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Agriturismi in Lombardia

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Academic year: 2022

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(1)

Agriturismi in Lombardia

(2)

Normativa di riferimento

Art. 2135 Codice Civile D.Lgs. 228/2001

Legge 20 Febbraio 2006 n. 96 “disciplina dell’ agriturismo”

Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

Titolo X “Multifunzionalità dell’ azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 5 del 24 luglio 2020

(3)

Tutti i parametri di seguito riportati dipendono dal

rapporto di connessione tra attività agricola e attività

agrituristica

(4)

Agriturismo forma familiare

Ospitalità presso l’abitazione e la cucina dell’ imprenditore agricolo

- 45 pasti giorno

- 15 persone al giorno (pernottamento)

(5)

Art. 151 – Attività agrituristiche

Ospitalità in alloggi o in spazi attrezzati per la sosta dei campeggiatori

Massimo 100 posti al giorno

(6)

Art. 151 – Attività agrituristiche

Somministrazione di alimenti e bevande da consumare sul posto/da

asporto/consegna domicilio

Massimo 160 pasti al giorno

Improntati alla tradizione e tipicità della cucina lombarda

(7)

Art. 151 – Attività agrituristiche

Consentita la preparazione e

somministrazione di alimenti e bevande fuori dalla struttura aziendale nei giorni

non previsti dal certificato di connessione

Massimo 20 giornate annue

(8)

Art. 151 – Attività agrituristiche

Venerdì – Sabato – Domenica

Consentito oltrepassare la soglia dei 160 pasti al giorno

(45 per agriturismo familiare)

(fermo restando il numero massimo di pasti annuo)

(9)

Art. 151 – Attività agrituristiche

I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere

cumulati annualmente

Fermo restando il numero massimo di pasti annuo dato dal certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti giornalieri e

i limiti strutturali

(10)

Art. 152 – Requisiti per lo

svolgimento di attività agrituristiche

Certificato di connessione

Art. 153 – SCIA

Per ogni modifica

(11)

Art. 154 – Locali da destinare ad attività agrituristica

Utilizzati tutti gli stabili rurali purché esistenti da almeno 3 anni

Ammessi interventi di ristrutturazione e per una sola volta ampliamento del 10% della sup. lorda di pavimento

Nelle aree destinate all’ agricoltura ammessi lavori per predisporre piazzole di sosta e realizzazione di locali tecnici/servizi

SI RACCOMANDA SEMPRE UN PASSAGGIO PRESSO I TECNICI

COMUNALI!

(12)

Art. 155 – Requisiti strutturali, igienico- sanitari e accessibilità dei fabbricati

 Requisiti di abitabilità e agibilità previsti dai regolamenti comunali edilizi e di

igiene

 Piazzole sosta: allacciamento elettrico

e servizi igienici (di preferenza presso

strutture edilizie esistenti)

(13)

Art. 155 – Requisiti strutturali, igienico- sanitari e accessibilità dei fabbricati

Norme igienico sanitarie (che vediamo dopo)

Macellazione animali: specie bovine, equine, suine e ovicaprine consentita esclusivamente presso

strutture autorizzate

Macellazione specie avicunicole e prodotti acquacoltura destinati alla vendita diretta al

consumatore, fino a 500 capi all’ anno anche senza

strutture dedicate.

(14)

Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti

In valore:

Prodotti propri azienda, ottenuti anche con lavorazioni esterne, minimo:

- 35% (30 % zone svantaggiate di montagna)

+

Prodotti di altre aziende agricole della regione, prodotti a marchio (DOP, IGP…). Ammesso acquisto da aziende delle provincie contigue anche di altra regione (Brescia con Verona e Trento)

=

80 % (30% propri + 50% acquistati)

Il restante 20% presso GDO

(15)

Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti

Sono assimilati a prodotti di origine locale, le carni di selvaggina selvatica prelevate sul territorio regionale

Aziende aree svantaggiate di montagna, nell’ 80% dei

prodotti sono ricompresi i prodotti a marchio “prodotto di montagna” (anche se non di aziende agricole)

Esporre la carta di provenienza dei prodotti serviti, inclusi i vini

Per cause di forza maggiore comprovate, sono ammesse

deroghe.

(16)

Art. 156 – Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti

Servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni

Prodotti propri + acquistati sul territorio

Minimo 40%

(17)

Art. 157 – Obblighi di chi svolge attività agrituristiche

Rispettare quanto previsto dalla SCIA e apportare le eventuali variazioni

Registrare le generalità delle persone alloggiate nel

rispetto della normativa vigente in materia di pubblica

sicurezza (privacy - 2016/679 GDPR )

(18)

Art. 158 – Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche

Marchio

Targa esposta in maniera visibile dall’ esterno

(19)

La regione promuove attività:

- Enoturismo

- Fattorie didattiche

- Fattorie sociali

(20)

SICUREZZA

ALIMENTARE

(21)

Legislazione

Il pacchetto igiene è un insieme di norme che disciplinano la materia dell’igiene e della sicurezza degli alimenti ed i controlli connessi

Garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti soddisfino requisiti igienici richiesti definendo ed attuando procedure basate sui principi del

sistema HACCP.

