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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Settembrini 21 – 52040 Badia al Pino (Arezzo)

Tel.: 05754451 Fax: 0575445350 www.civichiana.it comune@civichiana.it C.F. e P.I. 00259290518

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con atto consiliare n. 65 del 25.10.2002 Pubblicato all’Albo Pretorio dal 5.11.2002 al 20.11.2002 Reso esecutivo in data 15.11.2002

Ripubblicato per trenta giorni dal 9.12.2002 all’8.1.2003

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INDICE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Consiglio Comunale Art.2 Regolamento del Consiglio Art.3 Sede delle adunanze e gonfalone

CAPO II

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E ADUNANZE

Art.4 Presidenza delle adunanze

Art.5 Ufficio di Presidenza e rapporti fra organi Art.6 Compiti del Presidente

Art.7 Le adunanze

Art.8 Avviso di convocazione Art.9 Ordine del giorno Art.10 Deposito degli atti

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.11 Costituzione dei gruppi Art.l2 Capigruppo

Art.l3 Conferenza dei capigruppo

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.14 Commissioni permanenti Art.15 Composizione

Art.16 -Presidenza e organizzazione delle commissioni Art.17 Funzionamento

Art.18 Funzioni

Art.19 Segreteria e supporto amministrativo Art.20 Commissioni speciali

Art.21 Commissioni d'inchiesta Art.22 Commissioni miste

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TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

AMPIEZZA DEL MANDATO

Art.23 Posizione giuridica Art.24 Libertà di mandato

Art. 25 Procedura per attivare l’istituito della decadenza

CAPO II

PREROGATIVE E DIRITTI

Art.26 Diritto d'iniziativa

Art.27 Proposta di deliberazione Art.28 Interrogazione

Art.29 Mozione

Art.30 Informazione ed accesso

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO

CAPO I

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art.31 Pubblicità delle sedute e sessioni

Art.32 Ammissione di consulenti e di altri soggetti Art.33 Ordine dei lavori

Art.34 Verifica del numero legale, pausa o sospensione dei lavori Art.35 Comunicazioni

Art.36 Interrogazioni Art.37 Discussione Art.38 Mozione d'ordine

Art.39 Questioni pregiudiziali e sospensive Art.40 Fatto personale

CAPO II VOTAZIONI

Art.41 Modalità generali Art.42 Votazione palese Art.43 Appello nominale Art.44 Votazione segreta

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Art.45 Comportamento dei consiglieri Art.46 Comportamento del pubblico Art.47 Scioglimento dell'adunanza

CAPO III

DELIBERAZIONI E VERBALI

Art.48 Deliberazioni Art.49 Segreteria

Art.50 Verbale dell'adunanza

TITOLO IV

FUNZIONI DI INDIRIZZO, CONTROLLO ED AUTOGESTIONE: MODALITA' DI ESERCIZIO

RINVII

Art.51 Funzioni di indirizzo Art.52 Funzioni di controllo Art.53 Funzioni di autogestione Art.54 Rinvii

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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità civitellese.

2. Organo del comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.

Art.2 Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa, adotta norme regolamentari che disciplinano le modalità di espletamento delle competenze, il funzionamento e la gestione delle risorse finanziarie a disposizione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono emanate a seguito di quanto disposto ed ispirato dallo Statuto, nel rispetto dei principi fissati dall’Ordinamento.

3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente.

Art.3 Sede delle adunanze e gonfalone

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, nella sala consiliare presso la sede comunale posta in Badia al Pino.

2. Parte della sala consiliare è riservata ai componenti del Consiglio ed al personale di segreteria addetto all'assistenza dell'organo e. parte è aperta all'accesso del pubblico.

3. Il Presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo o sociale che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in una sede diversa dalla propria.

4. Il Gonfalone del Comune è costituito di “ Un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma con l’iscrizione centrata in argento COMUNE DI CIVITELLA DELLA CHIANA; le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Gravatta e nastri tricolorati dai calori nazionali frangiati d’argento”, come da Decreto del Capo del Governo in data 20.10.1936.

