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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL ERSU DI URBINO N. 45/ERSUURB DEL 17/02/2017

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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’

ERSU DI URBINO

N. 45/ERSUURB DEL 17/02/2017

Oggetto: [Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo e risorse umane del personale non dirigente dell’ERSU di Urbino anno 2016]

IL DIRETTORE DELL’

ERSU DI URBINO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VERIFICATA la disponibilità del budget assegnato per l’anno 2016 approvato con Decreto Commissariale n° 13 del 30.12.2015;

VISTA la L.R. n° 38 del 02.09.1996 promulgata dalla Regione Marche sul “Riordino in materia del Diritto allo Studio Universitario” che, nell’abrogare la L.R. 02.05.89, n° 7 ridetermina le competenze dei vari organi istituzionali dell’Ente ivi comprese quelle afferenti il Direttore, così come individuate all’art.15.

- D E T E R M I N A -

1. Di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente dell’Ersu di Urbino per l’anno 2016 ai sensi dell’art.15 del CCNL del 01.04.1999 e art.31 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali come da tabella riportata nel documento istruttorio.

2. La spesa relativa al presente provvedimento pari ad € 1.047.985,32 più gli oneri riflessi, per un importo complessivo pari ad € 1.428.309,67 è stata prevista nel budget dell’Ente anno 2016, che ha la necessaria disponibilità economica e finanziaria.

IL DIRETTORE DELL’ERSU DI URBINO

(Avv. Angelo Brincivalli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(2)

Normativa di riferimento

 CCNL del Comparto Regioni Enti Locali del 31.03.1999;

 CCNL del Comparto Regioni Enti Locali del 01.04.1999 art.15;

 CCNL del Comparto Regioni Enti Locali del 22.01.2004 art.31;

 Art.9 c.2 bis D.L.78/2010 convertito nella Legge n°122/2010;47

 Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

 Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

 DGR Regione Marche n°1594 del 25.01.2013;

 Art.15 Legge Regionale Marche n°38/1996;

 Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.491 del 29 Giugno 2015, relativa alla nomina a Direttore dell’ERSU di Urbino dell’avv. Angelo Brincivalli a decorrere dal 01.07.2015;

 Atteso che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni conferite al Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa Dott. Alceo Serafini, con atto del Direttore n.1 del 02/01/2002, così come successivamente integrato da altri atti, di cui in ultimo, la determinazione n.63 del 04/03/2013, conformemente al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera Consigliare n.4/2001.

Motivazione

- Visto l’art.15 del CCNL del 01.04.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplina le modalità di costituzione delle risorse decentrate;

- Visto l’art.31 e 32 del CCNL del 20.01.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali “Disciplina delle risorse decentrate” che suddividono tali risorse in: risorse stabili, che presentano la caratteristica di “ certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano fisse nel corso del tempo, mentre le risorse variabili, presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo stesso;

- considerato che il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali) con particolare riferimento alle norme di seguito indicate :

o Decreto Legge del 06.03.2014 n°16, convertito nella Legge n°68 del 02.05.2014, art 4, nonché la nota interministeriale dell’8 agosto 2014 attuativa della circolare n.60/GAB in datata 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del menzionato decreto 16/2014 convertito in legge 68/2014, contenente le indicazioni applicative dell’art 4 ed in particolare

 al punto 1 (pagina 3) recita testualmente “è fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organi strumentali delle stesse in conformità alle leggi regionali già vigenti”;

 al punto 3 (pagina 5) richiamando l’art 9,comma 2bis del decreto-legge n.78 del 2010 in merito alla corretta riduzione delle risorse decentrate a seguito di cessazioni di dipendenti dal rapporto di lavoro recita testualmente “a tal fine, nelle more del documento interpretativo di cui al punto VI delle indicazioni operative, sono considerate anche le interpretazioni contenute nel relativo documento “Linee guida della Conferenza delle Regioni e pubbliche amministrazioni”.

(3)

o Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 art 2 comma 557 e articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11 del 3 agosto 2010, ai sensi della quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

o Legge regionale del 15 novembre 2010 art 10 comma 2, ai sensi della quale in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta Regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che l’importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente;

o Decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78 art 9 comma 2 bis, e successive integrazioni, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2015, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è decurtato in maniera consolidata di un importo pari alle riduzioni effettuate per effetto delle cessazioni del personale in servizio avvenute nel periodo 2011-2014;

o Visto l’ art.1, comma 236 della Legge n.208/2015 cd “ Legge di stabilità 2016”che prevede :

“…….a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che il rispetto del vincolo di legge per l’anno 2016, previsto nell’articolato di cui sopra, ha reintrodotto l’obbligo, già in vigore dal 2011 al 2014, di contenere l’ammontare complessivo del fondo entro un tetto massimo e di ridurlo proporzionalmente alle cessazioni intervenute nell’anno;

pertanto si evidenzia che le risorse decentrate non sono state oggetto del doppio vincolo nel solo 2015, anno che rappresenta il nuovo valore massimo da rispettare.

