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REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI

(2)

Indice

Articolo 1- Oggetto --- 3

Articolo 2 - Istituzione --- 3

Articolo 3. Modalità di istituzione --- 4

Titolo I – Posizioni Organizzative --- 5

Articolo 4. Criteri di graduazione delle posizioni organizzative e indennità

--- 5

Articolo 5 - modalità di conferimento e requisiti di accesso agli incarichi

di Posizione Organizzativa --- 6

Articolo 6 - Posizioni Organizzative. Domande di partecipazione. --- 7

Titolo II --- 9

Articolo 7 - Criteri di graduazione dei coordinamenti e relative indennità 9

Articolo 8 - modalità di conferimento e requisiti di accesso agli incarichi

di coordinamento --- 10

Titolo III --- 13

Articolo 10 - Sede di lavoro --- 13

Articolo 11 - Conferimento incarichi --- 14

Articolo 11–Valutazione annuale e triennale --- 15

Articolo 12 - Revoca degli incarichi --- 16

(3)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità generali di istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di Coordinamento ex art. 10 C.C.N.L. II biennio 2000-2001 e incarichi di Posizione Organizzativa ex art 20- 21 C.C.N.L. I biennio 1998-1999 all'interno della Azienda USL3 di Pistoia. 2. Le posizioni organizzative costituiscono, per il personale del comparto,

un'importante occasione di valorizzazione delle competenze e di sviluppo professionale, poiché implicano l'assunzione diretta di ampi margini di autonomia e responsabilità infatti l’art. 20 del C.C.N.L. del 7 / 4/99, recita

“…richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità ... caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione … ”presupponendo,

pertanto, elevate conoscenze e competenze professionali che riguardano lo svolgimento di attività con contenuti professionali e/o gestionali rilevanti.

Articolo 2 - Istituzione

1. L'istituzione delle Posizioni Organizzative e dei Coordinamenti risponde agli assetti organizzativi dell'Azienda ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di una corretta gestione dei processi e delle risorse umane, delle strutture, delle tecnologie nell'ambito di una loro finalizzazione per il miglioramento della qualità dei servizi.

2. Gli incarichi di Posizione Organizzativa e gli incarichi di Coordinamento sono istituiti sulla base di specifiche competenze ed obiettivi da raggiungere.

(4)

4. Non potranno essere individuate ed affidati incarichi oltre i limiti consentiti dalle risorse economiche a disposizione le quali sono determinate secondo gli accordi intervenuti in sede di contrattazione integrativa aziendale.

5. Le Posizioni Organizzative e i Coordinamenti hanno una graduazione variabile sulla base dell’incarico organizzativo conferito.

Articolo 3. Modalità di istituzione

1. Il Direttore Generale, con proprio atto deliberativo, istituisce i nuovi incarichi di Posizione Organizzativa o Coordinamento su proposta avanzata dal direttore Sanitario o Amministrativo i quali ricevono l'istanza del direttore delle professioni sanitarie infermieristiche o tecniche1o dal direttore della struttura organizzativa per il ruolo amministrativo o tecnico attraverso il direttore di Macrolivello di riferimento.

2. La proposta di istituzione di nuovo incarico è formulata tramite la redazione di apposita job description, nella quale sono indicati i seguenti elementi essenziali:

a.

denominazione dell'incarico;

b.

ruolo di riferimento;

c.

posizionamento organizzativo: relazioni di dipendenza gerarchica;

d.

contenuti (missione, aree di responsabilità, principali attività);

e.

eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/ o personale);

f.

relazioni / interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda;

g.

eventuali ulteriori requisiti ritenuti necessari per l'accesso alla posizione. 3. La scheda, firmata dal proponente, è trasmessa alla U.O. SFRU, che

effettua la preventiva verifica dei seguenti criteri :

a)

conformità della proposta rispetto alle norme e regolamenti;

b)

rispondenza alle esigenze organizzative aziendali;

c)

rilevanza del contenuto di responsabilità;

d)

capienza del fondo contrattuale di competenza;

e)

assenza di "sovrapposizione " del contenuto dell'incarico con altri già attivi;

4.

La U.O. SFRU comunica l'esito della richiesta, anche con eventuali modifiche e/o integrazioni.

(5)

5.

L’azienda dà informazione dell’istituzione del nuovo incarico alle OO.SS. ed alla RSU e, successivamente, informa circa l’emanazione degli specifici avvisi di cui ai successivi articoli.

***

Titolo I – Posizioni Organizzative

Articolo 4. Criteri di graduazione delle posizioni organizzative e indennità

1.

