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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

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Academic year: 2022

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(1)

9^ legislatura

Struttura amministrativa competente:

Direzione Personale S.S.R.

P A

Presidente Luca Zaia

Vicepresidente Marino Zorzato

Assessori Renato Chisso

Roberto Ciambetti

Luca Coletto

Maurizio Conte

Marialuisa Coppola

Elena Donazzan

Marino Finozzi

Massimo Giorgetti

Franco Manzato

Remo Sernagiotto

Daniele Stival

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.

Formazione delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Università degli Studi di Padova e di Verona.

Anno Accademico 2013/2014.

D.lgs del 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si provvede alla estensione annuale della vigenza della convenzione in essere tra Regione e Università in materia di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie all’anno accademico 2013/2014, nonché alla definizione del costo orario della docenza e modalità operative.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d’intesa per l’espletamento dei corsi di studio.

A partire dall’anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli Studi di Padova e di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori mediante i corsi di diploma universitario, ora corsi di laurea. Detto rapporto di collaborazione formativa è stato fino ad oggi disciplinato da atti convenzionali adottati con provvedimenti n. 3358/96 e n. 1286/97, ed infine con deliberazione n. 4491 dell’1.12.1998.

Annualmente, la Giunta regionale, con propri atti deliberativi, ha riaffermato la volontà di mantenere il rapporto collaborativo con le Università di Padova e di Verona, così come definito dalle convenzioni sottoscritte, estendendone la validità agli anni accademici di riferimento, fino alla conclusione del corrispondente ciclo formativo.

Si premette, tuttavia, che le convenzioni sino ad oggi vigenti, dovranno essere modificate per attualizzarne i contenuti in relazione al mutato quadro istituzionale e finanziario, con lo scopo altresì di rendere efficace la collaborazione tra le istituzioni, in considerazione della necessità di far coincidere, ove possibile, i fabbisogni e le priorità espresse dalla Regione con l’offerta formativa universitaria.

In particolare le nuove convenzioni dovranno essere oggetto di revisione nei seguenti aspetti:

− analisi e programmazione del fabbisogno formativo;

(2)

− programmazione concordata dell’articolazione delle sedi dei corsi di laurea presso le aziende del S.S.R.;

− modalità di affidamento delle docenze esterne;

− concorso agli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di laboratorio.

La nuova convenzione sarà approvata con atto della Giunta regionale con la quale saranno disciplinati i reciproci rapporti, fin dal corrente anno accademico.

Anticipando la definizione di taluni contenuti della nuova convenzione, si ribadisce la volontà di sostenere finanziariamente i costi dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie che corrispondono alle esigenze di fabbisogno del S.S.R., tuttavia, in quanto committente dei corsi di studio che trovano svolgimento presso le aziende sanitarie, la Regione del Veneto intende determinare il trattamento economico rimborsabile per ciascuna ora di insegnamento, anche in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011 recante “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”.

A tale ultimo riguardo si definisce di seguito la misura del finanziamento orario e si individuano talune indicazioni operative:

TRATTAMENTO ECONOMICO

a. il compenso orario della docenza svolta da docenti universitari e da ricercatori è pari ad € 85,00, b. il compenso orario della docenza svolta da esperti esterni è pari ad € 70,00.

c. il compenso orario della docenza svolta da soggetti dipendenti del S.S.R. è pari ad € 50,00.

I compensi orari di cui ai precedenti punti si devono considerare:

− al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione;

− comprensivi delle attività di preparazione, supporto degli studenti e verifica dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato;

− comprensivo delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede;

ADEMPIMENTI

• L’Università conferisce formalmente gli incarichi di docenza a titolo oneroso ai soggetti dipendenti del S.S.R., ai sensi dell’art. 7 e 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

Gli incarichi per attività di insegnamento (di cui all’art. 22 della Legge 240/2010) si configurano a tutti gli effetti come incarichi da conferire ai sensi degli artt. 2222 e segg. del C.C., ed art. 53 del d.lgs 165/2001 s.m.i., come contratti di lavoro autonomo con prestazione d’opera occasionale.