Il limite introdotto riproduce sostanzialmente la previsione dell’art 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 salvo che per la durata incerta –legata all’approvazione della c.d. riforma Madia sulla Dirigenza e Pubblico Impiego- e per la possibilità di computare tra i presenti il personale che l’ente intende assumere.

Circa la metodologia applicativa della norma, in relazione alla decurtazione per le cessazione e le conseguenti integrazioni per le eventuali assunzioni programmate, è possibile adottare diverse modalità esecutive. Questo ente, anche in considerazione del principio di continuità e omogeneità con quanto applicato nei precedenti anni, anche a seguito di indicazioni regionali conseguenti al documento “Linee guida della Conferenza delle Regioni e pubbliche amministrazioni” del 10.02.2011 e modifiche successive, procede adottando il criterio secondo la effettiva permanenza dei dipendenti nell’anno solare di cessazione dal servizio, valutando specificamente i ratei riconosciuti ai medesimi. Questa ultima interpretazione circa la riduzione del salario accessorio in misura proporzionale alle cessazioni del personale in servizio è stata oggetto di interpretazioni da parte di diverse Sezioni regionali di controllo chiamate a pronunciarsi, in sede consultiva, sulle modalità per rendere concreta la disposizione prevista dal legislatore. A tal proposito vedasi le deliberazioni Sez Reg. controllo Lombardia n.324/2011/PAR, Sez Reg. controllo per l’Emilia Romagna n.223/2013 PAR, Sez Reg. controllo Lombardia n.116/2014/PAR, Sez Reg. controllo Regione Sicilia n.163/2015/PAR, le quali considerano detto criterio, rispettoso della proporzionalità voluto dal legislatore e più idoneo ad assicurare una maggiore equità in quanto permette una maggiore aderenza al dato concreto.

(4)

Inoltre, il criterio in questione è pacificamente ammesso anche dal MEF. Da ultimo si rinvia a quanto indicato nella nota interministeriale dell’8 agosto 2014 attuativa della circolare n.60/GAB in datata 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del menzionato decreto 16/2014 convertito in legge 68/2014, contenente le indicazioni applicative dell’art 4 che richiamando l’art 9,comma 2bis del decreto-legge n.78/2010 recita testualmente “a tal fine, nelle more del documento interpretativo di cui al punto VI delle indicazioni operative, sono considerate anche le interpretazioni contenute nel citato documento “Linee guida della Conferenza delle Regioni e pubbliche amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra, la determinazione del salario accessorio del 2016, da calcolare in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, viene effettuato utilizzando il sistema elaborato dalla Corte dei Conti Lombardia deliberazione n.116/2014 citata.

 Si illustra l’iter seguito: la citata deliberazione n. 324 del 30 maggio 2011, riporta che la consistenza di detti fondi deve essere ….“conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento” e che a far data dall’anno successivo, si applicherà la quota rimanente.

 Inoltre, il taglio deve riguardare la quota media di salario accessorio spettante a ciascun dipendente;

 Si dovrà tener conto delle assunzioni intervenute portando in riduzione del risparmio prodotto dalle cessazioni i ratei loro corrisposti o da corrispondere, nel caso si trattassero di assunzioni programmate.

 La riduzione delle risorse decentrate in funzione delle cessazioni avvenute opera “per teste”, computa cioè il numero dei dipendenti in servizio.

Dunque, in attuazione di quanto sopra, si è proceduto a calcolare la quota media annua teorica dividendo il totale del fondo, pari a € 1.026.145,07 ( € 1.015.676,17+RIA cessati 2015 € 10.468,90 ) per il numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio 2016 n. 167 (dato dalla tabella Conto Annuale). Dal conteggio circa le cessazioni e le assunzioni del 2016, come da atti depositati presso l’ufficio personale di questo Ente, risulta il dato finale da prevedere nel fondo delle risorse decentrate anno 2016 che ammonta ad € 2.048,19 ( + € 7.680,73 - € 5.632,53 ).

Si precisa che nel corso dell’anno 2016 a fronte di n. 3 cessazioni si è provveduto ad assumere n. 5 unità, come da determina dirigenziale n. 199 del 29.9.2016 a far data dal 1 ottobre 2016 , procedendo così ad una integrazione positiva del salario accessorio. Pertanto dal totale del fondo parte stabile rilevante ai fini dell’applicazione dei vincoli di legge, pari ad € 1.026.145,07, occorre sommare tale somma fino al totale di € 1.028.193,26.