Per la graduazione delle posizioni organizzative si assumono come riferimento i seguenti criteri, ciascuno graduato con un punteggio che va da 1 a 5 punti :

a.

il livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione dell’effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;

b.

l’entità delle risorse gestite

c.

grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;

d.

la complessità delle competenze attribuite e/o delle procedure gestite

e.

la valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali

f.

grado di intensità e complessità di relazione con gli utenti dei servizi interni e/o esterni.

g.

Eventuali ulteriori requisiti per l’accesso alla posizione

5.

Sulla base di suddetti criteri si individuano tre fasce:

fascia A, con punteggio maggiore o uguale a 28, posizione caratterizzata da elevato grado di autonomia e responsabilità, complessità e strategicità connesse , alle attività coordinate e/ o aree di riferimento - € 9.000,00

fascia B, con punteggio maggiore o uguale a 21 sino a 27,posizione che, pur presentando caratteristiche analoghe a quelle di cui sopra - con riferimento agli indicatori sopra descritti - non evidenziano l’elevato grado in almeno 2 parametri - € 7.000,00

(6)

6.

L’assegnazione della fascia alla posizione organizzativa compete alla Direzione Aziendale.

Articolo 5 - modalità di conferimento e requisiti di accesso agli incarichi di Posizione Organizzativa

1.

In sede di prima applicazione sono confermati per massimo due anni gli incarichi di Posizione Organizzativa affidati se previsti dall'assetto organizzativo aziendale ed a condizione che i titolari ottengano in sede di conferma una previa valutazione positiva. Le Posizioni confermate saranno in ogni caso rigraduate in base ai criteri di cui all’articolo precedente.

2.

Nel caso in cui la posizione o struttura organizzativa sia soppressa a seguito di riorganizzazione aziendale, i soggetti titolari, ferma la possibilità di partecipare agli avvisi di cui al comma successivo, saranno prioritariamente ricollocati secondo l’inquadramento in base alle ordinarie regole di mobilità interna. Si applicano inoltre le garanzie contrattuali.

3.

Il conferimento di nuovi incarichi avviene mediante la pubblicazione di un avviso di selezione interno con le modalità ed i criteri previsti nel presente documento, previa verifica dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

4.

La U.O. Sviluppo e Formazione delle Risorse Umane provvede a livello aziendale attraverso l’emissione di apposito avviso di selezione interna pubblicato sul sito aziendale, per titoli e colloquio, specificando per ciascuna funzione:

il profilo/profili professionali cui la selezione è riferita;

i requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l'accesso;

la struttura di assegnazione;

le competenze specifiche richieste dalla funzione;

i punteggi attribuibili nei limiti previsti dal regolamento;

il peso attribuito all'incarico e la relativa valorizzazione economica

i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

(7)

5.

Dell’avviso è data opportuna informazione alle OO.SS. e alla RSU.

6.

Il termine per la presentazione delle domande alla procedura di selezione non potrà essere inferiore a dieci giorni. Sarà cura del soggetto competente all'emissione dell'avviso, in ogni caso, indicare espressamente nell'avviso il termine ultimo utile per la partecipazione.

7.

Le commissioni per le selezioni delle Posizioni Organizzative sono così composte:

a. Direttore Sanitario o suo delegato oppure, per l’area amministrativa e tecnica, dal Direttore Amministrativo o suo delegato;

b. direttore del Macrolivello cui afferisce la funzione o suo delegato, c. Direttore delle professioni di riferimento;

d. Un titolare di posizione organizzativa in via prioritaria appartenente allo stesso profilo professionale/area oggetto di selezione.

8.

La commissione di cui sopra, espletata la selezione, redige la graduatoria e rimette alla Direzione Generale la proposta di incarico.

9.

I requisiti di ammissione alla selezione per l'accesso alle Posizioni Organizzative sono:

a)

essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b)

l'inquadramento in cat. D/Ds

c)

non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

Articolo 6 - Posizioni Organizzative. Domande di partecipazione.

1.

Ciascun candidato può partecipare nell’arco dell’anno al massimo a 3 selezioni per il conferimento di Posizioni Organizzative.

2.

La selezione prevede la valutazione dei titoli, con l’attribuzione massima di 40 punti, e un colloquio, con l’attribuzione massima di 60 punti.

3.

