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COMUNE DI GRANA Provincia di Asti

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(1)

COMUNE DI GRANA

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 28 ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1

A

convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: : ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL

COMUNE DI PORTACOMARO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali, All’appello risultano:

Partecipa all’adunanza la Dr.Alberto RUSSO Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PRESENTE ASSENTE

1

GAVAZZA Cristiano Sindaco SI

2

AMEGLIO Mirko Vicesindaco SI

3

CASTELLI Matteo Assessore SI

4

CALLEGHER Renato Consigliere SI

5

DESSIMONE Fabrizio Consigliere SI

6

MORANDO Elisabetta Consigliere SI

7

ZACCONE Giovanni Consigliere SI

8

BRUNO Doriano Consigliere SI

9

GAVAZZA Angelo Consigliere SI

10

ARRIGOTTI Gianluigi Consigliere SI

TOTALI

8 2

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1, dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

VISTO, altresì, l’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, che al comma 1 dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

ATTESA pertanto l’opportunità di approvare uno schema di convenzione tra i Comuni di Grana e di Portacomaro al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l’utilizzazione reciproca di personale appartenenti all’ufficio anagrafe;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare, all’interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTO l’allegato schema di convenzione concordato tra i due Enti interessati, composto da una premessa e da n.4 articoli, per l’utilizzazione reciproca di personale appartenente all’ufficio anagrafe e con validità a tutto il 14/09/2019;

DATO ATTO che, l’accordo favorisce una collaborazione tra Enti perseguendo i principi dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, delle rispettive amministrazioni consentendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle scarse risorse disponibili;

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;

Visto il seguente parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il seguente parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con voti favorevoli unanimi , espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 8 Consiglieri,

(3)

DELIBERA

stante le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e per quanto di competenza, di approvare la convenzione con il Comune di Portacomaro per l’utilizzo di personale appartenente all’ufficio anagrafe fino al 14/09/2019 e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

In prosecuzione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla

necessità di dare avvio concreto al progetto di che trattasi;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con voti favorevoli unanimi , espressi nei modi e termini di legge, presenti in aula n.10 Consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GRANA E PORTACOMARO.

L’anno 2018 il giorno …… del mese di ……… nella sede del Comune di Portacomaro sita in Piazza Roggero n.7 TRA

(4)

Il Comune di Grana (Cod. Fiscale 80003550052) nella persona del Sindaco pro-tempore Sig: ………..

Il Comune di Portacomaro (Cod. Fiscale 00086020054) nella persona del nella persona del Sindaco pro-tempore Sig:

………..

PREMESSO

che il comma 1, dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, testualmente recita: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

che l’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, al comma 1 dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

Che le Amministrazioni Comunali di Grana e di Portacomaro, entrambe hanno in pianta organica un solo dipendente nell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile e che per la loro sostituzione in caso di ferie o malattia, intendono cooperare al fine di dare continuità ad un servizio indispensabile ai cittadini.

Che con delibera di C.C. n° _____ del _________ del Comune di Grana e con deliberazione C.C. n° ____ del _________ del Comune di Portacomaro, è stato approvato lo schema di convenzione tra le rispettive amministrazioni TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della Convenzione.

Le Amministrazioni Comunali di Grana e di Portacomaro cooperano per la gestione dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, attraverso lo scambio dei dipendenti, per alcune ore al giorno e nei soli giorni di apertura al pubblico, in caso di ferie e malattia degli stessi.

Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che sebbene non allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Contenuti del programma.

I periodi di scambio in caso di ferie saranno concordati preventivamente dai Responsabili dei servizi dei rispettivi Comuni, per quanto riguarda la malattia, essendo non prevedibile, sarà gestita di volta in volta a seconda delle effettive necessità.

Le prestazioni saranno computate alla pari in termini di tempo.

Per quanto riguarda le spese del personale impiegato, ciascuna amministrazione continuerà a corrispondere il salario e gli oneri riflessi al proprio dipendente e con cadenza semestrale verranno effettuate le verifiche contabili tra gli uffici del personale delle rispettive amministrazioni al fine di corrispondere eventuali differenze ( ore di utilizzo, costo orario, etc.) a favore dell’una o dell’altra amministrazione .

Art. 3 Durata e validità della convenzione.

La presente convenzione ha la durata dalla sua stipula e fino al 14/09/2019.

Modifiche e/o varianti concordate saranno proposte ed approvate con delibera dei rispettivi Consigli Comunali.

Entrambe le Amministrazioni Comunali potranno recedere unilateralmente in qualunque momento della presente convenzione senza diritto della controparte ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove si verifichino situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni della stessa.

Art 4 Controversie e spese.

La composizioni di eventuali controversie è devoluta al Tribunale di Asti.

L'atto sarà sottoposto alla registrazione in caso d'uso a cura della eventuale parte interessata.

Letto, approvato e sottoscritto

(5)

Per il Comune di Portacomaro Per il Comune di Grana

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Cristiano GAVAZZA) (F.Alberto RUSSO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal _________ al ___________.

li, ________________ N._________Registro Pubblicazioni

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

_________________________

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art.134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000.

li, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

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