L’ammontare delle risorse variabili di cui all’art 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 (c.d. risorse variabili) è pari a € 32.308,15.

Si precisa che dette somme, trattandosi di risorse non soggette a vincolo non sono state oggetto di riduzione ai sensi dell’art 1, c. 236 della Legge n. 208/2015.

Detto importo è costituito da € 6.337,18 non utilizzato nella suddivisione del fondo anno 2015 da riportare nel 2016, come concordato tra le parti nel verbale del 6.4.2016 di modifica della preintesa, dall’importo di € 21.970,97 derivante dalle somme non utilizzate per istituti vari del CCDI anno 2015 (in

(5)

particolare si riferiscono a minori spese per indennità di turno, rischio, maneggio valori e alla minore erogazione della produttività a seguito di congedi e pensionamenti di dipendenti in corso d’anno).

Infine si precisa che la somma € 89.389,97 destinata ai sensi dell’art.32 c.7 del CCNL 22.1.2004 per gli anni 2007-2015 alle Alte Professionalità già prevista fra le somme non utilizzate e riportata nella costituzione dei precedenti fondi, non viene inserita nell’attuale fondo in ottemperanza a quanto indicato dal Revisore dei Conti e allo scambio di corrispondenza in materia con il Dirigente dell’ente Avv. Angelo Brincivalli, in attesa di una completa definizione della questione, riservandosi di adottare le conseguenti indicazioni in materia.

In conclusione a seguito delle indicazioni normative dell’art 1 c. 236 L.208/2015, le risorse decentrate 2016 sono determinate complessivamente in € 1.047.985,32 di cui:

Risorse stabili pari ad € 1.015.677,17, derivanti dalla somma € 1.026.145,07 (comprensivo dell’importo RIA personale cessato anno 2015 di € 10.468,90 ) con aggiunta la somma di € 2.048,19, per i motivi sopra illustrati, ed infine detratto € - 12.516,09 per il rispetto del tetto massimo del fondo 2015 pari appunto ad € 1.015.677,17.

A quest’ultimo importo si sommano le

Risorse variabili non soggette a limitazioni pari ad € 32.308,15, derivanti dalla somma di € 21.970,97 per economie esercizio precedente, € 10.337,18 importo non utilizzato da riportare anno 2016 come da CCDI 2015 e come dettagliato più sopra.

In merito all’importo residuo per le Alte professionalità si rinvia a quanto illustrato più sopra.

Esito dell’istruttoria

1. Di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente dell’Ersu di Urbino per l’anno 2016 ai sensi dell’art.15 del CCNL del 01.04.1999 e art.31 del CCNL del 22/01/2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali come sotto riportato.

Riferimento contrattuale 2015

risorse decentrate 2015 TETTO MASSIMO risorse al netto delle risorse variabili non soggette a vincolo 1.015.677,17

Riferimento contrattuale 2016

Risorse stabili

Art. 14, comma 4 CCNL 1/4/1999 (3% fondo straordinario 1999)

237,04

Art. 15 CCNL 1/4/1999:

- comma 1 a)

649.314,03

- comma 1 b) (eventuali risorse aggiuntive destinate al trattamento accessorio anno 1998)

46.154,06

- comma 1 c) (eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 )

32.386,09

- comma 1 f) (i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993) - comma 1 g) (risorse destinate al pagamento dei LED anno 1998)

31.507,19

- comma 1 h) (risorse destinate alla corresponsione della indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995)

10.070,91

- comma 1 i) (riduzione dirigenti max 0,2% m.s. dirigenza)

(6)

822,72

- comma 1 j) (dec. 31.12.99) (0,52 % del monte salari dell’anno 1997)

20.920,54

Comma 1 Lett E)Risparmi Part Time Antecedenti Il 1999

Riduzione Quota Salario Accessorio Personale Trasferito

Art 15, Comma 1 Lett A) 2° Capoverso Quota Lavoro Straordinario Apo

Recupero Art 15, Comma 1 Lett A) 2° Capoverso Quota Lavoro Straordinario Apo

- comma 1 l) (ingresso personale a seguito di processi di decentramento e delega funzioni)

- comma 5 (aumento dotaz.organica)

dichiarazione congiunta 14 ccnl 02-05 e ccnl 2008/2009

49.830,56

Art. 4 CCNL 5/10/2001

- comma 1 (1,1% monte salari 1999)