I titoli saranno valutati come segue:

a.

titoli di carriera: servizi attinenti prestati come dipendente (a tempo determinato e indeterminato) presso enti pubblici, Aziende Sanitarie nel ruolo e nel profilo di appartenenza in categoria D e DS massimo punti 20

(8)

legge ( es. lauree, master rilasciati dalle Università ecc.) massimo punti 8

c.

curriculum formativo e professionale (da presentarsi in formato europeo) massimo punti 12

I punteggi sono attribuiti esprimendo un giudizio riassuntivo per ciascun ambito di valutazione e graduando tale giudizio mediante i seguenti valori e relativi coefficienti: Giudizio Coefficiente Gravemente insufficiente 0,1 insufficiente 0,2 mediocre 0,3 sufficiente 0,4 discreto 0,5 buono 0,6

più che buono 0,7

distinto 0,8

ottimo 0,9

eccellente 1

4.

Sono valutati :

a.

le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione da conferire:

(9)

5.

All’esito della valutazione dei titoli e colloquio la Commissione, per ogni posizione organizzativa, redigerà una graduatoria di merito con validità 24 mesi.

6.

L'attribuzione dell'incarico è effettuata nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

7.

Nel caso in cui il candidato rifiuti l’incarico di Posizione Organizzativa

decadrà automaticamente dalla graduatoria aziendale ***

Titolo II

Articolo 7 - Criteri di graduazione dei coordinamenti e relative indennità

1.

La seguente tabella indica i criteri per la graduazione della funzione di coordinamento Fattore di valutazione Graduazione n° di personale gestito entro 9 operatori da 10 a 15 operatori da 16 a 26 operatori oltre 26 operatori punti 1 2 3 5 orario di lavoro gestito

giornaliero turno h 12 turno h 12 con PD turno h 24

punti 1 2 3 5

complessità sulle metodiche tecniche

impiegate

base media alta elevata

punti 1 2 3 5

articolazione funzionale

struttura organizzativa

presidio zona aziendale

punti 1 2 3 5

Complessità contesto organizzativo ( per tecnici sanitari

accordo C/3/2009)

zonale Aziendale oppure tra macrolivelli nella stessa zona distretto, contesti di particolare complessità organizzativa e a

forte raccordo interdisciplinare

(10)

BOZZA Regolamento posizioni e coordinamenti_27-10-2014.docx Pagina10 di

2.

Relativamente alle indennità di coordinamento parte variabile, sono applicate

le seguenti graduazioni espresse in valore percentuale in relazione al punteggio ottenuto nella graduazione:

a. con punteggio uguale o maggiore di 13 punti fascia A 100% b. con punteggio da 10 a 12 punti fascia B 90 %

c. con punteggio minore o uguale a 9 punti fascia C 70% 3. Possono essere istituiti anche coordinamenti nell’ambito delle attività di formazione o didattiche universitaria ed è considerato nella fascia C (70%) o B (90%)

Articolo 8 - modalità di conferimento e requisiti di accesso agli incarichi di coordinamento

1. In sede di prima applicazione sono confermati per due anni tutti gli incarichi di Coordinamento in corso di svolgimento se previsti dall'assetto organizzativo aziendale ed a condizione che i titolari ottengano in sede di conferma una valutazione positiva. Gli incarichi confermati potranno essere rinnovati solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

2. Nel caso in cui il coordinamento o la struttura organizzativa siano abrogati a seguito di riorganizzazione aziendale, i soggetti titolari, ferma la possibilità di partecipare agli avvisi di cui al comma successivo se in possesso dei relativi requisiti, saranno prioritariamente ricollocati in base all’inquadramento in base alle ordinarie regole di mobilità interna. Si applicano inoltre le garanzie contrattuali.

3. Il conferimento di nuovi incarichi di coordinamento avviene mediante la pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di selezione interno con le modalità ed i criteri previsti nel presente documento, previa verifica dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente regolamento. Nel caso gli incarichi riguardino coordinamenti appartenenti alla medesima Area/Dipartimento, l’avviso e la relativa graduatoria saranno unici.

(11)

a. il profilo/profili professionali cui la selezione è riferita;

b. i requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l'accesso;

c. la struttura di assegnazione;

d. le competenze specifiche richieste dalla funzione; e. i punteggi attribuibili nei limiti previsti dal regolamento;

f. il peso attribuito all'incarico e la relativa valorizzazione economica g. i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

h. il dipendente interessato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti richiesti così come indicati di seguito nel presente regolamento.

5. Dell’avviso è data opportuna informazione alle OO.SS. e alla RSU.

6. Il termine per la presentazione delle domande alla procedura di selezione non potrà essere inferiore a dieci giorni. Sarà cura del soggetto competente all'emissione dell'avviso, in ogni caso, indicare espressamente nell'avviso il termine ultimo utile per la partecipazione.

