• Non ci sono risultati.

COMUNE DI VALFENERA Provincia di Asti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI VALFENERA Provincia di Asti"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI VALFENERA

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in nome e per conto dell'Ente nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte instaurata a seguito del ricorso presentato da WI-FI SYSTEM del sig. Forno Giancarlo – Affidamento incarico del legale patrocinio dell'Ente all’Avv. Marinetti Guido con studio in Asti.

L’anno duemilasedici addì ventitrè del mese di marzo alle ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale vennero oggi convocati i componenti la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente

LANFRANCO Paolo Sindaco X

ARISIO Sergio Vice Sindaco X

TRINCHERO Pietro Assessore X

Totale 03

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Zaia dott. Daniele, il Signor LANFRANCO Paolo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

deliberazione N. 8

105

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 23 febbraio 2016 è stato notificato all'Ente il ricorso presentato dalla società Wi- Fi System in persona del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Forno (C.F. FRN GCR 62H24 L219 F) avanti all’ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, tendente ad ottenere l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:

Dell’ordinanza n. 12/2015 del Comune di Valfenera, con la quale lo stesso ha ordinato al ricorrente, la rimozione in via definitiva di tutti gli apparati ADSL-WiFi installati sulle proprietà comunali e comunque quelle concesse dal provvedimento D.G.C. n. 82 del 21/10/2008;

Nonché di ogni atto concesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.

Premesso che, su iniziativa del ricorrente, il Sindaco è stato contattato in data 18 marzo u.s.

Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa oggetto del ricorso;

Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all’Avv. Marinetti Guido con studio in ASTI, che si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 1.000,00 (esclusi IVA, oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) per la costituzione in giudizio nella fase cautelare e per l’assistenza nella trattativa per l’eventuale nuovo accordo con la società Wi-Fi System rappresentata dal sig. Giancarlo Forno;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di autorizzare il Sindaco a resistere in nome e per conto dell'Ente nella vertenza avanti all’ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte instaurata a seguito del ricorso presentato dalla società Wi Fi System in persona del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Forno (C.F. FRN GCR 62H24 L219 F), tendente ad ottenere l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:

Dell’ordinanza n. 12/2015 del Comune di Valfenera, con la quale lo stesso ha ordinato al ricorrente, la rimozione in via definitiva di tutti gli apparati ADSL-WiFi installati sulle proprietà comunali e comunque quelle concesse dal provvedimento D.G.C. n. 82 del 21/10/2008;

Nonché di ogni atto concesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.;

2) di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all’Avv. Marinetti Guido con studio in ASTI, che si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 1.000,00 (esclusi IVA, oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) per la costituzione in

(3)

giudizio nella fase cautelare e per l’assistenza nella trattativa per l’eventuale nuovo accordo con la società Wi-Fi System rappresentata dal sig. Giancarlo Forno;

3) Di prenotare la spesa di € 1.268,80 all'intervento n. 1.01.02.03 capitolo 1058 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla società JLT Jardine Lloyd Thompson S.r.l., c.so Peschiera n. 164 – 10138 – Torino, incaricata alla gestione assicurativa dell’ente, per gli adempimenti conseguenti.

Con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

(4)

***********************************************************************************

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 VENGONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:

Regolarità tecnica Regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del servizio finanziario

Valfenera li, 23/03/2016

(5)

FIRMATO IN ORIGINALE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Paolo LANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

Pubblicazione n. _____

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capigruppo consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.

18.08.2000, n. 267.

o Essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art.

134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

É copia conforme all’originale

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

(6)

Riferimenti

Documenti correlati

Alla luce della prassi e della giurisprudenza illustrate, il Tribunale amministrativo non può che concludere come la decisione del comune convenuto che considera

In altre parole, oggi, secondo il Consiglio di Stato, il criterio discretivo da adottare ai fini della delibazione delle controversie sorte in tema di corretta delimitazione

Per questo la possibilità di trasformare delle costruzioni che erano utilizzate a scopo agricolo al momento della modifica del diritto (il 1. luglio 1972, data

l’avvertimento rivolto ai destinatari dell’atto “che la rottura o la manomissione dei sigilli comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.

94 -bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) — 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi

Alla luce di quanto accertato dalla Prefettura di Torino e considerato che il predetto verbale è redatto, a fini di verifica e controllo dei dati riportati nei verbali

2) GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI DI CUI AL DD N. 9632 DEL 7.6.2021 PROMANANTE DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA CON CUI IL

A) L’odierno ricorrente, il 5 agosto 2016, non avendo ricevuto alcun riscontro a proprio specifico mail dell’11 giugno 2016, inviava alla Scuola Superiore dell’Avvocatura,