Sarà compito dell’Università provvedere al pagamento di tali compensi in ragione del contratto di insegnamento stipulato. L’Ateneo dovrà presentare apposito rendiconto alla Regione, analogamente ai rendiconti riguardanti gli incarichi conferiti ai docenti universitari, ai ricercatori ed agli esterni, per il relativo rimborso.

• L’azienda sanitaria di appartenenza del dipendente del S.S.R., provvederà al rilascio dell’autorizzazione nella modalità orientata allo snellimento delle procedure. Al riguardo, in virtù degli interessi reciproci da parte della Regione, delle Università e delle stesse Aziende coinvolte come sedi dei corsi di laurea, si ritiene che sia interesse delle amministrazioni favorire la prescritta autorizzazione anche in forma cumulativa e/o programmatoria, anche al fine di snellire il procedimento autorizzativo. Pertanto le singole amministrazioni potranno adottare provvedimenti che prevedano la tacita autorizzazione per tutto il personale dipendente incaricato dell’attività di docenza in argomento.

(3)

• Da parte del soggetto dipendente del S.S.R. l’attività di insegnamento dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

Sarà cura del dipendente del S.S.R. verificare la propria posizione ed assicurare gli adempimenti fiscali richiesti dalla normativa di settore

DECORRENZA

La definizione del quantum del compenso orario della docenza svolta da docenti universitari, ricercatori ed esperti esterni, trova applicazione a decorrere dall’a.a. 2012/2013.

La definizione del quantum del compenso orario della docenza svolta da soggetti dipendenti del S.S.R. e gli

“Adempimenti” sopra specificati, trovano applicazione a decorrere dall’a.a. 2013/2014.

In relazione agli oneri di docenza afferenti all’a.a. 2013/2014, viene stimato un importo complessivo delle obbligazioni di spesa pari ad € 2.470.000,00, la cui copertura è posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2013 nell’ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Il Dirigente della struttura regionale competente provvederà con proprio decreto a definire le modalità ed i criteri con cui verranno liquidate le somme dovute alle Università di Padova e di Verona.

Si dà atto che l’importo di cui sopra è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall’art. 77 quater del D.L.

112/2008 convertito in legge, con modificazioni, L. 6 agosto 2008, n. 133 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall’Allegato A1 della D.G.R.

n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell’ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Per quanto concerne il fabbisogno di operatori per il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 6 ter del D.lgs. 502/92, con riferimento all’anno 2013 la Regione del Veneto ha provveduto alla relativa formulazione al Ministero della Salute articolato per ogni singola Professione Sanitaria.

Con note prot. n. 82837 e prot. n. 82817 del 22 febbraio 2013 il medesimo fabbisogno è stato quindi rappresentato rispettivamente agli Atenei di Padova e di Verona.

Il Ministero dell'Università, dell’Istruzione e della Ricerca con decreti del 2 luglio 2013, n. 592, e del 15 luglio 2013, n. 613, ha definito rispettivamente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, nonché la loro ripartizione ai singoli Atenei.

Sulla base delle disposizioni ministeriali sopra menzionate e del fabbisogno formativo espresso dalla Regione, le Università degli Studi di Padova e di Verona hanno attivato i corsi per l’anno accademico 2013/2014, presso le proprie sedi nonché presso talune aziende sanitarie del Veneto appositamente autorizzate allo scopo.

A tal ultimo riguardo si evidenzia che, come comunicato dall’Ateneo di Padova con nota prot. n.

36369 dell’11 giugno 2013:

- il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche è stato trasferito presso la sede universitaria di Padova, mentre nell’azienda sanitaria ULSS 8 di Asolo continuerà a svolgersi, ad esaurimento, il secondo ed ultimo anno di corso;

(4)

- il corso di laurea in fisioterapia è stato disattivato presso la sede dell’ULSS 18 di Rovigo;

- il corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia è stato disattivato presso la sede dell’ULSS 12 Veneziana.