7. Le commissioni per le selezioni dei Coordinamenti sono composte da: a. Direttore Sanitario o suo delegato

b. direttore del Macrolivello cui afferisce la funzione o suo delegato, c. Direttore delle professioni di riferimento;

d. un titolare di posizione organizzativa o coordinamento in via prioritaria appartenente allo stesso profilo professionale/ area oggetto di selezione.

8. La commissione di cui sopra, espletata la selezione, redige la graduatoria e rimette alla Direzione Generale la/le proposta/e di incarico.

9. I requisiti di ammissione alla selezione per l'accesso agli incarichi di Coordinamento sono:

a. essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b. esperienza professionale di almeno tre anni in cat. D/DS

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BOZZA Regolamento posizioni e coordinamenti_27-10-2014.docx Pagina12 di

professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni. In alternativa, solo per il profilo infermieristico, diploma di AFD (certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della l. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa).”2

d. Non avere riportato sanzioni disciplinari nel precedente biennio.

Articolo 9 – Coordinamenti. Domande di partecipazione

1.

Ciascun candidato può partecipare nell’arco dell’anno a un massimo di tre selezioni.

2.

La selezione prevede la valutazione dei titoli, con attribuzione di massimo di 45 punti, e colloquio, con attribuzione di massimo di 55 punti.

3.

I titoli saranno valutati come segue:

I. titoli di carriera: servizi attinenti prestati come dipendente (a tempo determinato e indeterminato) presso enti pubblici, Aziende Sanitarie nel ruolo e nel profilo di appartenenza in categoria D e DS (fino a punti 22)

II. titoli di studio: escluso quello di accesso, sono valutabili i titoli e le specializzazioni attinenti al profilo di appartenenza rilasciati da istituzioni o Enti abilitati ai sensi di legge ( es. lauree, master rilasciati dalle Università ecc.) punti 10

III. curriculum formativo e professionale (presentato in formato europeo) punti 13

Sono valutati :

a. Le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione da conferire; b. in riferimento agli ultimi 5 anni gli incarichi di insegnamento

conferiti da enti pubblici e i corsi di formazione e dì aggiornamento professionale (con conseguimento dei crediti ECM per le posizioni sanitarie) e le pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo di appartenenza.

4.

I punteggi sono attribuiti esprimendo un giudizio riassuntivo per ciascun ambito di valutazione e graduando tale giudizio mediante i seguenti valori e relativi coefficienti:

2

(fattisalvituttiivincoli di salvaguardiaprevisti ex art 10 C.C.N.L. Il biennio 2000 -

(13)

Giudizio Coefficiente Gravemente insufficiente 0,1 insufficiente 0,2 mediocre 0,3 sufficiente 0,4 discreto 0,5 buono 0,6

più che buono 0,7

distinto 0,8

ottimo 0,9

eccellente 1

5. All’esito della valutazione dei titoli segue il colloquio vertente su materie sia professionali che gestionali inerenti alla specificità dell'incarico da conferire individuati dalla commissione esaminatrice. Il colloquio è pubblico. Il punteggio del colloquio è attribuito esprimendo un giudizio riassuntivo e graduando tale giudizio mediante i valori e coefficienti di cui al precedente comma 4.

6. All’esito della valutazione dei titoli e colloquio la Commissione per ogni coordinamento redige una graduatoria di merito che avrà validità 3 anni.

7. L'attribuzione dell'incarico/degli incarichi sarà effettuata nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

8.

Nel caso in cui il candidato rifiuti l’incarico coordinamento proposto decadrà automaticamente dalla graduatoria approvata anche se relativa a un avviso promosso per più incarichi.


***

Titolo III Articolo 10 - Sede di lavoro

1.

La sede di lavoro delle posizioni organizzative e del coordinamenti è stabilita all'atto delle procedure di cui all'art. 3 ed in particolare è riportata nell' avviso di selezione, pertanto, gli assegnatari, per il periodo di valenza dell'incarico, sono giuridicamente assegnati presso la sede prevista.

(14)

BOZZA Regolamento posizioni e coordinamenti_27-10-2014.docx Pagina14 di

Articolo 11 - Conferimento incarichi

1.

L’incarico è conferito con deliberazione del Direttore Generale, con indicazione delle funzioni e attività professionali e gestionali da svolgere; entro 30 giorni dal conferimento, nell'ambito del contratto individuale di conferimento, saranno definiti ed assegnati gli obiettivi annuali correlati all'incarico.

2.

La durata dei nuovi incarichi è triennale rinnovabile previa valutazione positiva di fine incarico.