42.283,46

- comma 2 (ria e ad personam personale cessato)

95.839,26

- comma 2 (ria e ad personam personale cessato anno 2015)

10.468,90

Art. 32 CCNL 22/01/2004

- comma 1 (0,62% monte salari 2001)

30.789,88

- comma 2 e 3 (0,50 monte salari 2001)

24.830,54

Art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004 (ulteriore 0,20 monte salari 2001 per alte professionalità)

9.932,22

Art. 32, comma 7 CCNL 22/1/2004 (ulteriore 0,20 monte salari 2001 per alte professionalità) Art. 4, comma 5, CCNL 9/5/2006 (solo per il 2006 importo 0,5 monte salari 2003)

25.102,55

Art. 8, comma 2, CCNL 11/4/2008 (incremento 0,6 monte salari 2005 solo per l'anno 2008) Art. 10, cooma 2 l.R. 16/2010 Riduzione stabile fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza

35.000,00

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione fondo limite 2010)

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale) ANNO 2015 - Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale) ANNO 2014 € 16.551,59 Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale) ANNO 2013 € 37.425,59 Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale) ANNO 2012 € 32.669,96 Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale) ANNO 2011 € 2.697,74 CONSOLIDAMENTO RIDUZIONE 2011-2014 ART 9 C.2 BIS DL 78/2010 - 89.344,88 Fondo 2016 su cui applicare art 1 c.236 -TETTO MASSIMO

1.026.145,07

RIDUZIONE C.236 ART 1 L.208/2015 …L'AMMONTARE DELLE RISORSE 2016 E' COMUNQUE AUTOMATICAMENTE RIDOTTO IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, TENENDO CONTO DEL PERSONALE ASSUMIBILE AI SENSI DELLA

NORMATIVA VIGENTE

2.048,19 TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2016

1.028.193,26

RIDUZIONE C.236 ART 1 L.208/2015 …L'AMMONTARE DELLE RISORSE 2016 NON PUO' SUPERARE IL CORRISPONDENTE IMPORTO DETERMINATO PER L'ANNO 2015 PARI AD €

1.015.676,17 - 12.516,09

(7)

TOTALE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2016

1.015.677,17

Risorse variabili :

Art. 15 CCNL 1/4/1999:

- comma 1 d) (somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997)

- comma 1 e) (economie da part time)

- comma 1 k) (incentivi finalizzati al personale)

comma 1 m (economie fondo straordinario)

- comma 2 1,2% monte salari 1997

- comma 5 (attivazione nuovi servizi)

- comma 5 (processi di Riorganizzazione )

- comma 5 (processi di Riorganizzazione )

Art. 16 c. 1 CCNL 1/4/1999 ed art. 5.10.2001 CCNL 2001 (eventuali risorse integrative non più in essere dal

ccnl 22.1.2004)

Art. 48 c. 3 CCNL 14.9.2000 (2% monte salari 1999 solo per l'anno 2000 e in alternativa all'art. 16 c. 1) Art. 4, commi 2 e 3 CCNL 9/05/2006 (max 0,3 o 0,7 monte salari 2003 se spese si personale/entrate correnti

inferiori a 32% o a 25%)

art. 8 cc. 3 e 4 CCNL 11/4/2008 (solo per l'anno 2008 incrementi percentuali m.s. 2005 condizionati a rapporto

spese personale/spese correnti)

art. 4 cc 2 e 3 CCNL 31/7/2009 (solo per l'anno 2009 incrementi percentuali m.s. 2005 condizionati a rapporto

spese personale/spese correnti)

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione fondo limite 2010)

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale)ANNO 2013

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale)ANNO 2012

Art. 9 c. 2 bis (decurtazione riduzione proporzionale personale)ANNO 2011

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A RIDUZIONE

Art. 17 c.5 CCNL 1/4/99 economie fondo eserc. prec. 21.970,97

Importo non utilizzato da riportare anno 2016 come da CDI 2015 10.337,18

somme non utilizzate Alte Professionalità anni dal 2007-2015 art 32 c.7 CCNL 22.1.2004 € 89.389,97

TOTALE RISORSE VARIABILI 32.308,15

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE RIDUZIONI DI LEGGE E COMPRENSIVO DELLE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A RIDUZIONE

1.047.985,32

2. La spesa relativa al presente provvedimento pari ad € 1.047.985,32 più gli oneri riflessi, per un importo complessivo pari ad € 1.428.309,67 è stata prevista nel budget dell’Ente anno 2016, che ha la necessaria disponibilità economica e finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Alceo SERAFINI)

(8)

- ALLEGATI - (non ci sono allegati)

Riferimenti

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