5. Il Sindaco dispone la presenza del Gonfalone fuori del territorio comunale, in rappresentanza dell’Ente, accompagnato da lui o da un suo delegato e, in forma ufficiale, da adeguata scorta.

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CAPO II

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E ADUNANZE

Art.4 Presidenza delle adunanze

1. La presidenza delle adunanze, salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge, è attribuita per Statuto al Presidente, o, in sua assenza, al Vice Presidente.

2. Le modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono disciplinate dallo Statuto.

3. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, fatti salvi gli specifici casi previsti dalla legge e dallo Statuto ed esclusivamente per garantire il rispetto delle scadenze di legge, di statuto o regolamento, la convocazione, sentiti i Capigruppo, è effettuata dal Sindaco e la seduta è presieduta dal Consigliere Anziano.

Art.5 Ufficio di Presidenza e rapporti fra organi

1. E’ costituito un Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, alla cui segreteria sono attribuite le procedure amministrative attinenti quanto disciplinato in merito alle funzioni del Presidente ed all’attività consigliare; il referente è individuato nell’ambito dell’articolazione organizzativa dell’Ente, fermo restando quanto indicato al successivo art. 53 comma 3.

2. La sede dell’Ufficio di Presidenza coincide con quella dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, trova adeguata collocazione nella sede municipale, è dotata di idonei strumenti di arredo e di lavoro che consentano la riservatezza degli atti depositati ed è a disposizione di ciascun consigliere che intenda usufruirne per finalità connesse con il proprio mandato; la segreteria della Presidenza ne coordina l’utilizzo.

3. I rapporti del Presidente con gli altri organi sono finalizzati, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di collaborazione, al corretto funzionamento del Consiglio e al buon andamento dell’attività amministrativa.

4. I Presidenti delle Commissioni Consiliari informano preventivamente l’Ufficio di Presidenza del calendario dei lavori e degli ordini del giorno delle sedute, di cui trasmetteranno copia dei verbali; il Sindaco e la Giunta avranno cura di segnalare ogni atto di competenza consiliare istruito dai competenti uffici o proporre ogni argomento che ritengano debba essere sottoposto all’esame dell’assemblea.

Art.6 Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative e ne assicura lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e dallo statuto.

2. Il Presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare, e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento; precisa i termini delle proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere e deliberare, concede ai consiglieri la facoltà di parlare, stabilisce il termine del dibattito, dispone la votazione, ne proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.

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Art.7 Le adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta per il disbrigo degli affari di sua competenza di norma una volta al mese, sulla base del programma definito con le modalità previste dallo Statuto..

2. Il Presidente può convocare il Consiglio con periodicità diversa qualora se ne presenti l'esigenza.

3. La convocazione delle adunanze tiene conto delle esigenze dell'organo e dei suoi componenti, nonché della funzionalità degli uffici cui compete l'istruttoria delle pratiche da sottoporre a deliberazione consiliare.

4. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da tutti i soggetti individuati dalla legge e dallo statuto.

Art.8 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dallo statuto.

2. Qualora i lavori non si esauriscano in un’unica seduta, il Presidente, sentiti i capigruppo, decide immediatamente circa la data e l’ora dell’aggiornamento; agli assenti viene data comunicazione nei modi e nei tempi più celeri possibile.

3. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi; la consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4. Copia dell'avviso di convocazione è affissa all'albo pretorio del comune ed inviata al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organi di informazione.

5. Dell’avvenuta convocazione e degli argomenti iscritti all’ordine del giorno viene data la massima diffusione sul territorio, anche al di fuori degli appositi spazi.

Art.9 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del consiglio.

2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al Presidente.

3. Possono richiedere in forma scritta al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno di mozioni o proposte di deliberazione:

a) il Sindaco, anche in quanto Presidente della Giunta;

b) ciascuna commissione consiliare permanente;

c) ciascun consigliere comunale.

d) il Sindaco, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto in tema di partecipazione e presentazione di istanze e proposte.