(22)

Legislazione

Uno degli obiettivi fondamentali del pacchetto

igiene è stato quello di uniformare la legislazione

di tutti i paesi membri in modo tale da definire

medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti.

(23)

Legislazione

A chi sono rivolte le norme contenute del

“pacchetto igiene”?

A qualunque operatore del settore che abbia a che fare con la produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti, individuato come unico responsabile della salubrità degli alimenti.

Anche gli agricoltori devono rispettare il pacchetto igiene?

Si, anche la produzione primaria rientra nell’ambito di applicazione.

(24)

Legislazione

Regolamento (CE) n. 178/2002

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo un'autorità europea per

la sicurezza alimentare e fissando procedure specifiche in materia.

Garantire un elevato livello di tutela della salute umana e di tutti i consumatori, tenendo in considerazione la diversità degli alimenti presenti sul mercato.

Si applica in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia degli alimenti che dei mangimi per animali;

(25)

Legislazione

Regolamento (CE) n. 852/2004 in tema di igiene dei prodotti alimentari, introduce l’HACCP come strumento metodologico necessario per condurre l’analisi del pericolo,

efficaci procedure di prevenzione e sicurezza alimentare.

Per prevenzione si intende l’insieme delle pratiche messe in atto per prevenire, ridurre o eliminare a livelli accettabili un pericolo chimico, microbiologico o particellare;

(26)

Legislazione

Regolamento (CE) n. 853/2004: stabilisce norme

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, andando a integrare il precedente regolamento n.

852 del 2004.

Tali regole trovano campo di applicazione per prodotti di origine animale trasformati e non trasformati

(27)

Legislazione

Regolamento CE 625/2017: relativo ai controlli ufficiali e ad altre operazioni rivolte a garantire l’applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.

Ha abrogato i regolamenti CE 882/04 e CE 854/04.

(28)

Legislazione

Regolamento CE 625/2017: relativo ai controlli ufficiali e ad altre operazioni rivolte a garantire l’applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante.

Ha abrogato i regolamenti CE 882/04 e CE 854/04.

(29)

Legislazione

Autocontrollo o HACCP?

Autocontrollo: corrisponde all’obbligo di tenere sotto

controllo le proprie produzioni, in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, da parte dell’OSA. È obbligatorio per tutti gli OSA, a qualunque livello della filiera della produzione

alimentare.

HACCP: (Hazard Analysis Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata; si tratta di un sistema preventivo di controllo degli alimenti finalizzato a garantire la sicurezza igienica. È obbligatorio solo per gli OSA dei settori post- primari.

(30)

Legislazione

Per redigere un piano di autocontrollo è necessario:

- definire i dati aziendali e il prodotto

- descrivere e documentare i prerequisiti

- sviluppare il piano HACCP

Il piano di autocontrollo deve essere:

- semplice

- specifico

- dinamico

- completo

- dimostrabile

(31)

Attenzione a …

(32)

- Pan di spagna (bagnato soluzione zuccherina) - crema

- panna

Tracciabilità

Allergeni

Catena freddo

(33)

ETICHETTATURA

Regolamento UE

1169/2011

(34)

Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale

Scelte consapevoli del consumatore

Facile comprensione delle informazioni

(35)

Responabilità

Operatore con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto

Assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti

Non fornisce alimenti di cui non ne conosce la conformità

(36)

Informazioni obbligatorie

Denominazione dell’ alimento

Elenco degli ingredienti (ordine decrescente di quantità)

Indicazione degli allergeni

La quantità di taluni ingredienti

La quantità netta dell’ alimento

Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza

Le condizioni particolare di conservazione/impiego

Ragione sociale del produttore

(37)

Informazioni obbligatorie

Il paese di origine ove previsto

Istruzioni per l’uso

Titolo alcolometrico volumico effettivo se il grado alcolico supera 1.2%

Dichiarazione nutrizionale (ESONERO: gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal

fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono

direttamente al consumatore)

(38)

Informazioni obbligatorie

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 16

Entrata vigore: 01 gennaio 2022 (stanno richiedendo proroghe)

PREVEDE che gli imballaggi debbano essere muniti

dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso.

(39)

Un esempio …

(40)

Grazie per l’attenzione

Dott.ssa BUFFOLI MARIAROSA

[email protected]

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