto Agosto);

3. CONTRIBUTO COMUNI MONTANI (art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – Decreto Agosto);

4. CONTRIBUTO DECRETO RISTORI (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – Decreto Ristori);

5. CONTRIBUTO RISTORAZIONE (art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 – Decreto Natale);

6. CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI (art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – Decreto Sostegni);

7. CONTRIBUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI BIS (art.1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 – Decreto Sostegni-bis);

8. CONTRIBUTO ALTERNATIVO O PER ATTIVITA’ STAGIONALI DECRETO SOSTEGNI BIS (art.1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 – Decreto Sostegni-bis);

2. Sulla differenza così calcolata, il contributo spettante è determinato applicando le seguenti percentuali:

Ricavi/compensi 2019 Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000 30%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 20%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 10%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 5%

Il contributo massimo riconosciuto è di 150.000€ e non è previsto un contributo minimo, ne eccezioni per soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 31/12/2019.

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:

• con accredito sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

• quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

La scelta riguarda l’intero ammontare del contributo.

Con provvedimento Agenzia delle Entrate del 29/11/2021 è stato istituito il modello per presentare l’”ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO PEREQUATIVO”.

L’istanza si compone di:

• una parte relativa all’indicazione dei dati anagrafici, i requisiti e la modalità di fruizione;

• una parte riguardante l’autodichiarazione per il rispetto dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive

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La domanda potrà essere presentata:

• direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia;

• da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

La domanda va presentata dal 29/11/2021 al 28/12/2021.

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

ATTENZIONE:

Il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al temine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente agli anni d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2021

Per consultare tutte le informazioni ed i dettagli relativi all’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO PEREQUATIVO (Art. 1 commi da 16 a 27 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73) si rimanda alla consultazione delle istruzioni e della documentazione completa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e disponibile anche nel programma di Immissione/revisione tramite il pulsante Istruzioni[ShF12].

SINTESI OPERATIVA

Di seguito viene riportata in forma sintetica la sequenza operativa da seguire per la predisposizione dell’istanza per ottenere il contributo perequativo.

• Eseguire la funzione di Elaborazione. Per ciascuna azienda elaborata è prodotto un brogliaccio nel quale vengono riportate le seguenti informazioni:

• i righi presi in considerazione per la determinazione dei ricavi/compensi 2019 (con i relativi importi);

• l’ammontare del “risultato d’esercizio 2019” con l’elenco dei righi che compongono il valore;

• l’ammontare del “risultato d’esercizio 2020” con l’elenco dei righi che compongono il valore;

• la percentuale di riduzione del reddito;

• la data di presentazione della dichiarazione 2021 (periodo d’imposta 2020);

• L’eventuale incongruenza dell’istanza con i requisiti richiesti e la necessità di apportare correzioni/integrazioni o variazioni manuali (l’istanza viene marcata come “non conforme”: in questo modo viene “congelata” evitando una involontaria trasmissione in modalità multiaziendale).

• Entrare nella funzione di Immissione/revisione per controllare i dati dell’istanza e integrare le informazioni che possono essere specificate solo in modo manuale:

• indicare il settore di appartenenza;

• indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto precedentemente percepiti (contributo decreto rilancio, contributo centri storici e contributo santuari, contributo comuni montani, contributo decreto ristori, contributo ristorazione, contributo decreto sostegni, contributo automatico decreto sostegni bis, contributo alternativo o per attività stagionali decreto sostegni bis);

• premere il pulsante Temporary Framework per compilare le sezioni relative alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 e/o 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

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ELABORAZIONE

La funzione di elaborazione consente di compilare in modo automatico la parte relativa all’indicazione dei dati anagrafici, i requisiti e la modalità di fruizione del contributo. Può essere eseguita da una singola azienda oppure in modalità multi aziendale.

ATTENZIONE

Tutti i dati necessari sono prelevati dalle dichiarazioni dei redditi, sia quelle del 2019 archiviate nell’ambiente Redditi 2020 che quelle del 2020 in linea. Se le dichiarazioni non sono state compilate, oppure la dichiarazione dei redditi non è presente, l’elaborazione predispone comunque l’istanza ma compilando solo i dati anagrafici, sarà cura dell’utente impostare manualmente sia i due risultati d’esercizio che il giusto scaglione per il calcolo del contributo.

Entrando nella funzione vengono richiesti alcuni parametri per l’elaborazione.