Art.10 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale per i tre giorni utili antecedenti alla data della seduta, non computando il primo di deposito.

2. In caso di ritardo nel deposito dovrà essere rilasciata dal responsabile dell’istruttoria apposita dichiarazione in merito ai motivi dell’omissione; prima dell’inizio della discussione in aula la

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conferenza dei capigruppo decide all’unanimità di procedere comunque alla discussione dell’argomento non istruito in tempo utile.

3. I consiglieri hanno diritto di richiedere in visione o in copia gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione.

4. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI Art.11 Costituzione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono, di norma, in gruppo consiliare; il gruppo può essere composto da uno o più componenti.

2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modificazione nel corso del mandato.

3. Nella seduta di insediamento del Consiglio viene formalmente comunicata al Presidente la costituzione dei gruppi, indicandone la composizione; i consiglieri non aderenti a nessun gruppo costituito sono inseriti in un unico gruppo consiliare misto.

4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al Presidente, indicando se intendono dar vita ad un nuovo gruppo o associarsi ad un gruppo già costituito.

Art.l2 Capigruppo

1. Contestualmente alla avvenuta costituzione dei gruppi, viene comunicata la designazione del Capogruppo; ogni modificazione nella composizione dei gruppi o nella scelta dei capigruppo viene immediatamente comunicata sia al Segretario che al Presidente e quest’ultimo ne da comunicazione all’assemblea nella prima seduta utile.

2. Il Capogruppo, mediante comunicazione scritta al Presidente e al Segretario, può delegare, temporaneamente o in modo definitivo, un altro consigliere del suo gruppo a ricevere le comunicazioni di competenza.

3. Nelle more della costituzione dei gruppi vengono considerati quali gruppi le liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto e quale capogruppo il candidato a Sindaco ovvero, se trattasi della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art.l3 Conferenza dei capogruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capogruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari; in assenza dei capogruppo possono prendervi parte i loro rispettivi delegati.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale; può riunirsi sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il presidente ne ravvisi la necessità.

3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. La conferenza ha carattere consultivo, coadiuva il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.

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5. Il Presidente può sottoporre all'esame della conferenza questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico-istituzionale.

6. La conferenza dei capigruppo è considerata a tutti gli effetti commissione consiliare permanente.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.14 Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti, costituite al suo interno all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta del consiglio.

2. Il numero delle commissioni permanenti non è predeterminato e le materie di competenza sono specificatamente individuate al momento della loro istituzione.

3. Le commissioni permanenti hanno, di norma, carattere dipartimentale.

4. Fermo restando quanto al precedenti commi 2 e 3, sono comunque costituite, oltre alla Conferenza dei Capigruppo, le seguenti commissioni permanenti:

I - Affari Generali, con competenza in sede propositiva in materia di Statuto e di regolamenti non di competenza di altre Commissioni, nonché referente in tema di bilancio e consuntivo;

II- Assetto del Territorio, con competenza in sede sia propositiva che referente in materia di strumenti urbanistici, attività produttive, commercio ed ambiente;

III – Affari sociali, con competenza in sede sia propositiva che referente in materia di interventi sociali e di rapporti con cittadini, istituzioni, associazioni ed enti, qualora questi ultimi non ricadano nella competenza di altre commissioni.

5. La I Commissione provvede, altresì, alla verifica sull’omogeneizzazione di tutti gli atti normativi di competenza comunale e fornisce gli elementi di cui al successivo art. 53 comma 1, nel rispetto della vigente normativa in merito; alla stessa compete, infine, l’esercizio delle funzioni di cui al successivo art.52 comma 2.

6. Il numero dei componenti delle commissioni è determinato dal Consiglio in sede di nomina e, successivamente, ogni qualvolta vari il numero dei gruppi consiliari., nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto.”

Art.15 Composizione

1. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati dal Consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari.

2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene con criterio proporzionale corretto, in modo da assicurare al loro interno sia la presenza di ciascun gruppo, sia il mantenimento del rapporto numerico complessivo tra maggioranza e minoranza.

