C.O.C. DEI COMUNI
C.O.C. - I Comuni presso cui èstato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non
dirigenziale dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di 50 ore pro-capite, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.
I Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso i servizi di protezione civile, direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.
Gli oneri aggiuntivi sono posti acarico delle risorse stanziate per l’emergenza, che verranno assegnate ai Soggetti attuatori Presidenti di Regione o di Provincia.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano in deroga ai limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n.
75 e dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
ORDINANZA N.690
PROTEZIONE CIVILE
PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
#ULTERIORIMISURE
RICOGNIZIONE
L’ordinanza prevede che Province e
Regioni operino una ricognizione delle prestazioni di lavoro straordinario
prestate dal personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza.
Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. I medesimi Soggetti attuatori provvedono al relativo ristoro, entro il limite mensile massimo
di 50 ore pro-capite.
COGINIZIONE
Ai titolari di incarichi dirigenziali, di
posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, ove il Soggetto attuatore riconosca la migliore condizione applicabile, è riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, una indennità mensile pari al 30%
della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo sopra indicato, in deroga alla
contrattazione collettiva di comparto.
RICOGNIZIONE
Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere
in alternativa una delle due misure la cui verifica della miglior condizione applicabile è effettuata dall’Ente.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al personale di protezione civile degli Enti Province impegnato nelle attività connesse all’emergenza e individuato dalle Regioni.
Via Campanini, 7 - 20124 Milano Tel. 02 671103702/ fax 02 671102750/2850 e-mail: milanoelombardia@uilfpl.it – www.uilfplmilanoelombardia.it milanoelombardia@pec.uilfpl.it
Ordinanza dipartimento protezione civile n. 690 del 31.7.2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario
In ragione della disposizione del Dipartimento della Protezione civile, in oggetto citata, vi specifichiamo quanto previsto per il personale degli Enti Locali.
L’ordinanza prevede che Province e Regioni operino una ricognizione delle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza.
Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. I medesimi Soggetti attuatori provvedono al relativo ristoro, entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite.
Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, ove il Soggetto attuatore riconosca la migliore condizione applicabile, è riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo sopra indicato, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.
Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa una delle due misure la cui verifica della miglior condizione applicabile è effettuata dall’Ente.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al personale di protezione civile degli Enti Province impegnato
nelle attività connesse all’emergenza e individuato dalle Regioni.
Via Campanini, 7 - 20124 Milano Tel. 02 671103702/ fax 02 671102750/2850 e-mail: milanoelombardia@uilfpl.it – www.uilfplmilanoelombardia.it milanoelombardia@pec.uilfpl.it
C.O.C. - I Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di 50 ore pro-capite,
per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.
I Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso i servizi di protezione civile, direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.
Gli oneri aggiuntivi sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza, che verranno assegnate ai
Soggetti attuatori Presidenti di Regione o di Provincia.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano in deroga ai limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 e dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Considerato che le misure contenute nella circolare sono di carattere eccezionale e straordinario, si auspica di aver fornito a tutti i nostri Delegati ed RSU uno strumento consapevole e di conoscenza per la gestione delle diverse dinamiche di contrattazione.
Fraterni Saluti.
Milano, 14 settembre 2020
Il Segretario Responsabile Enti Locali
UIL FPL Lombardia
Vincenzo Falanga
Contatti
Vincenzo Falanga Cell. 320.8160615
e- mail : falanga@uilfpllombardia.it