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Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi

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Academic year: 2022

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Terzi

Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'Assicurazione è prestata per la copertura:

Assicurazione R.C.T.

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell’ATTIVITÀ.

La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il CONTRAENTE debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del CONTRAENTE o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Assicurazione R.C.O.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1.

ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'ATTIVITÀ per la quale è prestata l'assicurazione;

2.

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per

Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Edizione Marzo 2019 – Ultima Rev.

Lloyd’s Insurance Company S.A.

Prodotto assicurativo:

“Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi”

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morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'ASSICURATO non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'ASSICURATO per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell’ASSICURATO.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del SINISTRO, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

RISCHI INCLUSI / ESTENSIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DEL CERTIFICATO

Committenza auto ed altri veicoli

Veicoli di proprietà dei dipendenti

Installazione e/o Manutenzione

R.C. da Committenza lavori

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’assicurato.

La garanzia vale anche:

per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.

per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, CON ESCLUSIONE DEL FURTO E DELL’INCENDIO, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell’ASSICURATO;

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell’ASSICURATO.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

QUESTA GARANZIA È PRESTATA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE DI IMPIANTI, A CONDIZIONE CHE TALI IMPIANTI NON ABBIANO UN VALORE COMMERCIALE SUPERIORE AD EURO 250.000,00.

La Responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’ATTIVITÀ indicata nella SCHEDA DI COPERTURA;

l'ASSICURATO e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro, ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese.

Entro il massimale previsto per la copertura rco, responsabilità civile dell’assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'art. 583 del codice penale. la garanzia comprende comunque i sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell’attività indicata nella scheda di copertura;

In deroga all’art. 9 lettera I) delle Condizioni Generali del Certificato, sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

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Danni da interruzioni o sospensioni di Attività

Impalcature e ponteggi

Danni alle cose di terzi nell’ambito dei lavori

Cose in consegna e custodia

Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Inquinamento accidentale

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base al presente certificato;

In deroga a quanto previsto dall’Art. 9, lettera G) delle Condizioni Generali del Certificato, responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'ASSICURATO;

La responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per i danni alle cose di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, escluse quelle che per volume, peso o destinazione possono essere facilmente rimosse.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La Responsabilità civile dell’ASSICURATO per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’ASSICURATO è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

La Responsabilità civile derivante all’ASSICURATO ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’ASSICURATO ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione.

La responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'ATTIVITÀ descritta nella SCHEDA DI COPERTURA.

RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE GARANZIA L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

DERIVANTI DA ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO;

DALLA MANCATA OSSERVANZA INTENZIONALE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHÉ DALLA INTENZIONALE MANCATA PREVENZIONE DEL SINISTRO;

PER OMESSE RIPARAZIONI O ADATTAMENTI PER PREVENIRE O CONTENERE L'INQUINAMENTO.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi In generale

L'assicurazione non copre in generale danni:

A) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

B) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non imposte dalla legge;

C) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

D) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;

E) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico.

F) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

G) da furto;

H) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware

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Rischi esclusi dalla

Responsabilità Civile

in relazione alla gestione dati. sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

I) derivanti:

da stillicidio;

da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;

rigurgito di fogna;

dispersione di acqua.

J) fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco;

K) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;

L) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;

M) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.

N) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (ogm), quali:

organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;

tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico. Nell’eventualità che la definizione di ogm o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione.

O) attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. Gli assicuratori non avrànno alcun obbligo di difendere il contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La presente esclusione si applica a prescindere da quando il sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.

P) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;

Q) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

R) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all’amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall’asbestosi o ogni altra malattia collegata;

S) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto.

T) Direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

a) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all’uso e aperta al pubblico;

b) derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall’assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.T. ci sono i seguenti limiti di copertura:

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La garanzia R.C.T. vale per i SINISTRI che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti D’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

Per la garanzia R.C.O. ci sono i seguenti limiti:

Vale per i SINISTRI che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L’assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia agli assicuratori entro 5 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto. deve, inoltre, fornire agli assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. ai fini della garanzia RCO, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un’indagine amministrativa o giudiziaria. del pari, deve dare comunicazione agli assicuratori di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'Inail, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Assistenza diretta/in convenzione:Si.Gli ASSICURATORI hanno il diritto di gestire i SINISTRI in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l’esito della vertenza.

Nel caso in cui gli assicuratori si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C., di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella SCHEDA DI COPERTURA. L’importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per SINISTRO indicato nella SCHEDA DI COPERTURA.

Nel caso in cui gli assicuratori non si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, solo se sostenute con il loro assenso scritto, fermo il limite di cui sopra.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.

Obblighi dell’impresa

NO

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è dovuto con periodicità annuale.

L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori ed il Contraente.

I mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da questi ultimi incaricato, espressamente in tale qualità.

Rimborso

In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratoririmborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., il CONTRAENTE è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di Assicurazione; SE IL CONTRAENTE non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo

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del CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

Se, il contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.

Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone giuridiche per la Responsabilità Civile verso Terzi.

Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

costi di intermediazione pari alla percentuale dal 12,5% al 20%

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità

dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta.

Disdetta della polizza

Qualora il certificato abbia durata almeno annuale, esso si intenderà rinnovato automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di un anno, salva disdetta con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora il periodo di assicurazione sia inferiore all’anno, il contratto scade alla data specificata senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore od uguale ad anni 3, ciascuna parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 giorni.

Risoluzione Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, si configura la cessazione del contratto assicurativo derivante dagli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società.

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7 PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art.

10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A.

e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.

Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato.

Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della

procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E

AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON

VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

ASSICURATIVA.

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