I campi richiesti sono comuni sia all’elaborazione da singola azienda che in modalità multi aziendale e sono i seguenti:

IMPOSTA "SOGGETTO DIVERSO DA QUELLI DI CUI AL COMMA 17, ART.1, D.L. 73/2021" – Questo campo serve per valorizzare automaticamente una “casella da barrare” che indica che il “soggetto richiedente” non rientra tra coloro che sono esclusi dal rimborso. Tale casella deve essere obbligatoriamente barrata affinché l’istanza possa essere trasmessa telematicamente.

MODALITÀ FRUIZIONE CONTRIBUTO – Questo parametro permette di impostare con quale modalità si richiede di erogare il contributo, non può essere lasciato vuoto. Se si elabora in modalità multiaziendale, il dato sarà impostato in tutte le istanze selezionate. Le opzioni disponibili sono:

• accredito in c/c: in istanza sarà impostata automaticamente la casella “Accredito su conto corrente” e sarà compilato il campo dell’Iban se il dato è presente nella funzione “Contabilità - banche”;

• credito d’imposta: in istanza sarà impostata automaticamente la casella “Sotto forma di credito d’imposta”.

IMPOSTA DATA SOTTOSCRIZIONE – Questo campo serve per impostare automaticamente la “Data sottoscrizione” che è prevista nel modello dell’istanza e deve essere obbligatoriamente compilata affinché l’istanza possa essere trasmessa telematicamente.

Per la compilazione dell’istanza vengono prelevati dai vari archivi i seguenti dati:

DATI ANAGRAFICI

I dati seguenti vengono impostati dall’elaborazione solo se i corrispondenti dati dell’istanza risultano non compilati:

ISTANZA RIMBORSO COVID DOVE VIENE PRELEVATO IL DATO Codice fiscale soggetto richiedente Codice fiscale dell’ANAGRAFICA AZIENDA

Codice fiscale del rappresentante firmatario Il programma riporta automaticamente i dati immessi in AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI –

DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE.

Codice carica

Codice IBAN Nell’elenco delle banche dell’azienda viene ricercato il codice IBAN abituale per la delega F24 e se trovato viene valorizzato

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DETERMINAZIONE DEI RICAVI/COMPENSI ANNO 2019

Come indicato dalla norma, per avere diritto al contributo Covid è necessario non aver superato i 10.000.000 di euro di ricavi/compensi nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che per i soggetti con esercizio solare corrisponde all’anno 2019.

Inoltre, tra gli aventi diritto vengono individuati i cinque scaglioni che attribuiscono le percentuali per il calcolo del contributo.

Ricavi/compensi 2019 non superiori a € 100.000

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

Per determinare l’ammontare dei ricavi/compensi, le istruzioni di compilazione fanno riferimento a dei precisi righi delle dichiarazioni dei redditi. Per i soggetti il cui anno contabile coincide con l’anno solare, la dichiarazione di riferimento è quella del modello 2020 (redditi 2019).

Per questo motivo, affinché l’elaborazione sia in grado di calcolare il valore corretto, è indispensabile la presenza delle dichiarazioni nell’ambiente Redditi 2020. Se i modelli 2020 non sono stati gestiti con il programma, lo scaglione dovrà essere impostato manualmente.

Il programma verifica la sigla pratica associata in anagrafica azienda nell’ambiente in linea, dopodiché ricerca la medesima sigla pratica nell’ambiente Redditi 2020.

Di seguito si riportano i campi presi in considerazione per la determinazione dei ricavi/compensi.

MODELLO

DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI

REDDITI PERSONE FISICHE

Ricavi Contabilità ordinaria RS116

Contabilità semplificata RG2, col. 2

Compensi RE2, col. 2

Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3

Ricavi/Compensi Regime D.L. n. 98/2011 LM2

REDDITI SOCIETA’ DI

PERSONE

Ricavi Contabilità ordinaria RS116

Contabilità semplificata RG2, col. 5

Compensi RE2

REDDITI SOCIETA’ DI

CAPITALI

Ricavi RS107, col. 2

REDDITI ENTI

NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Ricavi

Contabilità ordinaria RS111 Contabilità semplificata RG2, col. 7 Regime forfetario art. 145

TUIR RG4, col. 2

Contabilità pubblica RC1

Compensi RE2

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, le istruzioni prevedono che in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Per verificare la presenza di reddito agrario e attività agricole connesse viene verificata la presenza del rigo RD11 oppure del campo “Reddito agrario imponibile” nel quadro RA. In caso sia presente un valore in almeno uno di tali righi, in sostituzione dei ricavi viene letto il VE50 come da istruzioni. In caso di multiattività Iva e presenza di reddito agrario, vengono letti e totalizzati tutti i VE50 di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA (come da istruzioni). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, l’impostazione dello scaglione dei ricavo è esclusivamente manuale.