3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il Consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

4. Le commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, del Sindaco e dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del comune o di altri soggetti che svolgono attività sociale od economiche nel territorio.

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5. Il Presidente, il Sindaco, i componenti della giunta ed i consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

6. Possono partecipare ai lavori della commissione esperti di fiducia dei commissari senza oneri per l'Amministrazione nel numero massimo di uno per gruppo, fatta salva la richiesta da presentare entro il giorno prima della riunione al Presidente.

Art. 16 -Presidenza e organizzazione delle commissioni

l. Ciascuna commissione permanente, procede, nella prima riunione, alla nomina del Presidente.

2. Il Sindaco ed i componenti della Giunta non possono presiedere le commissioni permanenti.

3. La commissione nomina, altresì, nel corso della sua prima seduta, un Vicepresidente, che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente; le nomine sono comunicate al Presidente del Consiglio, che le rende note all’Assemblea.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; di norma i lavori si svolgono sulla base del calendario fissato, ove possibile, su base mensile

5. Il calendario dei lavori è comunicato formalmente ai componenti, al Presidente del Consiglio, nonché agli altri Consiglieri, al Sindaco e alla Giunta per opportuna conoscenza, di norma entro i quindici giorni antecedenti la data della prima seduta programmata, ove possibile, e comunque non oltre il terzo giorno antecedente; entro gli stessi termini il calendario è affisso all’Albo e pubblicato nelle forme più opportune.

6. Su richiesta scritta di un terzo dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti; l'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7. Le convocazioni delle sedute non previste in calendario sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza e pubblicizzate con le stesse modalità previste dal precedente comma.

8. In casi d’urgenza è ammessa la convocazione in forma non scritta attraverso gli strumenti più rapidi, prescindendo dal rispetto dei termini sopra indicati ma disponendo, comunque, 1’affissione all’Albo di apposito avviso; la Commissione accerta formalmente la sussistenza dei motivi d’urgenza preliminarmente all’inizio della trattazione degli argomenti previsti.

9. Il lavoro delle commissioni si articola in due fasi, quella di verifica e consultazione degli atti e quella del dibattito e delle determinazioni; di norma le due fasi sono distinte.

Art.17 Funzionamento

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono valide quando è presente un terzo dei componenti; tale quorum è elevato alla metà dei componenti per le sedute nel corso delle quali la commissione procede alla definizione di pareri, rapporti, proposte o iniziative da sottoporre all'esame del consiglio.

2. Le adunanze delle commissioni sono, di norma, pubbliche; il Presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento.

3. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti esterni, organismi, enti o associazioni e quant’altri ritengano opportuno.

4. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

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5. Le commissioni possono costituire al loro interno sottocommissioni o comitati, permanenti o temporanei.

6. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

7. Ai componenti delle commissioni è attribuita, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, l'indennità di presenza nella misura determinata con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art.18 Funzioni

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale; hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri; le commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti sui quali è prevista l’espressione di parere e su tutte le questioni di competenza; gli atti sono trasmessi alle Commissioni dal Presidente del Consiglio.

2.. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle competenti commissioni le proposte di deliberazioni concernenti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

3. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al Presidente di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione.

Art.19 Segreteria e supporto amministrativo

1. A ciascuna commissione è assegnato, nell’ambito dell’organico, un supporto amministrativo con funzioni di segretario; in caso di sua assenza la verbalizzazione è effettuata dal componente più giovane d’età.

2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione, nonché alla raccolta dei verbali ai fini dell’archiviazione su base annuale.

Art. 20 Commissioni speciali

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare rilevanza e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio, fissando, altresì, le modalità ed i tempi di conclusione dei lavori.

2. Nei termini indicati dalle rispettive deliberazioni istitutive, le commissioni speciali riferiscono al consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale contenente i risultati dello studio effettuato.

