Agriturismi in Lombardia
Normativa di riferimento
Art. 2135 Codice Civile D.Lgs. 228/2001
Legge 20 Febbraio 2006 n. 96 “disciplina dell’ agriturismo”
Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”
Titolo X “Multifunzionalità dell’ azienda agricola e diversificazione in agricoltura”
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 5 del 24 luglio 2020
Tutti i parametri di seguito riportati dipendono dal
rapporto di connessione tra attività agricola e attività
agrituristica
Agriturismo forma familiare
Ospitalità presso l’abitazione e la cucina dell’ imprenditore agricolo
- 45 pasti giorno
- 15 persone al giorno (pernottamento)
Art. 151 – Attività agrituristiche
Ospitalità in alloggi o in spazi attrezzati per la sosta dei campeggiatori
Massimo 100 posti al giorno
Art. 151 – Attività agrituristiche
Somministrazione di alimenti e bevande da consumare sul posto/da
asporto/consegna domicilio
Massimo 160 pasti al giorno
Improntati alla tradizione e tipicità della cucina lombarda
Art. 151 – Attività agrituristiche
Consentita la preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande fuori dalla struttura aziendale nei giorni
non previsti dal certificato di connessione
Massimo 20 giornate annue
Art. 151 – Attività agrituristiche
Venerdì – Sabato – Domenica
Consentito oltrepassare la soglia dei 160 pasti al giorno
(45 per agriturismo familiare)
(fermo restando il numero massimo di pasti annuo)
Art. 151 – Attività agrituristiche
I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere
cumulati annualmente
Fermo restando il numero massimo di pasti annuo dato dal certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti giornalieri e
i limiti strutturali
Art. 152 – Requisiti per lo
svolgimento di attività agrituristiche
Certificato di connessione
Art. 153 – SCIA
Per ogni modifica
Art. 154 – Locali da destinare ad attività agrituristica
•
Utilizzati tutti gli stabili rurali purché esistenti da almeno 3 anni
•
Ammessi interventi di ristrutturazione e per una sola volta ampliamento del 10% della sup. lorda di pavimento
•
Nelle aree destinate all’ agricoltura ammessi lavori per predisporre piazzole di sosta e realizzazione di locali tecnici/servizi
SI RACCOMANDA SEMPRE UN PASSAGGIO PRESSO I TECNICI
COMUNALI!
Art. 155 – Requisiti strutturali, igienico- sanitari e accessibilità dei fabbricati
Requisiti di abitabilità e agibilità previsti dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene
Piazzole sosta: allacciamento elettrico
e servizi igienici (di preferenza presso
strutture edilizie esistenti)
Art. 155 – Requisiti strutturali, igienico- sanitari e accessibilità dei fabbricati
Norme igienico sanitarie (che vediamo dopo)
Macellazione animali: specie bovine, equine, suine e ovicaprine consentita esclusivamente presso
strutture autorizzate
Macellazione specie avicunicole e prodotti acquacoltura destinati alla vendita diretta al
consumatore, fino a 500 capi all’ anno anche senza
strutture dedicate.
Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti
In valore:
Prodotti propri azienda, ottenuti anche con lavorazioni esterne, minimo:
- 35% (30 % zone svantaggiate di montagna)
+
Prodotti di altre aziende agricole della regione, prodotti a marchio (DOP, IGP…). Ammesso acquisto da aziende delle provincie contigue anche di altra regione (Brescia con Verona e Trento)
=
80 % (30% propri + 50% acquistati)
Il restante 20% presso GDO
Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti
Sono assimilati a prodotti di origine locale, le carni di selvaggina selvatica prelevate sul territorio regionale
Aziende aree svantaggiate di montagna, nell’ 80% dei
prodotti sono ricompresi i prodotti a marchio “prodotto di montagna” (anche se non di aziende agricole)
Esporre la carta di provenienza dei prodotti serviti, inclusi i vini
Per cause di forza maggiore comprovate, sono ammesse
deroghe.
Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti
Servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni
Prodotti propri + acquistati sul territorio
Minimo 40%
Art. 157 – Obblighi di chi svolge attività agrituristiche
Rispettare quanto previsto dalla SCIA e apportare le eventuali variazioni
Registrare le generalità delle persone alloggiate nel
rispetto della normativa vigente in materia di pubblica
sicurezza (privacy - 2016/679 GDPR )
Art. 158 – Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche
Marchio
Targa esposta in maniera visibile dall’ esterno
La regione promuove attività:
- Enoturismo
- Fattorie didattiche
- Fattorie sociali
SICUREZZA
ALIMENTARE
Legislazione
Il pacchetto igiene è un insieme di norme che disciplinano la materia dell’igiene e della sicurezza degli alimenti ed i controlli connessi
Garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti soddisfino requisiti igienici richiesti definendo ed attuando procedure basate sui principi del
sistema HACCP.
Legislazione
Uno degli obiettivi fondamentali del pacchetto
igiene è stato quello di uniformare la legislazione
di tutti i paesi membri in modo tale da definire
medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti.
Legislazione
A chi sono rivolte le norme contenute del
“pacchetto igiene”?
A qualunque operatore del settore che abbia a che fare con la produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti, individuato come unico responsabile della salubrità degli alimenti.
Anche gli agricoltori devono rispettare il pacchetto igiene?
Si, anche la produzione primaria rientra nell’ambito di applicazione.
Legislazione
Regolamento (CE) n. 178/2002
Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo un'autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissando procedure specifiche in materia.
Garantire un elevato livello di tutela della salute umana e di tutti i consumatori, tenendo in considerazione la diversità degli alimenti presenti sul mercato.
Si applica in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia degli alimenti che dei mangimi per animali;
Legislazione
Regolamento (CE) n. 852/2004 in tema di igiene dei prodotti alimentari, introduce l’HACCP come strumento metodologico necessario per condurre l’analisi del pericolo,
efficaci procedure di prevenzione e sicurezza alimentare.
Per prevenzione si intende l’insieme delle pratiche messe in atto per prevenire, ridurre o eliminare a livelli accettabili un pericolo chimico, microbiologico o particellare;
Legislazione
Regolamento (CE) n. 853/2004: stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, andando a integrare il precedente regolamento n.
852 del 2004.
Tali regole trovano campo di applicazione per prodotti di origine animale trasformati e non trasformati
Legislazione
Regolamento CE 625/2017: relativo ai controlli ufficiali e ad altre operazioni rivolte a garantire l’applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.
Ha abrogato i regolamenti CE 882/04 e CE 854/04.
Legislazione
Regolamento CE 625/2017: relativo ai controlli ufficiali e ad altre operazioni rivolte a garantire l’applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.
Ha abrogato i regolamenti CE 882/04 e CE 854/04.
Legislazione
Autocontrollo o HACCP?
Autocontrollo: corrisponde all’obbligo di tenere sotto
controllo le proprie produzioni, in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, da parte dell’OSA. È obbligatorio per tutti gli OSA, a qualunque livello della filiera della produzione
alimentare.
HACCP: (Hazard Analysis Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata; si tratta di un sistema preventivo di controllo degli alimenti finalizzato a garantire la sicurezza igienica. È obbligatorio solo per gli OSA dei settori post- primari.
Legislazione
Per redigere un piano di autocontrollo è necessario:
- definire i dati aziendali e il prodotto
- descrivere e documentare i prerequisiti
- sviluppare il piano HACCP
Il piano di autocontrollo deve essere:
- semplice
- specifico
- dinamico
- completo
- dimostrabile
Attenzione a …
- Pan di spagna (bagnato soluzione zuccherina) - crema
- panna
Tracciabilità
Allergeni
Catena freddo
ETICHETTATURA
Regolamento UE
1169/2011
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale
Scelte consapevoli del consumatore
Facile comprensione delle informazioni
Responabilità
Operatore con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
Assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti
Non fornisce alimenti di cui non ne conosce la conformità
Informazioni obbligatorie
Denominazione dell’ alimento
Elenco degli ingredienti (ordine decrescente di quantità)
Indicazione degli allergeni
La quantità di taluni ingredienti
La quantità netta dell’ alimento
Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
Le condizioni particolare di conservazione/impiego
Ragione sociale del produttore
Informazioni obbligatorie
Il paese di origine ove previsto
Istruzioni per l’uso
Titolo alcolometrico volumico effettivo se il grado alcolico supera 1.2%
Dichiarazione nutrizionale (ESONERO: gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono
direttamente al consumatore)
Informazioni obbligatorie
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 16
Entrata vigore: 01 gennaio 2022 (stanno richiedendo proroghe)
PREVEDE che gli imballaggi debbano essere muniti
dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso.