VALUTAZIONE AGGRAVIO LIVELLO DI RISCHIO INCENDI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI MISTI (LIQUIDI E GASSOSI) PER AUTOTRAZIONE
Premessa
La presente Relazione per la valutazione dell'eventuale aggravio del rischio incendi in riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla pensilina di nuova posa in opera nell'ambito del progetto di realizzazione di un impianto misto di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione da realizzare su terreno nelle disponibilità della Ditta stessa, sito sulla strada comunale Campo d’Aviazione via Enrico Mattei a Fano (PU), individuato al foglio di mappa n. 64 particelle 22 -167 – 169 – 171 – 172 – 174 parte, e ricadente nella zona E3 del P.R.G destinata ad uso agricolo.
La presente relazione è redatta in conformità alla normativa di settore relative alla prevenzione incendi in per l'installazione di impianti fotovoltaici con particolare riferimento alla Nota del Ministero dell'Interno - DCPREV Prot. n. 1324 del 07.02.2012 ed allegata "Guida per l'Installazione degli impianti Fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
In riferimento alla verifica dei criteri di sicurezza antincendio dell'impianto misto di distribuzione carburanti liquidi, G.P.L. e gas metano per uso autotrazione da realizzare - attività che rientra tra quelle soggette a controlli di prevenzione incendi essendo attività individuata al n° 13.4.c del D.P.R. 151/2011 "Impianti fissi di distribuzioni carburati gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) " (secondo il D.M. del 31 luglio 1934 e s.m.i.
per l'impianto carburanti liquidi autotrazione, secondo il D.P.R. del 24 ottobre 2003 n. 340 e sue successive modifiche per l'impianto G.P.L. e secondo il D.M. 24 maggio 2002 e s.m.i. (gas naturale) oltre alla circolare DCPREV n. 0005870 del 18 maggio 2015 (gas naturale liquefatto) si rimanda alla relazione tecnica descrittiva di progetto.
Riferimenti normativi
● Nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Area Prevenzione Incendi - DCPREV Prot. n. 1324 del 07.02.2012 ed allegata "Guida per l'Installazione degli impianti Fotovoltaici - Edizione Anno 2012".
Introduzione
L’impianto di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione sorgerà fuori dall’abitato e comprenderà carburanti liquidi e gassosi.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 del D.A. n. 556 del 26 novembre 2008 come modificato dall’articolo 4 del D.A. del 25 ottobre 2012, l’impianto di distribuzione carburanti da realizzare sarà dotato di pannelli fotovoltaici che garantiranno una potenza installata pari a circa 19,5 kW.
Questi, verranno installati sulla pensilina di nuova realizzazione così come indicato neglielaborati grafici a corredo del progetto di realizzazione dell'impianto cui si rimanda. Stante l’insolazionedel sito si stima una produzione annua di circa kWh 15.000.L’impianto sarà realizzato con sistema retrofit costituito da circa 70 moduli fotovoltaici da 180Wp, in silicio policristallino con cornice in alluminio, sovrapposti, per mezzo di apposita sottostruttura,alla pensilina. L’interdistanza tra le file risulterà pari a circa m 1,50 in modo da evitare ombreggiamenti,e consentire la movimentazione in caso di eventuale manutenzione.
L’impianto sarà del tipo “grid connected” ovvero connesso in parallelo alla rete elettrica di distribuzione, attraverso quadro elettrico con contabilizzatore di energia prodotta che sarà installato all’interno del locale gestore in prossimità del quadro generale.
La sottostruttura che sorregge e fissa i pannelli fotovoltaici sarà costituita da elementi metallici verticali e da traverse. I sostegni, in acciaio zincato, saranno fissati alla struttura della pensilina metallica attraverso bulloni.
I moduli fotovoltaici saranno fissati alle traverse per mezzo di morsetti o per avvitamento diretto. La struttura montata e installata, completa dei moduli, avrà un’altezza massima pari a circa 30 cm e un’inclinazione di 10°.
NOTA DCPREV PROT N. 1324 DEL 7 FEBBRAIO 2012 – GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2012.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio1.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi nel caso di installazioni su fabbricati, in termini di:
● interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
● ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
● rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
Nel caso in oggetto l’impianto fotovoltaico da installare non verrà realizzato su un fabbricato bensì sulla pensilina di nuova realizzazione dell’impianto carburanti in oggetto
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.2
Nel caso in oggetto l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e l’intervento non necessita di avviare nuovamente le procedure e gli adempimenti previste dell’articolo di cui sopra.
L'accessibilità dell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico, in relazione alle caratteristiche dell'area stessa (copertura di pensilina carburanti ad una quota di oltre 5,8 m) è di competenza del personale autorizzato alla manutenzione dell'impianto e avverrà sempre in conformità del D.Lgs 81/2008.