3. Le commissioni speciali si avvalgono delle prerogative riconosciute alle commissioni permanenti e ne adottano, di norma, i principi di organizzazione e le modalità di funzionamento;

stante la peculiarità delle materie trattate possono avvalersi di consulenti esterni anche a titolo oneroso, con il voto della maggioranza degli aventi diritto.

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Art.21 Commissioni d'inchiesta

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari d'inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale;

la presidenza di tali commissioni è assegnata alla minoranza.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al consiglio.

3. Alla commissione d'inchiesta sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole e la segreteria coadiuva la commissione impartendo le necessarie direttive ed adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione; alla commissione d'inchiesta non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione d'inchiesta può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario, dei Dirigenti/Responsabili di uffici e servizi, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi; i soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

5. Si applica quanto già previsto al comma 3 dell’articolo precedente, fatta salva la segretezza delle sedute, se ritenuto opportuno.

Art.22 Commissioni miste

1. Il Consiglio Comunale istituisce all'inizio del mandato, o nel corso del medesimo qualora ne ravvisi la necessità, le commissioni miste previste da norme legislative o dal proprio ordinamento.

2. Possono far parte delle commissioni miste consiglieri, tecnici e rappresentanti di organi esterni all'amministrazione; la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di tali commissioni sono stabilite dalle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

AMPIEZZA DEL MANDATO

Art.23 Posizione giuridica

1. Lo stato giuridico del consigliere comunale è regolata dalla legge; la legge determina altresì le modalità di elezione, il numero dei consiglieri assegnati al comune, la loro durata in carica.

Art.24 Libertà di mandato

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità, ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

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Art. 25 Procedura per attivare l’istituito della decadenza

1. Il Presidente, in via cautelativa, informa il consigliere che risulti non essere stato presente in tre sedute consecutive dell’organo, dell’avvio della procedura prevista all’art. 12 dello Statuto qualora fosse ingiustificatamente assente anche nella successiva, dandone opportunamente notizia al capogruppo di appartenenza.

2. Qualora venga raggiunto il numero di quattro assenze consecutive, il Presidente notifica al consigliere interessato, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata l’ultima assenza, l’inizio del procedimento di decadenza, richiedendo la presentazione delle controdeduzioni entro i dieci giorni successivi; la comunicazione è trasmessa per conoscenza ai capigruppo.

3. La Conferenza dei Capigruppo, competente all’espressione del parere in merito alle cause giustificative, si pronuncia entro dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto.

4. Il Presidente evita, ove possibile, la convocazione dell’Assemblea per tutto il periodo in cui l’iter di accertamento è in corso, procedendo immediatamente alla sua conclusione e alla successiva convocazione del Consiglio; qualora la convocazione non possa essere rinviata, la/e seduta/e non verranno computate ai fini del conteggio delle assenze.

CAPO II

PREROGATIVE E DIRITTI

Art.26 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. Con le modalità stabilite dalla legge dallo statuto e dal presente regolamento; i consiglieri possono, in particolare:

a) richiedere la convocazione del consiglio;

b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;

c) presentare proposte di deliberazione;

d) presentare interrogazioni e mozioni;

g) accedere agli atti, alle informazioni e ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art.27 Proposta di deliberazione

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.

2. Il Presidente trasmette le proposte all'esame della commissione consiliare competente e la iscrive all'ordine del giorno del consiglio.

3. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere eseguito la procedura istruttoria prevista dalla legge.

4. La Presidenza costituisce la struttura di riferimento per la formulazione definitiva degli atti e la consulenza tecnica in merito.

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Art.28 Interrogazione

1. Ogni consigliere ha diritto, nel corso della seduta consiliare, di rivolgere interrogazioni orali al Sindaco o alla giunta; l'interrogazione presentata in forma scritta preliminarmente alla seduta è assimilata a quelle pronunciate nel corso dell'adunanza.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, gli intendimenti con i quali l'amministrazione si prefigge di affrontare uno specifico argomento, i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un particolare provvedimento.