3.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di anticorruzione, al termine dell’incarico può anche essere prevista, su proposta del Dirigente di riferimento, una rotazione. In tal caso, ove la proposta sia accolta dalla Direzione aziendale, ne sarà data preventiva informazione alle OO.SS. e saranno attivate le previste procedure selettive interne di cui agli articoli precedenti.

4.

Il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità economiche.

5.

In caso di assenza prolungata del titolare, superiore a novanta giorni, restando comunque il posto coperto, si procederà:

I. per le Posizioni organizzative, alla temporanea assegnazione a scavalco alla Posizione Organizzativa sovraordinata o dirigente; II. per i coordinamenti alla temporanea assegnazione a scavalco o alla

Posizione Organizzativa sovraordinata o al Coordinatore che si trova in condizioni utili per l'effettivo esercizio delle funzioni oppure, su proposta della Direzione professionale d’intesa con il Macrolivello, con scorrimento della graduatoria e delibera di conferimento incarico provvisorio di sostituzione a tempo non esclusivo al primo candidato dell’ultima graduatoria vigente. Il sostituto percepirà in tal caso esclusivamente il 30% dell’indennità variabile.

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7.

Nel caso in cui viceversa non fosse disponibile graduatoria valida, saranno attivate le procedure di cui all'art 3; nelle more delle predette procedure, gli incarichi di Coordinamento sono provvisoriamente assegnati a scavalco o alla Posizione Organizzativa sovraordinata o al Coordinatore che si trova in condizioni utili per l'effettivo esercizio delle funzioni oppure si provvederà a delibera di conferimento di incarico provvisorio di sostituzione a tempo non esclusivo al primo della ultima graduatoria vigente. Il sostituto percepirà esclusivamente il 30% dell’indennità variabile. Analogamente, gli incarichi di posizione organizzativa sono provvisoriamente assegnati a scavalco, o ad altra Posizione Organizzativa in condizioni utili per l'effettivo esercizio delle funzioni o al livello dirigenziale sovraordinato.

Articolo 11–Valutazione annuale e triennale

1.

La valutazione annuale sarà condotta dal responsabile della struttura di appartenenza congiuntamente al responsabile dell’area/dipartimento di riferimento.

2.

La valutazione annuale è inerente la verifica delle attività professionali e gestionali svolte.

3.

Le valutazioni annuali costituiscono il presupposto necessario per la valutazione di fine incarico ai fini della prosecuzione dell'incarico ed il rinnovo alla scadenza.

4.

Il procedimento di valutazione è ispirato al principio di partecipazione diretta al procedimento del valutato, il quale può chiedere di essere sentito e può produrre considerazioni ed eventuali documenti.

5.

L'eventuale valutazione negativa deve essere confermata in seconda istanza dal collegio deputato alla valutazione di fine incarico, che acquisisce obbligatoriamente in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da altra persona di sua fiducia.

6.

La valutazione di fine incarico è condotta dal valutatore annuale con:

a. il direttore del Macrolivello cui afferisce la funzione o suo delegato,

(16)

BOZZA Regolamento posizioni e coordinamenti_27-10-2014.docx Pagina16 di c. un titolare posizione organizzativa o coordinamento in via

prioritaria appartenente allo stesso profilo professionale/ area oggetto di valutazione

7.

La valutazione di fine incarico si fonda sulle valutazioni annuali e su una relazione del valutato sulle attività svolte in relazione agli obiettivi attribuiti con il contratto di incarico.

8.

L'eventuale valutazione di fine incarico negativa deve essere confermata dall’Organismo Indipendente di Valutazione. L’organismo acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da altra persona di sua fiducia.

9.

La U.O. Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane è la struttura competente alla gestione delle relative procedure.

Articolo 12 - Revoca degli incarichi

1. L'incarico di coordinamento e di Posizione Organizzativa viene revocato con atto del Direttore Generale in caso di valutazione negativa espressa nel rispetto delle procedure di cui all'articolo precedente.

2. Costituiscono inoltre, cause di revoca prima della scadenza le seguenti ipotesi:

a. indipendentemente dagli esiti della valutazione, in caso reiterata ed ingiustificata inosservanza delle direttive impartite dal Responsabile della struttura sovraordinata afferente al Macrolivello di riferimento e confermata nel rispetto delle stesse procedure di cui all'art. 4;

b. modifiche dell'assetto organizzativo funzionale aziendale che facciano venire meno la necessità dell'incarico. In questo caso, la revoca è preceduta da adeguata informazione alle OO.SS. e alla RSU.

(17)

Art. 13 - Disapplicazioni e rinvio

1.

Con la presente, debbono intendersi disapplicati i criteri precedentemente concertati.

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