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1 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle attività soggette di categorie B e C, devono richiedere al Comando provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2 DPR n. 151/2011 Art. 4 comma 6: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Infine si evidenzia come non sussista il pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore VV.F., in quanto in caso di eventuale incendio della pensilina, non risulterà necessario l'accesso all'area dell'impianto fotovoltaico. Inoltre i cavi di collegamento elettrico risulteranno cablati all’interno della struttura metallica della pensilina stessa, ed i collegamenti tra la pensilina ed il locale in cui saranno installati gli inverter (locale gestore), avverranno tramite tubazioni interrate
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della normativa in esame, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 V come l’impianto fotovoltaico che verrà realizzato presso il nuovo impianto della Ditta GGV Energy
Rispondenza ai Requisiti tecnici previsti
Ai fini della prevenzione incendi l’impianto fotovoltaico da realizzare sarà progettato, realizzato e manutenuto a regola d'arte. L’impianto in particolare sarà eseguito secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, e realizzato a regola d'arte.
Inoltre tutti i componenti saranno conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili.
In particolare, il modulo fotovoltaico sarà conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L'installazione sarà eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico alla struttura nel quale è collocato.
Le indicazioni della normativa in merito ai requisiti degli impianti fotovoltaici incorporati in un opera di costruzione, (elementi di coperture di edifici, facciate) non sono in questo caso applicabili in riferimento alla struttura cui verrà collocato l’impianto.
Non deve pertanto essere effettuata alcuna specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi delle struttura cui viene posto l’impianto in quanto, come recita la norma stessa, per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti (come il caso in oggetto) non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco
In riferimento alla tipologia di attività (impianto carburanti per autotrazione) non essendo prevista l'installazione né di EFC né di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, le prescrizioni di cui ai suddetti elementi non sono applicabili al caso in oggetto.
L'impianto fotovoltaico in rispondenza alla normativa in oggetto avrà le seguenti caratteristiche:
● in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico, la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, verrà installata all'esterno delle zone (ATEX) classificate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - allegato XLIX;
● nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, verranno installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili;
● i componenti dell'impianto non saranno installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio alle vie di esodo;
● le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007, saranno verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008
"Norme tecniche per le costruzioni".
Documentazione
La dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non delle singole parti, verrà trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento ai sensi del D.M. 37/2008, una volta realizzato l’impianto. Per l’impianto in oggetto non avendo una potenza nominale superiore a 20 kW non sarà necessario trasmettere la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Verifiche
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento, manutenzione o modifica dell'impianto saranno eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
Segnaletica di sicurezza
L'area in cui sarà ubicato il generatore ed i suoi accessori nelle zone accessibili, sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008.
La predetta cartellonistica riporterà la seguente dicitura:
ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (.... Volt).
La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, sarà installata ogni 10 m per i tratti di conduttura. I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.
Salvaguardia degli operatori VV.F .
Per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori VV.F. l’impianto sarà conforme a quanto previsto nella nota PROT EM 622/867 del 18/02/2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco".
In particolare:
a) Rischio di caduta.
Visto l’installazione sulla copertura della pensilina, luogo normalmente non accessibile, non vi sarà rischio di caduta dall’alto per l’operatore VV.F.;
b) Rischio di crollo della struttura e di caduta dei pannelli.
In fase di progettazione della struttura metallica della pensilina sarà considerato il sovraccarico per la presenza dei pannelli PV, considerandone anche il rischio di collasso della copertura stessa sotto l’azione del fuoco.
Il sistema di ancoraggio dei pannelli sarà inoltre opportunamente dimensionato al fine di impedire il loro distacco dalla struttura di fissaggio.
c) Rischio di propagazione dell’incendio
Non vi sarà presenza di componenti plastici nell’impianto, al fine di evitare eventuali problematiche relative alla propagazione di un eventuale incendio
d) Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi
Il rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi, che si possono liberare in caso di incendio o di esplosione nell’impianto oggetto della presente è nullo visto l’installazione prevista sulla copertura della pensilina.
e) Rischi di natura elettrica
Al fine di evitare tutti gli eventuali rischi di natura elettrica cui si aggiungono anche quelli relativi ad eventuali shock elettrici dovuti ai contatti con impianti elettrici in tensione, verrà installato uno sgancio elettrico di emergenza (pulsante di emergenza) che consentirà di disalimentare l’impianto elettrico a valle dell’inverter.
Per quanto concerne i conduttori ed i componenti posti tra i moduli PV ed il punto di sgancio di emergenza, questi rimarranno in tensione e tali gli operatori dei VV.F. dovranno considerarli, fermo restando che tali componenti (linee di alimentazione) saranno cablati, come precedentemente citato, all’interno della struttura metallica ed interrati.
Data, 16/12/2020 Geom. Andrea Mezzelani
Iscrizione elenco M.I AN 1324 G 90