3. Qualora il soggetto interrogato si dichiari nell’impossibilità di dare una esauriente risposta immediata all’interrogazione, il Presidente lo invita a predisporla per la seduta successiva, qualora la stessa venga convocata a distanza non inferiore ai quindici giorni.

4. Copia delle interrogazioni presentate in forma scritta e delle relative risposte è conservata agli atti del consiglio.

Art.29 Mozione

l. Nel corso della seduta consiliare ogni consigliere ha diritto, individualmente o in associazione con altri colleghi, di presentare al Presidente mozioni da sottoporre all'esame del consiglio.

2. La mozione consiste nella proposta di una risoluzione con la quale il Consiglio afferma il proprio indirizzo, promuove iniziative, sollecita l'attività degli altri organi comunali o ne valuta i risultati.

3. Se pertinente all'argomento in discussione la mozione può essere presentata ed immediatamente sottoposta all'approvazione del consiglio; in caso contrario la mozione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. da convocare entro i successivi 20 giorni; il dibattito si svolge secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei capigruppo.

4. Al termine del dibattito la mozione è sottoposta all'approvazione del consiglio, sottoforma di risoluzione o ordine del giorno; ove la volontà del Consiglio debba concretizzarsi sotto forma di deliberazione, la relativa proposta è iscritta dal Presidente all'ordine del giorno della successiva seduta.

Art.30 Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali le informazioni in loro possesso.

2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di estrazione di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge.

3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.

4. In ordine alle informazioni ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto.

5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai funzionari responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende o istituzioni

6. Per ragioni di carattere organizzativo il Sindaco predispone l'elenco degli uffici, servizi, aziende ed istituzioni precisando le funzioni esercitate, l'ubicazione, i nominativi dei responsabili e l'orario di disponibilità per il servizio.

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TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO

CAPO I

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art.31 Pubblicità delle sedute e sessioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica; chiunque può assistere ai lavori prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.

2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico- sociale, il Consiglio può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

3. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.

4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione; nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, il Consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata.

5 Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

6. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al segretario comunale, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio, se non direttamente interessati.

7. Alla divulgazione dei lavori del Consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

8. Per sessione consiliari si intende la seduta e le eventuali sedute successive necessarie alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

9. Il Presidente convoca l’Assemblea in sessione speciale in caso di particolare rilevanza degli argomenti in discussione, tali da coinvolgere più soggetti pubblici o istituzioni, ovvero di ampio interesse pubblico; in tal caso può disporre misure straordinarie di convocazione, anche in seduta aperta ed in sede diversa dal palazzo comunale, fermo restando il rispetto di quanto all’art. 18 comma 5 dello Statuto ed il contestuale obbligo di deposito degli atti a partire dal giorno della notifica della convocazione in via breve.

Art.32 Ammissione di consulenti e di altri soggetti

1. Nel corso della seduta il Presidente, su preventiva richiesta del relatore o di un consigliere, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

a) dipendenti comunali ovvero dipendenti e/o rappresentanti di altri enti, aziende o società partecipate;

b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il comune è rappresentato;

c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi;

d) Presidente e/o componenti del Collegio dei Revisori;

e) soggetti che per la loro rappresentatività, capacità o esperienza siano ritenuti idonei.

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Art.33 Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno; l'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno si opponga; in caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) proposte volte a manifestare l'orientamento del Consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;

b) comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta.

3. Gli argomenti non discussi e votati ovvero non ritirati nel corso dell’adunanza saranno discussi in quella/e successive fino ad esaurimento.

Art.34 Verifica del numero legale pausa o sospensione dei lavori

1. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello; se i consiglieri presenti non raggiungono il numero necessario per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta ed il segretario ne stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.

3. Nel corso della seduta ciascun consigliere può chiedere al Presidente che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale; ove il medesimo non risulti raggiunto, il Presidente, sospesa la seduta per dieci minuti onde consentire il rientro dei consiglieri che hanno temporaneamente lasciato l’aula, la dichiara definitivamente chiusa, dopo aver effettuato un secondo appello nominale.