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DETERMINAZIONE DEI RISULTATI D’ESERCIZIO 2019 E 2020

Per avere diritto al contributo Covid è necessario che sia verificata una riduzione di almeno il 30% tra il risultato d’esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per determinare i risultati d’esercizio degli anni 2019 e 2020, istruzioni di compilazione fanno riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357 del 4 settembre 2021 con il quale sono stati indicati i precisi righi delle due dichiarazioni da prendere in considerazione:

MODELLO REGIME / TIPOLOGIA DI REDDITO PUNTAMENTI NOTE Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico

al lordo delle perdite

Lavoro autonomo RE21, col. 3 Differenza - Reddito di lavoro autonomo

analitico al lordo delle perdite Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico

al lordo delle perdite Regime forfetario ad imposta sostitutiva LM36, col. 1 Reddito d’impresa e di lavoro autonomo

forfetario al lordo delle perdite Attività di lavoro autonomo e impresa

regime vantaggio (Minimi) LM8, col. 1 Reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite

Reddito agrario RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7,

col. 3 per i quali RS1, col. 1 = “RA”) Reddito agrario imponibile Reddito di allevamento di animali,

di produzione di vegetali e di attività agricole connesse

RD14, col. 1 Reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/–

RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF

e RJ)

Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite

Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite

Lavoro autonomo RE21, col. 1 Reddito di lavoro autonomo analitico

Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività

agricole connesse

RD14, col. 1 Reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite

Società in regime di Tonnage tax RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3

Reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite

Reddito agrario RA27, col. 12 Reddito agrario imponibile

Reddito d'impresa RF63, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite Società sportive dilettantistiche RF70, col. 2 + RF71, col. 1 Reddito d’impresa forfetario

al lordo delle perdite

Società in regime di Tonnage tax

1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il

quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente

i quadri RF e RJ

Reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite

Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico

al lordo delle perdite

Lavoro autonomo RE21, col. 1 Reddito di lavoro autonomo

analitico al lordo delle perdite Reddito di allevamento di animali,

di produzione di vegetali e di attività agricole connesse

RD14, col. 1 Reddito d’impresa forfetario al lordo delle perdite

Contabilità pubblica RC8, col. 1 (modulo n. 1) Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite

Reddito agrario RA52, col. 10 Reddito agrario imponibile

REDDITI PF

REDDITI SP

REDDITI SC

REDDITI ENC

ATTENZIONE!

Se la dichiarazione in linea è una correttiva e presenta dati diversi rispetto a quella trasmessa entro il 30 settembre 2021, sarà cura dell’utente modificare il dato del risultato economico affinché sia indicato quanto era stato trasmesso entro il termine.

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ELABORAZIONE AZIENDE ESTERNE - REALTIME

Quando si esegue l’elaborazione multi aziendale da STD vengono elaborate anche le aziende Esterne configurate in Realtime. I dati sono prelevati tutti da Passcom, sia i dati anagrafici aziendali che quelli da dichiarazioni (l’iban non è importato).

IMMISSIONE REVISIONE

In prima pagina sono presenti i seguenti campi:

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE – il campo è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione. Se l’istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5].

EREDE CHE PROCEDE ATTIVITA' DEL 'DE CUIUS'/TRASFORMAZIONE – da selezionare nel caso il richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività di un soggetto deceduto oppure se il richiedente é un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall’inizio del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021.

CODICE FISCALE DEL ‘DE CUIUS’/ PARTITA IVA CESSATA – obbligatorio se si è abilitato il campo procedente, corrisponde al codice fiscale del soggetto deceduto oppure alla partita iva del soggetto estinto.

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO – è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione se presente il Legale Rappresentante nei Dati aziendali. Se l’istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5].

CODICE CARICA – può assumere il valore:

1 – Legale rappresentante 2 – Tutore di minore

Il valore 1, è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione se è presente il Legale Rappresentante nei Dati aziendali e, se l’istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5]. Il valore 2 deve essere impostato manualmente.