Con riferimento a quanto sin qui specificato per l’anno accademico preso in considerazione, si riporta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo che evidenzia, per ciascun corso di studio, il fabbisogno formativo regionale, il numero complessivo dei posti disponibili, le sedi formative universitarie ed aziendali afferenti alle Università degli Studi di Padova e di Verona.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di estendere le disposizioni specifiche, contenute nella vigente convenzione, di cui alla DGR n. 1286/97, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 4491/98, ai corsi avviati dalle Università degli Studi di Padova e di Verona nell’anno accademico 2013/2014, fermo restando che, come già anticipato, in relazione alla modifica della convenzione stessa, il rapporto di collaborazione formativa potrebbe trovare una nuova configurazione, che verrà applicata con decorrenza immediata.

Considerato, infine, che nel corso degli anni le sedi di corso di studio delle Professioni Sanitarie sono aumentate e contano un rilevante numero di iscritti e frequentanti, si ritiene che la formazione clinico-pratica possa essere svolta anche presso tutte le rimanenti aziende sanitarie, previa opportuna intesa tra le stesse e gli Atenei e fermo restando l’osservanza delle disposizioni regolanti la materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Viste le DDGR n. 3358/1996, 1286/1997, n. 4491/1998, n. 4771/1999, n. 1367/1999, n. 734/2000, n.

1134/2001, n. 611/2002, n. 3935/2002, n. 2877/2003, n. 247/2005, n. 3141/2005, n. 3697/2006, n.

80/2007, n. 2979/2008, n. 661/2009, n. 3403 del 10.11.2009, n. 256/2011, n. 2087/2011, e n. 2322 del 20/11/2012,

- Visto l’art. 53 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto l’art. 23 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- Visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 313, recante “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento- art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

- Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, ad oggetto “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016”;

- Visti gli artt. 2222 e segg. Codice Civile in materia di lavoro autonomo,

- Viste la L.R. n. 4 del 05/04/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e la relativa DGR n.

631 del 7/05/2013 recante: “Direttive per la Gestione del Bilancio 2013”, nonché la L.R. 29/11/2001 n.

39,

DELIBERA

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto che per l’anno accademico 2013/2014 sono stati attivati dagli Atenei di Padova e di Verona i Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie come indicato nel prospetto riportato nell’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, il quale

(5)

evidenzia per ciascun corso di studio il fabbisogno formativo regionale, il numero complessivo dei posti disponibili e la loro distribuzione alle sedi formative universitarie ed aziendali;

3. di estendere le disposizioni specifiche, contenute nella vigente convenzione di cui alla DGR n. 1286/97 così come modificata con DGR n. 4491/98, all’anno accademico 2013/2014, fermo restando che il rapporto di collaborazione formativa potrebbe trovare una nuova configurazione, che verrà applicata con decorrenza immediata;

4. di stabilire di remunerare l’attività di docenza come indicato nelle premesse secondo le decorrenze previste e di approvare gli “Adempimenti” descritti nella parte narrativa;

5. di impegnare € 2.470.000,00 sul capitolo n. 101703 del bilancio 2013 denominato “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione. art. 20, c. 1, punto b, lett. a), d.lgs. 118/2011” (Codice SIOPE 1 05 03 1545). Tale somma rappresenta l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative agli oneri di docenza nei corsi di studio delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2013/2014;

6. di stabilire che il Dirigente competente della Direzione Personale S.S.R. provvederà con proprio decreto a definire le modalità ed i criteri con cui verranno liquidate le somme dovute alle Università di Padova e di Verona;

7. di attestare che l’importo di cui al punto 5) è finanziato con fondi regionali, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di stabilire che la formazione clinico-pratica degli studenti frequentanti tutti i corsi di laurea può svolgersi anche presso le rimanenti aziende sanitarie non costituenti sede formativa, previa opportuna intesa tra le stesse e gli Atenei e fermo restando l’osservanza delle disposizioni regolanti la materia;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Mario Caramel Dott. Luca Zaia

Il Dirigente

Servizio Formazione del personale S.S.R.

Dott. Claudio Costa

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