4. I consiglieri possono richiedere una breve pausa nei lavori ovvero la loro sospensione; in tal caso il Presidente pone in votazione la richiesta e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art.35 Comunicazioni

1. In apertura di seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente relaziona sullo svolgimento dei lavori ed invita il Sindaco, gli Assessori e i Presidenti delle Commissioni a presentare eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.

2. Sulle comunicazioni può brevemente intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo.

Art.36 Interrogazioni

1. La presentazione di interrogazioni, nelle forme previste, è effettuata di norma nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.

2. Se l'interrogazione è presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.

3. Gli interpellati, se dispongono degli elementi necessari, forniscono all'interrogante risposta immediata; alle interrogazioni relative a fatti strettamente connessi viene data unica risposta; se si rendono necessari approfondimenti ed indagini la risposta è fornita nel corso della seduta successiva.

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4. Di norma, l'illustrazione dell'interrogazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.

5. Se l'interrogante richiede risposta scritta, questa viene trasmessa dal Presidente all’interrogato; il Presidente, interpellato il soggetto interrogato e valutata l’interrogazione, stabilisce i modi ed il termine della risposta, che non potrà comunque superare i venti giorni;

copia della risposta è inserita, in occasione della seduta successiva, tra gli atti a disposizione dei consiglieri.

6. L'interrogante può replicare alle risposte per dichiarare se sia stata data, a suo giudizio, adeguata risposta alla domanda

7. Nello svolgimento dell'interrogazione possono prendere la parola, oltre al Presidente soltanto il consigliere che l'ha presentata ed il soggetto al quale è stata diretta, per la risposta.

8. Di norma, alla presentazione di interrogazioni ed alle relative risposte è assegnato complessivamente, in ciascuna seduta, il tempo massimo di un'ora.

Art.37 Discussione

1. L’illustrazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. è effettuata di norma dai relatori indicati nello stesso; preliminarmente alla discussione di ciascun argomento;

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire; hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e sospensive.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto; i consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione; ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di tre minuti.

7. Quando il Consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre:

a) una adeguata estensione dei termini di tempo individuali previsti dai commi 3 e 6;

b) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.

8. Su richiesta del Presidente o di n. 3 consiglieri, viene messa in votazione la richiesta di procedere con il sistema della votazione per appello nominale ovvero in forma segreta, nei casi non già previsti dalla legge o dallo Statuto.

Art.38 Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.

2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi; sul contenuto della mozione decide il Presidente.

Art.39 Questioni pregiudiziali e sospensive

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1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.

3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.

4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce;

sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti; il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art.40 Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi; possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.

3. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

CAPO II VOTAZIONI

Art.41 Modalità generali

l. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese; le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente, assistito dal segretario nonché da tre scrutatori in caso di votazione in forma segreta o per appello nominale, uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza, da lui designati all'inizio della seduta.

3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione; la votazione si svolge secondo le modalità e nell'ordine seguenti:

a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate;

b) le proposte di emendamento sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine:

l) emendamenti soppressivi, 2) emendamenti modificativi, 3) emendamenti aggiuntivi; in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;

c) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;

d) gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, possono essere sottoposti alla votazione sui singoli articoli prima della votazione finale su proposta del Presidente;

e) i provvedimenti composti o suddivisibili in parti distinte possono essere votati per divisione quando il Presidente ritenga tale procedura coerente con la natura e le finalità dell'atto in esame;

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la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata chiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse sono inserite nello schema di provvedimento; la votazione per divisione non è consentita sugli atti di natura normativa e finanziaria.

4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati; sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art.42 Votazione palese

l. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.

3. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

4 Accertato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato Art.43 Appello nominale

1. L'appello è effettuato dal segretario ed i consiglieri rispondono ad alta voce; il loro voto è annotato di volta in volta a verbale; il risultato è proclamato dal Presidente

Art.44 Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o di altro sistema che garantisca a ciascun consigliere la segretezza del voto; di norma la segreteria predispone la scheda o altro strumento che ciascun consigliere dovrà utilizzare.