SETTORE PREVALENTE – indicare il settore di attività dell’azienda, rilevante per verificare il limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

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SOGGETTO DIVERSO DA QUELLI DI CUI AL COMMA 17, ART. 1, D.L. 73/2021 – campo obbligatorio che deve essere obbligatoriamente presente affinché l’istanza possa essere trasmessa telematicamente. Selezionando questo campo, il richiedente dichiara di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 17 dell’art. 1 del decreto. Il campo può essere abilitato in fase di elaborazione.

RICAVI/COMPENSI ANNO 2019 – sono presenti i cinque scaglioni di reddito:

• Fino a euro 100.000

• Superiori a 100.000 e fino a 400.000

• Superiori a 400.000 e fino a 1.000.000

• Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000

• Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

La funzione di elaborazione, marca lo scaglione corrispondente all’ammontare dei ricavi/compensi determinati dalla dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d’imposta 2019), ma si può modificare e selezionare uno scaglione diverso. Se i ricavi/compensi elaborati sono superiori a 10.000.000, non si può procedere con al presentazione dell’istanza per mancanza del requisito dei ricavi/compensi.

NOTA BENE: si ricorda che, come indicato nel paragrafo sull’elaborazione, il dato dei ricavi/compensi è estrapolato dalla dichiarazione dei redditi archiviate nell’ambiente Redditi 2020, se assente o non compilata, lo scaglione deve essere impostato manualmente.

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 2019-2020 – i due campo sono impostati dalla funzione di elaborazione e possono essere modificati; a fianco è riportata la percentuale di riduzione del risultato economico, se la stessa è inferiore al 30% il contributo non spetta per assenza del requisito del calo risultato e i calcoli non sono sviluppati.

NOTA BENE: si ricorda che, come indicato nel paragrafo sull’elaborazione, il dato del risultato economico è estrapolato dalla dichiarazione dei redditi, quelle archiviate nell’ambiente Redditi 2020 per il risultato 2019 e quelle in linea per il risultato 2020; se assenti o non compilate, il dato deve essere indicato manualmente.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI GIA’ PERCEPITI – campo manuale in cui l’utente deve indicare la somma dei contributi a fondo perduto già ricevuti; i contributi di cui tenere conto sono:

• articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio)

• articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari)

• articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani)

• articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)

• articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale)

• articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni)

• articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis automatico)

• articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

DIFFERENZA – l’importo è calcolato sottraendo al risultato del 2019 quello del 2020 e l’ammontare dei contributi già percepiti. Su questo importo sarà calcolato il contributo spettante. Se in virtù dei contributi già ricevuti, la differenza è minore di zero, il contributo non spetta.

PERCENTUALE PER CALCOLO CONTRIBUTO – la percentuale è impostata in base allo scaglione di reddito selezionato. Il campo non è presente sul modello e non sarà riportato né nella stampa del modello, né nell’istanza trasmessa.

AMMONTARE CONTRIBUTO – l’importo è calcolato applicando alla differenza la percentuale determinata in base allo scaglione di ricavi/compensi; se il contributo calcolato è maggiore di 150.000, il dato viene forzato al valore limite.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE – campo da selezionare se si sceglie di ricevere il contributo tramite un accredito sul proprio conto corrente. E’ impostato dalla funzione di elaborazione e può essere modificato.

SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA – campo da selezionare se si sceglie di usufruire del contributo come credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione nel modello F24. E’ impostato dalla funzione di elaborazione e può essere modificato.

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IBAN – campo obbligatorio se si richiede l’accredito del contributo tramite conto corrente. La funzione di elaborazione imposta il campo se si è impostato il parametro di elaborazione “Modalità di fruizione del contributo” sull’opzione “Accredito in C/c”. L’iban inserito, è quello presente nella tabella Banche; se sono presenti più IBAN, è impostato quello marcato come

“Banca abituale per F24”. Sul campo sono attivi i pulsanti:

DECODIFICA[F2]: apre una finestra con la composizione dell’IBAN:

RICERCA IBAN AZIENDA[F3]: apre l’elenco degli IBAN dell’azienda così da poter selezionare un conto diverso.

Se nella tabella banche non c’è un IBAN aziendale, l’elaborazione non compila il campo e si potrà digitare il dato manualmente oppure premere il pulsante “Ricerca IBAN Azienda” e codificarlo in tabella per futuri utilizzi con il tasto NUOVO[F4].