2. Nei casi di nomina in cui la legge o lo statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano un numero limitato di nominativi; in tali casi, in conformità alle norme dello statuto in materia di validità delle deliberazioni, sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, rispettivamente fra quelli proposti dalla maggioranza e dalla minoranza

3 I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.

Art.45 Comportamento dei consiglieri

l. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza; ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri partecipano all'adunanza seduti nei posti loro assegnati; se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente.

3. Non sono ammesse, se non da parte del Presidente per un richiamo al rispetto del Regolamento, interruzioni nel corso degli interventi da parte di altri consiglieri.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti; ove ciò si verifichi, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.

5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico- amministrativo; tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita

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privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi; non sono consentite imputazioni di mala intenzione.

6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi e lede norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Presidente lo richiama all'ordine; dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione; se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.

Art.46 Comportamento del pubblico

l. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con le funzioni del Consiglio.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale; la forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente, o dopo che sia stata sciolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Presidente, dopo averle diffidate verbalmente, ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza; in caso di necessità il Presidente, sentiti i capigruppo, può disporre la prosecuzione dei lavori a porte chiuse.

Art.47 Scioglimento dell'adunanza

l. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Presidente dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO III

DELIBERAZIONI E VERBALI Art.48 Deliberazioni

l. La volontà del Consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo; il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.

2. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo; in sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.

3. Secondo i principi della autotutela, il Consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art.49 Segreteria

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1. Il segretario comunale eventualmente coadiuvato da altri funzionari, prende parte alle adunanze del Consiglio e esercita le funzioni di segreteria del medesimo.

2. Coadiuva il Presidente nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.

3. Su richiesta del Presidente fornisce il proprio parere in merito alla legittimità delle proposte di emendamento formulate nel corso della discussione.

4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione di funzionari incaricati

Art.50 Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio, consiste nel resoconto in forma scritta dell'andamento della seduta consiliare ed è firmato in originale dal Presidente e dal verbalizzante.

2. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono, su esplicita richiesta, inseriti a verbale;

qualora non venga consegnato il testo scritto dell’intervento, il verbalizzante può avvalersi delle eventuali registrazioni della seduta.

3. In apertura di seduta vengono approvati i verbali della seduta precedente.

TITOLO IV

FUNZIONI DI INDIRIZZO, CONTROLLO ED AUTOGESTIONE: MODALITA' DI ESERCIZIO

RINVII

Art.51 Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Organo di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma approvato.

Art.52 Funzioni di controllo

1. Il Consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.

2. Tale funzione si esercita, attraverso la competente Commissione che ne relaziona al Presidente ed ai Capigruppo, con:

- a) il controllo sistematico sugli atti da effettuare almeno due volte all’anno ai fini della verifica prevista all’art. 25 comma 4 dello Statuto.

- b) il rapporto periodico con il Collegio dei revisori dei Conti;

- c) il rapporto periodico con il Sindaco e la Giunta

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3. La stessa Commissione svolge, altresì, attività di informazione relazionando periodicamente all’ Assemblea circa l’esito degli atti consiliari adottati.

Art. 53 Funzioni di autogestione

1. In sede di redazione di proposta di bilancio, la Giunta tiene conto delle indicazioni fornite dalla competente Commissione in merito alle risorse da destinare al funzionamento dell’organo e delle sue articolazioni.

2. La stessa Giunta, nell’ambito delle l’organizzazione strutturale, quantifica le risorse umane da destinare a supporto dell’attività consigliare e delle Commissioni.

3. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni e la Conferenza dei Capigruppo, ripartisce le risorse e ne autorizza l’utilizzo, ferma restando la competenza tecnica alla gestione delle spese, obbligatorie e non, da parte del servizio Affari Generali.

Art. 54 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, adottato nell’esercizio dei poteri di autodisciplina del Consiglio attribuiti dalla legge, si rinvia allo Statuto nonché agli atti adottati in applicazione delle norme nello stesso Regolamento contenute.

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