RINUNCIA AL CONTRIBUTO– campo da selezionare per gestire l’istanza di rinuncia. In tal caso non deve essere compilata la sezione con i requisiti (compresa la modalità di fruizione del contributo).

DATA SOTTOSCRIZIONE – campo obbligatorio che può essere impostato in fase di elaborazione.

A pagina 2 sono presenti i seguenti campi:

ISTANZA RIMBORSO FONDO PERDUTO PER COVID-19 DEFINITIVA – solo l’istanza chiusa in definitivo potrà essere trasmessa telematicamente. Un’istanza definitiva non sarà elaborata, per ripetere l’elaborazione, si dovrà togliere il flag in questo campo.

(11)

CODICE INTERMEDIARIO – è presente il collegamento alla tabella degli intermediari presente nei parametri di base. Il dato può essere impostato anche dalla stampa dell’impegno alla trasmissione telematica.

CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO – è impostato automaticamente il codice dell’intermediario selezionato nel campo precedente, se l’intermediario scelto è di tipo 10; mentre è impostato il codice fiscale dell’azienda se l’intermediario scelto è di tipo 1. Il dato può essere impostato anche dalla stampa dell’impegno alla trasmissione telematica.

DATA IMPEGNO – data dell’impegno alla trasmissione. Il dato può essere impostato anche dalla stampa dell’impegno alla trasmissione telematica.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO INCARICATO – campo obbligatorio se l’intermediario scelto è di tipo 10.

Corrisponde al codice fiscale del soggetto con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il dato può essere impostato anche dalla stampa dell’impegno alla trasmissione telematica e in questo caso sarà riportato lo stesso codice fiscale dell’intermediario.

APPOSITA DELEGA PER L'INVIO DELLA PRESENTE ISTANZA - qualora l’intermediario non abbia la delega per la consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, per trasmettere l’istanza deve aver ricevuto apposita delega dal richiedente.

L’intermediario è tenuto a rilasciare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva si effettua selezionando questo campo. Se il campo è selezionato, il Codice fiscale del soggetto incaricato deve essere lo stesso dell’intermediario.

DATI DELL'ISTANZA NON CONFORMI AI REQUISITI – questo campo, se abilitato, impedisce che l’istanzia possa essere chiusa in definitivo e di conseguenza trasmessa. E’ impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione oppure alla conferma della funzione, qualora i dati riscontrati non rispettino i requisiti. Può essere modificato manualmente.

Con il pulsante Temporary Framework[F4] si accede alla gestione della dichiarazione sostitutiva composta di quattro quadri:

Il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e per poterlo richiedere il soggetto deve quindi verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1.

IMPORTANTE

Per compilare la parte relativa al Temporary Framework, si consiglia di consultare le istruzioni e la Guida dell’Agenzia delle Entrate, entrambi i documenti sono disponibili nel programma con il pulsante Istruzioni[ShF12].

Nel Quadro A vanno indicati tutti gli aiuti ricevuti e nell’ambito di quale sezione sono stati usufruiti. Per gli aiuti usufruiti nell’ambito della sezione 3.12 occorre indicare il Periodo ammissibile, impostando i campi “Data inizio” e “Data fine” (il periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione).

Se tra gli aiuti indicati ce n’è almeno uno relativo all’IMU, occorre compilare il quadro C indicando il codice del comune ed il numero di immobili per i quali si è beneficiato dell’aiuto.

In calce al quadro A nella sezione Altri aiuti occorre indicare ulteriori aiuti ricevuti ma non presenti in elenco; se si tratta aiuti di istituiti dopo il 29/11/2021 che richiamano i commi da 14 a 17 dell’articolo 1 del Decreto 41/2021, occorre indicare anche gli estremi della norma istitutiva.

(12)

L’utente deve verificare se sommando tutti gli aiuti ricevuti e indicati nel quadro A supera o meno i limiti previsti dalla direttiva europea:

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

• per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021:

- 100.000 euro per il settore agricolo

- 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti

• per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 28 gennaio 2021e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo:

- 225.000 euro per il settore agricolo

- 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

• per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro

• per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.

Nelle dichiarazioni sostututive di atto notorio occorre indicare se i limiti sono rispettati o meno, se sono superati occorre compilare la sezione “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary Framework” indicando l’importo eccedente il limite in colonna 1 e gli interessi in colonna 2 (vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n.

794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004):

Nelle colonne successive, con riferimento all’importo di colonna 3, va dichiarato da quale massimale deve essere scomputata l’eccedenza.

Se il superamento del limite di sezione 3.1 relativo al periodo “28 gennaio 2021 e la presentazione dell’istanza” avviene a seguito del riconoscimento di questo contributo, occorre invece compilare la sezione “Minor importo richiesto” con l’importo dato dal seguente calcolo:

limite – importo contributi già ricevuti

Per la compilazione di queste sezioni, è possibile autarsi con questo foglio di calcolo.

Il Quadro B deve essere compilato da quei soggetti che nella dichiarazione sostituiva comunicano di trovarsi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

(13)

STAMPA MODELLO

La funzione di stampa, è disponibile anche in modalità multiaziendale dall’azienda STD.

All’ingresso della funzione, si presenta questa videata che permette di filtrare le istanze da stampare:

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

Tale funzione stampa la ricevuta, da consegnare al cliente, con cui l'intermediario si impegna a trasmettere telematicamente l’istanza. E’ disponibile anche in modalità multiaziendale dall’azienda STD.

La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente:

DATA IMPEGNO A TRASMETTERE L’ISTANZA DI RIMBORSO: Indicare la data di stampa dell'impegno a trasmettere. All’atto della stampa, questa data viene memorizzata all’interno della dichiarazione.

SIGLA AZIENDA SU MODULO: E’ possibile scegliere se riportare o meno la sigla dell'azienda sull’impegno.

ASSEGNAZIONE CODICE FORNITORE: selezionandolo, viene abilitato anche un ulteriore campo “Codice fornitore telematico” e durante la stampa dell’impegno, il codice fornitore telematico viene automaticamente inserito nell’istanza, altrimenti viene stampato l’impegno solo se sulla dichiarazione è già presente il codice fornitore telematico (Intermediario).

CODICE FORNITORE TELEMATICO: se abilitato il precedente campo, viene richiesto il codice del fornitore telematico (Intermediario) che verrà poi aggiornato automaticamente all'interno della comunicazione insieme con il codice fiscale.

(14)

ASSEGNA CODICE FISCALE INCARICATO (SE VUOTO): abilitando questo campo, alla conferma della stampa dell’impegno, il campo del codice fiscale incaricato sarà compilato con lo stesso codice fiscale dell’intermediario, qualora detto campo risulti vuoto.

INCLUDERE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY): se abilitato, consente di includere nella stampa il trattamento dei dati personali, altrimenti non viene stampata la relativa sezione.

ISTANZA DI RIMBORSO DEFINITIVA: abilitando questo campo, alla conferma della stampa dell’impegno, le istanze saranno marcate come “definitive”. In questo caso i dati immessi non sono modificabili.

INVIO TELEMATICO

Attraverso questa funzione è possibile procedere con l’invio telematico delle istanze precedentemente predisposte. Requisito fondamentale è che le istanze siano state create in modalità “definitiva”, che sia stata effettuata l’associazione ad un fornitore telematico e che sia presente la “data di impegno a trasmettere”.

L’invio può essere effettuato in modalità multiaziendale dall’azienda STD.

Richiamando la funzione appare la videata di scelta dell’intermediario. Confermando la videata e premendo il pulsante

“Scelta” è necessario specificare i dati sotto indicati:

In corrispondenza del campo “Invio” è necessario specificare il tipo di invio che si vuole effettuare:

• Ordinario

• Rinuncia - Si può rinunciare al contributo richiesto, se era già stato erogato dovrà essere restituito. Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza, è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Per tipologie diverse di trasmissione devono essere generati telematici distinti.

Confermare con OK e premere il pulsante Scelta pratiche per trasmissione[F2], per avere l’elenco delle pratiche che possono essere trasmesse (devono essere chiuse in definitivo, associate all’intermediario indicato e devono avere la data dell’impegno alla trasmissione).

(15)

Attraverso il tasto Scelta[Invio] oppure il tasto Includi tutto[F7], selezionare le pratiche e confermare la generazione del telematico.

E’ quindi possibile procedere con il controllo telematico attraverso il comando Controlli telematici[F7]. Attraverso il comando Invio all’Agenzia Entrate[ShF6], se sussistono le condizioni che consentono di usufruire dell’invio diretto, è inoltrare il file direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Al termine dell’invio l’Agenzia rilascia il protocollo attribuito alla trasmissione.

Con la funzione Sincronizzazione Ricevute[F5] è possibile scaricare le due ricevute previste per questo adempimento:

1. PRIMA RICEVUTA: attesta se l’istanza è stata scartata per errori formali, oppure presa in carico;

2. SECONDA RICEVUTA: attesta se l’istanza precedentemente presa in carico è stata accolta o meno ai fini dell’erogazione.

TELEMATICO ISTANZA DI RINUNCIA

Se per la stessa azienda, è presente una trasmissione di tipo Ordinario, per generare la fornitura relativa alla rinuncia occorre seguire questa procedura:

• individuare in quale trasmissione è presente l’istanza ordinaria trasmessa, entrare nella trasmissione e premere

‘Seleziona’ [INVIO] sul rigo della pratica interessata.

(16)

• nella finestra che si apre, inserire il nuovo numero di trasmissione, modificare la nuova data di invio e modificare il campo “Tipo invio” da Ordinario a Rinuncia.

• confermare la finestra e uscire con Annulla.

• posizionarsi infine sulla nuova trasmissione creata, premere ‘Seleziona’ [INVIO] infine ‘Ok’ [F10] e rispondere affermativamente al messaggio ‘Rigenerazione dei Telematici delle pratiche selezionate e Creazione della Fornitura.

Confermi?’.

STAMPA CONTROLLO RICEVUTE / ISTANZE

Questa stampa consente di verificare i dati delle ricevute relative alle istanze di rimborso Covid-19, nonché di effettuare la stampa delle istanze complete con tutti i dati in esse contenuti. E’ stata concepita per essere eseguita in modalità multi aziendale dall’azienda STD, ma è comunque disponibile anche dalla singola azienda.

Entrando nella funzione viene aperta la finestra con i seguenti parametri di selezione:

STAMPA CONTROLLO RICEVUTE/ISTANZE COMPLETE – Permette di scegliere il tipo di stampa che si vuole effettuare. Sono disponibili le seguenti opzioni:

(17)

Controllo ricevute (valore predefinito)

Questa stampa riporta sinteticamente i dati riferiti alle ricevute delle singole istanze, in modo che, quando si opera in modalità multi aziendale dall’azienda STD, si ottenga un prospetto riepilogativo dello stato delle ricevute di tutte le aziende selezionate.

Istanze complete

Questa tipologia di stampa riporta il contenuto dell’istanza di rimborso di ciascuna azienda ad esclusione dei dati presenti nella gestione del Temporary Framework. Sono invece presenti dati che il programma calcola e visualizza ma sono assenti nel modello dell’agenzia delle entrate (ad esempio la percentuale applicata). Se si esegue la stampa da STD per ogni azienda viene prodotta una pagina con i relativi dati.

La sezione “Istanze con Ricavi/compensi complessivi” consente di selezionare, innanzitutto, le istanze di rimborso in base all’ammontare di ricavi/compensi dell’anno 2019.

• Fino a euro 100.000

• Tra 100.001 e 400.000

• Tra 400.001 e 1.000.000

• Tra 1.000.001 e 5.000.000

• Tra 5.000.001 e 10.000.000

• Con ricavi/compensi non specificati

Impostando il “check” in corrispondenza di una delle opzioni, il programma seleziona le istanze in base al rispettivo scaglione, includendo anche quelle in cui non è stato specificato alcun valore dei ricavi/compensi relativi all’esercizio precedente.

Come impostazione predefinita, tutti gli scaglioni sono selezionati in modo da includere in stampa sempre tutte le istanze.

Relativamente ai campi successivi, è possibile impostare la selezione scegliendo uno dei valori previsti:

TUTTI (valore predefinito): questa tipologia di selezione considera valido qualsiasi valore per includere l’istanza tra quelle stampate.

Le opzioni SI e NO hanno invece l’accezione di “INCLUDI SOLO”; in particolare.

SI: include nella stampa SOLO quelle istanze che soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro. Ad esempio “Istanze di soggetti con inizio attività dopo il 31/12/2018” impostato a SI: vengono incluse nella stampa solo le istanze che hanno spuntato il relativo campo nella funzione di “Immissione/revisione”.

NO: include nella stampa SOLO quelle istanze che non soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro di selezione. Ad esempio “Istanze che prevedono il contributo minimo (1.000 o 2.000 euro)” impostato a NO:

vengono selezionate solo le istanze che non prevedono il contributo minimo di 1000 o 2000 Euro, ossia le istanze con valore 0 e quelle con un valore superiore al minimo.

Riferimenti

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